Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2007, n. 16999
CASS
Sentenza 2 agosto 2007

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L'erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti, mentre costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, determina un effetto invalidante della medesima allorché abbia in concreto violato il principio del contraddittorio, impedendo la pronuncia del giudice sull'effettivo contenuto del dibattito processuale e sulle reali conclusioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso rilevando che l'erronea trascrizione delle conclusioni del P.M., di rigetto invece che di accoglimento, ne aveva impedito l'esame da parte della Corte di appello).

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta nè conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole-, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett.c) dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense e dell'art. 64 lett. g della legge n. 218 del 1995, avendo l'art. 2 di quest'ultima lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2007, n. 16999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16999
Data del deposito : 2 agosto 2007

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