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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4089 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_3 C.F._3
Michelangelo Marotti, come da procura in atti;
-attori-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
Tiziana Ferro, come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11 dicembre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio la al fine di sentir condannare quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni che essi assumevano di avere subito al terreno agricolo di loro proprietà.
A sostegno della domanda, gli attori assumevano:
- di essere proprietari di un terreno agricolo sito in Ceppaloni (BN) alla località Monte Bosco, riportato in catasto terreni al foglio 20, plle 201 e 438, e di un fabbricato urbano censito al foglio 20, p.lle 439-440;
1 - che in data 11.2.2021 le acque provenienti dalla sovrastante Strada Provinciale n.7 avevano provocavato uno smottamento del terreno che aveva invaso la loro sottostante proprietà;
- che la frana si era verificata a causa del crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta che, ostruita, impediva il reflusso delle acque, provocando inoltre il riversamento di queste ultime nella sottostante proprietà, nonché lo smottamento;
- che in conseguenza di tale smottamento, la proprietà degli attori aveva subito ingenti danni a seguito della sommersione di una cisterna di acqua necessaria sia alla coltivazione dei campi che per gli usi domestici, oltre alla distruzione delle coltivazioni arboree ivi esistenti;
- che i danni erano quantificati nell'importo di euro 14.539,59 come da perizia di parte allegata in atti.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della convenuta, ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la la quale conteva l'avverso dedotto e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda.
La convenuta eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto questi ultimi non avevano provato di essere proprietari dei fondi in questione.
Invocava, in subordine, l'esimente del caso fortuito, individuato nelle straordinarie condizioni atmosferiche avverse verificatesi nel febbraio 2021.
La Provincia concludeva, in ogni caso, per il rigetto della domanda deducendo che il presunto danno lamentato si era veificato a valle della strada provinciale, e dunque a distanza considerevole dell'asse stradale.
Alla prima udienza del 10 gennaio 2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, veniva conferito apposito incrico al ctu al fine di accertare ed eventualmente quantificare i danni lamentati dagli attori.
Depositata la relazione del CTU, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024 all'esito della quale era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta seppur nei limiti che saranno di seguito indicati.
In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata dalla convenuta.
2 Si premette che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimtà, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito cioè alla fondatezza della domanda, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.
Giova riportare quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza a sezioni unite n.
2951/2016: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda”,
Tanto premesso, sussiste la legittimazione attiva degli attori atteso che questi ultimi hanno dedotto in citazione, oltre che provato, di essere proprietari per successione ereditaria di del Persona_1
fondo in Ceppaloni censito in catasto al foglio 20 part.lle 201 e 438 che si assume essere stato danneggiato, ragione per cui in tale veste erano legittimati a proporre la domanda risarcitoria.
Ed invero ai sensi dell'art. 81 c.p.c. "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". Pertanto la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
3 Riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva si osserva che la ha evidenziato CP_1 che, secondo l'assunto della stessa parte attrice, i fondi di cui è causa sono ubicati nel Comune di Co Ceppaloni, che le acque meteoriche sono provenienti dal “Bosco Ceppaloni” ed infine che la strada provinciale posta a valle è ultima nell'asserito sviluppo causale degli eventi lamentati con la conseguenza che tali eventi sarebbero, dunque, fuori dalla sfera di controllo e custodia dell'Ente.
L'eccezione di carenza di legittimazione è infondata atteso che, secondo la prospettazione degli attori, i danni si sarebbero verificati a causa delle acque provenienti dalla S.P. 7 che avrebbero provocato uno smottamento del terreno e che, in particolare, la frana si era verificata a causa del crollo del manufatto di cemento a copertuta della cunetta stradale che è stata conseguentemente ostruita, così da determinarsi il mancato deflusso delle acque che hanno invaso la loro proprietà.
In sostanza la legittimazione passiva della sussiste atteso che gli attori individuano quale CP_1 causa del danno una condizione anomala della strada di proprietà dell'ente provinciale ed invocano, pertanto, la responsabilità del custode della strada provinciale ex art. 2051 c.c.
Venendo ora al merito della domanda, per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che l'azione risarcitoria promossa dagli attori è riconducibile alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che dispone testualmente "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Detta responsabilità, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. (come nel caso di specie), ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Quest'ultimo deve pertanto provare esclusivamente l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (cfr. Cass. Civile 1.10.2004, n. 19653, Cass 5445/2006;
Cass. 3651/2006; Corte d'Appello di Torino 28.3.2007 sez III). Di contro il custode, anche quando si tratti di P.A, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia.
Quindi, il danneggiato che agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c. è gravato, preliminarmente, dell'onere di provare l'evento lesivo di cui si duole, nonché il nesso causale tra lo stesso e la cosa in custodia,
4 senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Trattasi di una responsabilità oggettiva (in questi termini, Cass. n. 11096/2020, Cass. n. 2480/2018 e Cass. n.
25837/2017), acclarata ed esclusa solo dal cd. caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità.
In altri termini, la responsabilità ex art 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non dispensa però il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso casale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n.
15761/2016).
Posto, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione alle singole fattispecie è però necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., a norma del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Ciò premesso, applicando tali principi alla fattispecie in esame va evidenziato che, dall'analisi dei documenti allegati in atti e alla luce delle risultanze della CTU, è emerso che l'evento dannoso
5 lamentato dagli attori si è effettivamente verificato e che vi è nesso causale tra le condizioni della strada provinciale e l'evento dannoso.
Ed infatti, il CTU nominato ha così concluso: “Si è del parere,ritenendo superfluo, allo stato,
l'esecuzione di onerosi sondaggi, che l'evento dannoso possa essere stato generato dal “… crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta”in prossimità del “ponticello”che, andando ad ostruire, poi, il normale deflusso delle acque in cunetta, ha consentito a quest'ultime di riversarsi incontrollatamente sulla strada e poi sulla scarpata di proprietà degli attori provocandolo smottamento del terreno sulla cisterna realizzata nel fondo e sulle piantagioni ivi presenti. Non è possibile, però, escludere che le opere di trasformazione operate dai proprietari del fondo abbiano agevolato lo smottamento del terreno e, quindi, contribuito a causare i danni.
Pertanto, in ordine ai danni subiti dal fondo, si è del parere che gli stessi possano quantificarsi, tenuto conto delle lavorazioni necessarie ai ripristini, in euro 5.000,00 oltre oneri di legge.” (cfr. pag.9 dell'elaborato peritale).
E' emerso, pertanto, che lo smottamento del terreno nel fondo degli attori sia stato innescato dal crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta della strada provinciale, quindi da una condizione anomala della strada e che proprio a causa di tale crollo le acque sono andate a riversarsi incontrollatamente sulla strada e poi sulla scarpata di proprietà degli attori.
E' stato pertanto dimostrato il nesso causale tra la cosa ( la strada) di cui la è custode e il CP_1
danno.
Non opera nel caso di specie l'esimente del caso fortuito, non avendo l'ente, custode del bene, fornito prova contraria idonea ad escludere la sua responsabilità.
Orbene in corso di causa, con ordinanza istruttoria del 14.11.2023, è stato chesto al CTU di fornire chiarimenti in ordine alla individuazione delle opere “di trasformazioni eseguite dai proprietari del terreno che avrebbero concorso a cagionare i danni subiti dagli attori” ed in merito ai “criteri di quantificazione del danno che è stimato genericamente in € 5000,00”,
Ebbene, nella relazione a chiarimenti il CTU ha affermato: “In ogni caso, si è del parere che può intravedersi serenamente una corresponsabilità nella causazione dell'evento anche a voler solo evidenziare che non è noto da quanto tempo fosse avvenuto il “… crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta” e se la stessa , durante i controlli e le manutenzioni, lo CP_1
avesse mai segnalato in uno alle eventuali criticità dovute alle asserite trasformazioni operate da parte degli attori (tubazione collegata allo sbocco del ponticello e taglio vegetazione), manlevandosi da eventuali responsabilità.
6 In ordine alla valutazione dei danni, poi, il CTU precisa che la stessa è stata eseguita in economia
e,così calcolati,i 5.000,00 euro:
- 4 giorni lavorativi da parte di due operai (uno specializzato di 4° livello ed uno comune di 1° livello) il cui costo giornaliero complessivo è pari a euro 375,60 (=euro/ora 25,51 x 8 ore + euro/ora 21,44 x 8 ore), sulla base delle tariffe della manodopera vigenti nella Provincia di
e con un costo della manodopera stimabile in euro 1502,40; CP_1
- costo dei materiali per ripristini, noli, sicurezza, piante, ecc., euro 2.500,00;
- spese generali e l'utile dell'impresa computate rispettivamente nella misura del 16,50% e del 10%
e, dunque, computate in euro 927,50. In definitiva, quindi, attese le corresponsabilità, si ritiene che
i costi necessari per il ripristino dei danni subiti dal fondo dei sig.ri andranno imputati per il Pt_1 solo 50% alla , ovvero per euro 2.500,00.” (cfr. pag.3 dell'integrazione alla ctu dell'ing. CP_1
). Per_2
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, e possono pertanto fondare la presente decisione.
Va dunque riconosciuta, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c., una corresponsabilità degli attori nella causazione dell'evento lesivo.
L'art. 2056 c.c. dispone infatti testualmente che: “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”. A norma dell'art 1227 c. c.,
“ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate .Il risarcimento non
è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ”.
Ora, l'acclarato concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227, comma 1, c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, è configurabile “non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.” (in questi termini, Cass. sez. III Civile, sentenza n. 11698/14, depositata il 26 maggio).
Nel caso di specie, risulta evidente la corresponsabilità nella causazione dell'evento da parte degli attori atteso che, come evidenziato dal CTU, le trasformazioni realizzate dagli attori nel terreno di
7 loro proprietà, consistenti nella ubicazione di una tubazione collegata allo sbocco del ponticello e nel taglio della vegetazione, sono state concausa dello smottamento del terreno attoreo.
La va, pertanto, condannata alla corresponsione, in favore degli attori, della somma di CP_1
euro 2.500,00 pari alla riduzione del 50% della somma stimata dal CTU per la riparazione dei danni nel fondo degli attori.
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa con atto di citazione notificato in data 27.9.2021 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_1
provvede:
- in parziale accoglimento della domanda spiegata da e Parte_1 Parte_2 [...]
condanna la al pagamento in favore degli attori della Parte_3 Controparte_1 somma di euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento (11.2.2021) sino al soddisfo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2552,00 per compenso di avvocato, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed €
851,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Michelangelo Marotti ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.
Benevento, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4089 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_3 C.F._3
Michelangelo Marotti, come da procura in atti;
-attori-
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
Tiziana Ferro, come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11 dicembre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio la al fine di sentir condannare quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni che essi assumevano di avere subito al terreno agricolo di loro proprietà.
A sostegno della domanda, gli attori assumevano:
- di essere proprietari di un terreno agricolo sito in Ceppaloni (BN) alla località Monte Bosco, riportato in catasto terreni al foglio 20, plle 201 e 438, e di un fabbricato urbano censito al foglio 20, p.lle 439-440;
1 - che in data 11.2.2021 le acque provenienti dalla sovrastante Strada Provinciale n.7 avevano provocavato uno smottamento del terreno che aveva invaso la loro sottostante proprietà;
- che la frana si era verificata a causa del crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta che, ostruita, impediva il reflusso delle acque, provocando inoltre il riversamento di queste ultime nella sottostante proprietà, nonché lo smottamento;
- che in conseguenza di tale smottamento, la proprietà degli attori aveva subito ingenti danni a seguito della sommersione di una cisterna di acqua necessaria sia alla coltivazione dei campi che per gli usi domestici, oltre alla distruzione delle coltivazioni arboree ivi esistenti;
- che i danni erano quantificati nell'importo di euro 14.539,59 come da perizia di parte allegata in atti.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della convenuta, ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la la quale conteva l'avverso dedotto e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda.
La convenuta eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto questi ultimi non avevano provato di essere proprietari dei fondi in questione.
Invocava, in subordine, l'esimente del caso fortuito, individuato nelle straordinarie condizioni atmosferiche avverse verificatesi nel febbraio 2021.
La Provincia concludeva, in ogni caso, per il rigetto della domanda deducendo che il presunto danno lamentato si era veificato a valle della strada provinciale, e dunque a distanza considerevole dell'asse stradale.
Alla prima udienza del 10 gennaio 2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, veniva conferito apposito incrico al ctu al fine di accertare ed eventualmente quantificare i danni lamentati dagli attori.
Depositata la relazione del CTU, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024 all'esito della quale era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e deve, pertanto, essere accolta seppur nei limiti che saranno di seguito indicati.
In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata dalla convenuta.
2 Si premette che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimtà, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito cioè alla fondatezza della domanda, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.
Giova riportare quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza a sezioni unite n.
2951/2016: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda”,
Tanto premesso, sussiste la legittimazione attiva degli attori atteso che questi ultimi hanno dedotto in citazione, oltre che provato, di essere proprietari per successione ereditaria di del Persona_1
fondo in Ceppaloni censito in catasto al foglio 20 part.lle 201 e 438 che si assume essere stato danneggiato, ragione per cui in tale veste erano legittimati a proporre la domanda risarcitoria.
Ed invero ai sensi dell'art. 81 c.p.c. "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". Pertanto la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
3 Riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva si osserva che la ha evidenziato CP_1 che, secondo l'assunto della stessa parte attrice, i fondi di cui è causa sono ubicati nel Comune di Co Ceppaloni, che le acque meteoriche sono provenienti dal “Bosco Ceppaloni” ed infine che la strada provinciale posta a valle è ultima nell'asserito sviluppo causale degli eventi lamentati con la conseguenza che tali eventi sarebbero, dunque, fuori dalla sfera di controllo e custodia dell'Ente.
L'eccezione di carenza di legittimazione è infondata atteso che, secondo la prospettazione degli attori, i danni si sarebbero verificati a causa delle acque provenienti dalla S.P. 7 che avrebbero provocato uno smottamento del terreno e che, in particolare, la frana si era verificata a causa del crollo del manufatto di cemento a copertuta della cunetta stradale che è stata conseguentemente ostruita, così da determinarsi il mancato deflusso delle acque che hanno invaso la loro proprietà.
In sostanza la legittimazione passiva della sussiste atteso che gli attori individuano quale CP_1 causa del danno una condizione anomala della strada di proprietà dell'ente provinciale ed invocano, pertanto, la responsabilità del custode della strada provinciale ex art. 2051 c.c.
Venendo ora al merito della domanda, per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che l'azione risarcitoria promossa dagli attori è riconducibile alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che dispone testualmente "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Detta responsabilità, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. (come nel caso di specie), ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Quest'ultimo deve pertanto provare esclusivamente l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (cfr. Cass. Civile 1.10.2004, n. 19653, Cass 5445/2006;
Cass. 3651/2006; Corte d'Appello di Torino 28.3.2007 sez III). Di contro il custode, anche quando si tratti di P.A, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia.
Quindi, il danneggiato che agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c. è gravato, preliminarmente, dell'onere di provare l'evento lesivo di cui si duole, nonché il nesso causale tra lo stesso e la cosa in custodia,
4 senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Trattasi di una responsabilità oggettiva (in questi termini, Cass. n. 11096/2020, Cass. n. 2480/2018 e Cass. n.
25837/2017), acclarata ed esclusa solo dal cd. caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità.
In altri termini, la responsabilità ex art 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non dispensa però il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso casale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n.
15761/2016).
Posto, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione alle singole fattispecie è però necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., a norma del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Ciò premesso, applicando tali principi alla fattispecie in esame va evidenziato che, dall'analisi dei documenti allegati in atti e alla luce delle risultanze della CTU, è emerso che l'evento dannoso
5 lamentato dagli attori si è effettivamente verificato e che vi è nesso causale tra le condizioni della strada provinciale e l'evento dannoso.
Ed infatti, il CTU nominato ha così concluso: “Si è del parere,ritenendo superfluo, allo stato,
l'esecuzione di onerosi sondaggi, che l'evento dannoso possa essere stato generato dal “… crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta”in prossimità del “ponticello”che, andando ad ostruire, poi, il normale deflusso delle acque in cunetta, ha consentito a quest'ultime di riversarsi incontrollatamente sulla strada e poi sulla scarpata di proprietà degli attori provocandolo smottamento del terreno sulla cisterna realizzata nel fondo e sulle piantagioni ivi presenti. Non è possibile, però, escludere che le opere di trasformazione operate dai proprietari del fondo abbiano agevolato lo smottamento del terreno e, quindi, contribuito a causare i danni.
Pertanto, in ordine ai danni subiti dal fondo, si è del parere che gli stessi possano quantificarsi, tenuto conto delle lavorazioni necessarie ai ripristini, in euro 5.000,00 oltre oneri di legge.” (cfr. pag.9 dell'elaborato peritale).
E' emerso, pertanto, che lo smottamento del terreno nel fondo degli attori sia stato innescato dal crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta della strada provinciale, quindi da una condizione anomala della strada e che proprio a causa di tale crollo le acque sono andate a riversarsi incontrollatamente sulla strada e poi sulla scarpata di proprietà degli attori.
E' stato pertanto dimostrato il nesso causale tra la cosa ( la strada) di cui la è custode e il CP_1
danno.
Non opera nel caso di specie l'esimente del caso fortuito, non avendo l'ente, custode del bene, fornito prova contraria idonea ad escludere la sua responsabilità.
Orbene in corso di causa, con ordinanza istruttoria del 14.11.2023, è stato chesto al CTU di fornire chiarimenti in ordine alla individuazione delle opere “di trasformazioni eseguite dai proprietari del terreno che avrebbero concorso a cagionare i danni subiti dagli attori” ed in merito ai “criteri di quantificazione del danno che è stimato genericamente in € 5000,00”,
Ebbene, nella relazione a chiarimenti il CTU ha affermato: “In ogni caso, si è del parere che può intravedersi serenamente una corresponsabilità nella causazione dell'evento anche a voler solo evidenziare che non è noto da quanto tempo fosse avvenuto il “… crollo del manufatto di cemento posto a copertura della cunetta” e se la stessa , durante i controlli e le manutenzioni, lo CP_1
avesse mai segnalato in uno alle eventuali criticità dovute alle asserite trasformazioni operate da parte degli attori (tubazione collegata allo sbocco del ponticello e taglio vegetazione), manlevandosi da eventuali responsabilità.
6 In ordine alla valutazione dei danni, poi, il CTU precisa che la stessa è stata eseguita in economia
e,così calcolati,i 5.000,00 euro:
- 4 giorni lavorativi da parte di due operai (uno specializzato di 4° livello ed uno comune di 1° livello) il cui costo giornaliero complessivo è pari a euro 375,60 (=euro/ora 25,51 x 8 ore + euro/ora 21,44 x 8 ore), sulla base delle tariffe della manodopera vigenti nella Provincia di
e con un costo della manodopera stimabile in euro 1502,40; CP_1
- costo dei materiali per ripristini, noli, sicurezza, piante, ecc., euro 2.500,00;
- spese generali e l'utile dell'impresa computate rispettivamente nella misura del 16,50% e del 10%
e, dunque, computate in euro 927,50. In definitiva, quindi, attese le corresponsabilità, si ritiene che
i costi necessari per il ripristino dei danni subiti dal fondo dei sig.ri andranno imputati per il Pt_1 solo 50% alla , ovvero per euro 2.500,00.” (cfr. pag.3 dell'integrazione alla ctu dell'ing. CP_1
). Per_2
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, e possono pertanto fondare la presente decisione.
Va dunque riconosciuta, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c., una corresponsabilità degli attori nella causazione dell'evento lesivo.
L'art. 2056 c.c. dispone infatti testualmente che: “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”. A norma dell'art 1227 c. c.,
“ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate .Il risarcimento non
è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ”.
Ora, l'acclarato concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227, comma 1, c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, è configurabile “non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.” (in questi termini, Cass. sez. III Civile, sentenza n. 11698/14, depositata il 26 maggio).
Nel caso di specie, risulta evidente la corresponsabilità nella causazione dell'evento da parte degli attori atteso che, come evidenziato dal CTU, le trasformazioni realizzate dagli attori nel terreno di
7 loro proprietà, consistenti nella ubicazione di una tubazione collegata allo sbocco del ponticello e nel taglio della vegetazione, sono state concausa dello smottamento del terreno attoreo.
La va, pertanto, condannata alla corresponsione, in favore degli attori, della somma di CP_1
euro 2.500,00 pari alla riduzione del 50% della somma stimata dal CTU per la riparazione dei danni nel fondo degli attori.
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa con atto di citazione notificato in data 27.9.2021 da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_1
provvede:
- in parziale accoglimento della domanda spiegata da e Parte_1 Parte_2 [...]
condanna la al pagamento in favore degli attori della Parte_3 Controparte_1 somma di euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento (11.2.2021) sino al soddisfo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2552,00 per compenso di avvocato, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed €
851,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Michelangelo Marotti ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.
Benevento, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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