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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1751/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Caltanissetta, nella via E. De Nicola 17 presso lo studio dall'Avv.
Piero Provenzani, che li rappresentata e difende, giusta procura alle liti del 2.11.2023,
Attori
CONTRO
con sede principale in Dublino 2 (Irlanda), One Controparte_1
Molesworth Street, e sede secondaria in Milano, Via Broletto n. 4, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA , R.E.A. n. 2536712, P.IVA_1
in persona del proprio procuratore speciale Avv. Gabriele Galeano, nella sua qualità di procuratrice di con sede legale in Milano, Controparte_2
Corso Vercelli n. 40, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e C.F.
, in forza di procura speciale del 19 marzo 2019 a rogito del Notaio Dott. P.IVA_2 [...]
Notaio in Milano, Rep. n. 26132 – Racc. n. 14469, registrata a Milano il 20 Persona_1
marzo 2019 al n. 9414 serie 1T , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesca Andrea Cantone del
Foro di Milano, con studio in Milano, Via Dante n. 9, convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 19 marzo celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 32/2023
R.G.E., pendente avanti al Tribunale di Caltanissetta, deducendo, tra l'altro,
l'antieconomicità della procedura, l'asserita invalidità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità dell'80%, nonché la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi e delle soglie di usura ex L. 108/96. Hanno, pertanto, richiesto la chiusura anticipata della procedura esecutiva, ovvero la sua sospensione, nonché
l'accertamento della nullità del contratto di mutuo con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento.
Si è costituita in giudizio la convenuta in qualità di Controparte_1
procuratrice di e, successivamente, di Controparte_2 Controparte_3
contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa è stata istruita mediante prove documentale, e sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 19.03.2025 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione è infondata e va rigettata, per i motivi che di seguito si espongono.
Sull'istanza di chiusura anticipata della procedura esecutiva ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. e sulla richiesta di sospensione.
La norma di cui all'art 164-bis disp. att. c.p.c prevede la chiusura della procedura quando non
è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie,
considerando i costi della procedura e il valore di realizzo del bene. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'unico tentativo di vendita sinora esperito è stato quello della prima asta,
andato deserto. Tale elemento, da solo, non è sufficiente a fondare una valutazione di infruttuosità nel senso richiesto dalla norma, la quale richiede un perdurante disinteresse del mercato, desumibile da più aste consecutive senza esito, anche a seguito di ribassi significativi del prezzo base. Va rilevato inoltre, che la valutazione sull'antieconomicità è stata già affrontata dal Giudice dell'Esecuzione, il quale, con ordinanza motivata, ha osservato come anche una liquidazione compresa tra € 10.000,00 e € 20.000,00 non sarebbe
2 affatto irrisoria, avuto riguardo all'importo del credito precettato pari ad € 25.618,77 e alle spese vive della procedura. La stessa ordinanza evidenziava come non sussistano i presupposti per qualificare la procedura come antieconomica in termini assoluti, tenuto conto del possibile soddisfacimento, seppur parziale, delle ragioni creditorie.
Il Giudice dell'Esecuzione ha dunque già valutato che il ricavato della vendita dell'immobile, anche se inferiore all'importo originariamente stimato, consente comunque un soddisfacimento non trascurabile del credito azionato.
Pertanto, in assenza dei requisiti richiesti ex lege, non è possibile accogliere l'istanza di chiusura anticipata né sussistono le condizioni per la sospensione della procedura, trattandosi di valutazioni già vagliate dal giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei principi di efficienza,
durata ragionevole ed economicità del processo esecutivo.
Quanto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva.
L'istanza avanzata dagli opponenti di sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritta al n. R.G.E. 32/2023, deve ritenersi inammissibile.
Ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.c., la competenza a disporre la sospensione della procedura esecutiva è esclusivamente rimessa al Giudice dell'Esecuzione, che provvede con ordinanza, impugnabile mediante reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.
Né potrebbe ammettersi che analoga istanza venga proposta nel presente giudizio di cognizione, in quanto ciò comporterebbe una violazione del principio di perimetrazione funzionale della competenza del GE e una indebita interferenza nella fase esecutiva.
L'istanza avanzata dagli opponenti di sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritta al n. R.G.E. 32/2023, deve ritenersi dunque inammissibile. La competenza a disporre la sospensione del processo esecutivo spetta, come sopradetto, al Giudice dell'Esecuzione e, in caso di rigetto, il rimedio esperibile è il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Sull'insussistenza di violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio
Con riguardo alla doglianza attorea relativa alla presunta violazione del diritto al contraddittorio, per non essere stato assegnato all'opposta termine per costituirsi nel presente giudizio, deve rilevarsi che la stessa risulta infondata in fatto e in diritto.
3 L'art. 615, comma 2, c.p.c., che disciplina l'opposizione all'esecuzione dopo l'inizio della procedura, non prevede alcun termine per la costituzione dell'opposto, il quale può legittimamente interloquire nel contraddittorio all'udienza fissata dal Giudice dell'Esecuzione, anche tramite note scritte.
Nel caso in esame, il GE ha autorizzato il deposito di note scritte entro un termine perentorio
(doc. 5 della resistente), modalità di trattazione che appare del tutto conforme al rito esecutivo e rispettosa del contraddittorio tra le parti.
Gli opponenti, a loro volta, hanno avuto piena possibilità di articolare le proprie difese, e nessuna lesione concreta del diritto di difesa può ritenersi sussistente.
Sulla validità del contratto di mutuo.
Gli opponenti hanno chiesto la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato con la convenuta, sostenendo che il finanziamento erogato eccedesse il limite di finanziabilità
previsto dall'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo n. 385/1993 (T.U.B.).
Assumono gli opponenti che il valore dell'immobile all'epoca della concessione del mutuo era inferiore al necessario per rispettare il limite di finanziabilità dell'80%. La convenuta ha eccepito la carenza di prova in ordine alla violazione del limite di finanziabilità, rilevando che gli attori opponenti non hanno fornito idonee evidenze documentali in merito al valore dell'immobile e alla presunta violazione del limite di finanziamento. La difesa della convenuta ha altresì invocato la giurisprudenza consolidata, in particolare le pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno stabilito che il superamento del limite di finanziabilità non comporta automaticamente la nullità del contratto di mutuo fondiario.
L'opposizione fondata sulla presunta nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità dell'80% risulta però infondata.
Sul punto è utile rilevare che il superamento di tale limite non comporta automaticamente la nullità del contratto, bensì una mera irregolarità amministrativa che non incide sulla validità
del titolo esecutivo. Gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare concretamente che il valore dell'immobile all'epoca della stipula fosse insufficiente. In tal senso, il Tribunale ritiene che la carenza probatoria sollevata dalla convenuta sia correttamente rilevata e debba essere accolta. Peraltro è opportuno rilevare che il contratto prevedeva garanzie integrative, quale la fideiussione della SI.ra , escludendo l'applicazione del limite dell'80%. La Pt_2
4 valutazione attuale del bene in euro 24.500, non è rilevante per determinare il rispetto del limite al momento della stipula. Inoltre, il Giudice dell'Esecuzione aveva già rilevato la mancanza di prova sul superamento del limite di finanziabilità. Si ribadisce che se anche il limite fosse stato superato, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n.
33719/2022) che ciò non determina nullità del mutuo, poiché la norma è finalizzata alla stabilità bancaria e non alla tutela del mutuatario. In particolare, la Corte ha affermato che il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, ma si configura come una norma di carattere prudenziale finalizzata alla protezione della stabilità del sistema bancario, che non incide sulla validità del negozio. La violazione del limite di finanziabilità, secondo la Corte, non comporta l'invalidità del contratto, né può
determinare la nullità dello stesso.
Il Tribunale condivide tale orientamento giurisprudenziale, ritenendo che il limite di finanziabilità non costituisca una condizione di validità del contratto, ma piuttosto un parametro indicativo, che non incide sulla sua validità giuridica.
In applicazione della giurisprudenza richiamata, questo decidente ritiene che il contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti sia valido e non suscettibile di nullità, anche nell'ipotesi di superamento del limite di finanziabilità.
Quanto alla richiesta di declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo stipulato con la convenuta , in ragione della presunta indeterminatezza Controparte_1
dell'oggetto contrattuale, con particolare riferimento alla mancata specificazione nel testo negoziale della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione degli interessi, la stessa risulta infondata per le ragioni di seguito rappresentate.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130 del 29
maggio 2024, la mancata esplicitazione nel contratto di mutuo bancario del regime di capitalizzazione degli interessi e del piano di ammortamento "alla francese" non determina la nullità parziale del contratto, ove risultino comunque indicate con chiarezza e precisione:
l'importo erogato;
la durata del finanziamento;
la periodicità delle rate;
il tasso di interesse applicato. Nel caso di specie, dal contratto di mutuo emerge la presenza di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza: l'importo mutuato, la durata complessiva del
5 finanziamento, la cadenza mensile delle rate e il tasso di interesse. Inoltre, all'art. 4 del contratto risulta espressamente indicata la modalità di rimborso con rate costanti secondo il piano di ammortamento allegato, nel quale sono dettagliatamente suddivise le componenti di capitale e di interessi delle singole rate.
Pertanto, non può condividersi l'assunto degli attori secondo cui il contratto risulterebbe privo di determinatezza o determinabilità, ai sensi dell'art. 1346 c.c., né si ravvisa violazione dell'art. 117 T.U.B., in assenza di prova circa un difetto di trasparenza sostanziale o una lacunosità informativa precontrattuale.
Parimenti infondata è la deduzione circa la presunta natura anatocistica dell'ammortamento alla francese.
Anche su tale aspetto, la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che tale modalità
non comporta anatocismo, in quanto non si verifica capitalizzazione di interessi scaduti, né
l'applicazione di interessi su interessi, restando il pagamento degli stessi vincolato al piano di ammortamento prestabilito.
Conseguentemente, la pattuizione di un piano di rimborso basato sul metodo alla francese non è in sé fonte di nullità o di illiceità, né determina un indebito aggravio per il mutuatario.
La documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta dimostra altresì l'assenza di opacità
o indeterminatezza, rendendo infondata anche la doglianza attorea sul piano del difetto di trasparenza informativa.
Non essendo emersi vizi genetici o funzionali del contratto, né risultando violazioni degli obblighi informativi gravanti sull'istituto bancario, la domanda deve essere integralmente rigettata, con assorbimento delle ulteriori domande consequenziali.
Quanto alla usurarietà degli interessi si osserva che dall'esame del contratto di mutuo e della documentazione in atti, emerge che il Tasso Effettivo Globale (TEG), calcolato secondo le vigenti Istruzioni della Banca d'Italia, è pari al 7,522%, inferiore alla soglia usura all'epoca vigente, pari al 9,42%. In difetto di superamento di tale soglia, non può ravvisarsi alcun profilo di usurarietà in violazione della legge n. 108/1996.
Infondato risulta poi il rilievo relativo a presunti oneri occulti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130 del 2024, hanno statuito che l'ammortamento alla francese, ancorché fondato su un regime di capitalizzazione
6 composta, non determina alcuna forma di anatocismo né genera oneri occulti tali da dover essere computati ai fini del calcolo del TEG o del TAEG. Il contratto di mutuo in oggetto indica chiaramente l'importo erogato, la durata del finanziamento, la periodicità delle rate e il tasso di interesse predeterminato, nonché l'allegato piano di ammortamento con distinzione tra quota capitale e quota interessi. Ne deriva la piena validità e trasparenza del contratto in relazione al profilo censurato.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, la domanda degli attori va rigettata.
Le spese di lite sono a carico degli attori, che le liquidano in favore della convenuta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1751/2023
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
-Rigetta l'opposizione proposta dai sigg.ri e;
Pt_1 Pt_2
-Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 15 aprile 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1751/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Caltanissetta, nella via E. De Nicola 17 presso lo studio dall'Avv.
Piero Provenzani, che li rappresentata e difende, giusta procura alle liti del 2.11.2023,
Attori
CONTRO
con sede principale in Dublino 2 (Irlanda), One Controparte_1
Molesworth Street, e sede secondaria in Milano, Via Broletto n. 4, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA , R.E.A. n. 2536712, P.IVA_1
in persona del proprio procuratore speciale Avv. Gabriele Galeano, nella sua qualità di procuratrice di con sede legale in Milano, Controparte_2
Corso Vercelli n. 40, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e C.F.
, in forza di procura speciale del 19 marzo 2019 a rogito del Notaio Dott. P.IVA_2 [...]
Notaio in Milano, Rep. n. 26132 – Racc. n. 14469, registrata a Milano il 20 Persona_1
marzo 2019 al n. 9414 serie 1T , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesca Andrea Cantone del
Foro di Milano, con studio in Milano, Via Dante n. 9, convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 19 marzo celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 32/2023
R.G.E., pendente avanti al Tribunale di Caltanissetta, deducendo, tra l'altro,
l'antieconomicità della procedura, l'asserita invalidità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità dell'80%, nonché la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi e delle soglie di usura ex L. 108/96. Hanno, pertanto, richiesto la chiusura anticipata della procedura esecutiva, ovvero la sua sospensione, nonché
l'accertamento della nullità del contratto di mutuo con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento.
Si è costituita in giudizio la convenuta in qualità di Controparte_1
procuratrice di e, successivamente, di Controparte_2 Controparte_3
contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa è stata istruita mediante prove documentale, e sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 19.03.2025 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione è infondata e va rigettata, per i motivi che di seguito si espongono.
Sull'istanza di chiusura anticipata della procedura esecutiva ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. e sulla richiesta di sospensione.
La norma di cui all'art 164-bis disp. att. c.p.c prevede la chiusura della procedura quando non
è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie,
considerando i costi della procedura e il valore di realizzo del bene. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'unico tentativo di vendita sinora esperito è stato quello della prima asta,
andato deserto. Tale elemento, da solo, non è sufficiente a fondare una valutazione di infruttuosità nel senso richiesto dalla norma, la quale richiede un perdurante disinteresse del mercato, desumibile da più aste consecutive senza esito, anche a seguito di ribassi significativi del prezzo base. Va rilevato inoltre, che la valutazione sull'antieconomicità è stata già affrontata dal Giudice dell'Esecuzione, il quale, con ordinanza motivata, ha osservato come anche una liquidazione compresa tra € 10.000,00 e € 20.000,00 non sarebbe
2 affatto irrisoria, avuto riguardo all'importo del credito precettato pari ad € 25.618,77 e alle spese vive della procedura. La stessa ordinanza evidenziava come non sussistano i presupposti per qualificare la procedura come antieconomica in termini assoluti, tenuto conto del possibile soddisfacimento, seppur parziale, delle ragioni creditorie.
Il Giudice dell'Esecuzione ha dunque già valutato che il ricavato della vendita dell'immobile, anche se inferiore all'importo originariamente stimato, consente comunque un soddisfacimento non trascurabile del credito azionato.
Pertanto, in assenza dei requisiti richiesti ex lege, non è possibile accogliere l'istanza di chiusura anticipata né sussistono le condizioni per la sospensione della procedura, trattandosi di valutazioni già vagliate dal giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei principi di efficienza,
durata ragionevole ed economicità del processo esecutivo.
Quanto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva.
L'istanza avanzata dagli opponenti di sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritta al n. R.G.E. 32/2023, deve ritenersi inammissibile.
Ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.c., la competenza a disporre la sospensione della procedura esecutiva è esclusivamente rimessa al Giudice dell'Esecuzione, che provvede con ordinanza, impugnabile mediante reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.
Né potrebbe ammettersi che analoga istanza venga proposta nel presente giudizio di cognizione, in quanto ciò comporterebbe una violazione del principio di perimetrazione funzionale della competenza del GE e una indebita interferenza nella fase esecutiva.
L'istanza avanzata dagli opponenti di sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritta al n. R.G.E. 32/2023, deve ritenersi dunque inammissibile. La competenza a disporre la sospensione del processo esecutivo spetta, come sopradetto, al Giudice dell'Esecuzione e, in caso di rigetto, il rimedio esperibile è il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Sull'insussistenza di violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio
Con riguardo alla doglianza attorea relativa alla presunta violazione del diritto al contraddittorio, per non essere stato assegnato all'opposta termine per costituirsi nel presente giudizio, deve rilevarsi che la stessa risulta infondata in fatto e in diritto.
3 L'art. 615, comma 2, c.p.c., che disciplina l'opposizione all'esecuzione dopo l'inizio della procedura, non prevede alcun termine per la costituzione dell'opposto, il quale può legittimamente interloquire nel contraddittorio all'udienza fissata dal Giudice dell'Esecuzione, anche tramite note scritte.
Nel caso in esame, il GE ha autorizzato il deposito di note scritte entro un termine perentorio
(doc. 5 della resistente), modalità di trattazione che appare del tutto conforme al rito esecutivo e rispettosa del contraddittorio tra le parti.
Gli opponenti, a loro volta, hanno avuto piena possibilità di articolare le proprie difese, e nessuna lesione concreta del diritto di difesa può ritenersi sussistente.
Sulla validità del contratto di mutuo.
Gli opponenti hanno chiesto la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato con la convenuta, sostenendo che il finanziamento erogato eccedesse il limite di finanziabilità
previsto dall'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo n. 385/1993 (T.U.B.).
Assumono gli opponenti che il valore dell'immobile all'epoca della concessione del mutuo era inferiore al necessario per rispettare il limite di finanziabilità dell'80%. La convenuta ha eccepito la carenza di prova in ordine alla violazione del limite di finanziabilità, rilevando che gli attori opponenti non hanno fornito idonee evidenze documentali in merito al valore dell'immobile e alla presunta violazione del limite di finanziamento. La difesa della convenuta ha altresì invocato la giurisprudenza consolidata, in particolare le pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno stabilito che il superamento del limite di finanziabilità non comporta automaticamente la nullità del contratto di mutuo fondiario.
L'opposizione fondata sulla presunta nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità dell'80% risulta però infondata.
Sul punto è utile rilevare che il superamento di tale limite non comporta automaticamente la nullità del contratto, bensì una mera irregolarità amministrativa che non incide sulla validità
del titolo esecutivo. Gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare concretamente che il valore dell'immobile all'epoca della stipula fosse insufficiente. In tal senso, il Tribunale ritiene che la carenza probatoria sollevata dalla convenuta sia correttamente rilevata e debba essere accolta. Peraltro è opportuno rilevare che il contratto prevedeva garanzie integrative, quale la fideiussione della SI.ra , escludendo l'applicazione del limite dell'80%. La Pt_2
4 valutazione attuale del bene in euro 24.500, non è rilevante per determinare il rispetto del limite al momento della stipula. Inoltre, il Giudice dell'Esecuzione aveva già rilevato la mancanza di prova sul superamento del limite di finanziabilità. Si ribadisce che se anche il limite fosse stato superato, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n.
33719/2022) che ciò non determina nullità del mutuo, poiché la norma è finalizzata alla stabilità bancaria e non alla tutela del mutuatario. In particolare, la Corte ha affermato che il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, ma si configura come una norma di carattere prudenziale finalizzata alla protezione della stabilità del sistema bancario, che non incide sulla validità del negozio. La violazione del limite di finanziabilità, secondo la Corte, non comporta l'invalidità del contratto, né può
determinare la nullità dello stesso.
Il Tribunale condivide tale orientamento giurisprudenziale, ritenendo che il limite di finanziabilità non costituisca una condizione di validità del contratto, ma piuttosto un parametro indicativo, che non incide sulla sua validità giuridica.
In applicazione della giurisprudenza richiamata, questo decidente ritiene che il contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti sia valido e non suscettibile di nullità, anche nell'ipotesi di superamento del limite di finanziabilità.
Quanto alla richiesta di declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo stipulato con la convenuta , in ragione della presunta indeterminatezza Controparte_1
dell'oggetto contrattuale, con particolare riferimento alla mancata specificazione nel testo negoziale della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione degli interessi, la stessa risulta infondata per le ragioni di seguito rappresentate.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130 del 29
maggio 2024, la mancata esplicitazione nel contratto di mutuo bancario del regime di capitalizzazione degli interessi e del piano di ammortamento "alla francese" non determina la nullità parziale del contratto, ove risultino comunque indicate con chiarezza e precisione:
l'importo erogato;
la durata del finanziamento;
la periodicità delle rate;
il tasso di interesse applicato. Nel caso di specie, dal contratto di mutuo emerge la presenza di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza: l'importo mutuato, la durata complessiva del
5 finanziamento, la cadenza mensile delle rate e il tasso di interesse. Inoltre, all'art. 4 del contratto risulta espressamente indicata la modalità di rimborso con rate costanti secondo il piano di ammortamento allegato, nel quale sono dettagliatamente suddivise le componenti di capitale e di interessi delle singole rate.
Pertanto, non può condividersi l'assunto degli attori secondo cui il contratto risulterebbe privo di determinatezza o determinabilità, ai sensi dell'art. 1346 c.c., né si ravvisa violazione dell'art. 117 T.U.B., in assenza di prova circa un difetto di trasparenza sostanziale o una lacunosità informativa precontrattuale.
Parimenti infondata è la deduzione circa la presunta natura anatocistica dell'ammortamento alla francese.
Anche su tale aspetto, la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che tale modalità
non comporta anatocismo, in quanto non si verifica capitalizzazione di interessi scaduti, né
l'applicazione di interessi su interessi, restando il pagamento degli stessi vincolato al piano di ammortamento prestabilito.
Conseguentemente, la pattuizione di un piano di rimborso basato sul metodo alla francese non è in sé fonte di nullità o di illiceità, né determina un indebito aggravio per il mutuatario.
La documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta dimostra altresì l'assenza di opacità
o indeterminatezza, rendendo infondata anche la doglianza attorea sul piano del difetto di trasparenza informativa.
Non essendo emersi vizi genetici o funzionali del contratto, né risultando violazioni degli obblighi informativi gravanti sull'istituto bancario, la domanda deve essere integralmente rigettata, con assorbimento delle ulteriori domande consequenziali.
Quanto alla usurarietà degli interessi si osserva che dall'esame del contratto di mutuo e della documentazione in atti, emerge che il Tasso Effettivo Globale (TEG), calcolato secondo le vigenti Istruzioni della Banca d'Italia, è pari al 7,522%, inferiore alla soglia usura all'epoca vigente, pari al 9,42%. In difetto di superamento di tale soglia, non può ravvisarsi alcun profilo di usurarietà in violazione della legge n. 108/1996.
Infondato risulta poi il rilievo relativo a presunti oneri occulti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130 del 2024, hanno statuito che l'ammortamento alla francese, ancorché fondato su un regime di capitalizzazione
6 composta, non determina alcuna forma di anatocismo né genera oneri occulti tali da dover essere computati ai fini del calcolo del TEG o del TAEG. Il contratto di mutuo in oggetto indica chiaramente l'importo erogato, la durata del finanziamento, la periodicità delle rate e il tasso di interesse predeterminato, nonché l'allegato piano di ammortamento con distinzione tra quota capitale e quota interessi. Ne deriva la piena validità e trasparenza del contratto in relazione al profilo censurato.
In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, la domanda degli attori va rigettata.
Le spese di lite sono a carico degli attori, che le liquidano in favore della convenuta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1751/2023
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
-Rigetta l'opposizione proposta dai sigg.ri e;
Pt_1 Pt_2
-Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 15 aprile 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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