Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 19.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7725 dell'anno 2024
TRA
avv. GIANNELLI V Parte_1
OPPONENTE
, avv. LACERENZA A Parte_2
OPPOSTO conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, ritualmente e tempestivamente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la parte opposta proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.662/2024 reso da questa Sezione, attesa la ritenuta non debenza delle somme ingiunte, con vittoria delle spese di lite. Instaurato ritualmente il giudizio, la parte opposta si costituiva contestando la fondatezza della domanda, insistendo per la conferma del decreto opposto. All'odierna udienza i procuratori delle parti costituite chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della somma in contestazione. Discussa la causa, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza, i difensori delle parti costituite hanno concluso in questo senso dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale della situazione sostanziale dedotta in ragione del pagamento della somma in contestazione. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. In applicazione dei principi sopra esposti ed in considerazione del fatto che il pagamento è intervenuto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.662/2024 emesso dalla Sezione;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese anche forfettario da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi anticipatario.
Bari 19.5.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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