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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC RA Presidente rel.
IS IC CE
Sonia Piccinni CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 21/01/1992, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(REGNO UNITO 23/02/1970, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. DANIELA DI LORENZO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre che continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita in Pomezia, Via Mar di Bering 34 c, che continuerà a pagare, in via esclusiva, il mutuo gravante sull'immobile;
2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la minore quando vorrà Parte_2 Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, previo accordo con la madre, in cado disaccordo si dovrà comunque garantire il diritto di visita due giorni infrasettimanali e almeno due weekend alternati al mese;
le festività natalizie e quelle pasquali verranno decise di comune accordo tra i genitori, privilegiando il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà
- 1 - tenere con sé 15 giorni anche non consecutivi. Per le restanti festività (1 Per_1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1 maggio) si dovrà prediligere il criterio dell'alternanza;
3) il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% secondo il protocollo del
Tribunale di Velletri;
5) i coniugi sono economicamente autosufficienti pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento, mentre l'assegno sul nucleo familiare verrà interamente percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra ; Parte_1
6) i coniugi si danno anche reciproco consenso all'espatrio.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 02/09/2019; dall'unione coniugale è nata una figlia, , il 12/06/2020. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, parte 2, serie A, atto n. 18).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
CC RA
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC RA Presidente rel.
IS IC CE
Sonia Piccinni CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 21/01/1992, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(REGNO UNITO 23/02/1970, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. DANIELA DI LORENZO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre che continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita in Pomezia, Via Mar di Bering 34 c, che continuerà a pagare, in via esclusiva, il mutuo gravante sull'immobile;
2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la minore quando vorrà Parte_2 Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, previo accordo con la madre, in cado disaccordo si dovrà comunque garantire il diritto di visita due giorni infrasettimanali e almeno due weekend alternati al mese;
le festività natalizie e quelle pasquali verranno decise di comune accordo tra i genitori, privilegiando il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà
- 1 - tenere con sé 15 giorni anche non consecutivi. Per le restanti festività (1 Per_1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1 maggio) si dovrà prediligere il criterio dell'alternanza;
3) il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% secondo il protocollo del
Tribunale di Velletri;
5) i coniugi sono economicamente autosufficienti pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento, mentre l'assegno sul nucleo familiare verrà interamente percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra ; Parte_1
6) i coniugi si danno anche reciproco consenso all'espatrio.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 02/09/2019; dall'unione coniugale è nata una figlia, , il 12/06/2020. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, parte 2, serie A, atto n. 18).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
CC RA
- 3 -