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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi -Palazzo Metroquado 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica ON AN - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 OPERE IRRIGUE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 OPERE IRRIGUE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 OPERE IRRIGUE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione, la Regione Calabria e il Consorzio di Bonifica
ON AN, con ricorso telematico iscritto al num. 768/2024 RGR, la contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 03020239002225568000, notificatogli in data 16.09.2023, in ragione dell'omesso pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali, analiticamente indicate nell'atto in contestazione, recanti carichi tributari relativi a Tasse automobilistiche, contributi consortili per diverse annualità di imposta, per un importo cumulativo di €. 6.723,12.
La ricorrente ha eccepito e dedotto:
1. L'intervenuto pagamento delle somme dovute al Consorzio di Bonifica ON AN (cartelle n.
03020150015623988000 e n. 03020170012299814000), effettuato in data 27/09/2023.
2. L'intervenuta prescrizione triennale dei crediti relativi alle tasse automobilistiche, asserendo l'assenza di atti interruttivi validi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione opposta.
In ragione delle argomentazioni addotte nell'atto introduttivo -ai cui contenuti si rimanda- la ricorrente conclude nel merito richiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione opposto;
l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito verso il Consorzio di Bonifica per avvenuto pagamento;
l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria della Regione Calabria.
Risultano costituite le parti convenute Agenzia delle entrate Riscossione e Regione Calabria che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente la Regione Calabria eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione, lamentando la mancanza di prova certa in atti sulla data di notifica dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione produce documentazione da cui si desume la regolare notifica delle cartelle presupposte e di numerosi atti interruttivi del corso della prescrizione, notificati tra il 2014 e il 2022
(intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo del 2019), sostenendo che la mancata opposizione a tali atti renderebbe inammissibili le odierne doglianze.
Non risulta costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica ON AN.
Alla udienza camerale del 27 novembre 2025, il Giudice Monocratico tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Preliminarmente, il Giudice rileva la tempestività del ricorso: invero, già dal codice a barre presente sulla busta prodotta risulta che l'atto sia stato notificato alla ricorrente in data 16.09.2023. AdeR ha, inoltre, prodotto l'atto in contestazione corredato dalla relativa relata di notificazione.
La Regione Calabria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché notificato oltre il termine di 60 giorni, contestando la data di notifica indicata dalla ricorrente (16/09/2023) per asserita mancanza di prova certa in atti. Tuttavia, agli atti risulta che il ricorso sia stato notificato il 07/11/2023 e, computando il termine dalla data di notifica dell'avviso di intimazione impugnato (16/09/2023), il ricorso appare tempestivo, rientrando ampiamente nel termine decadenziale previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/92.
La ricorrente ha dimostrato di aver saldato il debito verso il Consorzio di Bonifica in data 27/09/2023. AdeR ha riconosciuto che i pagamenti sono avvenuti, sebbene in data successiva alla notifica dell'intimazione
(avvenuta il 16/09/2023). Ne consegue che, limitatamente alle somme riferite alle cartelle n.
03020150015623988000 e n. 03020170012299814000, la pretesa tributaria deve considerarsi estinta per avvenuto pagamento.
In merito all'eccepita prescrizione dei carichi tributari relativi a Tasse automobilistiche, parti resistenti costituite hanno dimostrato la rituale notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, nonché di una pluralità di atti successivi della riscossione che hanno interrotto validamente il corso della prescrizione.
Tra tali ultimi, si annoverano un preavviso di fermo amministrativo notificato il 18/10/2019; un avviso di intimazione notificato il 28/03/2022.
Tali atti, non impugnati a suo tempo, hanno validamente interrotto il corso della prescrizione: si aggiunga, inoltre,che trova applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. In particolare, per i carichi che sarebbero andati inprescrizione negli anni 2020 e 2021, la norma ha previsto una proroga che sposta il termine al 31 dicembre 2023. Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione impugnata (settembre
2023), nessun credito relativo alle tasse automobilistiche risultava prescritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 780,00 per ciascuna di esse (Fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 496,00 + Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi -Palazzo Metroquado 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica ON AN - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 OPERE IRRIGUE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 OPERE IRRIGUE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 OPERE IRRIGUE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002225568-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione, la Regione Calabria e il Consorzio di Bonifica
ON AN, con ricorso telematico iscritto al num. 768/2024 RGR, la contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 03020239002225568000, notificatogli in data 16.09.2023, in ragione dell'omesso pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali, analiticamente indicate nell'atto in contestazione, recanti carichi tributari relativi a Tasse automobilistiche, contributi consortili per diverse annualità di imposta, per un importo cumulativo di €. 6.723,12.
La ricorrente ha eccepito e dedotto:
1. L'intervenuto pagamento delle somme dovute al Consorzio di Bonifica ON AN (cartelle n.
03020150015623988000 e n. 03020170012299814000), effettuato in data 27/09/2023.
2. L'intervenuta prescrizione triennale dei crediti relativi alle tasse automobilistiche, asserendo l'assenza di atti interruttivi validi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione opposta.
In ragione delle argomentazioni addotte nell'atto introduttivo -ai cui contenuti si rimanda- la ricorrente conclude nel merito richiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione opposto;
l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito verso il Consorzio di Bonifica per avvenuto pagamento;
l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria della Regione Calabria.
Risultano costituite le parti convenute Agenzia delle entrate Riscossione e Regione Calabria che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente la Regione Calabria eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione, lamentando la mancanza di prova certa in atti sulla data di notifica dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione produce documentazione da cui si desume la regolare notifica delle cartelle presupposte e di numerosi atti interruttivi del corso della prescrizione, notificati tra il 2014 e il 2022
(intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo del 2019), sostenendo che la mancata opposizione a tali atti renderebbe inammissibili le odierne doglianze.
Non risulta costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica ON AN.
Alla udienza camerale del 27 novembre 2025, il Giudice Monocratico tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Preliminarmente, il Giudice rileva la tempestività del ricorso: invero, già dal codice a barre presente sulla busta prodotta risulta che l'atto sia stato notificato alla ricorrente in data 16.09.2023. AdeR ha, inoltre, prodotto l'atto in contestazione corredato dalla relativa relata di notificazione.
La Regione Calabria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché notificato oltre il termine di 60 giorni, contestando la data di notifica indicata dalla ricorrente (16/09/2023) per asserita mancanza di prova certa in atti. Tuttavia, agli atti risulta che il ricorso sia stato notificato il 07/11/2023 e, computando il termine dalla data di notifica dell'avviso di intimazione impugnato (16/09/2023), il ricorso appare tempestivo, rientrando ampiamente nel termine decadenziale previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/92.
La ricorrente ha dimostrato di aver saldato il debito verso il Consorzio di Bonifica in data 27/09/2023. AdeR ha riconosciuto che i pagamenti sono avvenuti, sebbene in data successiva alla notifica dell'intimazione
(avvenuta il 16/09/2023). Ne consegue che, limitatamente alle somme riferite alle cartelle n.
03020150015623988000 e n. 03020170012299814000, la pretesa tributaria deve considerarsi estinta per avvenuto pagamento.
In merito all'eccepita prescrizione dei carichi tributari relativi a Tasse automobilistiche, parti resistenti costituite hanno dimostrato la rituale notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, nonché di una pluralità di atti successivi della riscossione che hanno interrotto validamente il corso della prescrizione.
Tra tali ultimi, si annoverano un preavviso di fermo amministrativo notificato il 18/10/2019; un avviso di intimazione notificato il 28/03/2022.
Tali atti, non impugnati a suo tempo, hanno validamente interrotto il corso della prescrizione: si aggiunga, inoltre,che trova applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. In particolare, per i carichi che sarebbero andati inprescrizione negli anni 2020 e 2021, la norma ha previsto una proroga che sposta il termine al 31 dicembre 2023. Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione impugnata (settembre
2023), nessun credito relativo alle tasse automobilistiche risultava prescritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 780,00 per ciascuna di esse (Fase di studio della controversia, valore minimo:
€ 496,00 + Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.