TRIB
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/01/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione in data 09.10.2023, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
con l'avv. PETRILLO MONICA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. COMAND STEFANO CP_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
In via principale di merito:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio;
Per_
• Confermare i provvedimenti relativi alla figlia assunti in sede di separazione sia in ordine al mantenimento che alla ripartizione delle spese straordinarie con
1 possibilità per il padre di versare l'assegno di mantenimento di € 275,00 direttamente alla figlia ormai maggiorenne.
• Nessun assegno per la Sig.ra in quanto economicamente CP_1
indipendente.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte resistente ogni contraria istanza, deduzione e eccezione avversaria reietta, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
1) dato atto che è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori e con sentenza non CP_1 Parte_1
definitiva n. 237/2022 dd. 24.02-05.03.2022, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) porre a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia, un assegno di mantenimento dell'importo di € 600,00 mensili, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, fino a che la stessa non completerà gli studi universitari e comunque non raggiungerà l'autosufficienza economica. Tale somma verrà versata mediante bonifico bancario su c/c che verrà indicato da entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutato Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ludiche) disciplinate come da elenco dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA : si insiste per l'ammissione di tutte le istanze formulate in sede di memorie autorizzate ex art. 183 c. 6 nn.
2-3 c.p.c. e non ammesse dal G.I.
Conclusioni del P.M.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di cui alla separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Con ricorso dd. 08.07.2021 ha rappresentato di aver Parte_1
contratto matrimonio il 23/09/2001 con e che dal CP_1
Per_ matrimonio era nata in data [...] la figlia attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, impegnata negli studi universitari. 2 Ha aggiunto che il Tribunale di Udine, con sentenza n. 393/2016, depositata il
30.03.2016, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte infine rassegnate dalle parti;
essendo ormai decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare, erano maturati i presupposti per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto al Tribunale di
Per_ confermare l'assegno di mantenimento già previsto a suo carico per la figlia pari ad euro 275,00, oltre alla ripartizione tra genitori, per la metà ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse della ragazza, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine.
Si è costituita , dichiarandosi remissiva alla pronuncia di CP_1
divorzio, ma chiedendo un assegno di mantenimento per la figlia di importo più elevato, pari ad euro 550,00 mensili (in seguito, 600,00 euro), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti (rideterminando
Per_ l'assegno per la figlia in euro 500,00 mensili a carico del e Pt_1
confermando la ripartizione al 50% tra genitori delle spese straordinarie nell'interesse della ragazza); infine, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore.
Con sentenza dd. 24.02.2022 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Successivamente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata istruita mediante indagini della Polizia Tributaria sulle effettive condizioni economico-reddituali del . Pt_1
All'udienza del 09.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe ed il giudice istruttore, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del
PM.
II) La causa giunge ora a decisione sull'unica questione controversa tra le parti,
Per_ ossia l'ammontare dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma, a detta di entrambi i genitori, non ancora economicamente autosufficiente.
3 A questo proposito, in punto di diritto, si deve rammentare che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali
(sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento
(Tribunale Vicenza sez. II, 10/05/2021).
Tutto ciò premesso in diritto, nella fattispecie in esame si deve, anzitutto, dare atto del fatto che entrambe le parti concordano nel dovere a carico del padre, sig.
[...]
Per_
, di contribuire al mantenimento ordinario della figlia la quale, ancorché Pt_1
4 maggiorenne, è impegnata negli studi universitari e dunque non è economicamente autosufficiente.
Il punto controverso riguarda, dunque, come anticipato, solamente l'esatto ammontare dell'assegno periodico in favore della ragazza.
Al riguardo, assume particolare rilevanza l'attuale mancanza di frequentazioni tra padre e figlia, andate via via diradandosi dal tempo della separazione ad oggi, secondo la ricostruzione della sig.ra , mai contraddetta dal sig. . CP_1 Pt_1
Ne deriva l'assoluta assenza di qualsiasi forma di contribuzione diretta paterna nella gestione delle esigenze della figlia, naturalmente accresciute in base all'età, peraltro, dal momento della separazione ad oggi, (come evidenziato anche nell'ordinanza presidenziale): esigenze interamente a carico esclusivo, ormai da anni, della madre. Deve sottolinearsi come tra queste rientrino anche quelle connesse a bisogni quotidiani o comunque di carattere routinario, alle quali va comunque attribuita rilevanza (anche) economica: la preparazione dei pasti, le pulizie domestiche e dei vestiti, l'erogazione di piccole somme per occasioni ludico-ricreative della ragazza.
Il sig. , inoltre, pur insistendo nella richiesta di riduzione dell'assegno Pt_1
di mantenimento fissato dal Presidente, non ha mai fornito una chiara rappresentazione delle proprie, effettive, entrate reddituali e risorse economiche in generale.
Anzitutto, egli ha omesso la doverosa allegazione, sin dagli atti introduttivi, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o certificazioni uniche ovvero di qualsiasi altra documentazione idonea a fornire un quadro delle proprie fonti di reddito.
Già il Presidente del Tribunale, nell'ordinanza dd. 4.11.2021, pur dando atto dello stato di disoccupazione del (a dire di quest'ultimo, perdurante dal 2016), Pt_1 rilevava come fosse inverosimile l'assenza di fonti di guadagno, essendo trascorsi anni dalla dichiarazione di fallimento (sentenza n. 93/2016) e avendo lo stesso ricorrente dichiarato di svolgere da tempo prestazioni per l'associazione, apparentemente senza fini di lucro, , di per sé sole incompatibili Org_1
con il reperimento di altre attività lavorative: “nel club sono il responsabile delle comunicazioni, delle locandine, sono presente nel club venerdì e sabato sera”. Si noti, al riguardo, che nell'articolo di giornate dedicato al club sub doc. 12 Org_1
di parte resistente, il è descritto come uno dei responsabili del locale. Pt_1
5 Si aggiunge un'ulteriore anomalia rispetto al preteso stato di ininterrotta disoccupazione rappresentato dalla difesa attorea, ossia l'ammontare degli accrediti registrati sul conto corrente , nella disponibilità Organizzazione_2
del negli anni 2018, 2019 e 2020: rispettivamente, pari a 41.125,00, Pt_1
42.500,00 e 51.280,00 (doc. 17 res.).
Anche all'esito di questo giudizio, nonostante l'espresso ordine giudiziale
(verbale udienza dd. 5.6.2023), il nulla ha depositato, se non le buste paga Pt_1
maturate durante l'ultima stagione estiva.
Il ricorrente, infatti, pur essendo stato assunto a tempo indeterminato in data
28.2.2022 con la qualifica di impiegato amministrativo presso una società avente sede legale a MP (impiego sul quale la difesa avversaria aveva sollevato delle perplessità, in parte condivisibili, ancorché rimaste prive di effettivi riscontri probatori, legate all'effettivo luogo di lavoro e alla coerenza tra le mansioni di assunzione e quelle effettivamente svolte), con retribuzione mensile di circa 1.000-
1.100,00, ha tuttavia rassegnato le proprie dimissioni in data 31.03.2023 per intraprendere un'attività meramente stagionale in RD (seppur con retribuzione netta mensile maggiore, di circa 2.000,00).
Ad oggi, il risulta nuovamente disoccupato da settembre 2023: Pt_1
nondimeno, egli non ha dimostrato alcun atteggiamento proattivo, non essendovi evidenza né di richieste di sussidi pubblici né dell'avvenuta iscrizione nelle liste di disoccupazione.
Quanto, poi, al nuovo nucleo familiare, il ricorrente non ha allegato alcun onere abitativo (risultando ancora residente presso la madre, ma usufruendo dell'alloggio posto al di sopra del locale;
tuttavia, va comunque considerata, Org_1
unitamente a tutte le altre circostanze finora indicate, anche la sopravvenuta nascita della figlia avvenuta in data 07.03.2022 (secondo Cassazione civile sez. Per_2
VI, 12/07/2016, n.14175: “Se è vero che la giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio, è altresì vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio, ovvero del provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli”). 6 Di contro, la situazione economica, reddituale e patrimoniale della sig.ra è CP_1
chiara.
La resistente è assunta con contratto a tempo determinato (comunque sempre via via rinnovato dall'assunzione avvenuta nel 2018 ad oggi) come impiegata amministrativa.
In base alle dichiarazioni dei redditi riferite agli ultimi tre anni (730/2019-2020-
2021-2022), risulta che la stessa possa contare su un reddito mensile netto di circa
1.400,00 euro (media ottenuta in base ai redditi annui netti del quadriennio divisi per 12 mensilità), cui si aggiunge la percezione dell'assegno unico universale aggiornato ad euro 76,30 (a giugno 2023).
La sig.ra è gravata dal pagamento della rata mensile del mutuo sulla casa CP_1
familiare, pari ad euro 527 mensili.
Tenuto conto, quindi, delle complessive situazioni economico-reddituali delle parti, nei termini emersi ed accertati nel corso del giudizio, nonché della ricordata assenza di qualsivoglia forma di contribuzione diretta da parte del padre nel mantenimento della figlia e del nuovo nucleo familiare del sig. , reputa il Pt_1
Tribunale di poter ridurre solo parzialmente l'ammontare dell'assegno di mantenimento già a carico della figura paterna, rideterminandolo, quindi, in euro
450,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge, ferma la ripartizione, al 50% tra le parti, delle spese straordinarie
Per_ nell'interesse di disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine.
Poiché le conclusioni delle parti sono sul punto congiunte, nulla osta al versamento diretto, da parte del sig. dell'assegno di mantenimento Pt_1
ordinario direttamente alla figlia.
III) Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, nonché della natura del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dispone che il sig. versi, a titolo di contributo al Parte_1
Per_ mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma economicamente 7 non autosufficiente, un assegno mensile pari ad euro 450,00, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT, come per legge;
dispone che l'assegno venga versato, entro il giorno 5 di ogni mese, con
Per_ decorrenza dalla mensilità di febbraio 2024, direttamente alla figlia Per_ 2) conferma la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della figlia disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, al 50% tra i genitori;
3) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 22.01.2024.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
8