CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1801/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è legalmente domiciliato appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sarra, come da Controparte_1 procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 485/2023, pubblicata il 22.2.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositata in data 17.12.2020 conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
CP_ personali e l' chiedendo di accertare e dichiarare l'identità e la Parte_1 continuità delle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato (sino al
28.12.2004), con quelle successivamente eseguite a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione a ricostituire la carriera della lavoratrice, con riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica maturata sino al 28.12.2004 e conseguente adeguamento dell'attuale livello retributivo e giuridico – anche con riferimento alle
1 voci retributive indirette e differite – con consequenziale diritto della a vedersi liquidate le CP_1 differenze retributive, calcolate sino alla data del mese di giugno 2020, nella misura di € 191.031,77
o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare l'Amministrazione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale della CP_1
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere stata assunta, in data 2.4.200, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'espletamento di mansioni di impiegato operativo con contratto a tempo determinato e pieno, di durata biennale, e di essere stata collocata nella posizione C1, con retribuzione prevista per la fascia
B, livello uno, della tabella n. 3, allegata al Regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio Garante;
- che la griglia stipendiale del Garante per la protezione dei dati personali, alla data di assunzione della era formata da quattro fasce retributive crescenti dalla D alla A, ciascuna delle quali CP_1 articolata in nove livelli;
- che, in data 16.07.2001, l'Amministrazione aveva rettificato la posizione giuridica ed economica della attribuendole il trattamento economico proprio della fascia A della scala retributiva CP_1 degli impiegati operativi, e che, a decorrere dall'ottobre del 2001, le era stata attribuita la retribuzione propria del nuovo livello di appartenenza;
- che, in ottemperanza alle obbligazioni assunte in sede di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità aveva riconosciuto alla lavoratrice uno scatto giuridico ed economico per ogni anno di servizio prestato presso l'Ufficio e che, conseguentemente, a dicembre del 2004, all'esito di tali attribuzioni, la aveva conseguito il livello economico e giuridico A4 della CP_1 tabella n. 3 relativa alla qualifica di impiegato operativo;
- che, in data 28.12.2004, la vincitrice della procedura selettiva pubblica per l'assunzione a CP_1 tempo indeterminato di n. 4 impiegati operativi, era stata inquadrata nei ruoli del Garante ed esentata dal periodo di prova in virtù della pregressa esperienza maturata;
- che aveva conservato le stesse mansioni e il medesimo inquadramento di impiegato operativo ed era stata assunta senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato;
- che l'Amministrazione, all'atto dell'immissione nei ruoli, non le aveva riconosciuto gli scatti di natura economica maturati durante il periodo di lavoro a tempo determinato, né la posizione del livello giuridico maturato nei periodi precedenti, tanto da inquadrare la lavoratrice nel livello 1, fascia D;
2 - che, in virtù degli accordi negoziali sottoscritti con le OO.SS., a dicembre 2004 alla erano CP_1 stati riconosciuti n. 9 scatti retributivi, ed aveva raggiunto il livello C3 con decorrenza 21.1.2005;
- che, a fronte del livello giuridico ed economico A4 conseguito durante il periodo di lavoro a tempo determinato, l'Amministrazione, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, le aveva riconosciuto solo il livello D1, e successivamente il livello C3.
- che, in data 1.11.2019, al fine di evitare una lite giudiziaria, aveva inviato formale atto di significazione e diffida, invitando l'Amministrazione ad adempiere al proprio obbligo di ricostituire la propria carriera giuridica e retributiva e, per l'effetto, a riconoscere tutti i trattamenti di maggior favore di cui aveva beneficiato il resto del personale;
- di ricoprire, all'attualità, il ruolo di impiegato operativo dell'Autorità e di avere raggiunto il livello giuridico ed economico A21;
- di avere maturato differenze retributive per un totale di € 191.031,77, per le minori retribuzioni percepite da gennaio 2005 a ottobre 2020.
In diritto, la lamentava la violazione del principio di parità di trattamento previsto dal comma CP_1
4, clausola 4 della direttiva 1999/70/CE per il mancato riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica, allegando come, nel caso di specie, mancassero le ragioni oggettive richieste dalla normativa idonee a giustificare una deroga al principio, stante la continuità delle mansioni svolte anche successivamente all'assunzione a tempo indeterminato.
Si costituiva in giudizio il Garante per la protezione dei dati personali, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Autorità resistente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito fatto valere dalla lavoratrice, non risultando atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso, avvenuta il 30.3.2021.
Nel merito, rilevava che la era stata assunta in data 2.4.2001, con contratto a tempo CP_1 determinato intuitu personae della durata di due anni, per lo svolgimento di compiti di diretta collaborazione con il prof. allora componente del Collegio del Garante;
che la Tes_1 CP_1 era stata reclutata con modalità eccezionali, estranee all'ambito applicativo dell'art. 36 del D.lgs. n.
165/2001, trattandosi di incarico che si caratterizzava per il vincolo fiduciario e la stretta connessione con la durata dell'incarico del componente del Collegio che procede alla designazione, configurandosi pertanto una tipologia contrattuale funzionale alla natura dell'ufficio di diretta collaborazione;
che, conseguentemente, tale contratto doveva ritenersi insuscettibile di stabilizzazione automatica e non equiparabile a rapporti instaurati in esito a procedure selettive, con
3 ogni conseguenza in punto di esclusione di diritti derivanti da asserita continuità lavorativa o identità di mansioni.
Evidenziava, inoltre, che il bando di concorso prevedeva il limite massimo di nove scatti di anzianità che l'Amministrazione poteva erogare anche in relazione al servizio pregresso e che la mancata impugnazione, da parte della del bando e delle norme regolamentari delle quali esso CP_1 era a sua volta applicazione, rendeva inammissibili le pretese vantate. CP_ Dichiarata la contumacia dell' il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta, dichiarava il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio a fini giuridici ed economici maturata dal 2.4.2001 e sino al 28.12.2004, per i periodi lavorati in virtù dei contratti a tempo determinato stipulati inter partes, e all'attribuzione dell'inquadramento medio tempore maturato nel profilo professionale previsto dal CCNL applicabile ratione temporis;
per l'effetto, condannava l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per i titoli indicati in ricorso, calcolate dall'1.11.2014 a dicembre 2020 e pari alla complessiva somma di euro
83.249,18, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente presso l' CP_2 competente mediante il versamento dei contributi omessi e non prescritti. Precisava, inoltre, in motivazione, che il diritto all'inquadramento medio tempore maturato nel profilo professionale previsto dal regolamento applicabile ratione temporis sulla base dell'anzianità di servizio accertata doveva ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, con la conseguenza che tale diritto doveva essere riconosciuto alla a decorrere dal 31.10.2009, in considerazione dell'atto di CP_1 diffida e messa in mora dell'1.11.2019.
Ha proposto tempestivo appello il Garante per la protezione dei dati personali lamentando l'erroneità della sentenza sulla base del seguente unico articolato motivo: “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Violazione falsa applicazione degli art. 6 e 11 del Regolamento del Garante n. 1/2000 nonché 41 e seguenti del medesimo regolamento. Errores in iudicando per aver il giudice di prime cure ritenuto sussistente una lesione del principio di parità di trattamento mai perpetrata nei confronti della ricorrente in primo grado. Non spettanza delle relative differenze retributive.
In particolare, parte appellante ribadiva l'insussistenza della lamentata lesione del principio di parità di trattamento e del diritto alle relative differenze retributive, sulla base delle stesse argomentazioni di cui al giudizio di primo grado.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare il ricorso di primo grado proposto dall'odierna appellata, con vittoria delle spese di lite.
4 Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite del grado da distrarsi.
All'udienza del 12.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato, condividendosi i motivi esposti in analoghi precedenti di questa Corte di appello (in particolare sentenza n. 2015/2025), motivi cui il Collegio intende dare continuità e che richiama - per quanto di ragione - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
1.1. La Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE sancisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e, in particolare, prevede che: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La normativa impone, quindi, che i lavoratori assunti a tempo determinato debbano avere pari trattamento rispetto ai lavoratori comparabili assunti con contratto a tempo indeterminato. Tale obbligo può essere derogato, anche in relazione al riconoscimento dell'anzianità maturata, solamente per comprovate e giustificate ragioni oggettive.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e, nel solco di quest'ultima, della Suprema
Corte, interrogate nel corso di questi anni sull'efficacia della norma, hanno primariamente e ripetutamente affermato la sua diretta applicabilità negli ordinamenti interni degli Stati membri.
In relazione, poi, alla sua interpretazione, la Suprema Corte, richiamando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia UE, ha chiarito che: “Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
5 tutelare i diritti che quest'ultima attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD TA); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del
RR NS, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, OJ
Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (OJ Dans, cit., punto 55)” (Cass. n. 27950/2017).
La giurisprudenza europea, e nel solco quella nazionale, ha quindi definito una serie di criteri interpretativi che il giudice deve porre alla base della propria valutazione in relazione all'applicazione del principio di non discriminazione.
In particolare ha stabilito: il carattere incondizionato della norma, tale per cui il giudice ha l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione, legislativa e contrattuale, contraria al principio;
che l'interpretazione della stessa non può essere fatta in senso restrittivo;
che, relativamente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, il maggiore trattamento economico maturato non possa essere escluso se non per giustificati motivi oggettivi;
che tali motivi non possano derivare da una norma generale ed astratta, ma debbano necessariamente essere giustificati da elementi precisi e concreti relativi alle modalità di lavoro e alla natura delle mansioni svolte.
In relazione al riconoscimento dell'anzianità di servizio precedentemente maturata dal lavoratore, la
Suprema Corte ha poi specificato non solo che quanto previsto dalla clausola 4 debba continuare a ritenersi applicabile anche a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, ma anche che “la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità dello Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni – se esse,
6 successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine” (Cass. n. 27950/2017, già citata).
La giurisprudenza di legittimità ha, anche, chiarito in maniera più specifica cosa si debba intendere per le “ragioni oggettive” richieste dalla norma necessarie per derogare al principio di non discriminazione e per applicare condizioni diverse al personale assunto a tempo determinato: “Per essere legittima, la diversità di trattamento deve essere, infatti, «giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità politica sociale di uno Stato membro» (così Corte di Giustizia 5 giugno 2018, Montero
Mateos, punto 56, con richiamo a Corte di Giustizia 13 settembre 2007, , punto Persona_2
53, Corte di Giustizia 14 settembre 2016, punto 45 e Corte di Giustizia 22 marzo Persona_3
2018, punto 65). La regola di diritto eurounitaria è riassumibile nel senso che Persona_4 la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato non è consentita, a meno che la specificità delle funzioni la giustifichi (sicché viene a mancare nel dettaglio l'elemento della c.d. “comparabilità”), oppure se a fondamento vi sia una “legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cass., Sez. L., n. 29455/2020). In definitiva, le
“ragioni oggettive”, atte a giustificare una diversità di trattamento, possono essere integrate (per tutte, Cass. n. 705/2021) solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (Cass. n. 27508/2024).
Secondo la giurisprudenza europea e nazionale, dunque, il criterio da prendere in considerazione nell'analisi relativa al riconoscimento dell'anzianità maturata da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e, successivamente, immesso in ruolo, è quello delle mansioni svolte e, in particolare, della loro continuità e identità. Solamente, infatti, “elementi precisi e concreti di differenziazione” relativi alle attività svolte potrebbero legittimare una diversità di trattamento tra i lavoratori assunti con le due differenti tipologie contrattuali.
1.2. Chiarito che è l'identità e la continuità delle mansioni il criterio cardine della valutazione sulla comparabilità delle due situazioni contrattuali, giova ora analizzare se tale elemento possa sussistere anche nella circostanza, come è quella di specie, in cui il lavoratore sia stato assunto con contratti a termine di tipo fiduciario a chiamata diretta.
7 Ebbene, anche per questo particolare aspetto, la Suprema Corte si è espressa in senso positivo:
“Orbene, la sentenza impugnata, anche sotto tale essenziale profilo, si è discostata dai principi più volte affermati da questa Corte ed, erroneamente, ha ritenuto non violato nella specie il principio di non discriminazione, pur in presenza «della stessa classificazione dei colleghi di ruolo» (così a pag. 10 della sentenza impugnata), dando ingiustificata evidenza ad elementi non dirimenti perché del tutto estranei alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, come le modalità di reclutamento (per concorso o per chiamata diretta), la diversa «esperienza professionale» di provenienza dei dirigenti a termine, le concrete modalità di assunzione all'incarico dirigenziale..”
(Cass. 27508/2024).
La modalità di assunzione non influisce, quindi, sulla valutazione della comparabilità del lavoro a termine con quello a tempo indeterminato, rilevando esclusivamente le caratteristiche delle mansioni espletate.
2. Chiarita la disciplina generale e le sue corrette modalità di applicazione e di interpretazione, è necessario analizzare se, nel caso sottoposto all'esame del Collegio, sussistano la continuità e l'identità delle mansioni svolte dalla CP_1
Preliminarmente deve essere analizzata la disciplina applicabile al caso di specie in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: è stato, infatti, ribadito “che sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore
è, invece, tenuto a provare, quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, nonché l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo (da ultimo, Cass., Sez. L., n. 8782/2023)”
(Cass. 27508/2024).
2.1. Ebbene, nella fattispecie in oggetto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, è documentalmente provato, e comunque non contestato tra le parti, che la abbia svolto mansioni CP_1 inquadrabili nel medesimo profilo professionale di impiegato operativo, previsto dal regolamento dell'Ente (cfr. buste paga e documenti allegati dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado) sia durante il rapporto di lavoro a tempo determinato sia durante il successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, svolgendo attività inquadrabili nell'ordinaria attività svolta istituzionalmente dall'Amministrazione appellante e presso le medesime strutture organizzative.
Ed infatti, la dal 2.4.2001 al 27.12.2004 ha lavorato per l'Autorità Garante per la protezione dei CP_1 dati personali, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, svolgendo mansioni di impiegato operativo, addetta alla segreteria del prof. componente del Garante, con Tes_1 inquadramento nella posizione C1, con retribuzione prevista per la fascia B, livello uno, della tabella n. 3, allegata al Regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico
8 del personale dell'Ufficio Garante (all. 1 e 2 del ricorso di primo grado); che, in data 16.7.2001,
l'Amministrazione ha rettificato la sua posizione giuridica ed economica, attribuendole il trattamento economico proprio della fascia A della scala retributiva degli impiegati operativi, e che,
a decorrere dall'ottobre del 2001, le è stata attribuita la retribuzione propria del nuovo livello di appartenenza (all. 3 e 4 del ricorso di primo grado); che l'Amministrazione appellante le ha riconosciuto uno scatto giuridico ed economico per ogni anno di servizio prestato presso l'Ufficio e che, conseguentemente, a dicembre del 2004, la ha conseguito il livello economico e giuridico CP_1
A4 della tabella n. 3 relativa alla qualifica di impiegato operativo (all. 5 del ricorso di primo grado).
A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, in data 28.12.2004 (all. 6 del ricorso di primo grado), la ha conservato le stesse mansioni, di segreteria, e lo stesso inquadramento di CP_1 impiegato operativo, ma l'Amministrazione appellante, all'atto della immissione in ruolo, l'ha inquadrata nella fascia D, livello 1, e, a decorrere dal 21.1.2005, nel livello C3 (all. 8 e 9 del ricorso di primo grado), computando l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici senza considerare i periodi di lavoro svolti in virtù dei contratti a tempo determinato e, quindi, né gli scatti di natura economica maturati né il livello giuridico maturato nel periodo precedente all'immissione nei ruoli.
La continuità del rapporto di lavoro della si ricava anche dal bando della procedura selettiva CP_1 pubblica, che ha portato alla sua assunzione a tempo indeterminato, nel quale, all'art. 2, tra i requisiti per l'ammissione, è previsto che “sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di uno dei seguenti requisiti: a) abbiano svolto per almeno tre anni attività di lavoro subordinato in posizioni corrispondenti a quelle per le quali è bandita la procedura selettiva in uffici pubblici e privati;
b) abbiano prestato, anche in passato, servizio presso l'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali con analoghe funzioni per almeno due anni con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo…” (all. 7 al ricorso di primo grado).
L'Autorità Garante nulla ha allegato e provato in relazione alle “ragioni oggettive” richieste dalla norma comunitaria, così come precisate dalla giurisprudenza europea e nazionale, ossia dando evidenza degli elementi precisi e concreti tali da giustificare la deroga al principio di non discriminazione e, dunque, la legittimità della disparità di trattamento, risultando, al contrario che i compiti della siano stati continuativamente gli stessi, sia in costanza di rapporto a tempo CP_1 determinato sia successivamente al superamento della procedura selettiva.
Esclusa, quindi, la modalità di assunzione ai fini della valutazione dell'elemento della comparabilità, su cui si fonda principalmente la difesa del Garante, lo stesso non ha allegato alcun documento che attestasse concretamente la diversità delle funzioni svolte dalla a seguito CP_1 dell'assunzione in ruolo.
9 Anche l'ulteriore argomentazione della difesa del Garante, relativa alla diversa disciplina prevista per il contratto a tempo determinato concluso con la e il successivo rinnovo, è irrilevante ai CP_1 fini dell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché l'identità dell'inquadramento contrattuale e la continuità delle mansioni di segreteria, provate da parte appellata, determina la comparabilità fra il lavoro svolto nel periodo dei contratti a tempo determinato e quello successivamente svolto dalla data dell'assunzione in ruolo.
3. Per tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Sarra, che si è dichiarato antistatario.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Sarra;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 12.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
10