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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9343/2012, cui risultano riunite le cause civili di I grado iscritte ai nn. r.g. 10077/2013, 9011/2013 e 16246/2017, promosse da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, con il patrocinio dell'avv. Cristallini Roberto,
[...]
attori contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Laera Alessandro, convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 05.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
[...]
“accertati i fatti di causa, dichiarare la responsabilità dell' e del P.O. S. , per l'effetto, CP_1 Pt_1
condannarli al pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di coniuge ed erede Parte_1
legittimo di della somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Persona_1 giustizia;
condannare, quindi, la al pagamento degli interessi di legge e al CP_2 CP_3
risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulle somme riconosciute in favore dell'attore, dalla data dell'evento al dì del soddisfo;
con rifusione, a carico di controparte, delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che: in data 20.12.2008 sua moglie, Persona_1
giocando in casa con la figlia, si procurava una piccola lesione a livello del labbro inferiore;
la ferita non si rimarginava e veniva, dunque, contattato il medico di base, dott. il quale Per_2
prescriveva una pomata cicatrizzante ed un gel da applicare sulle gengive per curare l'infiammazione; il sanitario, inoltre, prescriveva l'assunzione di un antibiotico (Augementin) per la cura dell'infezione da questi ipotizzata ed un emocromo;
il 26.01.2009, aggravate le condizioni cliniche della , il Per_1 marito la trasportava presso il P.S. dell'Ospedale San Paolo di Bari;
a seguito dei primi esami eseguiti, nel referto di Pronto Soccorso veniva riportato: “[…] iperpiressia da sette giorni, riferisce comparsa di ecchimosi spontanee degli arti inferiori […] E.O. addome dolente alla palpazione superficiale e profonda in regione epigastrica. Presenza di ematomi a livello degli arti inferiori […] richiesti esami ematochimici, radiografia dell'addome, radiografia del torace di routine, TC dell'addome superiore, TC dell'addome inferiore […] Diagnosi: sospetto addome acuto in paziente con anemizzazione e stato febbrile […] terapie: Flectadol 1 fl e.v. + Zantac 2 fl e.v. Emotrasfusione con emazie concentrate, Consulenza Ginecologica + Ecografia. Utero antiverso, mediano di dimensioni normali, dolenti i fornici anteriori e laterali. P.A. 125/70. Consulenza chirurgica: paziente anemizzata con D-dimeri alti e piastrinopenia. Iperpiressia da una settimana. Obiettività addominale non esplicita per addome acuto, TC addome evidenzia versamento endoaddominale ma assenza di aria libera. Cons. ginecologica negativa. Si consiglia ricovero per stretta osservazione”; venivano prescritti anche esami ematochimici, nella serata del 26.01.2009, nonché TC torace con il seguente referto: “ […] esame eseguito con tecnica angio per lo studio delle arterie polmonari in paziente con sospetta embolia polmonare […] per quanto è possibile osservare non evidenti difetti di riempimento delle arterie polmonari e delle loro principali diramazioni, assenza di lesioni parenchimali a focolaio e di versamento pleurico bilateralmente”; TC addome e pelvi: “[…] fegato milza e pancreas aumentati di volume […] le anse pelviche appaiono dilatate, a pareti ispessite, con piccoli livelli idroaerei contestuali, ispessito e imbibito il mesentere. Piccola raccolta fluida nello spazio epato-renale e retto- vestitale. Nella norma i reni, la vescica e l'utero”; sulla scorta degli esiti dei predetti dati clinici, alle ore 04,30 del 27.01.2009, la veniva sottoposta ad intervento chirurgico di: “Incisione mediana Per_1
sovra- e sotto-ombelicale, biopsia escissionale linfonodo mesenteriale, drenaggio del sutura. CP_4
Abbondante ascite con quadro di ispessimenti focali segmentare multipli del versante mesenterico ileale e adenomesenterite diffusa. Negativa l'esplorazione dei restanti visceri. Controparte_5 Citologia sull'ascite”; il decorso post-operatorio della paziente era caratterizzato da piressia e presenza di sintomatologia dolorosa addominale;
in data 28.01 veniva eseguito striscio periferico di sangue che mostrava “a carico della serie bianca presenza di numerosi elementi immaturi (blasti).
Piastrinopenia lieve. Si consiglia consulenza ematologica”; il 29.01 veniva richiesta dai sanitari responsabili del reparto una consulenza internistica urgente le cui conclusioni deponevano: “nel sospetto di una leucosi acuta si contatta il reparto di Ematologia di Oncologia di Bari, CP_1
Ematologia di Trani che accetta il trasferimento urgente c/o di Ematologia P.O. Trani. Si CP_6
consiglia EGA e ECG e consulenza rianimatoria prima del trasferimento”; alle ore 10,10 della medesima giornata veniva effettuata una consulenza rianimatoria dalla quale emergeva: “[…] paziente sottoposta a laparotomia esplorativa. Diagnosi sospetta di leucosi acuta. Obiettivamente dispnoica pallida. All'EGA evidenza una condizione di alcalosi respiratoria ipossiemica con anemia
(Hb 8 ed HCI 24). Si procede ad aumentare la somministrazione di o ad alti flussi (da 4 Um a 12-15
Umin) e a correggere l'iponatriemia aggiungendo alla glucosata.”; dopo la consulenza la Per_1
veniva trasferita, in urgenza, presso la U.O. di Ematologia dell'Ospedale di Trani ove giungeva alle ore 11,15; nel memoriale clinico veniva segnalato “[…] in corso terapia trasfusionale con emazie filtrate […] PA 150/100 IC 36.0°C […] FC 120/min […] ematuria franca”; venivano, prontamente, effettuati esami ematochimici nonché TC torace da cui emergeva “[…] discreto versamento pleurico bilaterale con atelettasia passiva consensuale del segmento postero-basale del lobo inferiore d'ambo i lati. Presenza di opacità reticolo nodulare diffuse in entrambi i campi polmonari tendenti alla confluenza in parailare, specie a dx da riferire a quadro di marcato edema interstizio-alveolare”; nonostante il supporto terapeutico ed intensivo alle ore 03,00 del 01.02.2009, decedeva Persona_1
con diagnosi, di “grave insufficienza respiratoria da ARDS in soggetto con leucemia (M3)”.
Nonostante il quadro clinico emerso sin dal momento del ricovero ospedaliero presso il 'San Paolo', che avrebbe suggerito altre ipotesi diagnostiche richiedenti un ricovero perlomeno in ambiente internistico, i sanitari responsabili decidevano di ricoverare la in ambiente chirurgico. Per_1
Ulteriore condotta negligente dei sanitari andrebbe individuata, secondo la prospettazione di parte attorea, nella decisione di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico. Invero, il chirurgo che aveva effettuato la consulenza presso il P.S. non aveva posto indicazione all'intervento, ma solo di stretta osservazione. Tra le dichiarazioni della dott.ssa medico che accettava la Persona_3
presso il Pronto Soccorso, si legge che “[…] la sig.ra si era presentata al Pronto Per_1 Per_1
Soccorso intorno alle ore 19,55, quindi in prossimità della fine del mio turno di servizio che era fissato alle ore 20,00 […] La sig.ra presentava uno stato pallido, a mio avviso patologico, ed anche Per_1
uno stato febbrile non accompagnato da altra sintomatologia (non tosse, non diarrea) che, a suo dire, perdurava da circa sette giorni. Mi riferiva che stava assumendo antibiotico e cortisone (deltacortene) e che, alla sospensione di entrambi, presentava recrudescenza dello stato febbrile. Mi riferiva angina tonsillare che alla visita risultava negativa e senza segni di alterazione ispettiva e morfologica (la gola non era arrossata). L'auscultazione del torace era normale, ma nonostante ciò le prescrissi un rx torace
[…] Ricordo altresì che la sig.ra riferiva algie addominali per cui visitando l'addome Per_1
riscontravo lieve indolenzimento addominale diffuso, non segni di peritonismo, come da mesenterite
(infiammazione del mesentere), quindi patologia chiaramente non chirurgica. Prima di inviare la sig.ra in radiologia la sottoposi a prelievo ematologico di emocromo e siero perché costei mi Per_1
riferiva comparsa di ecchimosi diffuse agli arti inferiori che venivano da me verificate e riportate nel referto di pronto soccorso. Tali ecchimosi erano presenti in maniera abbondante solo agli arti inferiori e di tale situazione facevo esplicita menzione al collega, dott. , subentrante in servizio al Per_4
Pronto Soccorso, alle ore 20,15 circa, comunicandogli che il mio sospetto diagnostico era di
“emopatia” che necessitava di urgente approfondimento diagnostico.” La inerzia diagnostica da parte dei sanitari della U.O. di Chirurgia dell'Ospedale San Paolo di Bari a cospetto del quadro clinico della sarebbe colpevolmente proseguita anche nelle giornate successive. Sottoposta la Per_1
paziente allo stress dell'intervento chirurgico, il 28.01.2009 veniva richiesto dai sanitari responsabili uno striscio periferico (referto validato alle ore 16,53) con risposta “a carico della serie bianca presenza di numerosi elementi immaturi (blasti). Piastrinopenia lieve. Si consiglia consulenza ematologica”; il consiglio veniva disatteso dai chirurghi che, solo il giorno successivo, richiedevano una consulenza internistica che mostrava “[…] paziente sofferente, pallida, dispnoica, presenza di ecchimosi sulla superficie cutanea degli arti. Addome teso non trattabile”. Su decisione del coniuge,
, che notava il progressivo peggioramento delle condizioni della moglie nonostante il Parte_1
prolungato ricovero e le risposte sempre più evasive dei sanitari responsabili del reparto, la Per_1
veniva trasferita presso la U.O. di Ematologia dell'Ospedale di Trani ove, nonostante i corretti trattamenti messi in atto, decedeva alle ore 03,00 del 01.02.2009.
La CTP a firma del dott. conclude nei termini di seguito riportati:“Si deve, Per_5
conclusivamente, affermare che a causa delle condotte del medico curante e dei sanitari (medico di
Pronto Soccorso e medici della U.O. di Chirurgia) dell'Ospedale 'San Paolo' di la diagnosi di CP_1
leucemia mieloide acuta M3 venne posta, presso l'Ospedale di Trani, in ritardo, con conseguenti ritardi nell'approccio terapeutico, cosicché la venne privata di consistenti chances di Per_1
sopravvivenza.”
In ragione di quanto sopra, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Parte_1
della grave negligenza ed imperizia professionale della équipe medica e sanitaria del P.O. ' CP_3
di in particolare, ha domandato il ristoro dei danni patiti iure proprio nonché iure hereditatis, CP_1
oltre al danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa specifica e generica. A tal ultimo riguardo, l'attore ha dedotto che, a seguito della morte della moglie, veniva a mancare il contributo economico dato dalla stessa alla famiglia (con prole); inoltre, il , a causa dello Pt_1
sconvolgimento determinato dal decesso della che lo lasciava solo con tre figlie non Per_1
autosufficienti, riportava compromissione psico-fisica delle proprie condizioni di salute, tanto da subire anche, per le intervenute difficoltà relazionali col datore di lavoro, un licenziamento pochi mesi dopo il lutto.
Con comparsa depositata il 19.12.2012 si è costituita in giudizio l' Controparte_7
la quale ha chiesto, in via principale e nel merito, rigettarsi
[...]
integralmente la domanda di parte attrice, attesa la sua infondatezza, poiché nessuna censura potrebbe muoversi tanto nei confronti delle metodiche adottate quanto nei confronti dell'approccio dei sanitari intervenuti;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiararsi la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c. di parte attorea nella causazione dell'evento, avendo ella avvertito i primi sintomi già in data 20.12.2008 e nonostante la situazione di iperpiressia perdurasse da sette giorni prima del ricovero avvenuto il 26.01.2009.
Con atti del 28.12.2012 hanno spiegato intervento adesivo e , figlie di Parte_2 Parte_3
e , le quali hanno, con atto notificato il 14.3.2013, rinunciato allo Persona_1 Parte_1
spiegato intervento.
Alla prima udienza del 10.01.2013, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 2 c.p.c.
All'esito della udienza celebrata il 27.06.2013è stata rigettata l'istanza di provvisionale avanzata da ed è stata disposta c.t.u. a mezzo del dott. Parte_1 Controparte_8
All'udienza del 27.03.2014, è stata disposta la riunione al presente procedimento dei procedimenti pendenti sub nn. r.g. 9011/2013 e 10077/2013, introdotti rispettivamente da e Parte_9 Parte_2
per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico terminale e
[...] dell'apporto economico fornito dalla genitrice. Le attrici hanno instato per l'accertamento della responsabilità dell' convenuta e per la conseguente condanna dell'Azienda al risarcimento CP_1
di tutti i danni patrimoniali e non, patiti iure hereditatis nonché iure proprio, a seguito del decesso della madre, Persona_1
Con comparsa depositata il 20.09.2017, ha spiegato intervento adesivo , per far valere, Parte_1
nei confronti dei convenuti, i diritti della di lui figlia, in qualità di genitore esercente Parte_4
la responsabilità genitoriale.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.2022, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali a mezzo di collegio costituito dalla dott.ssa , Persona_6
specialista in medicina legale, e dal dott. , specialista in ematologia-oncologia, non Persona_7
essendo “allo stato la causa decidibile stanti le incerte e contraddittorie risultanze della c.t.u. già espletata (cfr. pp. 12/13, in particolare le risposte ai quesiti di cui ai nn. 1), 2), 3), 5), 7), 9), e le repliche alle osservazioni delle parti)”.
All'udienza del 18.10.2023, è stata disposta la riunione del procedimento pendente sub n. r.g.
16246/2017 instaurato da e , genitori di e da Parte_5 Parte_6 Persona_1
e fratelli della de cuius. Analogamente, detti attori hanno instato Parte_7 Parte_8 per l'accertamento della responsabilità dell' convenuta e per la conseguente condanna CP_1 dell'Azienda al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti iure hereditatis nonché iure proprio, a seguito del decesso della figlia e sorella, Persona_1
Con comparsa depositata il 26.04.2024 si è costituita in proprio per avere raggiunta Parte_4
la maggiore età, che ha fatto proprie le conclusioni previamente rassegnate per suo conto dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.04.2024, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata da e , ma Parte_6 Parte_5
non da , , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 Pt_8
e dalla .
[...] CP_1
Nel corso delle udienze celebrate il 2 ed il 9.10.2024 hanno rinunciato all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Esaurita l'istruzione mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento e rinnovazione della c.t.u. medico legale, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata, il 05.02.2025, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la domanda avanzata nei confronti del presidio ospedaliero “San Paolo” di non avendo, questi, autonoma soggettività giuridica. CP_1
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
In data 20.12.2008, giocando presso la propria abitazione con la figlia, si procurò una Persona_1
piccola lesione a livello del labbro inferiore. Nei giorni successivi all'evento, visto che la ferita non si rimarginava e data anche la comparsa di materiale purulento nonché il presentarsi di faringodia, la de cuius assunse terapia antibiotica con ME (amoxicillina sodica/potassio clavulanato) a cui successivamente associò IN (paracetamolo) per la comparsa di febbre. La stessa si recò poi, in data 19.01.2009, dal proprio medico curante, il quale prescrisse la prosecuzione di detta terapia. In data 20.01.2009 la si ripresentò dal curante in quanto le condizioni fisiche continuavano a Per_1
peggiorare; in particolare manifestava un aggravamento della faringodinia e dell'infiammazione gengivale;
il medico curante le prescrisse CO (predisone) e IA LO (preparato a base di LO Vera), da applicare rispettivamente sul labbro leso e sulle gengive infiammate. La de cuius fece nuovo accesso presso l'ambulatorio del medico curante in data 26.01.2009 e, stante il peggioramento delle condizioni fisiche, il sanitario le prescrisse di effettuare un esame ematico a cui la si sottopose la mattina del 26.01.2009 presso un centro di analisi privato. Per_1
Nella stessa giornata, tuttavia, intorno alle ore 18,30, al precipitare delle condizioni, la stessa fu accompagnata dal marito presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale 'San Paolo' di All'arrivo in CP_1
PS le fu affidato il codice verde (bassa gravità), furono riscontrati livelli di PA pari a 125/70 mmHg,
FC pari a 107 bpm e fu posta quale diagnosi di ingresso “stato iperpiretico da sette gg., riferisce comparsa di ecchimosi spontanee degli arti inferiori”. L'esame obiettivo così riportò: “addome dolente alla palpazione superficiale e profonda in regione epigastrica. Presenza di ematomi a livello degli arti inferiori”. Furono quindi eseguiti gli esami ematochimici con PT, PTT e D-dimeri ed i seguenti esami strumentali: RX addome, RX torace, TC dell'addome superiore, TC dell'addome inferiore. Fu impostata la seguente terapia farmacologica: DO 1fl ev + TA 2fl ev e fu eseguita emotrasfusione con emazie concentrate (1 sacca). Venne, quindi, posta diagnosi di dimissione di “sospetto addome acuto in paziente con anemizzazione e stato febbrile” e la paziente, dimessa dal PS con codice di uscita giallo (media gravità), fu ricoverata presso il reparto di Chirurgia
Generale dello stesso nosocomio.
Gli esami ematochimici, effettuati alle ore 21,47 del 26.01.2009, ebbero i seguenti risultati: “GR:
2,19; Hb: 7,2; HCT: 20; GB: 4,20 con 69,9% di neutrofili e 30,4 % di linfociti, piastrine 111, gamma
GT: 85; Amilasi totale e pancreatica nella norma;
lattato deidrogenasi: 683,1”. Questi furono ripetuti alle ore 23,34 dello stesso giorno con tali variazioni: “GR: 1,91; Hb: 6,3; HCT: 18 % […]”. In data
27.01.2009 alle ore 01,19 fu effettuata una visita ginecologica con ecografia C.U. che non segnalava anomalie degne di nota. Dalla consulenza chirurgica, effettuata alle ore 02,02 del 27.01.2009, invece, emerse: “paziente anemizzata con D-dimeri alti e piastrinopenia, iperpiressia da una settimana.
Obiettività addominale non esplicita di addome acuto. TC addome evidenzia versamento endoaddominale ma assenza di aria libera […]. Si consiglia ricovero per stretta osservazione”. Alle ore 04,30 del 27.01.2009, la fu sottoposta ad un intervento chirurgico di laparotomia Per_1
esplorativa, da cui emerse: “abbondante ascite con quadro di ispessimenti focali segmentari multipli del versante mesenterico ileale e adenomesenterite diffusa. Negativa Controparte_5
l'esplorazione degli altri visceri”. Fu prelevato parte del liquido ascitico per l'analisi citologica e fu escisso un linfonodo mesenterico per la biopsia. Nelle ore successive all'intervento, la Per_1
presentò uno scadimento delle condizioni cliniche con febbre e algia addominale. In data 28.01.2009
i sanitari eseguirono uno striscio di sangue periferico che mostrò, a carico della serie bianca, “[…] numerosi elementi immaturi (blasti). Piastrinopenia lieve […]”. Il giorno seguente (29.01) fu richiesta dai sanitari del Reparto di Chirurgia una consulenza internistica;
l'internista, evidenziando la gravità della condizione patita dalla de cuius, e sospettando quindi una leucosi acuta, decise di contattare i reparti di Ematologia ed Oncologia del Per mancanza di posti, fu contattata Controparte_9
l'Ematologia di Trani dove la fu trasferita nella stessa giornata con urgenza, previa consulenza Per_1
rianimatoria, esecuzione di ECG e EGA. Da tale consulenza emerse: “[…] Obbiettivamente dispnoica pallida. All'EGA evidenza una condizione di alcalosi respiratoria ipossiemica con anemia Hb 8 ed
HTC 24 […]”. La , giunta presso il nosocomio di Trani, fu sottoposta alle indagini del caso;
Per_1
dalla TAC torace emerse: “[…] discreto versamento pleurico bilaterale con atelettasia passiva consensuale del segmento postero-basale del lobo inferiore d'ambo i lati. Presenza di opacità reticolo nodulare diffuse in entrambi i campi polmonari tendenti alla confluenza in parailare, specie a dx da riferire a quadro di marcato edema interstizio-alveolare […]”. La paziente fu inoltre sottoposta a numerose consulenze (cardiologica, chirurgica e rianimatoria), oltre che a chemioterapia e terapie di supporto. Pur se le condizioni della LO parvero migliorare dopo il trattamento farmacologico, i sanitari decisero comunque di intubarla e sedarla per continuare la terapia antiblastica. In data
31.01.2009 si assistette ad un declino dei valori dell'emogas e, nella notte, ad una crisi respiratoria grave. In data 01.02.2009, nonostante il supporto terapeutico intensivo, decedette alle Persona_1
ore 03,00 con diagnosi di “grave insufficienza respiratoria da ARDS in soggetto con leucemia (M3)”.
Ai fini di un corretto inquadramento tecnico, dalla c.t.u. a firma dei dott.ri e - da Per_6 Per_7
cui si ritiene di non doversi discostare in ragione della completezza, precisione e chiarezza dell'elaborato, che pure richiama pertinente letteratura scientifica – è dato evincere : “Le leucemie acute sono un gruppo eterogeneo di disordini clonali a carico delle cellule staminali emopoietiche conseguenti a un danno genetico che provoca la perdita della capacità di differenziare normalmente
(arresto maturativo) e di rispondere ai fattori di regolazione della proliferazione (crescita incontrollata). La classificazione delle leucemie acute si basa principalmente sulla natura della cellula staminale interessata dalla trasformazione neoplastica, dunque sull'identificazione dei marcatori morfologici, immunofenotipici linea-specifici mieloidi o linfoidi, citogenetici e molecolari che denotano le diverse filiere emopoietiche. In questo modo, e sulla base della linea cellulare interessata, si considerano in termini generali due gruppi di leucemie acute, le leucemie acute mieloidi (LAM) e le leucemie acute linfoblastiche (LAL). La leucemia acuta mieloide promielocitica
(LAP), definita anche LAM3 – patologia da cui era affetta la de cuius – rientra nel gruppo delle leucemie acute mieloidi (LAM). In termini patogenetici la progressiva crescita delle cellule leucemiche (definite blasti a denotarne l'immaturità) induce infiltrazioni d'organo e una perdita della normale funzione del midollo osseo. Il quadro clinico che ne deriva è caratterizzato dall'insufficienza midollare secondaria all'infiltrazione leucemica e all'arresto maturativo, dalla tendenza alla diffusione in organi o sistemi e da sintomi generali caratteristici di tutte le neoplasie. L'insufficienza midollare è causa di anemia, neutropenia e piastrinopenia con sintomi e segni clinici corrispondenti, in particolare astenia, pallore, infezioni, emorragie cutanee e mucose (emorragie congiuntivali, epistassi, gengivorragia, ematuria, melena). Le manifestazioni più comuni sono
l'epatosplenomegalia e le linfoadenopatie, l'infiltrazione meningea e testicolare. Si possono avere quindi quadri di insufficienza respiratoria, segni neurologici sia centrali sia periferici, tra cui frequente è la paralisi del VII nervo cranico. Le complicanze metaboliche, coagulative e microcircolatorie sono comuni. Sono inoltre presenti i sintomi da ipercatabolismo come febbre, astenia, anoressia, perdita di peso, sudorazioni, dolori ossei da espansione midollare. Una diatesi emorragica è molto comune ed è dovuta sia alla piastrinopenia sia a una coagulopatia da consumo
(CID, coagulazione intravascolare disseminata) determinata dal rilascio di fattori protrombotici da parte dei blasti leucemici. L'iperuricemia è costante;
l'insufficienza renale è possibile per il concorso di eventi microemorragici, acidosi metabolica e iperuricemia. Gli esami ematochimici, tipicamente, rivelano la presenza di anemia e piastrinopenia, salvo nei casi di diagnosi particolarmente precoce.
Vi è in genere leucocitosi, ma non è rara la presentazione con leucopenia;
in taluni casi si può avere un quadro 'aleucemico', con rari blasti in circolo. Lo striscio di sangue periferico – esame fondamentale nella diagnosi – mette in evidenza un numero variabile di blasti e scarsi granulociti neutrofili maturi (iato leucemico). Vi possono essere segni di diseritropoiesi con alterazioni morfologiche dei globuli rossi ed eritroblasti circolanti. L'aspirato midollare mostra una quota di blasti midollari ≥ 20% della quota non eritroide;
la serie granulopoietica normale residua, quella eritroide e quella megacariocitaria sono generalmente ridotte e dismielopoietiche. Le colorazioni citochimiche e le indagini immunofenotipiche permettono una caratterizzazione dei blasti leucemici.
In caso di CID si avranno le alterazioni caratteristiche (diminuzione del fibrinogeno, aumento dei prodotti di degradazione del fibrinogeno, prolungamento del PT e del PTT, schistocitosi). Un aumento delle LDH è costante. L'esame del liquor, che deve essere eseguito in tutti i casi di LAL o nei pazienti con segni e sintomi neurologici, potrà rivelare la presenza di blasti agli esami morfologico e immunofenotipico.” (sic pp. 16-18 elaborato peritale).
La consulenza ha argomentato che, in ragione del decorso fattuale sì come riferito supra, furono correttamente effettuati dai sanitari sia l'anamnesi che l'esame obbiettivo, ed inoltre furono eseguiti esami ematici e strumentali adeguati (RX addome, RX torace, TC dell'addome superiore, TC dell'addome inferiore). Da tanto emerse l'evidenza di una pancitopenia. I rilievi clinici (iperpiressia ed ecchimosi spontanee) e laboratoristici (anemia, piastrinopenia e leucopenia) presenti avrebbero dovuto indurre i sanitari ad esperire, sin da subito, ulteriori approfondimenti e/o consulenze specialistiche ematologiche o, alternativamente, internistiche. In tal senso, quindi, se da un lato può ritenersi, almeno in parte, razionale la richiesta di consulenza ginecologica e chirurgica (la paziente presentava un quadro di dolenzia addominale alla palpazione e segni di grave anemizzazione), dall'altro non appare giustificabile il mancato approfondimento del quadro pancitopenico, considerati altresì l'aspecificità del sintomo addominale e la maggiore peculiarità del quadro sintomatologico legato alla pancitopenia (ecchimosi spontanee, febbre e alterazione esami ematochimci). Ciò vieppiù alla rilevata assenza di segni di patologia di pertinenza ginecologica e chirurgica. Infatti, né la prima consulenza di ginecologia e ostetricia, effettuata in data 26.01.2009 alle ore 01,19, né la visita chirurgica, effettuata in data 27.01.2009 alle ore 02,02, evidenziarono segni di patologie in acuto.
Orbene, alla luce dei dati clinici e strumentali e delle consulenze specialistiche citate, appare incongrua l'effettuazione dell'intervento chirurgico di laparotomia esplorativa a cui fu sottoposta la in data 27.01.2009 alle ore 04,30. Di detto intervento, in particolare, non è comprensibile Per_1
l'indicazione, in quanto fu effettuato circa due ore dopo rispetto alla consulenza chirurgica (negativa per eventi acuti) ed in assenza di rilievo documentale di un peggioramento sintomatologico che potesse giustificare la procedura invasiva. Al contrario, detto intervento espose la de cuius ad ulteriore stress di natura psico-fisica, il quale, presentandosi già una condizione di insufficienza midollare, aggravò ulteriormente lo stato clinico della . Per_1
L'involuzione delle condizioni di salute fece richiedere ai sanitari, in data 28.01.2009, un nuovo esame emocromocitometrico, questa volta opportunamente associato ad uno striscio di sangue periferico (indagine di primo livello e che non comporta particolari difficoltà tecniche), il quale, a carico della serie bianca, riportò la presenza di “[…] numerosi elementi immaturi (blasti).
Piastrinopenia lieve […]”. Tale referto indusse i sanitari a richiedere la consulenza internistica, che, correttamente, attivò l'iter di trasferimento della verso il Reparto di Ematologia di Trani Per_1
(29.01.2009) per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico della stessa [“La LAM3 presenta un'aberrazione cromosomica unica e specifica (15;17) che determina la formazione di un gene di fusione e della proteina PML/RARα, la quale svolge un ruolo centrale nella leucemogenesi della stessa. In conseguenza di questa traslocazione si ha il blocco maturativo delle cellule leucemiche allo stadio di promielocita nella differenziazione granulocitaria. Storicamente, la LAM3 rappresentava, prima del progresso farmacologico, la forma più maligna di leucemia acuta con una grave tendenza al sanguinamento e un decorso rapido fatale. La chemioterapia (CT; daunorubicina, idarubicina e citosina arabinoside) è stata il trattamento di prima linea della LAP con un tasso di remissione completa (CR) dal 75% all'80% nei pazienti di nuova diagnosi. La durata mediana della remissione, tuttavia, variava da 11 a 25 mesi e solo il 35-45% dei pazienti poteva essere curato dalla
TC. Di seguito, con l'introduzione dell'acido transretinoico (ATRA), il tasso di remissione completa
è stato aumentato sino al 90% al 95% dei pazienti, con un tasso di sopravvivenza libera da malattia
a 5 anni (DFS) pari al 74%. L'uso del triossido di arsenico (ATO) dall'inizio degli anni ha Pt_10 ulteriormente migliorato l'esito clinico della LAP refrattaria o recidivante, nonché di nuova diagnosi. Tali farmaci venivano associati a chemioterapia con antracicline. In sostanza, all'epoca dei fatti (2009), il trattamento della LAP era risolutivo nella larga maggioranza dei casi. Va però sottolineato, come emerge dalla documentazione in atti, che seppur la paziente fu, infine, sottoposta alla terapia antiblastica, la progressione già avanzata della patologia che la affliggeva non permise di ottenere alcun risultato sperato.” sic pp. 20-21 elaborato peritale)].
Il caso de quo non comportava la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità ed i sanitari avrebbero potuto/dovuto porre la diagnosi di LAP già in occasione di accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale 'San Paolo' di per l'effetto, l'omessa diagnosi ha cagionato un ritardo CP_1
terapeutico di circa 3 giorni. Per quanto la terapia dell'epoca fosse altamente efficace e risultando evidente un comportamento non conforme alle buone pratiche clinico-assistenziali/leges artis, la circostanza per cui l'evento morte ebbe a determinarsi pochissimi giorni dopo rispetto alla data di accesso della presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale convenuto (26.01.2009 - 01.02.2009) Per_1
conduce a ritenere che la patologia della , quando ella accedette alle cure sanitarie, fosse già Per_1
evoluta/in progressione. Ne deriva che non è possibile ricondurre l'esito infausto, secondo la regola del più probabile che non, alla tardiva diagnosi/tardiva somministrazione terapeutica. L'evento di danno prodottosi a seguito delle condotte censurabili è, in sostanza, un evento di danno incerto.
Quello che la patì fu, quindi, un danno da perdita di chances di sopravvivenza. La Per_1
quantificazione di tale posta di danno, di per sé caratterizzata da complessità, appare, nel caso in questione, particolarmente ardua. Tuttavia, note le tempistiche medie di progressione della patologia ed il modesto ritardo diagnostico, è possibile ritenere che, nel caso, sussista un danno da perdita di chances di tipo “moderato/lieve”, da quantificarsi in misura pari al 20% [“Come da noi affermato già in bozza, secondo le linee guida, la terapia farmacologica per la leucemia M3, risulta essere molto efficace, ma soprattutto se intrapresa nei tempi adeguati e risultando sicuramente meno curativa nei casi molto avanzati, come nel caso di specie (…) La perdita di chance è stata da noi definita moderata- lieve in quanto, nei confronti della de cuius durante il ricovero presso l'Ospedale S. Paolo, vi è stato un ingiusto ritardo nell'inquadramento diagnostico di tre giorni (…) Devesi ricordare che di fatto il ritardo fu di solo tre giorni e che la terapia idonea intrapresa dopo tale ritardo risultò inefficace” cfr.
CTU in atti].
A tal proposito, a fronte delle contestazioni svolte da parte attrice in sede di osservazioni alla bozza peritale e dalla stessa reiterate nelle proprie note conclusive, occorre richiamare le repliche fornite dai CC.TT.U. Nello specifico, diversamente da quanto prospettato dagli attori, non solo deve escludersi che sia da porsi in relazione causale con l'exitus della il ritardo diagnostico, poiché, Per_1 quand'anche la corretta diagnosi fosse stata diligentemente resa, e dunque al momento del primo accesso in Pronto Soccorso, le condizioni “avanzate” della patologia di cui era portatrice la Per_1
non avrebbero permesso, più probabilmente che non, un arresto della progressione della stessa.
Invero, “Nella realtà qualsiasi patologia neoplastica, soprattutto se aggressiva, beneficia in misura evidentemente inferiore delle terapie disponibili, se instaurate tardivamente” (sic p. 22 elaborato peritale). Inoltre, non è possibile affermare, sulla base della letteratura scientifica internazionale, che l'intervento di laparotomia del 27.01.2009 sia da porsi in relazione causale con l'exitus della , Per_1
perché tutti gli interventi chirurgici espongono un soggetto a stress tissutale ed infiammatorio, condizione che, nello stato di insufficienza midollare in cui già si trovava la , si limitarono ad Per_1
aggravarne ulteriormente lo stato clinico”.
Ciò chiarito quanto alla imputabilità ed alla natura dell'evento dannoso si osserva che è configurabile il danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze: l'incertezza è puramente eventistica, mentre, ai fini della risarcibilità del danno, occorre oltre alla prova del nesso causale tra condotta ed evento dannoso – costituito per l'appunto dalla possibilità perduta – la dimostrazione che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria, ferma l'irrisarcibilità della mera speranza (cfr. Cass. 28993/2019). È, dunque, configurabile detta voce di danno quando l'evento dannoso è costituito – come nel caso di specie – dalla possibilità perduta di una maggiore sopravvivenza, che tuttavia non è possibile determinare con precisione nell'an e nel quantum proprio in ragione dell'incertezza sull'eventuale ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere (cfr. Cass. 26851/2023).
Ciò riscontrato nel caso presente, la liquidazione delle conseguenze dannose patite non può essere effettuata in termini proporzionali al risultato perduto, ma equitativamente in relazione alla perduta possibilità di realizzarlo e, ovviamente, in termini ridotti (cfr. Cass. 5641/2018; Cass. 29289/2018): i criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono dalla considerazione dei parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta;
in particolare, si deve tener conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato. In assenza di specifiche allegazioni e posta l'inutilizzabilità tanto dei valori tabellari previsti per la perdita della vita quanto di quelli previsti per il danno biologico temporaneo (cfr. Cass. 35998/2023) deve farsi riferimento alla complessiva condizione della paziente.
al momento dell'evento, aveva 35 anni, era affetta da leucemia (M3) e decedeva per Persona_1
grave insufficienza respiratoria da L'aspettativa di vita sarebbe stata pari a 49 anni. Pertanto, Pt_11 considerati i citati elementi e, specificamente, la percentuale di perdita della chance – come da richiesta di parte attorea (§ 27 e 28 dell'atto di citazione) e ricavabile dalla C.T.U. - va riconosciuta una somma complessiva, stimata all'attualità in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., di euro
200.000,00 corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis da ripartire secondo quote ereditarie.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento al febbraio 2009 e rivalutazione di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. SS.UU. 1712/1995); dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Rispetto alla generica richiesta attorea di risarcimento, iure hereditario, dei danni terminali patiti dalla de cuius, si osserva quanto segue. Per un verso, sono mancati l'allegazione ed il riscontro di un'inabilità temporanea direttamente riconducibile all'operato dei sanitari che ebbero in cura la destinata a confluire nello spettro biologico del danno terminale. Per altro verso, il danno Per_1
catastrofale o biologico terminale (anche nella accezione onnicomprensiva fornita dalle Tabelle di
Milano) non si sostanzia in un danno in re ipsa, necessitando della allegazione e prova – nel caso di specie assenti – dei presupposti della domanda. Invero solo con il deposito delle note conclusive del
22.6.2022, dunque tardivamente, gli eredi della hanno fatto espresso richiamo a dette voci di Per_1
danno citando giurisprudenza a supporto, ma omettendo di rappresentare la ricorrenza degli elementi costitutivi delle fattispecie che, peraltro, non sono stati oggetto di istanze istruttorie.
I congiunti di hanno, altresì, chiesto il ristoro del danno da perdita del rapporto Persona_1
parentale. La liquidazione del danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la incertezza sulla sopravvivenza del congiunto in caso di tempestiva diagnosi e scelta terapeutica, va effettuata in via equitativa sulla scorta dell'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale, che spetta iure proprio ai prossimi congiunti, si ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e, lungi dal configurare un danno presunto, richiede la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. 18284/2021; Cass.
28989/2019). Nel caso in esame, , , e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
componenti della famiglia nucleare di ma non hanno allegato, nei termini perentori Persona_1 destinati al completamento dell'attività assertiva, e provato la ricorrenza di elementi utili ad apprezzare qualità ed intensità della relazione caratterizzante il rapporto;
al contempo, non è stata neppure allegata dalla controparte l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti.
Ai fini della liquidazione, deve farsi applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel giugno 2024, che hanno recepito le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, inoltre, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 10579/2021).
Venendo alla liquidazione del danno in favore di ciascuno dei , in applicazione delle tabelle Pt_1
citate, il valore del punto per il caso di perdita del coniuge/genitore è individuato nella misura pari ad euro 3.911,00. al momento dell'evento (01.02.2009), aveva 35 anni e possono, Persona_1
dunque, liquidarsi equitativamente le somme di seguito riportate.
In favore di , marito di 40 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_1
primaria; punti 22 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nelle tre figlie;
punti 10 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di coniugio e convivenza. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 79 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 308.969,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
61.793,80.
In favore di , figlia di 14 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_3
primaria; punti 26 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel padre e nelle due sorelle;
punti 15 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione e convivenza, ma anche della tenera età della attrice al momento del decesso della di lei madre. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 88 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 344.168,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro 68.
833,60.
In favore di , figlia di 17 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_2
primaria; punti 26 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel padre e nelle due sorelle;
punti 15 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione e convivenza, ma anche della giovane età della attrice al momento del decesso della di lei madre. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 88 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 344.168,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro 68.
833,60.
In favore di figlia di 6 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_4
primaria; punti 28 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel padre e nelle due sorelle;
punti 15 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione e convivenza, ma anche della tenera età della attrice al momento del decesso della di lei madre. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 90 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 351.990,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
70.398,00. Sugli importi già attualizzati e previamente quantificati, devono calcolarsi gli interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal 01.02.2009 alla liquidazione sull'importo progressivamente rivalutato (cfr. Cass. 1712/1995); sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Quanto ai genitori e fratelli di neppure essi hanno provato la ricorrenza di elementi Persona_1
utili ad apprezzare qualità ed intensità della relazione con la de cuius; al contempo, non è stata neppure allegata dalle controparti l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti.
Anche in tal caso, dunque, occorre farsi applicazione delle Tabelle milanesi, sì come aggiornate al giugno del 2024.
Venendo alla liquidazione del danno in favore dei genitori, in applicazione delle tabelle citate, il valore del punto per il caso di perdita del figlio è individuato nella misura pari ad euro 3.911,00.
al momento dell'evento (01.02.2009), aveva 35 anni e possono, dunque, liquidarsi Persona_1
equitativamente le somme di seguito riportate.
In favore di , padre di 63 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della Parte_5
vittima primaria;
punti 16 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza, punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nella moglie e nei due figli;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 55 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 215.105,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
43.021,00;
In favore di , madre di 58 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della Parte_6
vittima primaria;
punti 18 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel marito e nei due figli;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 57 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 222.927,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
44.585,40.
Venendo alla liquidazione del danno in favore degli ulteriori attori, in applicazione delle Tabelle citate, il valore del punto per il caso di perdita del fratello è individuato nella misura pari ad euro
1.698,00. al momento dell'evento (01.02.2009), aveva 35 anni e possono, dunque, Persona_1
liquidarsi equitativamente le somme di seguito riportate.
In favore di , fratello di 33 anni al momento dell'evento: punti 16 per l'età della Parte_7
vittima primaria;
punti 16 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza, punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nei genitori e nel fratello;
punti 6 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 47 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro
79.806,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
15.961,20;
In favore di fratello di 29 anni al momento dell'evento: punti 16 per l'età della vittima Parte_8
primaria; punti 18 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nei genitori e nel fratello;
punti 6 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 49 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro
83.202,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
16.640,40.
Sugli importi riconosciuti in favore dei genitori e dei fratelli della devono calcolarsi gli Per_1 interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal 01.02.2009 alla liquidazione sull'importo progressivamente rivalutato (cfr. Cass. 1712/1995); sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Parte attrice ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale. Detta richiesta, rimasta sfornita di supporto probatorio – in assenza di articolazioni istruttorie sul punto - non è meritevole di accoglimento in quanto formulata in termini generici nei termini perentori destinati all'attività assertiva [“la sig.ra in passato già imprenditore nella titolarità e nella gestione di un Persona_1 supermercato, all'epoca dei fatti prestava attività lavorativa dipendente con un reddito annuale che si avrà modo di documentare, e che apportava utilità economica alla gestione economica familiare, in uno allo stipendio del all'epoca dei fatti, il cui risarcimento deve trovare in gresso alla voce Pt_1 danno patrimoniale con valutazione prognostica (…) Con riserva di dare prova, anche per presunzioni, del relativo diritto in corso di causa anche mediante successiva allegazione difensiva, si richiede il risarcimento del danno patrimoniale futuro che il Tribunale, anche in relazione agli elementi di prova e presuntivi che emergeranno in corso di causa, potrà determinare in via equitativa con una valutazione prognostica].A supporto della domanda è presente la sola dichiarazione IRPEF per il periodo d'imposta 2001 ed il modello IVA 2002, inerente al medesimo periodo di imposta, mentre sono assenti il contratto di lavoro e le buste paga, dovendosi, in ogni caso, ribadire che la perdita patrimoniale è stata oggetto di allegazione, in termini aspecifici, al momento della introduzione del giudizio e non è stata oggetto di attività istruttoria in assenza di richieste sul punto.
Il danno psicofisico patito dai congiunti della deve ritenersi allegato genericamente ed Per_1
indimostrato nella misura eccedente quella oggetto di riconoscimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.
Ricorrono i presupposti per la condanna dell' al versamento all'entrata del bilancio dello CP_1
Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis vigente.
Le spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u., di cui ai decreti del 21.01.2025, sono regolate secondo soccombenza.
Deve procedersi alla liquidazione dei compensi relativi ai singoli giudizi in epoca precedente alla riunione in applicazione del parametro del decisum:
- giudizio rubricato al n. 9343/2012 RG devono liquidarsi le fasi di studio ed introduttiva facendo riferimento ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5 – decisum, dovendo ripartirsi tra gli eredi - per tali intendendosi i soli marito e figlie di Per_1
- l'importo dovuto a titolo ereditario) le fasi istruttoria e quella decisionale -
[...] quest'ultima a seguito della riunione anche del fascicolo n. 16246/2017 RG - devono liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n.
6);
- le prime due fasi del giudizio recante n. 10077/2013 Rg e di quello rubricato al n.
9011/2013 RG devono essere liquidate in applicazione dei parametri di riferimento del DM
n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5); - le prime tre fasi del giudizio recante n. 16246/2017 RG devono essere liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 5) applicati gli aumenti di cui all'art. 4 c. 2 nella misura da reputarsi congrua del 20%.
Devono riconoscersi per la sola fase istruttoria e decisionale gli aumenti di cui all'art. 6 del DM n.
55/2014 e ss.mm.ii. nella misura da ritenersi congrua del 10% e di cui all'art. 4 c. 2, a seguito della riunione di tutti i citati giudizi, nella misura da reputarsi congrua del 20% (dovendosi evidenziare, sul punto, che la pluralità di parti processuali non ha aggravato gli oneri difensivi avendo queste adottato le medesime difese e spiegato le medesime domande). L'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità giustificano l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 nella misura massima prevista.
Il parziale accoglimento delle domande avanzate giustifica la compensazione delle spese nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, , e dell'importo di euro 200.000,00 oltre
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
interessi, come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, da ripartirsi secondo quote ereditarie;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 61.793,80 oltre interessi come Parte_1
regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di , Parte_3 dell'importo di euro 68.833,60 oltre interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di , dell'importo di euro 68.833,60 oltre interessi Parte_2
come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di Parte_4
dell'importo di euro 70.398,00 oltre interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno
[...] non patrimoniale iure proprio, in favore di , dell'importo di euro 43.021,00 oltre Parte_5
interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di dell'importo di euro 44.585,40 oltre interessi come regolati in parte motiva, a Parte_6 titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di , dell'importo di euro Parte_7
15.961,20 oltre interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di dell'importo di euro 16.640,40, oltre interessi come regolati in Parte_8
parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio; - compensa nella misura del 30% le spese di lite e pone la restante parte a carico della
[...]
che liquida in euro 15.490,06 per compensi professionali ed Controparte_1
in euro 458,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Cristallini ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di CTU nella misura del 30% e pone la restante parte a carico della
[...]
salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei Controparte_1
confronti dei CCTTU
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 05.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9343/2012, cui risultano riunite le cause civili di I grado iscritte ai nn. r.g. 10077/2013, 9011/2013 e 16246/2017, promosse da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, con il patrocinio dell'avv. Cristallini Roberto,
[...]
attori contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Laera Alessandro, convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 05.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
[...]
“accertati i fatti di causa, dichiarare la responsabilità dell' e del P.O. S. , per l'effetto, CP_1 Pt_1
condannarli al pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di coniuge ed erede Parte_1
legittimo di della somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Persona_1 giustizia;
condannare, quindi, la al pagamento degli interessi di legge e al CP_2 CP_3
risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulle somme riconosciute in favore dell'attore, dalla data dell'evento al dì del soddisfo;
con rifusione, a carico di controparte, delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che: in data 20.12.2008 sua moglie, Persona_1
giocando in casa con la figlia, si procurava una piccola lesione a livello del labbro inferiore;
la ferita non si rimarginava e veniva, dunque, contattato il medico di base, dott. il quale Per_2
prescriveva una pomata cicatrizzante ed un gel da applicare sulle gengive per curare l'infiammazione; il sanitario, inoltre, prescriveva l'assunzione di un antibiotico (Augementin) per la cura dell'infezione da questi ipotizzata ed un emocromo;
il 26.01.2009, aggravate le condizioni cliniche della , il Per_1 marito la trasportava presso il P.S. dell'Ospedale San Paolo di Bari;
a seguito dei primi esami eseguiti, nel referto di Pronto Soccorso veniva riportato: “[…] iperpiressia da sette giorni, riferisce comparsa di ecchimosi spontanee degli arti inferiori […] E.O. addome dolente alla palpazione superficiale e profonda in regione epigastrica. Presenza di ematomi a livello degli arti inferiori […] richiesti esami ematochimici, radiografia dell'addome, radiografia del torace di routine, TC dell'addome superiore, TC dell'addome inferiore […] Diagnosi: sospetto addome acuto in paziente con anemizzazione e stato febbrile […] terapie: Flectadol 1 fl e.v. + Zantac 2 fl e.v. Emotrasfusione con emazie concentrate, Consulenza Ginecologica + Ecografia. Utero antiverso, mediano di dimensioni normali, dolenti i fornici anteriori e laterali. P.A. 125/70. Consulenza chirurgica: paziente anemizzata con D-dimeri alti e piastrinopenia. Iperpiressia da una settimana. Obiettività addominale non esplicita per addome acuto, TC addome evidenzia versamento endoaddominale ma assenza di aria libera. Cons. ginecologica negativa. Si consiglia ricovero per stretta osservazione”; venivano prescritti anche esami ematochimici, nella serata del 26.01.2009, nonché TC torace con il seguente referto: “ […] esame eseguito con tecnica angio per lo studio delle arterie polmonari in paziente con sospetta embolia polmonare […] per quanto è possibile osservare non evidenti difetti di riempimento delle arterie polmonari e delle loro principali diramazioni, assenza di lesioni parenchimali a focolaio e di versamento pleurico bilateralmente”; TC addome e pelvi: “[…] fegato milza e pancreas aumentati di volume […] le anse pelviche appaiono dilatate, a pareti ispessite, con piccoli livelli idroaerei contestuali, ispessito e imbibito il mesentere. Piccola raccolta fluida nello spazio epato-renale e retto- vestitale. Nella norma i reni, la vescica e l'utero”; sulla scorta degli esiti dei predetti dati clinici, alle ore 04,30 del 27.01.2009, la veniva sottoposta ad intervento chirurgico di: “Incisione mediana Per_1
sovra- e sotto-ombelicale, biopsia escissionale linfonodo mesenteriale, drenaggio del sutura. CP_4
Abbondante ascite con quadro di ispessimenti focali segmentare multipli del versante mesenterico ileale e adenomesenterite diffusa. Negativa l'esplorazione dei restanti visceri. Controparte_5 Citologia sull'ascite”; il decorso post-operatorio della paziente era caratterizzato da piressia e presenza di sintomatologia dolorosa addominale;
in data 28.01 veniva eseguito striscio periferico di sangue che mostrava “a carico della serie bianca presenza di numerosi elementi immaturi (blasti).
Piastrinopenia lieve. Si consiglia consulenza ematologica”; il 29.01 veniva richiesta dai sanitari responsabili del reparto una consulenza internistica urgente le cui conclusioni deponevano: “nel sospetto di una leucosi acuta si contatta il reparto di Ematologia di Oncologia di Bari, CP_1
Ematologia di Trani che accetta il trasferimento urgente c/o di Ematologia P.O. Trani. Si CP_6
consiglia EGA e ECG e consulenza rianimatoria prima del trasferimento”; alle ore 10,10 della medesima giornata veniva effettuata una consulenza rianimatoria dalla quale emergeva: “[…] paziente sottoposta a laparotomia esplorativa. Diagnosi sospetta di leucosi acuta. Obiettivamente dispnoica pallida. All'EGA evidenza una condizione di alcalosi respiratoria ipossiemica con anemia
(Hb 8 ed HCI 24). Si procede ad aumentare la somministrazione di o ad alti flussi (da 4 Um a 12-15
Umin) e a correggere l'iponatriemia aggiungendo alla glucosata.”; dopo la consulenza la Per_1
veniva trasferita, in urgenza, presso la U.O. di Ematologia dell'Ospedale di Trani ove giungeva alle ore 11,15; nel memoriale clinico veniva segnalato “[…] in corso terapia trasfusionale con emazie filtrate […] PA 150/100 IC 36.0°C […] FC 120/min […] ematuria franca”; venivano, prontamente, effettuati esami ematochimici nonché TC torace da cui emergeva “[…] discreto versamento pleurico bilaterale con atelettasia passiva consensuale del segmento postero-basale del lobo inferiore d'ambo i lati. Presenza di opacità reticolo nodulare diffuse in entrambi i campi polmonari tendenti alla confluenza in parailare, specie a dx da riferire a quadro di marcato edema interstizio-alveolare”; nonostante il supporto terapeutico ed intensivo alle ore 03,00 del 01.02.2009, decedeva Persona_1
con diagnosi, di “grave insufficienza respiratoria da ARDS in soggetto con leucemia (M3)”.
Nonostante il quadro clinico emerso sin dal momento del ricovero ospedaliero presso il 'San Paolo', che avrebbe suggerito altre ipotesi diagnostiche richiedenti un ricovero perlomeno in ambiente internistico, i sanitari responsabili decidevano di ricoverare la in ambiente chirurgico. Per_1
Ulteriore condotta negligente dei sanitari andrebbe individuata, secondo la prospettazione di parte attorea, nella decisione di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico. Invero, il chirurgo che aveva effettuato la consulenza presso il P.S. non aveva posto indicazione all'intervento, ma solo di stretta osservazione. Tra le dichiarazioni della dott.ssa medico che accettava la Persona_3
presso il Pronto Soccorso, si legge che “[…] la sig.ra si era presentata al Pronto Per_1 Per_1
Soccorso intorno alle ore 19,55, quindi in prossimità della fine del mio turno di servizio che era fissato alle ore 20,00 […] La sig.ra presentava uno stato pallido, a mio avviso patologico, ed anche Per_1
uno stato febbrile non accompagnato da altra sintomatologia (non tosse, non diarrea) che, a suo dire, perdurava da circa sette giorni. Mi riferiva che stava assumendo antibiotico e cortisone (deltacortene) e che, alla sospensione di entrambi, presentava recrudescenza dello stato febbrile. Mi riferiva angina tonsillare che alla visita risultava negativa e senza segni di alterazione ispettiva e morfologica (la gola non era arrossata). L'auscultazione del torace era normale, ma nonostante ciò le prescrissi un rx torace
[…] Ricordo altresì che la sig.ra riferiva algie addominali per cui visitando l'addome Per_1
riscontravo lieve indolenzimento addominale diffuso, non segni di peritonismo, come da mesenterite
(infiammazione del mesentere), quindi patologia chiaramente non chirurgica. Prima di inviare la sig.ra in radiologia la sottoposi a prelievo ematologico di emocromo e siero perché costei mi Per_1
riferiva comparsa di ecchimosi diffuse agli arti inferiori che venivano da me verificate e riportate nel referto di pronto soccorso. Tali ecchimosi erano presenti in maniera abbondante solo agli arti inferiori e di tale situazione facevo esplicita menzione al collega, dott. , subentrante in servizio al Per_4
Pronto Soccorso, alle ore 20,15 circa, comunicandogli che il mio sospetto diagnostico era di
“emopatia” che necessitava di urgente approfondimento diagnostico.” La inerzia diagnostica da parte dei sanitari della U.O. di Chirurgia dell'Ospedale San Paolo di Bari a cospetto del quadro clinico della sarebbe colpevolmente proseguita anche nelle giornate successive. Sottoposta la Per_1
paziente allo stress dell'intervento chirurgico, il 28.01.2009 veniva richiesto dai sanitari responsabili uno striscio periferico (referto validato alle ore 16,53) con risposta “a carico della serie bianca presenza di numerosi elementi immaturi (blasti). Piastrinopenia lieve. Si consiglia consulenza ematologica”; il consiglio veniva disatteso dai chirurghi che, solo il giorno successivo, richiedevano una consulenza internistica che mostrava “[…] paziente sofferente, pallida, dispnoica, presenza di ecchimosi sulla superficie cutanea degli arti. Addome teso non trattabile”. Su decisione del coniuge,
, che notava il progressivo peggioramento delle condizioni della moglie nonostante il Parte_1
prolungato ricovero e le risposte sempre più evasive dei sanitari responsabili del reparto, la Per_1
veniva trasferita presso la U.O. di Ematologia dell'Ospedale di Trani ove, nonostante i corretti trattamenti messi in atto, decedeva alle ore 03,00 del 01.02.2009.
La CTP a firma del dott. conclude nei termini di seguito riportati:“Si deve, Per_5
conclusivamente, affermare che a causa delle condotte del medico curante e dei sanitari (medico di
Pronto Soccorso e medici della U.O. di Chirurgia) dell'Ospedale 'San Paolo' di la diagnosi di CP_1
leucemia mieloide acuta M3 venne posta, presso l'Ospedale di Trani, in ritardo, con conseguenti ritardi nell'approccio terapeutico, cosicché la venne privata di consistenti chances di Per_1
sopravvivenza.”
In ragione di quanto sopra, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Parte_1
della grave negligenza ed imperizia professionale della équipe medica e sanitaria del P.O. ' CP_3
di in particolare, ha domandato il ristoro dei danni patiti iure proprio nonché iure hereditatis, CP_1
oltre al danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa specifica e generica. A tal ultimo riguardo, l'attore ha dedotto che, a seguito della morte della moglie, veniva a mancare il contributo economico dato dalla stessa alla famiglia (con prole); inoltre, il , a causa dello Pt_1
sconvolgimento determinato dal decesso della che lo lasciava solo con tre figlie non Per_1
autosufficienti, riportava compromissione psico-fisica delle proprie condizioni di salute, tanto da subire anche, per le intervenute difficoltà relazionali col datore di lavoro, un licenziamento pochi mesi dopo il lutto.
Con comparsa depositata il 19.12.2012 si è costituita in giudizio l' Controparte_7
la quale ha chiesto, in via principale e nel merito, rigettarsi
[...]
integralmente la domanda di parte attrice, attesa la sua infondatezza, poiché nessuna censura potrebbe muoversi tanto nei confronti delle metodiche adottate quanto nei confronti dell'approccio dei sanitari intervenuti;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiararsi la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c. di parte attorea nella causazione dell'evento, avendo ella avvertito i primi sintomi già in data 20.12.2008 e nonostante la situazione di iperpiressia perdurasse da sette giorni prima del ricovero avvenuto il 26.01.2009.
Con atti del 28.12.2012 hanno spiegato intervento adesivo e , figlie di Parte_2 Parte_3
e , le quali hanno, con atto notificato il 14.3.2013, rinunciato allo Persona_1 Parte_1
spiegato intervento.
Alla prima udienza del 10.01.2013, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 2 c.p.c.
All'esito della udienza celebrata il 27.06.2013è stata rigettata l'istanza di provvisionale avanzata da ed è stata disposta c.t.u. a mezzo del dott. Parte_1 Controparte_8
All'udienza del 27.03.2014, è stata disposta la riunione al presente procedimento dei procedimenti pendenti sub nn. r.g. 9011/2013 e 10077/2013, introdotti rispettivamente da e Parte_9 Parte_2
per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico terminale e
[...] dell'apporto economico fornito dalla genitrice. Le attrici hanno instato per l'accertamento della responsabilità dell' convenuta e per la conseguente condanna dell'Azienda al risarcimento CP_1
di tutti i danni patrimoniali e non, patiti iure hereditatis nonché iure proprio, a seguito del decesso della madre, Persona_1
Con comparsa depositata il 20.09.2017, ha spiegato intervento adesivo , per far valere, Parte_1
nei confronti dei convenuti, i diritti della di lui figlia, in qualità di genitore esercente Parte_4
la responsabilità genitoriale.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.2022, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali a mezzo di collegio costituito dalla dott.ssa , Persona_6
specialista in medicina legale, e dal dott. , specialista in ematologia-oncologia, non Persona_7
essendo “allo stato la causa decidibile stanti le incerte e contraddittorie risultanze della c.t.u. già espletata (cfr. pp. 12/13, in particolare le risposte ai quesiti di cui ai nn. 1), 2), 3), 5), 7), 9), e le repliche alle osservazioni delle parti)”.
All'udienza del 18.10.2023, è stata disposta la riunione del procedimento pendente sub n. r.g.
16246/2017 instaurato da e , genitori di e da Parte_5 Parte_6 Persona_1
e fratelli della de cuius. Analogamente, detti attori hanno instato Parte_7 Parte_8 per l'accertamento della responsabilità dell' convenuta e per la conseguente condanna CP_1 dell'Azienda al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti iure hereditatis nonché iure proprio, a seguito del decesso della figlia e sorella, Persona_1
Con comparsa depositata il 26.04.2024 si è costituita in proprio per avere raggiunta Parte_4
la maggiore età, che ha fatto proprie le conclusioni previamente rassegnate per suo conto dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.04.2024, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata da e , ma Parte_6 Parte_5
non da , , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 Pt_8
e dalla .
[...] CP_1
Nel corso delle udienze celebrate il 2 ed il 9.10.2024 hanno rinunciato all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Esaurita l'istruzione mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento e rinnovazione della c.t.u. medico legale, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata, il 05.02.2025, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la domanda avanzata nei confronti del presidio ospedaliero “San Paolo” di non avendo, questi, autonoma soggettività giuridica. CP_1
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
In data 20.12.2008, giocando presso la propria abitazione con la figlia, si procurò una Persona_1
piccola lesione a livello del labbro inferiore. Nei giorni successivi all'evento, visto che la ferita non si rimarginava e data anche la comparsa di materiale purulento nonché il presentarsi di faringodia, la de cuius assunse terapia antibiotica con ME (amoxicillina sodica/potassio clavulanato) a cui successivamente associò IN (paracetamolo) per la comparsa di febbre. La stessa si recò poi, in data 19.01.2009, dal proprio medico curante, il quale prescrisse la prosecuzione di detta terapia. In data 20.01.2009 la si ripresentò dal curante in quanto le condizioni fisiche continuavano a Per_1
peggiorare; in particolare manifestava un aggravamento della faringodinia e dell'infiammazione gengivale;
il medico curante le prescrisse CO (predisone) e IA LO (preparato a base di LO Vera), da applicare rispettivamente sul labbro leso e sulle gengive infiammate. La de cuius fece nuovo accesso presso l'ambulatorio del medico curante in data 26.01.2009 e, stante il peggioramento delle condizioni fisiche, il sanitario le prescrisse di effettuare un esame ematico a cui la si sottopose la mattina del 26.01.2009 presso un centro di analisi privato. Per_1
Nella stessa giornata, tuttavia, intorno alle ore 18,30, al precipitare delle condizioni, la stessa fu accompagnata dal marito presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale 'San Paolo' di All'arrivo in CP_1
PS le fu affidato il codice verde (bassa gravità), furono riscontrati livelli di PA pari a 125/70 mmHg,
FC pari a 107 bpm e fu posta quale diagnosi di ingresso “stato iperpiretico da sette gg., riferisce comparsa di ecchimosi spontanee degli arti inferiori”. L'esame obiettivo così riportò: “addome dolente alla palpazione superficiale e profonda in regione epigastrica. Presenza di ematomi a livello degli arti inferiori”. Furono quindi eseguiti gli esami ematochimici con PT, PTT e D-dimeri ed i seguenti esami strumentali: RX addome, RX torace, TC dell'addome superiore, TC dell'addome inferiore. Fu impostata la seguente terapia farmacologica: DO 1fl ev + TA 2fl ev e fu eseguita emotrasfusione con emazie concentrate (1 sacca). Venne, quindi, posta diagnosi di dimissione di “sospetto addome acuto in paziente con anemizzazione e stato febbrile” e la paziente, dimessa dal PS con codice di uscita giallo (media gravità), fu ricoverata presso il reparto di Chirurgia
Generale dello stesso nosocomio.
Gli esami ematochimici, effettuati alle ore 21,47 del 26.01.2009, ebbero i seguenti risultati: “GR:
2,19; Hb: 7,2; HCT: 20; GB: 4,20 con 69,9% di neutrofili e 30,4 % di linfociti, piastrine 111, gamma
GT: 85; Amilasi totale e pancreatica nella norma;
lattato deidrogenasi: 683,1”. Questi furono ripetuti alle ore 23,34 dello stesso giorno con tali variazioni: “GR: 1,91; Hb: 6,3; HCT: 18 % […]”. In data
27.01.2009 alle ore 01,19 fu effettuata una visita ginecologica con ecografia C.U. che non segnalava anomalie degne di nota. Dalla consulenza chirurgica, effettuata alle ore 02,02 del 27.01.2009, invece, emerse: “paziente anemizzata con D-dimeri alti e piastrinopenia, iperpiressia da una settimana.
Obiettività addominale non esplicita di addome acuto. TC addome evidenzia versamento endoaddominale ma assenza di aria libera […]. Si consiglia ricovero per stretta osservazione”. Alle ore 04,30 del 27.01.2009, la fu sottoposta ad un intervento chirurgico di laparotomia Per_1
esplorativa, da cui emerse: “abbondante ascite con quadro di ispessimenti focali segmentari multipli del versante mesenterico ileale e adenomesenterite diffusa. Negativa Controparte_5
l'esplorazione degli altri visceri”. Fu prelevato parte del liquido ascitico per l'analisi citologica e fu escisso un linfonodo mesenterico per la biopsia. Nelle ore successive all'intervento, la Per_1
presentò uno scadimento delle condizioni cliniche con febbre e algia addominale. In data 28.01.2009
i sanitari eseguirono uno striscio di sangue periferico che mostrò, a carico della serie bianca, “[…] numerosi elementi immaturi (blasti). Piastrinopenia lieve […]”. Il giorno seguente (29.01) fu richiesta dai sanitari del Reparto di Chirurgia una consulenza internistica;
l'internista, evidenziando la gravità della condizione patita dalla de cuius, e sospettando quindi una leucosi acuta, decise di contattare i reparti di Ematologia ed Oncologia del Per mancanza di posti, fu contattata Controparte_9
l'Ematologia di Trani dove la fu trasferita nella stessa giornata con urgenza, previa consulenza Per_1
rianimatoria, esecuzione di ECG e EGA. Da tale consulenza emerse: “[…] Obbiettivamente dispnoica pallida. All'EGA evidenza una condizione di alcalosi respiratoria ipossiemica con anemia Hb 8 ed
HTC 24 […]”. La , giunta presso il nosocomio di Trani, fu sottoposta alle indagini del caso;
Per_1
dalla TAC torace emerse: “[…] discreto versamento pleurico bilaterale con atelettasia passiva consensuale del segmento postero-basale del lobo inferiore d'ambo i lati. Presenza di opacità reticolo nodulare diffuse in entrambi i campi polmonari tendenti alla confluenza in parailare, specie a dx da riferire a quadro di marcato edema interstizio-alveolare […]”. La paziente fu inoltre sottoposta a numerose consulenze (cardiologica, chirurgica e rianimatoria), oltre che a chemioterapia e terapie di supporto. Pur se le condizioni della LO parvero migliorare dopo il trattamento farmacologico, i sanitari decisero comunque di intubarla e sedarla per continuare la terapia antiblastica. In data
31.01.2009 si assistette ad un declino dei valori dell'emogas e, nella notte, ad una crisi respiratoria grave. In data 01.02.2009, nonostante il supporto terapeutico intensivo, decedette alle Persona_1
ore 03,00 con diagnosi di “grave insufficienza respiratoria da ARDS in soggetto con leucemia (M3)”.
Ai fini di un corretto inquadramento tecnico, dalla c.t.u. a firma dei dott.ri e - da Per_6 Per_7
cui si ritiene di non doversi discostare in ragione della completezza, precisione e chiarezza dell'elaborato, che pure richiama pertinente letteratura scientifica – è dato evincere : “Le leucemie acute sono un gruppo eterogeneo di disordini clonali a carico delle cellule staminali emopoietiche conseguenti a un danno genetico che provoca la perdita della capacità di differenziare normalmente
(arresto maturativo) e di rispondere ai fattori di regolazione della proliferazione (crescita incontrollata). La classificazione delle leucemie acute si basa principalmente sulla natura della cellula staminale interessata dalla trasformazione neoplastica, dunque sull'identificazione dei marcatori morfologici, immunofenotipici linea-specifici mieloidi o linfoidi, citogenetici e molecolari che denotano le diverse filiere emopoietiche. In questo modo, e sulla base della linea cellulare interessata, si considerano in termini generali due gruppi di leucemie acute, le leucemie acute mieloidi (LAM) e le leucemie acute linfoblastiche (LAL). La leucemia acuta mieloide promielocitica
(LAP), definita anche LAM3 – patologia da cui era affetta la de cuius – rientra nel gruppo delle leucemie acute mieloidi (LAM). In termini patogenetici la progressiva crescita delle cellule leucemiche (definite blasti a denotarne l'immaturità) induce infiltrazioni d'organo e una perdita della normale funzione del midollo osseo. Il quadro clinico che ne deriva è caratterizzato dall'insufficienza midollare secondaria all'infiltrazione leucemica e all'arresto maturativo, dalla tendenza alla diffusione in organi o sistemi e da sintomi generali caratteristici di tutte le neoplasie. L'insufficienza midollare è causa di anemia, neutropenia e piastrinopenia con sintomi e segni clinici corrispondenti, in particolare astenia, pallore, infezioni, emorragie cutanee e mucose (emorragie congiuntivali, epistassi, gengivorragia, ematuria, melena). Le manifestazioni più comuni sono
l'epatosplenomegalia e le linfoadenopatie, l'infiltrazione meningea e testicolare. Si possono avere quindi quadri di insufficienza respiratoria, segni neurologici sia centrali sia periferici, tra cui frequente è la paralisi del VII nervo cranico. Le complicanze metaboliche, coagulative e microcircolatorie sono comuni. Sono inoltre presenti i sintomi da ipercatabolismo come febbre, astenia, anoressia, perdita di peso, sudorazioni, dolori ossei da espansione midollare. Una diatesi emorragica è molto comune ed è dovuta sia alla piastrinopenia sia a una coagulopatia da consumo
(CID, coagulazione intravascolare disseminata) determinata dal rilascio di fattori protrombotici da parte dei blasti leucemici. L'iperuricemia è costante;
l'insufficienza renale è possibile per il concorso di eventi microemorragici, acidosi metabolica e iperuricemia. Gli esami ematochimici, tipicamente, rivelano la presenza di anemia e piastrinopenia, salvo nei casi di diagnosi particolarmente precoce.
Vi è in genere leucocitosi, ma non è rara la presentazione con leucopenia;
in taluni casi si può avere un quadro 'aleucemico', con rari blasti in circolo. Lo striscio di sangue periferico – esame fondamentale nella diagnosi – mette in evidenza un numero variabile di blasti e scarsi granulociti neutrofili maturi (iato leucemico). Vi possono essere segni di diseritropoiesi con alterazioni morfologiche dei globuli rossi ed eritroblasti circolanti. L'aspirato midollare mostra una quota di blasti midollari ≥ 20% della quota non eritroide;
la serie granulopoietica normale residua, quella eritroide e quella megacariocitaria sono generalmente ridotte e dismielopoietiche. Le colorazioni citochimiche e le indagini immunofenotipiche permettono una caratterizzazione dei blasti leucemici.
In caso di CID si avranno le alterazioni caratteristiche (diminuzione del fibrinogeno, aumento dei prodotti di degradazione del fibrinogeno, prolungamento del PT e del PTT, schistocitosi). Un aumento delle LDH è costante. L'esame del liquor, che deve essere eseguito in tutti i casi di LAL o nei pazienti con segni e sintomi neurologici, potrà rivelare la presenza di blasti agli esami morfologico e immunofenotipico.” (sic pp. 16-18 elaborato peritale).
La consulenza ha argomentato che, in ragione del decorso fattuale sì come riferito supra, furono correttamente effettuati dai sanitari sia l'anamnesi che l'esame obbiettivo, ed inoltre furono eseguiti esami ematici e strumentali adeguati (RX addome, RX torace, TC dell'addome superiore, TC dell'addome inferiore). Da tanto emerse l'evidenza di una pancitopenia. I rilievi clinici (iperpiressia ed ecchimosi spontanee) e laboratoristici (anemia, piastrinopenia e leucopenia) presenti avrebbero dovuto indurre i sanitari ad esperire, sin da subito, ulteriori approfondimenti e/o consulenze specialistiche ematologiche o, alternativamente, internistiche. In tal senso, quindi, se da un lato può ritenersi, almeno in parte, razionale la richiesta di consulenza ginecologica e chirurgica (la paziente presentava un quadro di dolenzia addominale alla palpazione e segni di grave anemizzazione), dall'altro non appare giustificabile il mancato approfondimento del quadro pancitopenico, considerati altresì l'aspecificità del sintomo addominale e la maggiore peculiarità del quadro sintomatologico legato alla pancitopenia (ecchimosi spontanee, febbre e alterazione esami ematochimci). Ciò vieppiù alla rilevata assenza di segni di patologia di pertinenza ginecologica e chirurgica. Infatti, né la prima consulenza di ginecologia e ostetricia, effettuata in data 26.01.2009 alle ore 01,19, né la visita chirurgica, effettuata in data 27.01.2009 alle ore 02,02, evidenziarono segni di patologie in acuto.
Orbene, alla luce dei dati clinici e strumentali e delle consulenze specialistiche citate, appare incongrua l'effettuazione dell'intervento chirurgico di laparotomia esplorativa a cui fu sottoposta la in data 27.01.2009 alle ore 04,30. Di detto intervento, in particolare, non è comprensibile Per_1
l'indicazione, in quanto fu effettuato circa due ore dopo rispetto alla consulenza chirurgica (negativa per eventi acuti) ed in assenza di rilievo documentale di un peggioramento sintomatologico che potesse giustificare la procedura invasiva. Al contrario, detto intervento espose la de cuius ad ulteriore stress di natura psico-fisica, il quale, presentandosi già una condizione di insufficienza midollare, aggravò ulteriormente lo stato clinico della . Per_1
L'involuzione delle condizioni di salute fece richiedere ai sanitari, in data 28.01.2009, un nuovo esame emocromocitometrico, questa volta opportunamente associato ad uno striscio di sangue periferico (indagine di primo livello e che non comporta particolari difficoltà tecniche), il quale, a carico della serie bianca, riportò la presenza di “[…] numerosi elementi immaturi (blasti).
Piastrinopenia lieve […]”. Tale referto indusse i sanitari a richiedere la consulenza internistica, che, correttamente, attivò l'iter di trasferimento della verso il Reparto di Ematologia di Trani Per_1
(29.01.2009) per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico della stessa [“La LAM3 presenta un'aberrazione cromosomica unica e specifica (15;17) che determina la formazione di un gene di fusione e della proteina PML/RARα, la quale svolge un ruolo centrale nella leucemogenesi della stessa. In conseguenza di questa traslocazione si ha il blocco maturativo delle cellule leucemiche allo stadio di promielocita nella differenziazione granulocitaria. Storicamente, la LAM3 rappresentava, prima del progresso farmacologico, la forma più maligna di leucemia acuta con una grave tendenza al sanguinamento e un decorso rapido fatale. La chemioterapia (CT; daunorubicina, idarubicina e citosina arabinoside) è stata il trattamento di prima linea della LAP con un tasso di remissione completa (CR) dal 75% all'80% nei pazienti di nuova diagnosi. La durata mediana della remissione, tuttavia, variava da 11 a 25 mesi e solo il 35-45% dei pazienti poteva essere curato dalla
TC. Di seguito, con l'introduzione dell'acido transretinoico (ATRA), il tasso di remissione completa
è stato aumentato sino al 90% al 95% dei pazienti, con un tasso di sopravvivenza libera da malattia
a 5 anni (DFS) pari al 74%. L'uso del triossido di arsenico (ATO) dall'inizio degli anni ha Pt_10 ulteriormente migliorato l'esito clinico della LAP refrattaria o recidivante, nonché di nuova diagnosi. Tali farmaci venivano associati a chemioterapia con antracicline. In sostanza, all'epoca dei fatti (2009), il trattamento della LAP era risolutivo nella larga maggioranza dei casi. Va però sottolineato, come emerge dalla documentazione in atti, che seppur la paziente fu, infine, sottoposta alla terapia antiblastica, la progressione già avanzata della patologia che la affliggeva non permise di ottenere alcun risultato sperato.” sic pp. 20-21 elaborato peritale)].
Il caso de quo non comportava la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità ed i sanitari avrebbero potuto/dovuto porre la diagnosi di LAP già in occasione di accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale 'San Paolo' di per l'effetto, l'omessa diagnosi ha cagionato un ritardo CP_1
terapeutico di circa 3 giorni. Per quanto la terapia dell'epoca fosse altamente efficace e risultando evidente un comportamento non conforme alle buone pratiche clinico-assistenziali/leges artis, la circostanza per cui l'evento morte ebbe a determinarsi pochissimi giorni dopo rispetto alla data di accesso della presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale convenuto (26.01.2009 - 01.02.2009) Per_1
conduce a ritenere che la patologia della , quando ella accedette alle cure sanitarie, fosse già Per_1
evoluta/in progressione. Ne deriva che non è possibile ricondurre l'esito infausto, secondo la regola del più probabile che non, alla tardiva diagnosi/tardiva somministrazione terapeutica. L'evento di danno prodottosi a seguito delle condotte censurabili è, in sostanza, un evento di danno incerto.
Quello che la patì fu, quindi, un danno da perdita di chances di sopravvivenza. La Per_1
quantificazione di tale posta di danno, di per sé caratterizzata da complessità, appare, nel caso in questione, particolarmente ardua. Tuttavia, note le tempistiche medie di progressione della patologia ed il modesto ritardo diagnostico, è possibile ritenere che, nel caso, sussista un danno da perdita di chances di tipo “moderato/lieve”, da quantificarsi in misura pari al 20% [“Come da noi affermato già in bozza, secondo le linee guida, la terapia farmacologica per la leucemia M3, risulta essere molto efficace, ma soprattutto se intrapresa nei tempi adeguati e risultando sicuramente meno curativa nei casi molto avanzati, come nel caso di specie (…) La perdita di chance è stata da noi definita moderata- lieve in quanto, nei confronti della de cuius durante il ricovero presso l'Ospedale S. Paolo, vi è stato un ingiusto ritardo nell'inquadramento diagnostico di tre giorni (…) Devesi ricordare che di fatto il ritardo fu di solo tre giorni e che la terapia idonea intrapresa dopo tale ritardo risultò inefficace” cfr.
CTU in atti].
A tal proposito, a fronte delle contestazioni svolte da parte attrice in sede di osservazioni alla bozza peritale e dalla stessa reiterate nelle proprie note conclusive, occorre richiamare le repliche fornite dai CC.TT.U. Nello specifico, diversamente da quanto prospettato dagli attori, non solo deve escludersi che sia da porsi in relazione causale con l'exitus della il ritardo diagnostico, poiché, Per_1 quand'anche la corretta diagnosi fosse stata diligentemente resa, e dunque al momento del primo accesso in Pronto Soccorso, le condizioni “avanzate” della patologia di cui era portatrice la Per_1
non avrebbero permesso, più probabilmente che non, un arresto della progressione della stessa.
Invero, “Nella realtà qualsiasi patologia neoplastica, soprattutto se aggressiva, beneficia in misura evidentemente inferiore delle terapie disponibili, se instaurate tardivamente” (sic p. 22 elaborato peritale). Inoltre, non è possibile affermare, sulla base della letteratura scientifica internazionale, che l'intervento di laparotomia del 27.01.2009 sia da porsi in relazione causale con l'exitus della , Per_1
perché tutti gli interventi chirurgici espongono un soggetto a stress tissutale ed infiammatorio, condizione che, nello stato di insufficienza midollare in cui già si trovava la , si limitarono ad Per_1
aggravarne ulteriormente lo stato clinico”.
Ciò chiarito quanto alla imputabilità ed alla natura dell'evento dannoso si osserva che è configurabile il danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze: l'incertezza è puramente eventistica, mentre, ai fini della risarcibilità del danno, occorre oltre alla prova del nesso causale tra condotta ed evento dannoso – costituito per l'appunto dalla possibilità perduta – la dimostrazione che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria, ferma l'irrisarcibilità della mera speranza (cfr. Cass. 28993/2019). È, dunque, configurabile detta voce di danno quando l'evento dannoso è costituito – come nel caso di specie – dalla possibilità perduta di una maggiore sopravvivenza, che tuttavia non è possibile determinare con precisione nell'an e nel quantum proprio in ragione dell'incertezza sull'eventuale ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere (cfr. Cass. 26851/2023).
Ciò riscontrato nel caso presente, la liquidazione delle conseguenze dannose patite non può essere effettuata in termini proporzionali al risultato perduto, ma equitativamente in relazione alla perduta possibilità di realizzarlo e, ovviamente, in termini ridotti (cfr. Cass. 5641/2018; Cass. 29289/2018): i criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono dalla considerazione dei parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta;
in particolare, si deve tener conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato. In assenza di specifiche allegazioni e posta l'inutilizzabilità tanto dei valori tabellari previsti per la perdita della vita quanto di quelli previsti per il danno biologico temporaneo (cfr. Cass. 35998/2023) deve farsi riferimento alla complessiva condizione della paziente.
al momento dell'evento, aveva 35 anni, era affetta da leucemia (M3) e decedeva per Persona_1
grave insufficienza respiratoria da L'aspettativa di vita sarebbe stata pari a 49 anni. Pertanto, Pt_11 considerati i citati elementi e, specificamente, la percentuale di perdita della chance – come da richiesta di parte attorea (§ 27 e 28 dell'atto di citazione) e ricavabile dalla C.T.U. - va riconosciuta una somma complessiva, stimata all'attualità in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., di euro
200.000,00 corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis da ripartire secondo quote ereditarie.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento al febbraio 2009 e rivalutazione di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. SS.UU. 1712/1995); dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Rispetto alla generica richiesta attorea di risarcimento, iure hereditario, dei danni terminali patiti dalla de cuius, si osserva quanto segue. Per un verso, sono mancati l'allegazione ed il riscontro di un'inabilità temporanea direttamente riconducibile all'operato dei sanitari che ebbero in cura la destinata a confluire nello spettro biologico del danno terminale. Per altro verso, il danno Per_1
catastrofale o biologico terminale (anche nella accezione onnicomprensiva fornita dalle Tabelle di
Milano) non si sostanzia in un danno in re ipsa, necessitando della allegazione e prova – nel caso di specie assenti – dei presupposti della domanda. Invero solo con il deposito delle note conclusive del
22.6.2022, dunque tardivamente, gli eredi della hanno fatto espresso richiamo a dette voci di Per_1
danno citando giurisprudenza a supporto, ma omettendo di rappresentare la ricorrenza degli elementi costitutivi delle fattispecie che, peraltro, non sono stati oggetto di istanze istruttorie.
I congiunti di hanno, altresì, chiesto il ristoro del danno da perdita del rapporto Persona_1
parentale. La liquidazione del danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la incertezza sulla sopravvivenza del congiunto in caso di tempestiva diagnosi e scelta terapeutica, va effettuata in via equitativa sulla scorta dell'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale, che spetta iure proprio ai prossimi congiunti, si ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e, lungi dal configurare un danno presunto, richiede la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. 18284/2021; Cass.
28989/2019). Nel caso in esame, , , e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
componenti della famiglia nucleare di ma non hanno allegato, nei termini perentori Persona_1 destinati al completamento dell'attività assertiva, e provato la ricorrenza di elementi utili ad apprezzare qualità ed intensità della relazione caratterizzante il rapporto;
al contempo, non è stata neppure allegata dalla controparte l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti.
Ai fini della liquidazione, deve farsi applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel giugno 2024, che hanno recepito le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, inoltre, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 10579/2021).
Venendo alla liquidazione del danno in favore di ciascuno dei , in applicazione delle tabelle Pt_1
citate, il valore del punto per il caso di perdita del coniuge/genitore è individuato nella misura pari ad euro 3.911,00. al momento dell'evento (01.02.2009), aveva 35 anni e possono, Persona_1
dunque, liquidarsi equitativamente le somme di seguito riportate.
In favore di , marito di 40 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_1
primaria; punti 22 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nelle tre figlie;
punti 10 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di coniugio e convivenza. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 79 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 308.969,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
61.793,80.
In favore di , figlia di 14 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_3
primaria; punti 26 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel padre e nelle due sorelle;
punti 15 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione e convivenza, ma anche della tenera età della attrice al momento del decesso della di lei madre. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 88 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 344.168,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro 68.
833,60.
In favore di , figlia di 17 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_2
primaria; punti 26 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel padre e nelle due sorelle;
punti 15 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione e convivenza, ma anche della giovane età della attrice al momento del decesso della di lei madre. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 88 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 344.168,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro 68.
833,60.
In favore di figlia di 6 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della vittima Parte_4
primaria; punti 28 per l'età della vittima secondaria;
punti 16 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel padre e nelle due sorelle;
punti 15 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione e convivenza, ma anche della tenera età della attrice al momento del decesso della di lei madre. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 90 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 351.990,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
70.398,00. Sugli importi già attualizzati e previamente quantificati, devono calcolarsi gli interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal 01.02.2009 alla liquidazione sull'importo progressivamente rivalutato (cfr. Cass. 1712/1995); sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Quanto ai genitori e fratelli di neppure essi hanno provato la ricorrenza di elementi Persona_1
utili ad apprezzare qualità ed intensità della relazione con la de cuius; al contempo, non è stata neppure allegata dalle controparti l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstiti.
Anche in tal caso, dunque, occorre farsi applicazione delle Tabelle milanesi, sì come aggiornate al giugno del 2024.
Venendo alla liquidazione del danno in favore dei genitori, in applicazione delle tabelle citate, il valore del punto per il caso di perdita del figlio è individuato nella misura pari ad euro 3.911,00.
al momento dell'evento (01.02.2009), aveva 35 anni e possono, dunque, liquidarsi Persona_1
equitativamente le somme di seguito riportate.
In favore di , padre di 63 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della Parte_5
vittima primaria;
punti 16 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza, punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nella moglie e nei due figli;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 55 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 215.105,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
43.021,00;
In favore di , madre di 58 anni al momento dell'evento: punti 22 per l'età della Parte_6
vittima primaria;
punti 18 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nel marito e nei due figli;
punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 57 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro 222.927,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
44.585,40.
Venendo alla liquidazione del danno in favore degli ulteriori attori, in applicazione delle Tabelle citate, il valore del punto per il caso di perdita del fratello è individuato nella misura pari ad euro
1.698,00. al momento dell'evento (01.02.2009), aveva 35 anni e possono, dunque, Persona_1
liquidarsi equitativamente le somme di seguito riportate.
In favore di , fratello di 33 anni al momento dell'evento: punti 16 per l'età della Parte_7
vittima primaria;
punti 16 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza, punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nei genitori e nel fratello;
punti 6 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 47 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro
79.806,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
15.961,20;
In favore di fratello di 29 anni al momento dell'evento: punti 16 per l'età della vittima Parte_8
primaria; punti 18 per l'età della vittima secondaria;
punti 0 per la convivenza;
punti 9 per la sopravvivenza di 3 superstiti, da individuarsi nei genitori e nel fratello;
punti 6 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili. Il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 49 punti, che moltiplicati per il valore del punto danno l'importo pari ad euro
83.202,00.
La liquidazione, tuttavia, deve tenere conto della natura del pregiudizio risarcito, che è un danno da perdita di chance, motivo per il quale deve riconoscersi, previa decurtazione, la percentuale stimata in sede peritale direttamente attribuibile alla condotta della convenuta per un importo pari ad euro
16.640,40.
Sugli importi riconosciuti in favore dei genitori e dei fratelli della devono calcolarsi gli Per_1 interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal 01.02.2009 alla liquidazione sull'importo progressivamente rivalutato (cfr. Cass. 1712/1995); sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Parte attrice ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale. Detta richiesta, rimasta sfornita di supporto probatorio – in assenza di articolazioni istruttorie sul punto - non è meritevole di accoglimento in quanto formulata in termini generici nei termini perentori destinati all'attività assertiva [“la sig.ra in passato già imprenditore nella titolarità e nella gestione di un Persona_1 supermercato, all'epoca dei fatti prestava attività lavorativa dipendente con un reddito annuale che si avrà modo di documentare, e che apportava utilità economica alla gestione economica familiare, in uno allo stipendio del all'epoca dei fatti, il cui risarcimento deve trovare in gresso alla voce Pt_1 danno patrimoniale con valutazione prognostica (…) Con riserva di dare prova, anche per presunzioni, del relativo diritto in corso di causa anche mediante successiva allegazione difensiva, si richiede il risarcimento del danno patrimoniale futuro che il Tribunale, anche in relazione agli elementi di prova e presuntivi che emergeranno in corso di causa, potrà determinare in via equitativa con una valutazione prognostica].A supporto della domanda è presente la sola dichiarazione IRPEF per il periodo d'imposta 2001 ed il modello IVA 2002, inerente al medesimo periodo di imposta, mentre sono assenti il contratto di lavoro e le buste paga, dovendosi, in ogni caso, ribadire che la perdita patrimoniale è stata oggetto di allegazione, in termini aspecifici, al momento della introduzione del giudizio e non è stata oggetto di attività istruttoria in assenza di richieste sul punto.
Il danno psicofisico patito dai congiunti della deve ritenersi allegato genericamente ed Per_1
indimostrato nella misura eccedente quella oggetto di riconoscimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.
Ricorrono i presupposti per la condanna dell' al versamento all'entrata del bilancio dello CP_1
Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis vigente.
Le spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u., di cui ai decreti del 21.01.2025, sono regolate secondo soccombenza.
Deve procedersi alla liquidazione dei compensi relativi ai singoli giudizi in epoca precedente alla riunione in applicazione del parametro del decisum:
- giudizio rubricato al n. 9343/2012 RG devono liquidarsi le fasi di studio ed introduttiva facendo riferimento ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5 – decisum, dovendo ripartirsi tra gli eredi - per tali intendendosi i soli marito e figlie di Per_1
- l'importo dovuto a titolo ereditario) le fasi istruttoria e quella decisionale -
[...] quest'ultima a seguito della riunione anche del fascicolo n. 16246/2017 RG - devono liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n.
6);
- le prime due fasi del giudizio recante n. 10077/2013 Rg e di quello rubricato al n.
9011/2013 RG devono essere liquidate in applicazione dei parametri di riferimento del DM
n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5); - le prime tre fasi del giudizio recante n. 16246/2017 RG devono essere liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 5) applicati gli aumenti di cui all'art. 4 c. 2 nella misura da reputarsi congrua del 20%.
Devono riconoscersi per la sola fase istruttoria e decisionale gli aumenti di cui all'art. 6 del DM n.
55/2014 e ss.mm.ii. nella misura da ritenersi congrua del 10% e di cui all'art. 4 c. 2, a seguito della riunione di tutti i citati giudizi, nella misura da reputarsi congrua del 20% (dovendosi evidenziare, sul punto, che la pluralità di parti processuali non ha aggravato gli oneri difensivi avendo queste adottato le medesime difese e spiegato le medesime domande). L'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità giustificano l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 nella misura massima prevista.
Il parziale accoglimento delle domande avanzate giustifica la compensazione delle spese nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, , e dell'importo di euro 200.000,00 oltre
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
interessi, come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, da ripartirsi secondo quote ereditarie;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 61.793,80 oltre interessi come Parte_1
regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di , Parte_3 dell'importo di euro 68.833,60 oltre interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di , dell'importo di euro 68.833,60 oltre interessi Parte_2
come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di Parte_4
dell'importo di euro 70.398,00 oltre interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno
[...] non patrimoniale iure proprio, in favore di , dell'importo di euro 43.021,00 oltre Parte_5
interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di dell'importo di euro 44.585,40 oltre interessi come regolati in parte motiva, a Parte_6 titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di , dell'importo di euro Parte_7
15.961,20 oltre interessi come regolati in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di dell'importo di euro 16.640,40, oltre interessi come regolati in Parte_8
parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio; - compensa nella misura del 30% le spese di lite e pone la restante parte a carico della
[...]
che liquida in euro 15.490,06 per compensi professionali ed Controparte_1
in euro 458,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Cristallini ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di CTU nella misura del 30% e pone la restante parte a carico della
[...]
salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei Controparte_1
confronti dei CCTTU
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 05.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco