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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di revocazione, iscritta al n. 103 R.G. degli affari contenziosi del 2020, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., trattenuta in decisione all'udienza in data 1 aprile 2025 TRA
Avv. LE RE ( , nato a [...] il C.F._1
07/02/1959, residente in [...], con studio in Roma, via di Priscilla, n. 128, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, da se stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Raul Scaffidi-Argentina ( ), presso lo studio del quale, sito in Roma (c/o C.F._2
Studio Legale Fiorillo e Associati), v.le Giuseppe Mazzini, n. 134, si è elettivamente domiciliato come da procura speciale in calce all'atto di citazione per revocazione (difensori che indicano, per le comunicazioni e notificazioni, il fax n. 0687155247 e, rispettivamente, i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
) Email_2
ATTORE IN REVOCAZIONE
E
Avv. NC RI AN SEPE, nato ad [...] il [...], c.f.
, residente in [...], rappresentato e difeso da C.F._3 se medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.86 cpc nonché, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Andrea Melucco (c.f. – C.F._4
Fax: – pec: e presso lo P.IVA_1 Email_3 studio del secondo in Roma, Via Panama 86 elettivamente domiciliato, il tutto in virtù di mandato speciale apposto a margine dell'atto di costituzione e risposta r.g. n. «numero_ruolo»/« » 1 Email_4 CONVENUTO IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. – Richiesta di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 466/2018 del
23. 1. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza dell'1. 4. 2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi in atti e da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza della Corte di
Appello di cui in rubrica.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta contro il lodo pronunciato in Roma il 20 gennaio 2016, così aveva statuito:
1. rigetta l'impugnazione;
2. condanna la parte attrice LE RE a rimborsare alla parte convenuta NC RI AN Sepe le spese del presente giudizio liquidate, secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi euro
19.160,00, di cui euro 4.180,00 per lo studio della controversia, euro
2.430,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 5.600 per la fase di trattazione ed euro 6.950,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali ed oneri accessori dovuti per legge.
3. dichiara LE RE tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Il RE nel suo atto di citazione in revocazione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, così giudicare:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - in via cautelare, ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 466/2018 pronunciata dalla
Corte d'Appello di Roma in data 23/01/2018 e del correlativo lodo arbitrale
20/01/2016 reso esecutivo in data 18/02/2016 con decreto Presidente
Tribunale di Roma Cron. 174/16, Rep. 281/16, poiché la loro esecuzione arreca all'avv. LE RE un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra illustrati;
- quindi, revocare la sentenza della Corte di Appello di Roma, II Sezione
Civile, 23/01/2018, n. 466/2018, e conseguentemente annullare il lodo
20/01/2016, per i documenti decisivi rinvenuti soltanto in data 4 dicembre
2019 e che l'istante non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore (art. 395, n. 3, c.p.c.);
- e, per l'effetto, decidere la controversia
Nel merito accogliendo le seguenti
Conclusioni:
“A. Accerti la Corte di Appello e dichiari la nullità della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 4.10.2010 per illiceità della causa, essendo la stessa contraria ai principi fondamentali del Codice deontologico forense ed in particolare per violazione dell'art. 37 del predetto Codice deontologico forense, nonché per mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c. c.
B. Accerti la Corte e dichiari, in subordine, l'annullabilità della predetta scrittura privata del 4.10.2010 per grave vizio del consenso.
C. Accerti la Corte la genericità e contraddittorietà dei quesiti proposti dall'avv. Sepe con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
D. Respinga in ogni caso la Corte le domande tutte proposte dall'avv. Sepe perché infondate.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 E. Accerti e dichiari la Corte che nulla è dovuto dall'avv. RE all'avv.
Sepe in relazione all'attività professionale da egli svolta a far data dallo scioglimento dell'associazione professionale.
F. In subordine, ove in denegata ipotesi si ritengano fondate le istanze dell'avv. Sepe, si chiede in via riconvenzionale la restituzione della somma di Lire 180.000.000 (oggi Euro 92.962,25) versata dall'avv. RE all'atto della costituzione dell'associazione professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria, Voglia la Corte adita disporre occorrendo l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che l'avv. prof. , quale arbitro, ha partecipato al Persona_1
procedimento arbitrale conclusosi con il lodo del 20/01/2016 tra le parti oggi in causa”;
2) “Vero che l'avv. prof. , quale arbitro, ha partecipato alla Persona_1
formazione del lodo del 20/01/2016 tra le parti oggi in causa”;
3) “Vero che l'avv. prof. , quale arbitro, ha redatto il lodo Persona_1
del 20/01/2016 tra le parti oggi in causa”.
Si indica a teste il prof. avv. res.te in Roma, con riserva di Persona_1
indicarne altri;
con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA., nonché quelle del precedente giudizio di impugnazione davanti all'intestata Corte
RG 3879/2016 e quelle del giudizio arbitrale definito con il lodo in data
20/01/2016, e salvo ripetizione del determinando compenso degli arbitri di cui al pendente procedimento RG 15972/19 VG davanti al Presidente del
Tribunale di Roma.
Il Sepe si è costituito ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) in via immediata, rigettare la proposta richiesta di sospensione/inibitoria ex art. 401 e 373 cpc in quanto inammissibile, improponibile, irrituale e r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 comunque infondata in fatto ed in diritto, difettando in ogni caso dei requisiti di legge;
2) in ogni caso e sin d'ora nel merito, dichiarare l'inammissibilità del gravame, per difetto dei requisiti di cui all'art.395 n.3 cpc;
3) in via subordinata, rigettare la proposta impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del grado e condanna ai sensi dell'art.96 cpc;
4) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda rescindente, sempre salvo gravame e per mero tuziorismo, procedere alla fase rescissoria, nella quale accogliere comunque le seguenti domande: a) riconoscere e dichiarare che l'avv. LE RE si è reso inadempiente alle pattuizioni di cui alla scrittura privata 4 ottobre 2010 stipulata inter partes e per l'effetto b) dichiarare risolto l'accordo e c) condannare il convenuto al pagamento delle somme da lui percepite e dovute e d) condannare l'Avv. LE RE al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura che sarà precisata e comprovata in corso di causa e occorrendo liquidata in via equitativa;
5) In via alternativa e ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che l'Avv. NC RI
AN Sepe ha diritto alla liquidazione delle proprie quote alla data di scioglimento dell'associazione professionale, e relativamente alla loro incidenza in ambito civile ed amministrativo, nella misura equitativamente determinata secondo le modalità in premessa esposte e ridotta ad euro
348.000,00= (pari a sole due quote) ovvero dell'importo integrale di euro
522.000,00= o della diversa anche maggiore ritenuta di giustizia ed occorrendo determinata a mezzo di CTU;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di procedura.
In via istruttoria, per la denegata e non creduta ipotesi che si faccia luogo al giudizio rescissorio, si produrranno non appena possibile i documenti già depositati avanti al Collegio arbitrale con gli indici dei fascicoli di detta fase;
in questa fase si producono i documenti di cui all'indice in calce.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 Ancora in via istruttoria ci si oppone sin d'ora alle richieste prove per testi, stante l'incapacità dello stesso (in ragione della funzione espletata) e l'inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli oggi formulati e peraltro reiterativi di capitoli di prova che nella impugnazione ex art.829 cpc non erano stati neppure compiutamente articolati.
In via di estremo subordine, si chiede ammettersi prova contraria sui medesimi capitoli, indicandosi sin d'ora come testi i signori
- Cons. pres. Parte_1
- Avv. Prof. Giuseppe Greco
- Avv. Marco Fancelli
Tutti domiciliati in Roma, in relazione ai seguenti capitoli di prova per interpello e prova testimoniale, così come tempestivamente articolati nel corso del giudizio arbitrale e che in appresso di ripropongono e ritrascrivono integralmente, nell'ordine anche cronologico in cui furono proposti.
Con ordinanza in data 8. 5. 2020 venivano respinte le istanze di sospensiva e di richiesta di prova testimoniale.
Con provvedimento in data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
La richiesta di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della richiesta di revocazione sollevata dal convenuto in revocazione.
Il Sepe ha evidenziato che la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e, nel caso dell'art. 395, n. 3, c. p. c. a carattere straordinario, ovvero proponibile contro sentenze passate in giudicato, e quindi con un termine speciale e stringente di proponibilità indicato dall'art. 326 c. p. c., dal momento che la norma prevede che sia rinvenuto
“un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, e che nel caso di specie non ricorrerebbe alcuno dei requisiti tassativamente contemplati dalla norma in questione.
Ad avviso del Sepe a fronte del passaggio in giudicato della sentenza, non essendo stato proposto nei termini il ricorso per cassazione, il RE avrebbe tentato, con il presente procedimento, di sovvertirne la definitività, proponendo un mezzo di impugnazione con il quale introdurre un nuovo giudizio sugli stessi fatti e sulle stesse questioni già giudicati da questa
Corte di appello.
Facendo riferimento alle motivazioni della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, con cui il Collegio aveva ritenuto inammissibili le richieste probatorie avanzate rispetto alle vicende interne al Collegio, e precisando le ragioni per le quali la decisione del Collegio arbitrale sarebbe del tutto conforme a diritto, sia nella forma che nella sostanza, la difesa del Sepe ha evidenziato che l'odierno ricorrente in revocazione avrebbe reiterato solo la doglianza afferente la mancata considerazione e valutazione di un documento formato dall'arbitro di parte (successivamente al deposito della decisione arbitrale, e quindi al di fuori dello stesso procedimento) cercando di presentarlo quale documento decisivo, ritrovato successivamente
(quattro anni dopo la sua formazione, assumendo che fosse stato acquisito solo nel corso della procedura di liquidazione dei compensi promossa dagli arbitri, asseritamente il 4 dicembre 2019, e non altrimenti acquisibile - se non a discrezione dell'arbitro).
Secondo la prospettazione del Sepe nessuno dei requisiti e delle circostanze indicate ricorrerebbe nel caso di specie, posto che:
A) Il documento non è decisivo in quanto non idoneo a formare un diverso convincimento del Giudice, come richiesto da costante giurisprudenza di legittimità;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 B) Il documento non è preesistente e non è stato rinvenuto successivamente, dal momento che l'art. 395, n. 3, c.p.c. porrebbe una precisa ed imprescindibile condizione, in aggiunta al requisito della decisività (c.c. 2699, 2702), vale a dire che il documento contenga al suo interno una prova precostituita, escluse quindi quelle costituende, e quindi non potrebbe essere considerata come precostituita una prova successiva, quale la c.d. “relazione riservata”, redatta dall'arbitro di parte a procedimento concluso. Senza contare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso la rilevanza ai fini della revocatoria di documenti che - noti ed esistenti nel corso del giudizio di appello – siano stati smarriti o non utilmente acquisiti nel fascicolo di ufficio, ritenendo che tutte le eventuali nullità derivanti da tali situazioni debbano proporsi a mezzo delle impugnazioni ordinarie.
Nel caso di specie dopo la pubblicazione del lodo l'arbitro dissenziente, avv. Prof. (cui competeva solo di chiedere il pagamento Persona_1
per l'opera prestata), aveva avviato una serie di contestazioni epistolari
(con plurime comunicazioni contemporanee – cfr. docc. 10 - 11), che sul piano probatorio non potrebbero assumere alcuna rilevanza;
ed il requisito dell'ipotetico ritrovamento successivo dovrebbe combinarsi, trattandosi di impugnazione straordinaria, con l'esigenza di fornire la prova rigorosa non solo del rinvenimento stesso, ma della semplice conoscenza del documento, per ritenere soddisfatta la previsione stringente di proposizione del mezzo di impugnazione, derivante dal combinato disposto delle norme in esame con l'art. 326 c. p. c.
Ad avviso del Sepe nel caso di specie sarebbe provato per tabulas che la parte fosse a conoscenza dell'esistenza del documento sin dall'aprile del
2016 (v. doc.14), tanto da menzionarlo nella impugnazione per nullità ex art. 829 c. p. c. nel giugno 2016 (motivi III e IV, pagg. 21, 22 e 23 e pag.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 38, istanza ex art. 210 c. p. c. – all. 8 impugnazione ex art. 829 c. p. c.), e quindi l'impugnazione sarebbe anche tardiva, oltre che inammissibile perché contenente la prova della previa conoscenza e quindi della tardività;
C) Il ricorrente non ha offerto la prova di non averlo potuto previamente produrre, ed anzi emergerebbe esattamente la prova contraria, in quanto il documento sarebbe già stato perfettamente noto alla parte, che lo avrebbe menzionato espressamente nell'atto di impugnazione del lodo (v. motivi di impugnazione precisati in sentenza pag. 9, 3.3 e 3.4., che erano stati modulati in relazione alle doglianze formulate dall'arbitro di parte, ed espressamente dichiarati inammissibili dalla gravata sentenza - cfr. pag. 12
e 13 sent. § 5.3 e 5.3.1). Ma anche si fosse in presenza di un documento
“nuovo”, difetterebbe la prova che la parte abbia fatto tutto il possibile per acquisire il documento e che il ritardo fosse imputabile a causa di forza maggiore o al fatto dell'avversario, mentre sarebbe dimostrato il contrario: il Collegio di difesa dell'Avv. RE, informato delle contestazioni avanzate dal (cessato) arbitro di parte, aveva prodotto in giudizio la comunicazione 18/4/2016 (non riservata ed indirizzata, oltre che al
Collegio arbitrale, anche all'Avv. Berardi, per consentirne la produzione nell'instaurando giudizio per nullità), atto espressamente menzionato nell'impugnazione del lodo e prodotto in quella sede (v. all.13 del
RE).
Il documento del 18 aprile 2016 (v. all.14), a sua volta, menzionava espressamente la relazione riservata che era stata inviata in data 11 febbraio
2016 dall'arbitro di parte (v. all.11) al Presidente, in seguito al segretario del collegio, e per conoscenza all'avv. Claudio Berardi, difensore all'epoca del RE;
quindi, nella stessa impugnazione, nelle conclusioni istruttorie, il RE aveva ipotizzato di non conoscere il documento (e la r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 data) limitandosi a chiederne l'esibizione, oltre che a richiedere una testimonianza dell'arbitro sulle irregolarità della camera di consiglio.
Secondo il Sepe non vi sarebbe stata alcuna irregolarità, come si evincerebbe dalla lettura della relazione riservata redatta dall'arbitro
“dissenziente”: a pag. 1, con riferimento alla seduta dell'11.11.2015 si legge: “ho esposto le mie argomentazioni”, “onde la riunione si è conclusa immediatamente dopo la mia esposizione” (v. pag. 2 riga 1).
Anche nella memoria di costituzione del 4.12.2019 (nel procedimento di liquidazione del compenso promosso dagli altri arbitri – all.17), il Prof.
aveva affermato (prima pagina): “il presidente ha manifestato di Per_1
non voler tenere conto delle argomentazioni dell'arbitro, avv. Prof. Per_1
, chiudendo subito la riunione senza discussione”; comunque
[...]
l'arbitro (poi dissenziente) aveva avuto la possibilità in camera di consiglio di esporre le proprie tesi;
ed il fatto che il Presidente aveva espresso un'opinione (dopo aver ascoltato l'opinione dell'arbitro), mal si concilierebbe con l'affermazione che non vi sarebbe stato un confronto tra i componenti del Collegio.
Ed il fatto che il Presidente non avesse replicato alle contestazioni non sarebbe vero, posto che tale affermazione sarebbe smentita da due note raccomandate (in data 12.2.2016 e 22.4.2016 – all.12 e 16), prodotte anche dal RE.
Il termine per l'impugnazione di nullità scadeva a giugno e l'impugnante non ha mai neppure offerto la prova di aver richiesto al collegio o allo stesso proprio arbitro, di ricevere copia di tale documento, e comunque aveva proposto sullo stesso argomento il motivo di nullità.
Inoltre, sarebbe sufficiente esaminare i due testi provenienti dall'arbitro di parte (la “relazione riservata” dell'11 febbraio 2016 – ritenuto documento nuovo - e la raccomandata del 18 aprile 2016) per avvedersi che il secondo r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 documento conteneva non solo le stesse censure del precedente documento, ma ne aveva anche aggiunte altre rispetto a quanto già recepito nei motivi di nullità (segnatamente i motivi 3.3 e 3.4.) proposti ex art.829 c. p. c., con riferimento alle modalità con le quali si era pervenuti alla decisione del lodo arbitrale, ed esaminati dalla gravata sentenza.
La seconda missiva non solo è stata prodotta, ma ha anche rappresentato l'argomento intorno al quale erano stati confezionati i due motivi di nullità
(il 3.3. ed il 3.4.), riguardanti le modalità con le quali si era pervenuti alla decisione;
senza contare che si tratterebbe di un mero atto interno nel quale erano stati esposti rilievi sulla regolarità della conduzione del procedimento, e comunque di un'opinione (tardivamente esposta) e non di una prova, come peraltro già evidenziato dalla sentenza impugnata che aveva fondatamente escluso il rilievo di tutte le questioni sollevate nella c.d. Relazione riservata.
Inoltre, il documento non sarebbe decisivo ove riguardi questioni pregiudiziali e/o preliminari, sulla violazione del contraddittorio e sul vizio di collegialità; tutte questioni che non sono dotate di efficacia decisiva nella formazione del convincimento del giudice, e soprattutto non verterebbe su fatti che, se conosciuti, avrebbero condotto ad una diversa decisione, non proponendo il documento la prova di fatti idonei ad imporre, e neppure a prevedere quale possibile, un'opposta decisione, bensì mere critiche sul regolare svolgimento del procedimento, neppure a suo tempo verbalizzate.
La Corte di Appello avrebbe già esaminato tutti tali profili nella sentenza in questa sede impugnata per revocazione (v. pagg. 12 e 13, sub 5.3. e 5.3.1. e
5.3.2), e quindi sarebbe evidente il tentativo di conseguire surrettiziamente dalla Corte d'appello un nuovo esame nel merito (della già di per sé limitata impugnazione per nullità ex art. 829 c. p. c.) rispetto a questioni già
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 decise e che avrebbero dovuto essere censurate tempestivamente per mezzo del ricorso per cassazione.
La Corte di appello aveva già deciso sul punto, ritenendo non rilevante non solo la prova dei fatti a cui si riferiva il documento che oggi si assume di aver “scoperto”, ma lo stesso documento, di cui si chiedeva all'epoca l'esibizione, redatto dall'arbitro Avv. Prof. ; quindi, o il Persona_1
documento era noto e la parte doveva produrlo nel giudizio di merito e dolersi tempestivamente (in Cassazione) di non aver avuto la possibilità
(tramite esibizione) di acquisirlo e farlo valere per la decisione … oppure avrebbe dovuto dimostrare rigorosamente di non averlo potuto produrre per fatto di un terzo o di un avversario.
La richiesta di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
Infatti, la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e, nel caso dell'art. 395, n. 3, c. p. c. a carattere straordinario, ovvero proponibile contro sentenze passate in giudicato e quindi con un termine speciale e stringente di proponibilità indicato dall'art. 326 c. p. c.
La norma prevede testualmente che le sentenze pronunciate in grado d'appello od in unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
…3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Occorre, quindi, verificare se nel caso di specie sussistano i requisiti che legittimano il ricorso a tale mezzo di impugnazione.
In primo luogo, deve rilevarsi che nella sentenza della Corte di Appello di cui si chiede la revocazione (v. pagg. 12 e 13) erano state esposte le ragioni in base alle quali il Collegio aveva ritenuto inammissibili le richieste probatorie avanzate con riferimento alle vicende interne al Collegio, ed r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 erano stati precisati i motivi per i quali la decisione del Collegio arbitrale era del tutto conforme a diritto, sia nella forma che nella sostanza.
In concreto, deve essere verificata la sussistenza della decisività del documento di cui si discute;
la sua preesistenza, nonché la prova di non averlo potuto previamente produrre.
Rispetto alla asserita decisività del documento la Corte ritiene che il documento in questione non sia decisivo perché esso non è idoneo a formare un diverso convincimento del Giudice, come richiesto da costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. II 28/12/2011 n. 29385; Cass. civ. Sez. lavoro, 19/08/2000, n. 11007).
L'atto in questione è un mero atto interno nel quale erano stati esposti rilievi sulla regolarità della conduzione del procedimento, secondo il punto di vista dell'arbitro dissenziente (sempre presente ad ogni riunione del
Collegio), e quindi può essere qualificato in termini di opinione e non di prova, come peraltro già evidenziato dalla sentenza impugnata, che ha fondatamente escluso il rilievo di tutte le questioni sollevate nella c.d. relazione riservata.
Peraltro, il documento non può dirsi decisivo ove riguardi questioni pregiudiziali e/o preliminari, sulla violazione del contraddittorio e sul vizio di collegialità; tutte questioni che non hanno efficacia decisiva nella formazione del convincimento del giudice, e soprattutto non vertenti su fatti che, se conosciuti, avrebbero condotto ad una diversa decisione (v.
Cass. 21/12/2011 n. 27832); inoltre, il documento non offre la prova di fatti idonei ad imporre, od a prevedere quale possibile, un'opposta decisione
(Cass. Sez. II, 8 Giugno 2011, n.12530), ma solo critiche rispetto al regolare svolgimento del procedimento, neanche all'epoca verbalizzate.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 Tali profili, peraltro, erano stati già esaminati e decisi dalla Corte di
Appello di Roma nella sentenza in questa sede impugnata per revocazione
(v. pagg. 12 e 13, sub 5.3., 5.3.1. e 5.3.2).
In tale contesto deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia prospettato in concreto un nuovo esame nel merito (della già di per sé limitata impugnazione per nullità ex art. 829 c. p. c.) rispetto a questioni già decise e che dovevano essere censurate tempestivamente per mezzo del ricorso per cassazione, con particolare riferimento alla reiezione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c. p. c. del documento che oggi viene presentato come rinvenuto successivamente.
Per quanto attiene alla preesistenza del documento ed al fatto che esso era stato rinvenuto successivamente, deve rilevarsi che l'art. 395, n. 3, c. p. c. prevede che oltre al requisito della decisività il documento deve essere una prova precostituita, e sicuramente non può essere considerata come precostituita una prova evidentemente successiva, quale la c.d. “relazione riservata”, che era stata redatta dall'arbitro di parte a procedimento concluso (v. Cass. civ. Sez. V Sent., 10/02/2017, n. 3591, secondo cui
“l'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento – realizzato ad hoc- che solo dopo la decisione è divenuto decisivo, quale la sentenza che, pur essendo stata emessa prima, è passata in giudicato dopo quella da revocare e che, pertanto, al momento dell'adozione di quest'ultima, era sprovvista di efficacia vincolante e rimessa al libero apprezzamento del giudice”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 14 Ne consegue che non essendo la formazione del documento preesistente rispetto all'avvio del procedimento arbitrale e comunque non anteriore al deposito del lodo, deve esserne esclusa la rilevanza ai fini del presente giudizio (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 20 febbraio 2015, n. 3362; Cass. 7 marzo 2011, n. 9865).
E la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso la rilevanza ai fini della revocatoria di documenti che - noti ed esistenti nel corso del giudizio di appello – siano stati smarriti o non utilmente acquisiti nel fascicolo di ufficio, ritenendosi che tutte le eventuali nullità derivanti da tali situazioni debbano proporsi a mezzo delle impugnazioni ordinarie (v. Cass. civ. Sez.
I, 09/11/1994, n. 9314).
Dopo la pubblicazione del lodo, l'arbitro dissenziente, l'avv. Prof. Per_1
(che doveva chiedere il pagamento per l'opera prestata), aveva
[...]
avviato una serie di contestazioni epistolari (con plurime comunicazioni pur contemporanee – cfr. doc. 10-11), contenenti critiche all'operato del
Presidente del Collegio che non possono avere alcun rilievo e rilevanza;
inoltre, il requisito del ritrovamento successivo deve essere associato all'esigenza di fornire una prova rigorosa non solo del rinvenimento, ma della semplice conoscenza del documento, per poter valutare la tempestività della proposizione del mezzo di impugnazione straordinario, secondo quanto previsto dal combinato disposto delle norme che la regolano con l'art. 326 c. p. c.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. III,
21/04/2006, n. 9369), “in tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ. (ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario), il termine per l'impugnazione stabilito dall'art. 326 cod. proc. civ. decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 15 dell'esistenza del documento assunto come decisivo, e non già dalla data di materiale apprensione dello stesso documento (cfr. anche Cass. civ. Sez.
III, 25/10/1999, n. 11947; Cass. civ. Sez. II, 29/05/1999, n. 5229).
Ed ancora (v. Cass. civile, sez. II, ordinanza n. 5144/2019; Cass. n.
9652/2016) “in tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c. p. c.,
l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il dies a quo non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti exx art. 360, n.
5. c. p. c.”. Nel caso di specie risulta che la parte era venuta a conoscenza dell'esistenza del documento sin dall'aprile del 2016 (v. doc.14, diretto all'avv. di parte RE, Avv.
Claudio Berardi), avendolo menzionato nella impugnazione per nullità ex art. 829 c. p. c. nel giugno 2016 (v. motivi III e IV, pag. 21, 22 e 23 e pag.
38, istanza ex art. 210 c. p. c., – all. 8 dell'impugnazione ex art. 829 c. p.
c.); l'impugnazione è quindi anche tardiva (v. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
21/02/2019, n. 5144), oltre che inammissibile, perché contiene in sé stessa la prova della previa conoscenza e quindi della tardività (cfr. Cass. civ. Sez.
II Sent., 11/05/2016, n. 9652).
Il RE, quindi, non solo non ha offerto la prova di non aver potuto previamente produrre il documento, ma in realtà ha dimostrato il contrario, perché il documento gli era già noto, essendo stato menzionato espressamente nell'atto di impugnazione del lodo (v. tenore letterale dei r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 16 motivi di impugnazione precisati in sentenza - pag. 9, 3.3 e 3.4.); senza contare che tali motivi sono stati espressamente dichiarati inammissibili dalla gravata sentenza (cfr. pag. 12 e 13 sent. § 5.3 e 5.3.1).
Anche a voler ritenere che si tratti di un documento “nuovo”, nel caso di specie difetta comunque la prova che il ricorrente abbia fatto tutto il possibile per acquisire il documento e che il ritardo fosse imputabile a causa di forza maggiore o al fatto dell'avversario.
Infatti, il Collegio di difesa dell'Avv. RE, informato delle contestazioni avanzate dal (cessato) arbitro di parte, aveva prodotto in giudizio la comunicazione del 18/4/2016 (non riservata ed indirizzata oltre che al Collegio arbitrale anche all'Avv. Berardi, per consentirne la produzione nell'instaurando giudizio per nullità), che era stata espressamente menzionata nell'impugnazione del lodo e prodotta in quella sede (v. all.13 RE).
Nel documento del 18 aprile 2016 (all.14) era stata menzionata espressamente la c. d. relazione riservata, che era stata inviata in data 11 febbraio 2016 dall'arbitro di parte (v. all.11) al Presidente, in seguito al segretario del collegio e per conoscenza all'avv. Claudio Berardi, difensore all'epoca del RE (anche nella successiva fase di impugnazione per nullità); e nella stessa impugnazione e nelle conclusioni istruttorie, il
RE aveva ipotizzato di non conoscere il documento (e la data) limitandosi a chiederne l'esibizione, oltre ad una testimonianza dell'arbitro sulle presunte irregolarità della camera di consiglio, laddove l'assenza di irregolarità si evince dalla lettura della relazione riservata redatta dall'arbitro “dissenziente”, che a pag. 1, con riferimento alla seduta dell'11.11.2015 aveva riferito: “ho esposto le mie argomentazioni”, “onde la riunione si è conclusa immediatamente dopo la mia esposizione” (pag. 2 riga 1).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 17 Anche nella memoria di costituzione del 4. 12. 2019 (nel procedimento di liquidazione del compenso promosso dagli altri arbitri – all.17), il Prof.
aveva affermato (v. prima pagina) che: “il presidente ha Per_1
manifestato di non voler tenere conto delle argomentazioni dell'arbitro, avv. Prof. , chiudendo subito la riunione senza Persona_1
discussione”, ma tale affermazione non chiarisce se il Presidente non volesse tenere conto della posizione di un arbitro o se avesse semplicemente espresso una propria (diversa) idea.
Inoltre, il fatto che il Presidente non aveva replicato alle contestazioni è smentito da due note raccomandate (in data 12.2.2016 e 22.4.2016 – v. all.12 e 16), prodotte anche dallo stesso RE.
In tale contesto il termine per l'impugnazione di nullità scadeva a giugno e l'impugnante non ha offerto la prova di aver richiesto al collegio o allo stesso proprio arbitro, di ricevere copia di tale documento, proponendo, invece, sullo base dello stesso argomento il motivo di nullità.
E secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. V, Sent.,
12/09/2012, n. 15242,) “è inammissibile l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza” (cfr. anche Cass. 20 marzo 2009 n. 6281). Secondo Cass. civ.
Sez. I, 28/04/2010, n. 10232, infatti, “con riguardo all'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ., riguardante il rinvenimento di documento decisivo, non potuto produrre in giudizio, preesistente alla sentenza, al fine di verificare la rilevanza del rinvenimento occorre fare riferimento [...], al momento dell'assegnazione della causa in decisione, in quanto, sebbene il diritto all'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. si eserciti normalmente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, è consentito alla parte di denunciare
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 18 all'udienza collegiale il rinvenimento o la formazione del documento ritenuto decisivo qualora ne abbia avuto, senza colpa, la disponibilità tra
l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella collegiale, mentre spetta al Collegio di valutarne la decisività e, in caso di positivo accertamento, rimettere la causa in istruttoria per la rituale acquisizione di esso ovvero, in difetto, non ammetterne la produzione, ciò precludendo la sussistenza delle predette condizioni di revocabilità della sentenza”.
Inoltre, (v. Cass. civ. Sez. V Sent., 20/03/2009, n. 6821), “l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., giustifica la domanda di revocazione della sentenza passata in giudicato, può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario. In questa seconda ipotesi, è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione” (cfr. anche
Cass. civ. Sez. II Sent., 16/01/2008, n. 735).
Alla luce di tali principi dall'esame dei due testi provenienti dall'arbitro di parte (la “relazione riservata” dell'11 febbraio 2016, ritenuto documento nuovo, e la raccomandata del 18 aprile 2016, documento prodotto come allegato 13 all'impugnazione per nullità) emerge che il secondo e più recente, conteneva non solo le stesse censure del precedente documento, ma ne aggiungeva anche altre rispetto a quanto già recepito nei motivi di nullità (i motivi 3.3 e 3.4.) proposti ex art. 829 c. p. c. con riferimento alle modalità con le quali si era pervenuti alla decisione del lodo arbitrale, esaminati dalla sentenza di cui è stata chiesta la revocazione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 19 La seconda missiva non solo è stata prodotta, ma aveva anche rappresentato l'argomento in base al quale erano stati modulati i due motivi di nullità (il 3.3. ed il 3.4.), riguardanti le modalità con le quali si era pervenuti alla decisione, e quindi non è dato comprendere in cosa consisterebbe la novità e la decisività del primo, e precedente documento.
Nell'impugnazione per nullità era stato esposto che (v. doc.
8 - pag. 38):
“Peraltro, la nullità del lodo deve censurarsi anche sotto diverso decisivo profilo. Così come è dato evincere dalla Relazione dell'arbitro Per_1
, infatti, il Collegio ha svolto i suoi lavori impedendo all'arbitro
[...]
nominato dall'avv. RE di svolgere il proprio compito e di esprimere la sua opinione sulle questioni oggetto dell'arbitrato proposte dalle parti al punto che nella stessa relazione di minoranza depositata e comunicata alle parti egli dichiara che tale relazione costituisce “il primo atto con il quale l'arbitro di parte prof. Avv. può esprimere la Persona_1
propria opinione in ordine alle questioni dedotte”. D'altra parte, che
l'arbitro di parte RE sia stato ostacolato in tutti i modi è dimostrato anche dal mancato inserimento nel lodo della sua relazione di minoranza, nonostante egli avesse manifestato tempestivamente, appena ricevuta la bozza finale del lodo, al Presidente del Collegio ed al segretario il proprio dissenso e la volontà di presentare una relazione di minoranza “una volta ottenuta la copia del lodo firmata dagli altri due arbitri”. Il lodo, dunque, avrebbe dovuto contenere al suo interno la Relazione di minoranza ed essere comunicato alle parti solo successivamente a detto inserimento, anche in considerazione del fatto che il termine per il deposito del lodo era stato dalle parti prorogato sino al 18 febbraio 2016. Il segretario invece, come detto, provvedeva alla comunicazione alle parti del lodo sottoscritto dai due arbitri e soltanto in seguito e separatamente alla comunicazione della Relazione di minoranza. La circostanza si è tradotta, pertanto, in una
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 20 patente violazione del contraddittorio in seno al Collegio arbitrale con conseguente nullità del lodo emesso. Peraltro, poiché l'arbitro prof. Avv.
evidenzia nella relazione di aver trasmesso direttamente al Per_1
Presidente del Collegio proprie osservazioni su altre irregolarità emerse nel corso dell'arbitrato, si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte di Appello, ai fini della decisione, voglia preliminarmente disporre ed ordinare ex art.
210 e ss. c.p.c. l'esibizione di tutti gli atti interni all'arbitrato, ed in particolare della Nota al Presidente a firma dell'avv. prof. Per_1
, per poterne verificare la regolarità formale e sostanziale”.
[...]
Dalla lettura del brano precedente emerge che nella relazione di minoranza, depositata con l'impugnazione ed esaminata dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata § 5.3.1), non era stata sollevata alcuna censura in rito.
Quindi, la ricostruzione del RE deve ritenersi infondata, posto che il
Presidente del Collegio aveva comunque risposto (cfr. missiva del Pt_1
12 febbraio 2016 - all.12); senza contare che tali aspetti erano già stati esaminati e risolti dalla Corte di appello nella sentenza gravata, che aveva affermato: “§ 5.3.1 — La partecipazione del prof. al procedimento Per_1
emerge dalla lettura dei verbali, da lui sottoscritti, il 23 marzo 2015 e del 1 luglio 2015 (allegati al fascicolo RE sub docc. 7 e 9), nonché dalla lettura della relazione di minoranza (all. n. 11 fasc. RE) da cui risulta pacificamente non solo la partecipazione dell'arbitro alla deliberazione in camera di consiglio (pag. 1 rigo 10), ma anche che le doglianze del prof.
sono riferite soltanto all'invio alle parti del lodo sottoscritto dai Per_1
primi due arbitri, senza la relazione di minoranza, distribuita successivamente. Nel lodo, dunque, si dà atto della regolare costituzione del collegio (come da verbale del 25 marzo 2015) della successiva riunione del 1 luglio 2015 e della riunione del 18 settembre 2015 (ove venne
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 21 esperito il tentativo di conciliazione e furono dalle parti precisate le conclusioni).
Correttamente, infine, il lodo riporta al paragrafo n. 9, pagina 37, la dichiarazione del prof. che «…non condividendo la decisione, Per_1
preannuncia la presentazione di una “relazione di minoranza” una volta ottenuta la copia del lodo firmata dagli altri due arbitri…». Anche nella lettera del 18 aprile 2016 (all. 13 fasc. RE) il prof. si duole Per_1
soltanto dell'invio intempestivo del lodo alle parti senza attendere la redazione della relazione di minoranza che avrebbe dovuto essere
«conglobata» nel lodo;
senza dunque porre in discussione la sua partecipazione alle attività istruttorie e, soprattutto, alla deliberazione da lui non condivisa. A parere della Corte, dunque, la violazione dell'articolo
823 c.p.c., nel caso di specie, è insussistente. § 5.3.2 — Inammissibile, peraltro, è la richiesta istruttoria relativa alla produzione degli atti della procedura arbitrale. Posto che, secondo i principi enunciati al paragrafo
5.2, la parte istante è tenuta ad allegare, in ossequio al principio di specificità, quale atto proverebbe la mancata partecipazione dell'arbitro nominato dal RE alla deliberazione (particolarmente nel caso in cui detta partecipazione risulti provata da numerosi atti prodotti nel giudizio),
è agevole osservare che, nel caso di specie, il limitato a Parte_2
generiche allegazioni relative ad «altre irregolarità emerse nel corso dell'arbitrato» (pag. 22 dell'impugnazione) che sono, per difetto di specificità, inammissibili nel presente giudizio”.
In conclusione, deve ritenersi che il primo documento, del quale era stata chiesta l'acquisizione in via istruttoria (v. pag. 38 dell'impugnazione per nullità), non era innovativo ed illustrativo di alcun ulteriore elemento rispetto a quanto oggetto di produzione ed illustrazione nell'ambito dell'impugnazione per nullità; ed in ogni caso, tutti i documenti prodotti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 22 dall'arbitro successivamente al deposito del Lodo – in ragione della loro natura di mere opinioni– non hanno alcun rilievo ed incidenza sul piano probatorio.
Infine, secondo quanto già rilevato dalla sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, la relazione di minoranza, contenente le contestazioni espresse dall'arbitro dissenziente, non può essere allegata al Lodo, neppure quale mera facoltà, dal momento che l'art. 823, n. 5, c.p.c., II co., fa riferimento all'esposizione dei motivi della deliberazione, e quindi a cosa viene deciso dalla maggioranza degli arbitri, e non all'opinione alternativa dell'arbitro dissenziente, che non essendo divenuta decisione rimane nell'ambito di una mera opinione.
In tale contesto deve rilevarsi, quindi, che la prospettazione del RE di volersi avvalere della c.d. “relazione riservata”, redatta dall'arbitro dissenziente, al termine del procedimento, perché avente un contenuto diverso dal quello della relazione di minoranza, in funzione di strumento revocatorio (ex art. 395 n. 3 c.p.c.), non può essere condivisa, dal momento che la stessa era stata già trasmessa, come detto, “per conoscenza”, dallo stesso arbitro al difensore di controparte Avv. Claudio Berardi, con raccomandata del 18 Aprile 2016, ed era stata fatta valere due anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio di impugnazione per nullità del lodo.
La Corte di appello aveva già deciso sul punto, ritenendo non rilevante non solo la prova dei fatti a cui si riferirebbe il documento che oggi si ritiene di aver “scoperto”, ma lo stesso documento, di cui era stata chiesta all'epoca l'esibizione, redatto dall'arbitro Avv. Prof. . Persona_1
Alla luce di quanto sinora esposto deve essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta di revocazione proposta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 23 Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla richiesta di revocazione proposta da RE LE avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 466/2018 del 23. 1. 2018, così provvede:
A) Dichiara inammissibile la richiesta di revocazione proposta;
B) Condanna RE LE al rimborso in favore di NC
RI AN SEPE delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 12.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 24