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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale di Treviso, Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale nelle persone di
- dott.ssa Laura Ceccon - Presidente
- dott. Marco Saran - Giudice relatore
- dott.ssa Carlo Baggio – Giudice
- geometra Michele Scudeller - Componente esperto
- dott. agronomo Alessandro Barbaro - Componente esperto nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 2020 / 2025, promossa con ricorso depositato in data 16 aprile
2025 da:
(c.f.: ), con l'avv. Andrea Caverzan Parte_1 C.F._1
- parte ricorrente -
contro
(c.f. ), con l'avv. Giuliano Chiaventone CP_1 C.F._2
- parte resistente -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO: altri istituti di diritto agrario;
CONCLUSIONI delle parti:
- per il ricorrente:
“Nel merito: determinare l'indennità dovuta al Sig. per i miglioramenti fondiari eseguiti, in Parte_1
€ 207.158,00 o quella somma maggiore o minore che codesto Ill.mo Tribunale vorrà stabilire;
condannare il sig. al pagamento della suddetta somma oltre alle spese, compensi professionali del presente CP_1
giudizio, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria, qualora non sia ritenuta esaustiva la perizia di cui alla procedura esecutiva immobiliare rge 270/22 a firma dell'ing. , si insiste affinché venga disposta una nuova Consulenza Tecnica Parte_2
1 d'Ufficio al fine di accertare i suddetti miglioramenti e la quantificazione dell'indennità spettante al sig.
; Parte_1
- per il resistente:
Nel merito:
rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto.
Spese ed onorari di lite, oltre a 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A., integralmente rifusi.
In via istruttoria:
con riserva di formulare ulteriori deduzioni istruttorie nei termine che verranno eventualmente concessi.
* * *
Con ricorso del 16 aprile 2025, ha agito nei confronti di , al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la condanna a suo favore di indennità dovuta in ragione dei miglioramenti fondiari asseritamente eseguiti sul fondo condotto in locazione, pari ad € 207.158,00 o a quella somma maggiore o minore stabilita dal Tribunale.
A sostegno di quanto chiesto, il ricorrente ha più in particolare rappresentato che:
“- con contratto di affitto di fondo rustico di data 11.11.21 (doc. 1) regolarmente registrato presso l'Agenzia
delle Entrate (doc. 2), il sig. (c.f. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2
19.07.58 e ivi residente in [...], concedeva in affitto al sig. i terreni seguenti: Parte_1
Comune di Vedelago (TV), Catasto Terreni, foglio 14, part. 39, seminat. -cl.
4 -ha 00,32.69 – R.D. Euro 20,26
-R.A. Euro 17,73 part. 40, seminat. -cl.
4 -ha 01,15.28 – R.D. Euro 83,35 -R.A. Euro 62,51 per una superficie complessiva di 1,4797 ha;
- l'art. 3 del predetto contratto prevedeva che “la durata del contratto, in deroga agli articoli 1 e 22 delle legge n. 203 del 1982, viene concordemente fissata con inizio dal 11 novembre 2021 e scadenza al 10
novembre 2023 senza alcuna necessità di disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 203 del 1982”;
- il sig. previo consenso del proprietario del fondo (doc. 3), realizzava a sue esclusive spese e Parte_1
sulla totalità dei terreni affittati, un moderno vigneto con connessi impianti, in riferimento al quale si dimette documentazione AVEPA intestata al medesimo (doc. 4) comprovante la titolarità in capo al ricorrente dei diritti di impianto nonché risposta di all'istanza di accesso agli atti in merito alla CP_2
richiesta di un documento di titolarità del vigneto sito in Vedelago (tv) al fg. 14, mapp. 39 e 40 (doc. 5);
- il sig. tuttora detiene il fondo a suo tempo locato provvedendo personalmente a tutte le Parte_1
lavorazioni stagionali;
2 - l'art. 9 del predetto contratto prevedeva, inoltre, che “la parte affittuaria potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi previa autorizzazione scritta della parte concedente, purché non sia modificata la destinazione agricola del fondo nel rispetto della legge n. 203 del 1982 e delle leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale. La parte affittuaria che ha eseguito le opere secondo quanto sopra previsto ha diritto all'indennità di cui all'art. 17 della legge n.
203 del 1982”;
- l'art. 17 della legge 203 del 1982 prevede, come noto, che “L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto” nonché
“All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria”;
- il terreno oggetto del contratto di affitto (Lotto 1) è oggetto di esecuzione immobiliare rge 270/22, Giudice
Leonardo Bianco, innanzi al Tribunale di Treviso, promossa dalla nei Parte_3
confronti del debitore esecutato sig. ; CP_1
- nella predetta procedura esecutiva immobiliare il perito incaricato Ing. ha depositato Persona_1
perizia di stima (doc. 6) dalla quale si può evincere - da un raffronto con il valore del fondo attiguo non coltivato (Lotto 2 descritto in perizia con valorizzazione pari ad 8 euro/mq) - che il valore dell'indennità
relativa ai terreni de quo (Lotto 1 descritto in perizia con valorizzazione pari a 22 euro/mq) può essere calcolato nella misura di 14 euro/mq per 14.797 mq per un totale di euro 207.158,00;
- nella perizia di stima (pag. 95 doc. 6) si legge “si da atto che il lotto è stato oggetto di un miglioramento fondiario per mezzo di impianto a vigneto con cultura a Prosecco DOC - “Glera” come anche attestato dalla documentazione AVEPA allegata a fascicolo”;
- è, quindi, intenzione del sig. agire per la determinazione dell'indennità dovuta dalla L. 3 Parte_1
maggio 1982, n. 203 art. 17, corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei lavori da lui eseguiti pari ad € 207.158,00 o nella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà
stabilire;
- il sig. ha depositato domanda di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n. 150/2011 presso l'Agenzia Parte_1
Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), sportello unico di Treviso/Belluno, in data 09.01.25 ma che il sig. non vi ha aderito (doc. 7)”. CP_1
3 Il resistente si è costituito in giudizio, eccependo la nullità per indeterminatezza dell'art. 9 del contratto di affitto, nonché contestando la fondatezza di quanto chiesto, non sussistendo rituale e circostanziata autorizzazione all'esecuzione di miglioramenti sul fondo.
All'udienza del 6 giugno 2025 il ricorrente ha chiesto il deferimento di giuramento decisorio, in ragione delle posizioni difensive assunte dal resistente.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, in quanto di natura documentale, nonché
risultando l'istanza di ammissione di giuramento decisorio inammissibile.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni e le parti hanno discusso ex art. 429
c.p.c.
La causa passa quindi direttamente in decisione, ai sensi dei citati articoli.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è infondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Va nondimeno premesso che “è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito”
(Cass. Sez. 2, 19/01/2022, n. 1551) e, nella fattispecie, le circostanze capitolate non presupponevano alcun approfondimento in ordine allo stato antecedente del fondo. In ogni caso, è dirimente il fatto che il giuramento decisorio non è stato sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., ma formulato da mero sostituto di udienza.
Va a questo punto rilevato, nel merito, che è pacifica tra le parti la sottoscrizione di contratto di affitto di fondo rustico del 11 novembre 2021, prodotto dal ricorrente quale documento 1, il quale all'art. 9 prevede che “la parte affittuaria potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi previa autorizzazione scritta della parte concedente, purché non sia modificata la destinazione agricola del fondo nel rispetto della legge n. 203 del 1982 e delle leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale. La parte affittuaria che ha eseguito le opere secondo quanto sopra previsto ha diritto all'indennità di cui all'art. 17 della legge n. 203 del 1982”.
Come correttamente eccepito dal resistente, tuttavia, non sussiste alcun diritto nel caso di specie all'invocata indennità, in quanto non è stata prestato preventivo consenso con inequivoca
4 indicazione di natura, le caratteristiche e finalità degli interventi migliorativi da effettuarsi,
comparati con la situazione pregressa.
Tali dati, inoltre, non possono ricavarsi aliunde ma devono potersi desumere dall'autorizzazione specificamente prestata.
Non è infatti sufficiente, ai fini che qui interessano, l'esistenza della generica autorizzazione del 11
novembre 2021, prestata per tipi non specificati di opere, ovvero per il reimpianto di una superficie vitata (cfr. doc. 3, fascicolo del ricorrente).
A detta conclusione si perviene, in quanto “…in materia di contratti agrari, il diritto all'indennità
riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere…” (cfr. consolidata giurisprudenza di legittimità tra cui Cassazione, Sezione 3, n.
30332 del 21/11/2019).
Per completezza di disamina, si osserva che non può inoltre ragionevolmente prospettarsi neppure l'esistenza di un consenso implicito del resistente ad un'iniziativa di migliorie per oltre €
207.000,00, attese le peculiarità della fattispecie.
Va infatti considerato: a) che trattasi di terreni (già gravati da iscrizioni ipotecarie al momento di sottoscrizione del contratto) valutati ai fini della vendita competitiva (al lordo delle migliorie) €
276.000,00 (cfr. relazione peritale prodotta, relativa ad e.i. n. r.g.e. n. 270 / 22); b) che l'intero compendio esecutato è stato valutato, sempre ai fini della vendita competitiva, € 634.049,97 (cfr.
pagina 114 relazione peritale); c) che il più ampio compendio di proprietà è gravato da iscrizione ipotecaria per l'importo di € 650.000,00 (facente seguito ad emissione di decreto ingiuntivo per €.
1.426.086,75, per come desumibile sempre dalla relazione peritale).
Ne deriva come risulti incongruo anche solo ipotizzare che il resistente abbia, per fatti concludenti,
inteso implicitamente autorizzare migliorie per oltre € 207.000,00 su fondi valutati (all'esito delle asserite migliorie e ai fini della vendita competitiva) € 276.000,00, ove si consideri che il compendio era già gravato da iscrizioni ipotecarie giudiziali sin dal 22/09/2017 (di portata tale da assorbire in toto il valore di detti cespiti).
La domanda viene quindi rigettata, in quanto infondata.
E' superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla nullità della clausola 9 del contratto di affitto,
per il principio della ragione più liquida.
5 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 7.052,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, tenendo conto dello scaglione di riferimento sino ad € 260.000,00, nonché secondo i valori minimi delle varie fasi in ragione della non particolare complessità del giudizio, definito all'esito della celebrazione della prima udienza,
in assenza di atti difensivi ulteriori rispetto a quello introduttivo e con limitata attività di trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, sezione specializzata agraria, nella composizione collegiale sopra indicata,
a definizione della controversia in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta il ricorso, in quanto infondato;
b) condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15%.
Si comunichi.
Treviso, 6 giugno 2025.
Il Giudice rel.
Dott. Marco Saran
Il Presidente
Dott.ssa Laura Ceccon
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