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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3844/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Carrara, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa la mandataria con Controparte_2 rappresentanza , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Giada Isidori, come da procura in atti;
Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino e
Alessandro Landolfi, come da procura in atti;
INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
22/1/2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.7.2017 Pt_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 711/17 notificatogli in
[...] data 25.5.2017dalla per euro 10.675,31 oltre Controparte_1 accessori, sulla base del contratto di finanziamento nr. 162835 concluso in data 18/3/2009, deducendo a motivi: 1) l'estinzione del debito per adempimento nei confronti del creditore originario Agos Spa;
2) la mancanza di prova della legittimazione attiva da parte della , in quanto CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 l'originario contratto di finanziamento era stipulato con la Credit Life, poi asseritamente ceduto ad poi a quindi a Controparte_5 Controparte_6
Banca IFIS S.p.A. e poi a 3) la vessatorietà delle Controparte_1 clausole del contratto stipulato mediante moduli e/o formulari;
4) la usurarietà dei tassi di interesse oltre soglia limite ex lege 108/96: 4) la violazione del divieto di tasso anatocistico;
5) la mancanza di controparte certa, atteso che momento della stipula del contratto di finanziamento con Crédit Life presso l'abitazione del debitore furono recapitati n. 84 bollettini prestampati con gli importi, con pagamento da effettuarsi al Crédit Life S.p.A. con scadenza mensile, ma in seguito, esso era stato contattato da ulteriori soggetti Pt_1 che comunicavano di essere gli addetti e nuovi creditori e che il debitore avrebbe dovuto pagare la loro società tralasciando i bollettini Crédit Life
S.p.A.; 6) l'esistenza di apposite e specifiche coperture assicurative per il contratto di finanziamento. Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo o comunque revocarlo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che il rapporto traeva CP_1 origine dal contratto di finanziamento nr. 162835 concluso in data 18/3/2009 con dal per l'importo di euro 7.800,00. In CP_5 Parte_1 particolare, le parti del contratto pattuivano le seguenti condizioni economiche: Importo richiesto: € 7800,00; Ass. vita: € 483,32 + serv- ass. agg.: € 392,00; totale finanziato: € 8.675,32; Interessi cor.: € 5.369,48; totale da rimb.: € 14.044,80; Rate: 84; Importo rate: € 167,20, TAN: 14,96%;
TAEG: 16,03%. Allegava che questo finanziamento veniva in parte destinato all'estinzione di altra esposizione debitoria relativa al prestito n. 10788545 sottoscritto dallo stesso debitore e dal quale residuava un saldo negativo di euro 3.192,19 come da lettera a firma del debitore, il quale autorizzò espressamente a portare ad estinzione il debito di Euro 3.192,19 CP_5 relativo alla pratica nr. 10788545, per cui all'attualità l'opponente era debitore dell'importo di euro 10.675,31 avendo rimborsato soltanto 16 rate del prestito, tanto che in data 28/8/2012 la lo dichiarava decaduto dal CP_5 beneficio del termine. Riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione deduceva che in data 18/12/2013, la ebbe a cedere il Controparte_5 credito alla come da pubblicazione sulla G.U. n. 152 del Controparte_6
28.12.2013. In data 30/11/2015, il credito fu poi ceduto alla CP_6 come da pubblicazione sulla G.U. n. 141 del 05.12.2015. Infine, in data
[...]
03/08/2016, la Banca Ifis s.p.a. ebbe a cedere il credito vantato nei confronti dell'opponente ad essa cessionaria opposta. Rilevava, infine, che il contratto di finanziamento non conteneva clausole illecite e/o vessatorie e comunque
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 tutte erano state specificamente approvate dall'opponente. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c., interveniva nel giudizio la unipersonale e per essa la Controparte_2 mandataria con rappresentanza la quale deduceva che con Controparte_3 contratto dell'08/03/2022 essa aveva acquistato pro-soluto Controparte_2 dalla per conto del sub-fondo Sentinel Fund II, un Controparte_1 pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge 130 e dell'articolo 58 cessione resa efficace e notificata Pt_2 ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 31 del 17/3/2022 e che tra i crediti ceduti a
[...]
era compreso quello di cui al decreto ingiuntivo oggetto di giudizio, per CP_2 cui ai sensi dell'art. 111 c.p.c., subentrava nei diritti e nelle garanzie già spettanti alla dante causa e faceva proprie tutte le domande e istanze da questa svolte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati la causa veniva fissata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
22/1/2025.
Con comparsa di costituzione in data 14/1/2025 interveniva volontariamente nel giudizio la Credit Network and Finance S.p.A., la quale deduceva che con contratto stipulato in data 28.11.2024, che produceva in atti, aveva acquistato dalla un portafoglio di crediti tra i Controparte_2 quali era compreso, altresì, il credito oggetto di causa, per cui richiamava tutte le ragioni, difese e scritti difensivi già depositati nell'interesse della
[...]
All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. CP_2
L'opposizione è fondata sotto il profilo della mancanza di prova della titolarità del credito, avendo l'opponente sollevato specifica eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta. L'opposta, infatti, ha dedotto una serie di cessioni del credito azionato in monitorio, ceduto in data 18/12/2013 da alla Controparte_5 [...]
poi da questa ceduto alla ad essa . Orbene, a parte il CP_6 CP_1 fatto che risulta saltata una cessione e precisamente quella intermedia tra la e la Banca Ifis s.p.a., l'opposta si è limitata a richiamare Controparte_6 gli avvisi delle cessioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, senza mai produrre i contratti di cessione del credito.
Va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la quale vi è notizia di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del
30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.
Invero la difesa dell'interventrice, si limita a richiamare la pubblicità notizia fatta sulla Gazzetta Ufficiale, senza considerare che:
1) per provare la legittimazione processuale e la specifica di titolarità sostanziale del credito, in base ai principi dell'onere della prova, occorre produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio
2024 n. 5478).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Nel caso in esame, la medesima carenza di prova si riflette sulla legittimazione delle interventrici volontarie, per le quali valgono le stesse motivazioni esposte per l'opposta.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione e trattazione, nei rapporti tra opponente e opposta.
Sussistono giusti motivi per compensarle tra l'opponente e le interventrici volontarie, atteso che esse non potevano fare altro che sostenere ad adiuvandum le ragioni dell'opposta, essendo succedute nel processo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Rigetta ogni altra domanda
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 24/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3844/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Carrara, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa la mandataria con Controparte_2 rappresentanza , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Giada Isidori, come da procura in atti;
Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino e
Alessandro Landolfi, come da procura in atti;
INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
22/1/2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.7.2017 Pt_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 711/17 notificatogli in
[...] data 25.5.2017dalla per euro 10.675,31 oltre Controparte_1 accessori, sulla base del contratto di finanziamento nr. 162835 concluso in data 18/3/2009, deducendo a motivi: 1) l'estinzione del debito per adempimento nei confronti del creditore originario Agos Spa;
2) la mancanza di prova della legittimazione attiva da parte della , in quanto CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 l'originario contratto di finanziamento era stipulato con la Credit Life, poi asseritamente ceduto ad poi a quindi a Controparte_5 Controparte_6
Banca IFIS S.p.A. e poi a 3) la vessatorietà delle Controparte_1 clausole del contratto stipulato mediante moduli e/o formulari;
4) la usurarietà dei tassi di interesse oltre soglia limite ex lege 108/96: 4) la violazione del divieto di tasso anatocistico;
5) la mancanza di controparte certa, atteso che momento della stipula del contratto di finanziamento con Crédit Life presso l'abitazione del debitore furono recapitati n. 84 bollettini prestampati con gli importi, con pagamento da effettuarsi al Crédit Life S.p.A. con scadenza mensile, ma in seguito, esso era stato contattato da ulteriori soggetti Pt_1 che comunicavano di essere gli addetti e nuovi creditori e che il debitore avrebbe dovuto pagare la loro società tralasciando i bollettini Crédit Life
S.p.A.; 6) l'esistenza di apposite e specifiche coperture assicurative per il contratto di finanziamento. Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo o comunque revocarlo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che il rapporto traeva CP_1 origine dal contratto di finanziamento nr. 162835 concluso in data 18/3/2009 con dal per l'importo di euro 7.800,00. In CP_5 Parte_1 particolare, le parti del contratto pattuivano le seguenti condizioni economiche: Importo richiesto: € 7800,00; Ass. vita: € 483,32 + serv- ass. agg.: € 392,00; totale finanziato: € 8.675,32; Interessi cor.: € 5.369,48; totale da rimb.: € 14.044,80; Rate: 84; Importo rate: € 167,20, TAN: 14,96%;
TAEG: 16,03%. Allegava che questo finanziamento veniva in parte destinato all'estinzione di altra esposizione debitoria relativa al prestito n. 10788545 sottoscritto dallo stesso debitore e dal quale residuava un saldo negativo di euro 3.192,19 come da lettera a firma del debitore, il quale autorizzò espressamente a portare ad estinzione il debito di Euro 3.192,19 CP_5 relativo alla pratica nr. 10788545, per cui all'attualità l'opponente era debitore dell'importo di euro 10.675,31 avendo rimborsato soltanto 16 rate del prestito, tanto che in data 28/8/2012 la lo dichiarava decaduto dal CP_5 beneficio del termine. Riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione deduceva che in data 18/12/2013, la ebbe a cedere il Controparte_5 credito alla come da pubblicazione sulla G.U. n. 152 del Controparte_6
28.12.2013. In data 30/11/2015, il credito fu poi ceduto alla CP_6 come da pubblicazione sulla G.U. n. 141 del 05.12.2015. Infine, in data
[...]
03/08/2016, la Banca Ifis s.p.a. ebbe a cedere il credito vantato nei confronti dell'opponente ad essa cessionaria opposta. Rilevava, infine, che il contratto di finanziamento non conteneva clausole illecite e/o vessatorie e comunque
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 tutte erano state specificamente approvate dall'opponente. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c., interveniva nel giudizio la unipersonale e per essa la Controparte_2 mandataria con rappresentanza la quale deduceva che con Controparte_3 contratto dell'08/03/2022 essa aveva acquistato pro-soluto Controparte_2 dalla per conto del sub-fondo Sentinel Fund II, un Controparte_1 pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge 130 e dell'articolo 58 cessione resa efficace e notificata Pt_2 ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 31 del 17/3/2022 e che tra i crediti ceduti a
[...]
era compreso quello di cui al decreto ingiuntivo oggetto di giudizio, per CP_2 cui ai sensi dell'art. 111 c.p.c., subentrava nei diritti e nelle garanzie già spettanti alla dante causa e faceva proprie tutte le domande e istanze da questa svolte, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati la causa veniva fissata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
22/1/2025.
Con comparsa di costituzione in data 14/1/2025 interveniva volontariamente nel giudizio la Credit Network and Finance S.p.A., la quale deduceva che con contratto stipulato in data 28.11.2024, che produceva in atti, aveva acquistato dalla un portafoglio di crediti tra i Controparte_2 quali era compreso, altresì, il credito oggetto di causa, per cui richiamava tutte le ragioni, difese e scritti difensivi già depositati nell'interesse della
[...]
All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. CP_2
L'opposizione è fondata sotto il profilo della mancanza di prova della titolarità del credito, avendo l'opponente sollevato specifica eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta. L'opposta, infatti, ha dedotto una serie di cessioni del credito azionato in monitorio, ceduto in data 18/12/2013 da alla Controparte_5 [...]
poi da questa ceduto alla ad essa . Orbene, a parte il CP_6 CP_1 fatto che risulta saltata una cessione e precisamente quella intermedia tra la e la Banca Ifis s.p.a., l'opposta si è limitata a richiamare Controparte_6 gli avvisi delle cessioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, senza mai produrre i contratti di cessione del credito.
Va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la quale vi è notizia di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del
30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.
Invero la difesa dell'interventrice, si limita a richiamare la pubblicità notizia fatta sulla Gazzetta Ufficiale, senza considerare che:
1) per provare la legittimazione processuale e la specifica di titolarità sostanziale del credito, in base ai principi dell'onere della prova, occorre produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio
2024 n. 5478).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Nel caso in esame, la medesima carenza di prova si riflette sulla legittimazione delle interventrici volontarie, per le quali valgono le stesse motivazioni esposte per l'opposta.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione e trattazione, nei rapporti tra opponente e opposta.
Sussistono giusti motivi per compensarle tra l'opponente e le interventrici volontarie, atteso che esse non potevano fare altro che sostenere ad adiuvandum le ragioni dell'opposta, essendo succedute nel processo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Rigetta ogni altra domanda
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 24/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5