Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05585/2025REG.PROV.COLL.
N. 03965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3965 del 2024, proposto da
Comune di Castelnuovo Berardenga, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IUzia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto, Arezzo, non costituita in giudizio;
i signori AN IV, HI IA LO, LV ON, IU RA, NG RO, NN CA, LD EL CI, IA NI, OB FA, SA TO, PA IL, ED RD, IA IU, OD JI, RI UR MA, IU GA, UI GA, CO FR, CO EL, IA CH, ST IL, IE IL, GG TI, SI NI, AN ZI, RI ZZ, AN ZZ, OS TT, PA IN, ON OR, tutti in qualità di condomini del Condominio di TA RI a Dofana nonché il Condominio di TA RI a Dofana.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Primera) n. 194/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di AN IV e di HI IA LO e di LV ON e di IU RA e di NG RO e di NN CA e di LD EL CI e di IA NI e di OB FA e di SA TO e di PA IL e di ED RD e di IA IU e di OD JI e di RI UR MA e di IU GA e di UI GA e di CO FR e di CO EL e di IA CH e di ST IL e di IE IL e di GG TI e di SI NI e di AN ZI e di RI ZZ e di AN ZZ e di OS TT e di PA IN e di ON OR e del Condominio di TA RI a Dofana
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. NN Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Muraca in sostituzione dell'avv. Vincenzo Farnararo e Domenico Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) propone appello avverso la sentenza del Tar per la OS n. 194/2024, che ha respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi RG 1519/2019 e 603/2020 proposti dal ridetto Comune e volti ad ottenere l’annullamento:
A) quanto al ricorso n. 1519/2019:
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, 11 settembre 2019 prot. 21979 ad oggetto “Comune di Castelnuovo Berardenga (SI): “Zona comprendente i siti di Montaperti, di Sant’Ansano a Dofana e di TA RI a Dofana nel Comune di Castelnuovo Berardenga. Comunicazione avvio di procedimento Amministrativo ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i. per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a), c) e d), decreto legislativo n. 42 del 22.01.20014”, della documentazione allo stesso allegata, ivi compresa la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico a firma del Direttore Generale ABAP, nonché
- degli atti al medesimo presupposti, consequenziali o, comunque, connessi, ancorché allo stato incogniti, ivi compreso, per quanto occorrer possa:
- l’atto di indirizzo della DG Archeologia, belle arti e paesaggio 25.01.2019 prot. 2407, ad oggi incognita;
- la nota della DG Archeologia, Belle arti e paesaggio 14.03.2019 prot. N. 7761, ad oggi incognita;
- la nota della DG Archeologia, Belle arti e paesaggio, Servizio V del 25.06.2019 prot. 139130, ad oggi incognita;
- la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo 9 luglio 2019 prot. 17305, ad oggi incognita;
B) quanto al ricorso n. 603/2020:
- del decreto del Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio presso il BA 17.03.2020 n. 426 ad oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di TA RI a Dofana nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. C e D, 138 comma 3 e 141 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 02.04.2020, n. 88 e degli elaborati al medesimo allegati;
- nonché di ogni atto a questi presupposto, consequenziale o, comunque connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa:
- la nota della D.G. Archeologia, belle arti e paesaggio 18.03.2020 prot. 1047 con la quale è stato trasmesso all'Amministrazione comunale copia del suddetto Decreto;
- la nota del Segretario regionale BA per la OS 10.02.2020 prot. 1222 (richiamata nel suddetto decreto di vincolo), ad oggi incognita;
- la nota della D.G. Archeologia, belle arti e paesaggio 11.03.2020 prot. 9335 (richiamata nel suddetto decreto di vincolo), ad oggi incognita;
- la proposta di notevole interesse pubblico formulata dalla D.G. Archeologia, belle arti e paesaggio 18.02.2020, prot. 6358 (richiamata nel suddetto decreto di vincolo) ad oggi incognita;
- il parere del Comitato tecnico scientifico presso la Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio 13 marzo 2020 prot. 9781 (richiamato nel suddetto decreto di vincolo), ad oggi incognito;
- nonché, per quanto occorrer possa, ancora degli atti impugnati con il ricorso RG 1519/2019.
2. Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha dapprima impugnato, con il ricorso n. 1519/2019 R.G., la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente i siti di Monteaperti, Sant’Ansano a Dofana e TA RI a Dofana; quindi, con il ricorso n. 603/2020 R.G., il decreto con cui, a conclusione del procedimento, il Direttore generale della Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha effettivamente dichiarato il notevole interesse pubblico della zona in questione, sottoponendola alle corrispondenti disposizioni di tutela e alla disciplina d’uso di cui all’Allegato A del provvedimento, integrativa del Piano paesaggistico regionale a norma dell’art. 140, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004.
3. Il Comune, con i due gravami, ha dedotto la violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio e vizi di istruttoria e motivazione lamentando, in estrema sintesi:
- l’incongruità dell’estensione territoriale della tutela di vincolo, non giustificata dalla presenza di emergenze sparse di interesse storico-culturale ed archeologico né da univoci elementi valoriali sotto il profilo paesaggistico (I motivo, comune ai due ricorsi);
- l’illogicità della disciplina d’uso introdotta dal decreto: tenuto anche conto della tutela comunque approntata dai preesistenti vincoli sugli immobili, le prescrizioni (suscettibili, di fatto, di “cristallizzare” l’ampia porzione di territorio, inibendone la concreta possibilità di sviluppo) si risolvono in impropria disciplina conformativa urbanistico-edilizia della vasta zona senza, tuttavia, che si comprenda quale sia l’effettiva necessità rispetto alla tutela del munus paesaggistico (II motivo, comune ai due ricorsi);
- una confusione tra profili di tutela paesaggistica, storico-architettonica, culturale, archeologica e correlate esigenze di tutela diretta e indiretta: non è esplicitato l’eventuale rapporto di strumentalità tra le aree oggetto di vincolo ed i beni già assoggettati a tutela individua storico-culturale, tanto più che lo stesso Ministero ha ritenuto “opportuno espungere dalla presente dichiarazione la lettera a) del suddetto art. 136”; talché la tutela andava ricondotta a vincolo indiretto ex art.45 del Codice (III motivo, parzialmente comune);
- l’incongruenza fra la disciplina di vincolo introdotta dal provvedimento impugnato e il Piano regionale di indirizzo territoriale con valore di piano paesaggistico (PIT/PPR), strumento frutto di copianificazione tra Regione e BA e alla cui disciplina, quindi, il decreto doveva conformarsi. In particolare, il mancato rispetto della tecnica redazionale degli elaborati rende difficoltosa la gestione e attuazione del decreto di vincolo, pregiudicandone la possibilità di recepimento e declinazione in sede di conformazione della pianificazione territoriale e urbanistica comunale allo strumento paesaggistico regionale (IV motivo di cui al ricorso RG 603/2020);
- la violazione del principio di leale collaborazione interistituzionale: tenuto anche conto del principio di cooperazione a fini di tutela imposto dall’art. 5 del Codice, il vincolo avrebbe dovuto essere, al più, impresso in esito al procedimento già attivato davanti la Commissione regionale ex art. 137 del Codice. In ogni caso, il Ministero non ha effettivamente valutato le osservazioni, nemmeno in ordine alle ricordate criticità per contrasto con il PIT/PRR, assumendo al riguardo controdeduzioni meramente tautologiche ed apparenti (V motivo del ricorso RG 603/2020);
- lo sviamento di potere, laddove – come confermato anche dal tenore dell’intervento del Condominio - l’istanza di istituzione del vincolo è correlata alla volontà di contrastare l’ampliamento del cimitero di TA RI a Dofana (VI motivo del ricorso RG 603/2020).
4. Nel giudizio di primo grado di costituivano: la Soprintendenza procedente insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per resistere al ricorso; la Regione OS, che ha assunto posizione coincidente con quella del Comune; tutti i proprietari di immobili ricompresi nel Condominio dell’antico borgo di TA RI a Dofana che hanno chiesto il rigetto del gravame.
5. Con la sentenza n. 194/2024 il Tar per la OS ha rigettato i ricorsi dopo averli riuniti.
6. Avverso la citata sentenza del Tar per la OS n. 194/2024 ha proposto appello il Comune di Castelnuovo Berardenga per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero della Cultura chiedendo il rigetto dell’appello.
7.1 Si sono costituiti i condomini del Condominio di TA RI a Dofana nonché il Condominio di TA RI a Dofana chiedendo il rigetto del gravame.
8. All’udienza del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. Il Comune premette le seguenti considerazioni:
- il thema decidendum attiene all’istituzione di un vincolo ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004 che il Ministero per i beni e le attività culturali, oggi Ministero della cultura, ha inteso apporre su sollecitazione di terzi privati, tutti partecipanti al Condominio di TA RI a Dofana, su ampia porzione (ca. 910 ettari) del territorio comunale;
- la sollecitazione conseguiva a sua volta dalla dichiarata intenzione del Comune di procedere ad un modesto ampliamento del piccolo cimitero in loc. TA RI a Dofana, posto nelle vicinanze del Condominio, che è stato vincolato ai sensi dell’art. 10 del Codice dalla competente Direzione ministeriale il 23.5.18;
- hanno fatto seguito ulteriori sollecitazioni all’esito delle quali il Ministero, pur dopo che la Sovrintendenza aveva convocato la Commissione regionale ex art. 137 del Codice, si è indotto a procedere autonomamente, ai sensi del 3° comma dell’art. 138;
- il vincolo, che interessa area già compresa nella più ampia scheda d'ambito di paesaggio n. 14 "Colline senesi" del PIT/PPR, ha introdotto una disciplina molto rigida che nei fatti preclude, salve modeste eccezioni, la realizzazione di interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ampliamenti e, persino, mutamenti di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente;
- vi è consistente interesse del Comune a conseguire l’annullamento del vincolo, così come apposto, da cui discendono divieti che incidono negativamente sulla gestione del territorio e sulla fruizione dei beni immobili, abitativi e produttivi, anche in relazione alla difficoltà di raccordo con il regime del PIT/PPR.
1.1 Il Comune premette anche alcune considerazioni in ordine alla « peculiarità della fattispecie correlata al PIT/PPR approvato dalla Regione con delibera CR n. 37/2015 », sostenendo che:
- la Regione OS ha scelto, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 135, 1° comma, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di dar vita non ad un piano paesaggistico in senso stretto, ma ad un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici che investe l’intero territorio regionale, e contempla tutti i paesaggi della OS, vincolati e non;
- anche alla luce della l.r. 65/2014 (in particolare artt. 58, 59, 60) sono stati stipulati tra la Regione OS e il Ministero della cultura numerosi accordi volti a regolamentare tanto le modalità di verifica di conformazione degli atti di governo del territorio locali al suddetto sovraordinato strumento, quanto le reciproche modalità di aggiornamento del PIT, della ricognizione dei vincoli ivi operata e delle modalità di elaborazione;
- è un dato di fatto che il territorio toscano è soggetto ad una specifica e penetrante tutela paesaggistica per effetto del PIT/PPR, affatto peculiare nel panorama nazionale.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: «[Sul capo 6.1 della sentenza]. Violazione dell'art. 136 d. lgs. 42/2004: difetto di motivazione in ordine all'estensione territoriale del vincolo; carenza dei presupposti ed illogicità manifesta ».
L’appellante censura la sentenza del Tar laddove ha respinto il primo, potenzialmente assorbente, motivo volto a contestare l'estensione del vincolo ad area ben ulteriore a quella direttamente interessata dalla presenza delle emergenze storiche e monumentali che caratterizzano i siti di Monteaperti, Sant'Ansano a Dofana e TA RI a Dofana, sostenendo che:
- il potere esercitato dal Ministero si rivela carente dei necessari presupposti e, comunque, manifestamente illegittimo;
- alle ragioni del Ministero il Comune ha contrapposto puntuali rilievi volti a comprovare l'assenza, in gran parte della zona di vincolo (inclusa nella più ampia scheda d'ambito di paesaggio n. 14 "Colline senesi" del PIT/PPR), dei valorizzati elementi di rilevanza paesaggistica (connessi, principalmente, a specifiche emergenze) idonei a differenziarla, tutta e nell'insieme, rispetto ad altri luoghi e zone contermini.
2.1 Parte appellante opera una lunga analisi delle caratteristiche dell’area, attraverso una comparazione tra la perizia prodotta in atti e il provvedimento impositivo del vincolo, al fine di dimostrare che detta area non ha caratteristiche tali da differenziarla da altre aree contermini non assoggettate a vincolo. Quindi parte appellante afferma che:
- la motivazione di vincolo della vasta area non è sorretta da alcuna specifica peculiarità desumibile dalla relazione generale che, al contrario, descrive caratteristiche proprie non solo dell’intera zona d’ambito della scheda 14, più volte richiamata, ma addirittura comuni (anche per quanto attiene l’aspetto archeologico) ad innumerevoli altri territori del Senese o del Chianti, se non addirittura di tutto il territorio toscano;
- il Comune non si è limitato ad una mera critica, ovvero ad un’opinione divergente, ma ha invece messo in seria discussione l’analisi del Ministero tanto da farne emergere l’oggettiva inattendibilità sul piano del metodo “scientifico”;
- contrariamente a quanto affermato dal Tar, il Comune, tramite il ricorso e la relazione tecnica, ha dato dimostrazione che il Ministero non ha offerto effettiva motivazione sull’estensione del vincolo, contestando nello specifico il valore identitario e unificante riconosciuto ai molteplici fattori posti alla base delle valutazioni;
- il Comune, con specifica e puntuale confutazione in concreto degli argomenti ministeriali, ha dimostrato che gli elementi valorizzati come identitari tali non sono, perché comuni (almeno) ad altri luoghi limitrofi compresi nella medesima zona d’ambito di tutela (scheda 14) del PIT/PPR, tanto è vero che la motivazione fa riferimento alla descrizione generale che individua gli “elementi” rilevanti richiamando l’ambito del paesaggio 14 “Colline senesi”;
- al di là delle ben precise e dettagliate emergenze monumentali, che interessano solo una parte (a sud-ovest) dell’area vincolata coincidente con il territorio tra Dofana e Monteaperti, l’estensione del vincolo non è concretamente motivata perché non vi è stata dimostrazione, da parte del Ministero, di quel “complesso di fattori interdipendenti” che giustifichi il vincolo su tutto l’ambito territoriale in discussione, anziché (magari in via indiretta: cfr. III motivo che segue) sulle sole aree che costituiscono l’intorno degli immobili riconosciuti quali beni culturali;
- anche riguardo le “preesistenze archeologiche” e il c.d. “paesaggio centuriato” le contestazioni del Comune sono state precise, laddove è stato evidenziato che i ritrovamenti non hanno carattere di eccezionalità mentre il paesaggio centuriato è, sì, peculiare, ma ancora una volta limitato ad alcuni tratti della ricordata zona tra Dofana e Monteaperti, e non certo esteso per tutta l’area e/o, comunque, il Ministero non ha addotto elementi che inducano a ravvisarvi valore identitario per tutta l’area vincolata;
- il Tar, ben lungi dal ricondurre l’impugnativa a mera dissenting opinion rispetto alla valutazione ministeriale, avrebbe dovuto invece prendere atto delle contestazioni inerenti il metodo della ricognizione della pretesa valenza identitaria dell’intera zona vincolata, e della dimostrazione, documentalmente offerta, delle carenze motivazionali del decreto già in punto di estensione del vincolo, rilevandone l’illegittimità.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: «[Sul capo della sentenza 6.2]. Violazione degli artt. 134, 136, 138, 139, 140, 141, 146 d. lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 3 l. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, illogicità manifesta/irragionevolezza, carenza dei presupposti ».
Parte appellante censura la sentenza laddove ha respinto il secondo motivo di ricorso in punto di disciplina d’uso introdotta dal vincolo, con conseguenti ripercussioni anche di carattere economico sul territorio.
In particolare si sostiene che:
- la disciplina, per una estensione di 910 ettari, prevede limiti molto stringenti (ad esempio: generale divieto di nuova edificazione e di sostituzione edilizia; divieto di operare mutamenti di destinazione degli annessi agricoli; generale divieto di “realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”; e così via);
- i diffusi, generalizzati e pregnanti divieti e limitazioni sono privi di concreta attinenza e riferibilità ad eventuali (parimenti non individuate) emergenze paesaggistiche di rilievo;
- una più ponderata disciplina di tutela avrebbe dovuto risolversi in prescrizioni effettivamente funzionali alla tutela del valore paesaggistico in rilievo, contenendo entro limiti ragionevoli e diversificati le limitazioni imposte alle possibilità di intervento e fruizione dei beni ad opera dei soggetti pubblici e privati, tenendo anche conto dei previgenti vincoli e strumenti di tutela del territorio comunque rimessi allo strumento urbanistico (anche in relazione al PIT/PPR);
- le prescrizioni ministeriali paiono esorbitanti ed immotivate, ben ulteriori alla ratio di tutela paesaggistica ed in concreto rimesse ad una disciplina volta alla (impropria) conformazione urbanistico-edilizia del territorio, sovrapponendosi, ben oltre il necessario, alle prerogative dell’Ente pianificatore comunale;
- ad esempio, il generale divieto di mutamento di destinazione d’uso non ha alcuna attinenza con eventuali profili di tutela paesaggistica, se non incidente sulle concrete caratteristiche dell’immobile e dell’intorno territoriale;
- analoghe considerazioni valgono per le prescrizioni strettamente edilizie, perché è evidente che le esigenze di tutela paesaggistica dovrebbero essere rimesse a puntuali prescrizioni di salvaguardia riferite a specifici elementi valoriali, piuttosto che a scelte riferibili all’assetto urbanistico-edilizio del territorio; ovvero, per le previsioni che escludono tout court la realizzazione di “impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili”, a prescindere dall’eventuale incidenza sotto il profilo paesaggistico; ancora, non ha alcuna attinenza con eventuali profili di tutela paesaggistica la generalizzata prescrizione che impone l’acquisizione di nulla-osta archeologico per qualsiasi movimentazione terra o escavazione di profondità superiore ad 1 metro, anche nelle aree non soggette a vincolo archeologico, eventualità non infrequente in aree a vocazione agricola, vitivinicola, olearia; parimenti illogiche risultano le prescrizioni apposte all’esercizio delle attività turistiche (con divieto di realizzazione di piscine, nuova edificazione o mutamenti della destinazione d’uso) che – connesse appunto alla sola natura dell’attività economica esercitata – prescindono da valutazioni circa i caratteri e la rilevanza paesaggistica dell’area o del bene di riferimento;
- si tratta di consistenti limitazioni e prescrizioni suscettibili, di fatto, di “cristallizzare” il tessuto territoriale, inibendo qualsivoglia concreta possibilità di sviluppo (economico, imprenditoriale, socio-culturale) dello stesso;
- la sentenza non spiega come sia possibile contemperare la conservazione del territorio nelle sue componenti paesaggistiche identitarie, se viene in concreto limitata la possibilità di esecuzione di quegli interventi che hanno consentito, sino ad oggi, tale conservazione;
- il Tar non ha nemmeno dato risposta sulla illogicità di imporre una disciplina generalizzata per gli interventi su tutto il territorio vincolato anche prescindendo da una valutazione della concreta incidenza sul munus tutelato;
- la sentenza non è soddisfacente nemmeno in punto di disamina delle singole prescrizioni (parte appellante critica i passaggi della sentenza relativi a: (i) il divieto di passaggio dalla funzione di annesso agricolo esistente alla funzione residenziale e turistico-ricettiva; (ii) il divieto di interventi eccedenti il restauro conservativo su tutti gli edifici rurali ante 1945; (iii) il generale divieto di impiego di fonti rinnovabili);
- la pronuncia palesa la sua intima contraddittorietà laddove, dapprima, muove, in incipit , dalla definizione di cui all’art. 131 del Codice che individua il paesaggio come “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale” con ciò confermando il riferimento all’elemento della “percepibilità” (paesaggio è ciò che è visibile), ma poi rigetta le censure comunali assumendo che le stesse “enfatizzano il solo dato dell’aspetto esterno dei manufatti edilizi”;
- una più attenta disamina della questione avrebbe consentito al primo giudice di rilevare come lo stesso Codice impronti la tutela paesaggistica (anche in necessaria distinzione rispetto a quella dei beni storico-culturali) sul necessario presupposto della “percepibilità”;
- la progressiva evoluzione del concetto di paesaggio (che muovendo dall’impostazione Crociana e passando per la Convenzione europea del Paesaggio di Firenze, ne ha ampliato i contenuti e perimetri) non consente di trascendere dai concreti intenti della legge e di attribuire rilevanza paesaggistica ad elementi e profili privi di percepibilità;
- le misure adottate dal decreto trascendono da concreti profili di tutela paesaggistica e travalicano anche il principio di necessaria proporzionalità tra salvaguardia del bene e misure di tutela a più riprese invocato dalla giurisprudenza;
- da qui conferma della mancata effettiva disamina dei vizi dedotti con il ricorso introduttivo e sussistenza dei presupposti per la riforma della sentenza, che avrebbe dovuto compiutamente esaminare la disciplina e spiegare le concrete ragioni della sua funzionalità a fini di tutela.
4. Il terzo motivo di appello è rubricato: «[Sul capo della sentenza 6.1 – Sotto ulteriore profilo]. Violazione degli artt. 10, 13, 45, 134, 136 d. lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 3 l. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità. Eccesso di potere per sviamento ».
L’appellante sostiene che:
- con il terzo motivo il Comune aveva dedotto che dalla motivazione del vincolo è agevole constatare che la tutela è stata giustificata in relazione a ben precise emergenze storiche e architettoniche, descritte a pagg. 7 e ss. dell’all. A al Decreto, “Il patrimonio architettonico e storico-artistico”, certamente di interesse culturale (come da provvedimenti tutti riportati a pag. 2 della comunicazione di avvio del procedimento) e che hanno anche denominato la zona dichiarata di notevole interesse pubblico (“Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant’Ansano, di TA RI a Dofana”);
- è un dato oggettivo che la restante vasta parte della zona (quella, cioè, che non coincide con la confluenza dell’Arbia e del Malena sino al luogo di Monteaperti) non è connotata da tali elementi;
- il focus della tutela è rimesso alle emergenze storiche e architettoniche come è conclamato dall’espunzione, in sede di approvazione del vincolo, del riferimento alla lett. a) dell’art. 136 del Codice;
- ad avviso del Comune lo strumento di tutela avrebbe dovuto essere il vincolo indiretto di cui all’art. 45 del Codice, del tutto funzionale ad evitare la messa in pericolo dell’integrità dei beni in questione, ovvero –per quanto qui più rileva- a danneggiarne la prospettiva o le condizioni di ambiente; senza, nel contempo, vincolare con le pesanti prescrizioni la porzione di territorio non direttamente correlato alle emergenze dei beni culturali, che quindi non avrebbe avuto necessità di una specifica tutela, sovrapposta a quella già efficace approntata dallo strumento urbanistico e dal PIT;
- il Tar non ha dedicato un capo di sentenza al motivo e l’ha esaminato sbrigativamente insieme al primo, osservando, in conseguenza alla reiterata rilevazione del “valore identitario e unificante”, che “non vi è, di conseguenza, alcuna confusione tra profili di tutela paesaggistica e culturale, le quali per inciso ben possono concorrere, né il vincolo paesaggistico può dirsi impropriamente utilizzato in luogo di più idonei vincoli indiretti (art. 45 del d.lgs. n. 42/2004), giacché l’ampiezza del vincolo in questione è giustificata, stando alla chiara motivazione del provvedimento, non soltanto dalla presenza nell’area di alcune emergenze monumentali di pregio, ma da un complesso di fattori interdipendenti che qualificano l’intero ambito territoriale sottoposto a vincolo, e non le sole aree che costituiscono l’intorno degli immobili riconosciuti quali beni culturali” (pag. 21 della sentenza);
- tale assunto, in quanto ancora una volta rimesso a concetti tanto astratti quanto indimostrati, non è affatto condivisibile perché non dà conto dell’effettiva sussistenza delle ragioni ostative alla tutela sotto forma di vincolo indiretto, funzionale a contemperare la tutela piena ed effettiva delle vere e proprie emergenze culturali con le potenzialità economiche, produttive e sociali del territorio;
- emerge, in particolare, come la tutela imposta dal vincolo in esame risulti, con riferimento al cimitero di TA RI a Dofana, (ingiustificatamente) addirittura più stringente rispetto alle previsioni del vincolo monumentale diretto sul medesimo apposto pur senza, in concreto, dar conto della eventuale valenza paesaggistica del bene.
5. Il quarto motivo di appello è rubricato: «[Sul capo della sentenza 6.3]. Violazione degli artt. 5, 136, 137 e 138 d. lgs. 42/2004. Violazione degli artt. 3 e 4 all. 8b al PIT/PPR. Violazione ed errata applicazione della sentenza Corte Cost. 164/2021 –Art. 117 Cost. ».
L’appellante sostiene che:
- il Comune con il quarto motivo di ricorso aveva dedotto l’incongruenza della disciplina autonomamente introdotta dal Decreto (recante mere previsioni di divieto) rispetto alla articolazione disciplinare prevista dal Piano, i cui criteri di formazione, condivisi dal Ministero, impongono l’articolazione in “obiettivi, direttive e prescrizioni”, con specifica funzionalità alla “vestizione” dei vincoli; (si vedano in particolare gli artt. 3 e 4 del PIT/PPR approvato nel 2015);
- la disciplina di vincolo introdotta dal Ministero con il Decreto 426/2020 risulta del tutto estranea e distante (per contenuti, forma e metodologia di organizzazione del quadro analitico, interpretativo e propositivo) da quella utilizzata per gli analoghi beni paesaggistici (ex articolo 136 del Codice) dal PIT con valenza di PPR;
- in particolare la parte III, comprendente i contenuti di natura disciplinare, ovvero le norme volte alla tutela e alla valorizzazione del bene paesaggistico, contiene solo divieti e limitazioni (tipicamente di natura conformativa), senza alcuna indicazione di elementi e contenuti propositivi di sorta, ponendosi in discrasia con il PIT/PPR;
- ciò determina effetti immediati di difficile gestione e attuazione del decreto di vincolo e delle relative disposizioni, in quanto non articolate in obiettivi, direttive e prescrizioni: l’estraneità della struttura normativa proposta dal Decreto di vincolo (della quale non viene peraltro chiarita la modalità di applicazione ed esecuzione in sede operativa) rispetto a quella contenuta nel PIT-PPR non consente il recepimento e declinazione della stessa in tale Piano, con conseguenti, correlate, difficoltà in sede di conformazione della pianificazione urbanistica e territoriale comunale allo strumento paesaggistico;
- anche sotto tale profilo appare illogica la scelta del Ministero di procedere in via autonoma alla introduzione di apposita disciplina di vincolo, in ciò prescindendo non solo dal già avviato iter di confronto presso la Commissione regionale (ex art. 137 del Codice), ma ponendosi altresì con il proprio atto in sostanziale distonia e difformità applicativa rispetto alle ordinarie modalità di articolazione della disciplina di vincolo, con conseguenti, più che probabili, disfunzioni applicative del nuovo vincolo (in quanto non rispondente ai canoni e alla disciplina del PIT-PPR), ignorate dal Ministero in sede di controdeduzioni.
5.1 Sotto diverso profilo l’appellante sostiene che:
- la sentenza impugnata ha respinto il motivo valorizzando l’autonomo potere ministeriale di cui al 3° comma dell’art. 138 del Codice, nel mentre la competenza regionale (come precisato da Corte Cost. 164/2021) “può essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici”, ma mai ridurlo;
- per il Tar, secondo il riparto costituzionale delle competenze, è la regione che deve recepire la scelta di tutela paesaggistica anche riguardo le prescrizioni d’uso; né certo il principio di elaborazione congiunta del Piano può comprimere il potere statale di vincolo;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 e 141 (che, al primo comma, richiama il 3° comma dell’art. 138) del Codice, quindi, la dichiarazione ministeriale costituisce parte integrante del piano paesaggistico (come confermato –assume il Tar- dall’art. 3 dell’accordo di copianificazione intercorso tra BA e Regione OS secondo cui i sopravvenuti provvedimenti ministeriali costituiscono integrazione ex lege del Piano), e la Regione dovrà sempre e comunque recepire nel Piano le prescrizioni e, poi, procedere alla “vestizione” del vincolo;
- nessuna previsione del Codice, d’altra parte, fa riferimento a “indirizzi” e “direttive” la cui mancanza non vizia il Decreto; il riferimento contenuto nell’art. 3 dell’elaborato 8B, riguarda non la dichiarazione di vincolo, ma la successiva fase di integrazione nel piano paesaggistico;
- a cospetto di “specifica disciplina” recata nell’all. A al decreto, in definitiva, è agevole per la Regione OS recepire le relative “prescrizioni d’uso” per ricavarne direttive ed obiettivi che orientino l’attività di governo del territorio, talché le difformità rispetto alla scheda “sono di stampo puramente formale/redazionale”.
5.2 Sotto ulteriore profilo l’appellante sostiene che:
- la sentenza non sembra tener conto delle peculiarità del PIT /PPR evidenziate in premessa, che consente di differenziare la presente fattispecie rispetto a quella sottesa a Corte Cost. 164/21, ove la Regione Veneto non era dotata di alcun piano paesaggistico;
- la stessa sentenza della Corte, al par. 9.3, afferma che la soggezione del Piano paesaggistico regionale alle scelte ministeriali di tutela paesaggistica, senza possibilità di “alterarle neppur sul piano delle prescrizioni d’uso”, opera solo “ove [il Piano] non sia la sede di diversi apprezzamenti legati anche alla dimensione urbanistica del territorio”;
- nel caso di specie, poiché il Piano paesaggistico regionale costituisce, al contempo, anche norma di governo del territorio (quale Piano di indirizzo territoriale), risulta quanto mai evidente che il coordinamento convenuto tra i due enti in sede di elaborazione del PIT-PPR risponde ad una esigenza di coordinamento di due ben precise competenze istituzionali: l’una riferibile esclusivamente allo stato ai sensi del 117, comma 2, lett. s), Cost. – riferibile alla tutela paesaggistico-culturale - e l’altra concorrente ai sensi del successivo terzo comma (“governo del territorio”);
- ben lungi dal risolversi in aspetto meramente formalistico, quindi, l’intervento del Ministero non coordinato con le prerogative che il Piano assegna ai relativi attori (ed in particolare, con il coinvolgimento attivo della Regione) si risolve de facto in violazione della normativa e dei principi sopra rubricati, con conseguente necessità di riforma della sentenza anche su tale specifico assetto;
- difformemente argomentando si perverrebbe alla non plausibile conclusione di ritenere che le disposizioni di coordinamento e disciplina concordemente convenute tra Ministero e Regione OS nel PIT/PPR, non esplichino efficacia vincolante alcuna per il primo: conclusione che mostra ex se i propri limiti anche tenuto conto della natura composita del Piano quale disciplina paesaggistica da un lato e piano di indirizzo territoriale dall’altra.
6. Il quinto motivo di appello è rubricato: «[Sui capi della sentenza 6.4 e 6.5]. Violazione degli artt. 5, 136, 137, 138 d. lgs. 42/2004. Violazione dei principi di leale cooperazione interistituzionale e del principio di buon andamento – Art. 97 Cost. Violazione dei principi di cui agli artt. 3, 7 e 10 l. 241/90. Eccesso di potere per sviamento ».
L’appellante sostiene che:
- con la quinta censura il Comune aveva lamentato che il Ministero, nell’ambito del già avviato procedimento (ritenuto doveroso dalla Soprintendenza) ha del tutto immotivamente, senza alcuna spiegazione apparente, interrotto l’interlocuzione con enti territoriali procedendo direttamente ai sensi del 3° comma dell’art. 138 del Codice; ed ha poi assunto controdeduzioni sulle osservazioni di natura meramente apparente;
- la sentenza impugnata ha sbrigativamente ritenuto che l’iniziativa ben rientrasse nelle potestà ministeriali, senza necessità di alcuna specifica motivazione e che, comunque, il Comune e la Regione hanno presentato le loro osservazioni, partecipando così al procedimento; le controdeduzioni sarebbero motivate;
- nessuno dubita dell’esistenza della prerogativa ministeriale codificata dal 3° comma dell’art. 138;
- nel caso di specie, tuttavia, sussistono delle peculiarità di tipo normativo (PIT/PPR) e procedimentale (intervenuto svolgimento dei lavori della commissione ex art. 137) che ad avviso del Comune avrebbero comunque imposto di dare conto delle ragioni tali da condurre all’adozione unilaterale dell’atto di vincolo;
- la “sequenza degli accadimenti” è tutt’altro che lineare, solo a voler considerare che, nel prendere parte alla Commissione regionale a ciò deputata, il Ministero ha richiesto l’aggiornamento della terza seduta a successiva data “in attesa di avere indicazioni dalla Direzione generale”, salvo poi dare autonomo avvio al procedimento ex art. 138, 3° comma, senza motivazione alcuna;
- la pur indubitabile presenza di una autonoma potestà ministeriale non consente siffatta condotta nei confronti di altri attori istituzionali e nel più volte ricordato assetto regolamentare, condiviso anche dal Ministero proprio in funzione dell’ottimizzazione delle attività dei vari Enti;
- né, certo, potrà addursi che il Ministero ha, comunque, valutato in maniera effettiva le osservazioni pervenute a seguito dell’avvio del nuovo procedimento: la lettura dell’All. “D” al decreto (pp. 74 e ss.) conferma la natura addirittura tautologica (e sicuramente apparente) delle controdeduzioni, tutte volte alla sostanziale conferma del provvedimento, senza effettiva analisi delle osservazioni.
6.1 Con riferimento al dedotto sviamento, di cui al sesto motivo del ricorso in primo grado, l’appellante sostiene che:
- il comportamento del Ministero appare talmente singolare che taluno potrebbe ricondurlo all’intento di assecondare le istanze del Condominio;
- le difese della parte privata danno ampiamente conto di reiterate iniziative volte a compulsare dapprima l’Amministrazione periferica e, di poi, quella centrale del Ministero;
- l’iniziativa adottata ex abrupto dall’Organo ministeriale risulta conseguire proprio all’ennesima diffida del Condominio nel mentre l’atto di indirizzo del 19.01.2019 che ha sostanzialmente imposto l’avvio del procedimento unilaterale di vincolo è di solo cinque giorni successivo ad un suggestivo articolo di stampa pubblicato sul “Fatto quotidiano” volto a contestare le iniziative di ampliamento del Cimitero di TA RI a Dofana;
- in tale contesto il Condominio controinteressato non ha mai fatto mistero della circostanza che obiettivo delle proprie iniziative fosse osteggiare l’ampliamento del piccolo cimitero ad esso limitrofo: ma allora il Tar avrebbe dovuto esaminare anche tali profili fattuali, in relazione alle numerose, ulteriori anomalie dedotte (estensione e contenuti del vincolo, interruzione dei lavori della Commissione regionale, completa pretermissione delle prerogative pianificatorie comunali) e ravvisare la diretta correlazione con le sollecitazioni esterne pervenute, sì da ricondurre la specifica disciplina del decreto non già a ponderate ed effettive esigenze di tutela, ma alla sicura soddisfazione dell’interesse dei privati, sì da scongiurare iniziative di sorta già prospettate da parte di quest’ultimi;
- da qui conferma anche del vizio di sviamento di potere dedotto con l’ultimo motivo e la necessaria riforma, anche sul punto, della sentenza, che invero si è limitata a ribadire l’esistenza del potere senza effettiva indagine sul vizio dedotto.
7. L’appello è infondato.
Alla luce di tale conclusione deve ritenersi assorbita l’eccezione di inammissibilità dell’appello (in quanto i motivi del Comune di Castelnuovo Berardenga, nel loro insieme considerati ed anche valutati singolarmente, mostrerebbero come la volontà dell’appellante sia rivolta a sollecitare una riedizione del potere tecnico discrezionale proprio del Ministero preposto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, del tutto inammissibile in quanto attinente al c.d. merito amministrativo) formulata dai proprietari di immobili nell’antico Borgo di TA RI a Dofana.
8. È infondato il primo motivo di appello con il quale il Comune ha dedotto che il vincolo è stato esteso a area ben ulteriore a quella direttamente interessata dalle emergenze storiche nello stesso invocate e concerne, comunque, contesti che non presentano distinzione alcuna rispetto alla più vasta porzione di territorio, riconducibile alla scheda d’ambito di paesaggio n. 14 del PIT/PPR.
8.1 Conviene preliminarmente ricordare che il giudizio che presiede ad una "dichiarazione di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") è un giudizio connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa e come tale si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvo sia basato su un percorso argomentativo travisante o incongruo rispetto alla tecnica stessa o risulti oggettivamente inattendibile (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 05/02/2025, n. 902).
8.2 Nel caso di specie, la dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata pronunciata ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138; comma 3 e 141 del d.lgs. 42/2004.
Infatti, il potere ministeriale di dichiarare un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico è previsto dall'art. 138, comma 3, in riferimento agli "immobili e le aree di cui all'art. 136".
Il detto riferimento si specifica, per quanto qui interessa, riguardo alle lettere c) e d) dell'art. 136, concernenti "c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".
I beni paesaggistici così individuati sono espressamente qualificati come "aree" dall'art. 137, comma 1, e dallo stesso art. 138, comma 3, intendendosi con ciò che non si tratta necessariamente di "località" puntuali e circoscritte, ma anche di aree eventualmente estese ovvero "vaste" secondo una risalente e consolidata tradizione della normativa di settore cui quella vigente si connette.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico non può perciò dirsi viziata per illegittimità intrinseca in ragione dell'ampiezza dell'area vincolata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul valore comunque "primario e assoluto" che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione, pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11/01/2013, n. 118).
8.3 Ciò rilevato il Collegio non ritiene che la motivazione del provvedimento ministeriale impugnato sia carente, con esercizio scorretto del relativo potere discrezionale.
Nonostante la sua vasta estensione, la misura vincolistica non può essere considerata esorbitante in quanto risulta commisurata alla dimensione stessa del sito da proteggere e non eccessiva rispetto a quanto necessario al fine di assicurarne la protezione. Date le particolarissime caratteristiche dei luoghi, anche ove fossero incluse parti di per sé prive di particolare valore, il vincolo mira a salvaguardare le caratteristiche di insieme dell’area.
E certo non risulta dirimente l’affermazione che tali caratteristiche si ritroverebbero anche in altre aree limitrofe non ricomprese nel vincolo. Nella specie è stata presa in considerazione una specifica zona e come tale sottoposta a vincolo in ragione della propria omogeneità. Non ha pregio, pertanto, lamentare, come fa l’appellante, l’asserita assenza di valida ragione per rimettere la delimitazione dell’area a elementi “fisici” che in realtà non valgono ad individuare l’effettivo unitario interesse paesaggistico dell’area tale da legittimarne la sottoposizione a vincolo.
Correttamente il primo giudice ha rilevato che gli argomenti posti a fondamento dell’atto impugnato fanno leva sulla presenza di una serie di elementi unificanti che operano a più livelli e rivestono una rilevanza certa sul piano paesaggistico, e che trovano riscontro nella analisi del quadro archeologico, del patrimonio architettonico e storico-artistico, dell’assetto rurale, dei valori identitari e simbolici.
L’analisi condotta dall’Amministrazione non si rileva manifestazione illogica e quindi non evidenzia quel presupposto che solo potrebbe giustificare l’intervento annullatorio del Collegio.
Al contrario, il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato e frutto di adeguata istruttoria.
Il provvedimento, infatti, spiega la necessità di tutelare un contesto ampio (oltre ad alcuni beni puntuali) perché caratterizzato dalla presenza diffusa e dall’interrelazione di emergenze di notevole valore archeologico, architettonico, storico, demoetnoantropologico e identitario, nonché di architetture rurali afferenti alla tradizione costruttiva tradizionale: un territorio la cui nota essenziale e significante è la spontanea concordanza e fusione fra espressioni della natura e quelle legate alla presenza dell’uomo già dall’età preistorica.
Nell’Allegato A del provvedimento si legge: « il territorio oggetto di vincolo presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche delle colline di Siena, a confine con il territorio chiantigiano ed è contraddistinto dall'ampia valle ricompresa tra il torrente Arbia ed il fosso del Malena, a margine del quale spicca il rilevato di AP ed il basso promontorio di Dofana. Il mosaico agrario è interrotto da piccoli tratti di superficie boscata ed il paesaggio delle crete inizia ad aprirsi verso il Chianti ».
L’Allegato citato prosegue illustrando gli elementi che giustificano l’imposizione del vincolo con riferimento: alla struttura idrogeomorfologica, alle componenti naturalistiche, agli insediamenti storici, alla viabilità storica, al paesaggio agrario e agli elementi della percezione.
La giurisprudenza ha affermato che non si ravvisano profili di carenza di istruttoria nel caso in cui la relazione posta alla base della proposta di apposizione del vincolo abbia ripercorso analiticamente i caratteri geomorfologici, i profili storici e culturali, i singoli sistemi paesaggistici che fanno capo agli scenari interessati e abbia dato conto, sia complessivamente che analiticamente, delle osservazioni dei privati nonché puntualizzato le ragioni per le quali non ritiene discostarsi dalle scelte operate (Cons. Stato, Sez. VI, 05/02/2025, n. 902).
In definitiva, quindi, la scelta dell'Autorità amministrativa di tutelare tutta la vasta area ricompresa nel perimetro del vincolo non può essere giudicata manifestamente illogica né violativa della normazione in materia. Né è necessario, ai fini della legittimità delle scelte relative alla perimetrazione delle aree da tutelare come ‘bellezze d'insieme', ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004, che ogni singolo elemento compreso nell'area presenti i caratteri della bellezza naturale, poiché ciò che s'intende tutelare è per l'appunto l'insieme.
9. È infondato il secondo motivo di appello con il quale è stato censurato il provvedimento ministeriale sotto il profilo della disciplina d’uso, rilevando che una disciplina rimessa ad un insieme di divieti generalizzati, incidenti sulla potenzialità di fruizione degli immobili, non è di per sé funzionale al perseguimento della tutela di valori paesaggistici concernendo anche profili, quali il mutamento di destinazione d’uso senza opere degli immobili ovvero il generale divieto di talune categorie di intervento edilizio, non paesaggisticamente rilevanti.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico ha assunto una funzione duplice poiché, accanto a quella risalente di qualificazione e di conformazione giuridica del bene, ha oggi anche quella di predeterminare gli usi e le trasformazioni consentite, come disposto dall'articolo 140, comma 2, in cui è previsto che con la dichiarazione è anche dettata "la specifica disciplina" d'uso dei beni, così come è previsto nell'articolo 138, comma 1, ultimo periodo, che la proposta di dichiarazione deve contenere "proposte per le prescrizioni d'uso" dei beni stessi; ciò al fine prioritario della "conservazione dei valori espressi", ma non per questo con effetto preclusivo della ponderata valutazione di possibili e regolate trasformazioni, ferma la prevalenza delle ragioni della tutela del paesaggio (Cons. Stato 118/2013, cit).
Nel caso di specie l’atto impugnato si è posto il problema della possibile cristallizzazione dello stato dei luoghi derivante dall’imposizione del vincolo (problema sollevato nelle osservazioni pervenute durante l’istruttoria) e difatti ha introdotto delle misure correttive alle limitazioni originariamente ipotizzate. Ma l’esito finale presenta una disciplina d’uso coerente con le finalità del vincolo che non preclude la ponderata valutazione di possibili e regolate trasformazioni.
Parte appellante enfatizza la tesi secondo cui la conservazione del territorio nelle sue componenti paesaggistiche identitarie non sarebbe possibile se viene in concreto limitata la possibilità di esecuzione di quegli interventi che hanno consentito, sino ad oggi, tale conservazione. Ma non spiega il fondamento di tale affermazione. La disciplina d’uso non impone il divieto di fare qualsiasi cosa, ma detta prescrizioni idonee proprio a conservare il territorio impedendo la realizzazione di quegli interventi che (andando al di là della morfologia i quanto nel tempo realizzato dall’opera dell’uomo) sarebbero in grado di stravolgere il territorio modificandolo in maniera significativa rispetto alle caratteristiche del contesto ricevute.
A pagina 15 dell’Allegato A del provvedimento di vincolo si legge testualmente che la disciplina d’uso è « intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio in questione » così da assicurare la salvaguardia del Paesaggio agrario e del Patrimonio Archeologico, Architettonico, Storico-Artistico e Identitario onde mantenere la qualità distintiva dell’ambito territoriale.
Parte appellante reputa illogico imporre una disciplina generalizzata per gli interventi su tutto il territorio vincolato anche prescindendo da una concreta valutazione della incidenza sul munus tutelato. Ma la piana lettura della normativa d’uso rende evidente come la stessa non detti norme limitative astratte ma, ad esempio, prenda in considerazione i singoli contesti (nuclei storici e borghi, edifici rurali, emergenze storiche e architettoniche, siti archeologici, siti identitari, paesaggio agrario, viabilità storica) dettando norme specifiche per ognuno di detti contesti.
Parte appellante si duole del fatto che la disciplina d’uso imporrebbe consistenti limitazioni e prescrizioni suscettibili, di fatto, di “cristallizzare” il tessuto territoriale, inibendo qualsivoglia concreta possibilità di sviluppo (economico, imprenditoriale, socio-culturale) dello stesso. Ma la logica del vincolo è quella di non stravolgere il contesto esistente. Le attività citate non sono vietate tout court ma possono essere esercitate in modo omogeneo alle caratteristiche della zona. Ad esempio è ammessa l’attività turistica purché: (i) siano mantenute le caratteristiche morfologiche, tipologiche e naturalistiche del contesto; (ii) siano preferibilmente integrate, e comunque non contrastanti, con la conduzione agraria dei fondi; (iii) siano limitati e mitigati gli interventi sulla vegetazione autoctona; (iv) eventuali attrezzature esterne siano agevolmente rimovibili e siano realizzate adeguate misure di mascheramento e mitigazione attraverso l'uso di materiali e assetti vegetazionali compatibili con il contesto.
Parte appellante dedica ampia parte del motivo a denunciare l’asserita illogicità di singole prescrizioni. Sorvolando sul fatto che non vengono forniti esempi di quali avrebbero potuto essere limitazioni viceversa “logiche”, valgono le considerazioni già svolte: nel complesso le limitazioni imposte appaiono idonee ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo perseguito con l’imposizione del vincolo e non risultano palesemente irrazionali.
Non è compito del giudice amministrativo analizzare la disciplina d’uso disposizione per disposizione al fine di verificare la funzionalità di ogni singola prescrizione a fini di tutela. Compito del giudice è constatare l’assenza di evidenti corto circuiti logici, circostanza che nella specie deve essere esclusa.
Qualora l'interessato non ottemperi all'onere di mettere seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall'organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione (Cons. Stato, Sez. VI, 05/02/2025, n. 902).
In ogni caso il Collegio considera condivisibili le considerazioni e le conclusioni raggiunte dal primo giudice.
10. È infondato il terzo motivo di appello con il quale si sostiene che lo strumento di tutela avrebbe dovuto essere quello del vincolo indiretto.
Ancora una volta parte appellante critica scelte che sono espressione della discrezionalità dell’amministrazione.
In ogni caso, nel caso di specie, non c’è la prevalenza dei singoli beni immobili tutelati sul territorio circostante in quanto con il vincolo si è inteso tutelare un contesto caratterizzato dalla presenza diffusa e dall’interrelazione di emergenze di notevole valore archeologico, architettonico, storico, demoetnoantropologico e identitario, nonché di architetture rurali afferenti alla tradizione costruttiva tradizionale.
La giurisprudenza ha anche chiarito che in caso di sottoposizione di un'area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004, la circostanza che una porzione dell'area vincolata non presenti particolare pregio non è di per sé decisiva, perché il pregio dell'area sottoposta a vincolo deve essere valutato nel suo complesso, non potendosi escludere che, all'interno della complessiva zona vincolata, vi siano anche porzioni di territorio di minor pregio o da recuperare ma connesse a quelle aventi carattere di pregio (Cons. Stato, Sez. VI, 28/04/2025, n. 3577).
11. È infondato il quarto motivo di appello con il quale il Comune, dopo aver evidenziato le difficoltà di coordinamento tra il PIT/PPR e la disciplina di vincolo (che il Ministero ha inteso apporre in via autonoma), ha criticato la sentenza laddove si è sostanzialmente limitata ad affermare, sulla scorta di Corte Cost. 164/2021, che il Ministero ha esercitato una legittima prerogativa a cospetto della quale la Regione dovrà recepire la disciplina di tutela anche riguardo le prescrizioni d’uso.
La Sezione, nella recente sentenza 28/04/2025, n. 3577 ha ribadito che il potere ministeriale di apporre il vincolo paesaggistico su una porzione del territorio ai sensi dell'art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 non costituisce un potere straordinario o eccezionale, ma rappresenta la manifestazione della competenza costituzionale propria dello Stato di riconoscere e tutelare i beni del patrimonio culturale. Da ciò deriva che l'autorità statale può autonomamente rinvenire in un bene le caratteristiche che lo rendono meritevole di tutela, anche se la Regione nel cui territorio il bene si trova è di contrario avviso.
Nella specie il Ministero ha approvato un vincolo i cui contenuti sono del tutto idonei a soddisfare gli standard previsti in sede di co-pianificazione e l’unico elemento deficitario è stato ritenuto correttamente dal Tar solamente stilistico. L’Avvocatura di Stato nelle pagine 13 e segg. della memoria difensiva ha evidenziato quali e quante parti del decreto di vincolo siano del tutto conformi alle schede del PIT della Regione OS.
12. È infondato il quinto motivo di appello con il quale si lamenta la violazione del principio di leale collaborazione istituzionale.
Nella specie la procedura per l’imposizione del vincolo ha avuto origine molti anni prima della sua imposizione per cui non può parlarsi di “iniziativa adottata ex abrupto ”.
In ogni caso lo schema della leale collaborazione non fa venir meno (come detto in precedenza) il potere del competente organo statale di dichiarare, in via autonoma, il notevole interesse pubblico di un bene paesaggistico.
12.1 Prive di pregio sono le censure che fanno leva sull’idea che il comportamento del Ministero sarebbe riconducibile all’intento di assecondare le istanze del Condominio. Si tratta di affermazioni indimostrate e indimostrabili.
Come ribadito, ex multis , da Cons. Stato, sez. V, 08/08/2023, n. 7665, il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso; ciò si verifica, in particolare, allorquando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; tuttavia la censura di eccesso di potere per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo; né il vizio in questione è ravvisabile allorquando gli atti o i comportamenti asseritamente viziati risultano comunque posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e risultano, altresì, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati.
Nella specie non esistono i presupposti perché possa ritenersi integrato il vizio di sviamento.
13. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di Castelnuovo Berardenga al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Cultura, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Condanna il Comune di Castelnuovo Berardenga al pagamento delle spese di giudizio in favore dei condomini del Condominio di TA RI a Dofana (elencati in epigrafe) e del Condominio di TA RI a Dofana, liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
NN Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN Pascuzzi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO