Sentenza 2 agosto 2007
Massime • 2
L'erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti, mentre costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, determina un effetto invalidante della medesima allorché abbia in concreto violato il principio del contraddittorio, impedendo la pronuncia del giudice sull'effettivo contenuto del dibattito processuale e sulle reali conclusioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso rilevando che l'erronea trascrizione delle conclusioni del P.M., di rigetto invece che di accoglimento, ne aveva impedito l'esame da parte della Corte di appello).
La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta nè conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole-, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett.c) dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense e dell'art. 64 lett. g della legge n. 218 del 1995, avendo l'art. 2 di quest'ultima lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2007, n. 16999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16999 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2007 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: delibazione sentenza LA GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ecclesiastica SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
7 Dott. Aleššándro CRISCUŎLO Presidente R.G.N.9461/04 0 / Dott. Francesco FELICETTI Consigliere 9 Cron. 16999 9 Dott. Giuseppe SALME Consigliere 9 Rep. 6 Dott. Luciano PANZAN Cons. Rel. 1 Ud. 14/6/07 Dott. Alberto GIUSTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma 4, presso l'avv. Domenico Gentile, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Tomassoni del foro di Perugia giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL TA, - intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 423/03 del 28.10.2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/07 dal Relatore Cons. Luciano 2007 1 1017 .. Panzani;
Udito l'avv. Tomassoni per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacomo Caliendo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Perugia con sentenza 28.10.2003 respingeva la domanda proposta da NI NI di delibazione in Italia della sentenza 23.2.2001 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco e resa esecutiva con decreto 20.1.2003 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio da lui contratto il 27.8.1977 con TA ER. Osservava la Corte d'appello che il giudice ecclesiastico aveva pronunciato la nullità perché il matrimonio risultava viziato da riserva mentale dello sposo in ordine al vincolo di indissolubilità del matrimonio e al desiderio di non avere figli, pronuncia che contrastava con il principio della tutela dell'affidamento facente parte dell'ordine pubblico italiano. Precisava la Corte che la sentenza ecclesiastica non conteneva nessun accertamento, 2 neppure implicito, sulla conoscenza che la ER potesse aver avuto della riserva mentale del marito, conoscenza che non emergeva neppure dall'ampia disamina condotta dalla decisione canonica delle prove raccolte. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il NI, articolando due motivi, illustrati da memoria. L'intimata ER non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione degli artt. 72, 132 n. 3, 796, comma 3, c.p.c. e difetto di motivazione. Osserva che dagli atti del procedimento risulta che il Procuratore generale avrebbe concluso perché la Corte d'appello dichiarasse l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica, mentre in motivazione la Corte territoriale ha affermato che il P.M. si è opposto all'accoglimento del ricorso ( cfr. P. 3 della sentenza). Non si tratterebbe di un semplice errore materiale perché inficerebbe la partecipazione necessaria del P.M. al giudizio. Inoltre travisamento delle conclusioni del P.M. avrebbeil inciso sull'iter decisionale della Corte d'appello. Infine esso impedirebbe di valutare l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alle conclusioni assunte dal P.M. La sentenza sarebbe 3 comunque affetta da difetto assoluto di motivazione in ordine alle conclusioni assunte dal P.M. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione su più punti decisivi della controversia. La Corte d'appello avrebbe affermato che dalla sentenza delibanda non risultava che il NI avesse mai dichiarato di aver portato a conoscenza della moglie il proprio proposito in ordine all'esclusione dei bona sacramenti né che la moglie avesse mai dichiarato di aver avuto conoscenza di tale vizio della volontà né che tale circostanza fosse mai stata dedotta nell'atto introduttivo del procedimento di delibazione. Dalla lettura della sentenza delibanda sarebbe risultato il contrario tanto relativamente alle dichiarazioni rese dal NI che dai testimoni escussi, in particolare NI AN AR, AR AR GE, UG MA. Anche l'atto introduttivo del giudizio di delibazione avrebbe preso espressamente posizione sul punto. Ancora la Corte d'appello avrebbe affermato che la sentenza ecclesiastica non conteneva alcun accertamento la ER potesse con in ordine al fatto che conoscenza dell'esclusione l'ordinaria diligenza aver dei bona matrimoni da parte del fidanzato. 4 Anche a questo proposito sarebbe risultato il contrario dalla lettura della sentenza ecclesiastica di primo riferimento alle riportate dichiarazioni di grado con AR GE, NI AN, TR AR EL, TO ID. La Corte avrebbe pertanto errato nel ritenere che il vizio del consenso del NI fosse rimasto a livello di riserva mentale e non fosse mai stato palesato o reso conoscibile alla ER.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. E' pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale costituisce mero errore materiale, suscettibile di correzione nelle forme di legge, l'erronea trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti, purché risulti che siano state concretamente esaminate quelle effettivamente proposte (Cass. 23.2.2007, n. 4208; Cass. 7.11.1996, n. 9711; Cass. 23.4.1980, n. 2676). Tuttavia la mancata indicazione delle conclusioni può tradursi in vizio di nullità della sentenza quando essa abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, comportando omissione di pronuncia sulle domande о sulle eccezioni delle parti. Nel caso di specie la sentenza impugnata afferma erroneamente, come risulta dal confronto con le 5 I conclusioni assunte dal Procuratore Generale il 17.4.2003 agli atti del fascicolo d'ufficio, successivamente non modificate, che il P.G. avrebbe concluso per il rigetto della domanda di delibazione. Dal tenore della sentenza non emerge che le conclusioni effettivamente assunte dal P.G., che erano invece di accoglimento della domanda, siano state esaminate dalla Corte d'appello, con il che risulta leso il principio del contraddittorio, perché il giudice non ha pronunciato sull'effettivo contenuto del dibattito processuale e sulle reali conclusioni assunte dalle parti, donde la nullità della pronuncia che n'è derivata.
3. Il secondo motivo è del pari fondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è w anche nell'interpretazione dell'Accordo del costante w w 1984, di modifica del Concordato lateranense del 1929 - nel ritenere che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto 6 conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta, ne' conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso l'essenziale principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11951; Cass. 14.3.1996, n. 2138; Cass. 28.1.2005, n. 1822). Il vincolo rappresentato dal rispetto del principio dell'ordine pubblico trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 8, comma 2, lett. c) dell'Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense del 1929 e dell'art. 64, lett. g) della legge 218/95. In proposito l'art. 2 della legge 218/95 fa espressamente salva l'applicazione delle convenzioni internazionali in precisando che l'applicazione vigore per l'Italia, della "presente legge" non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali, con la conseguenza non incompatibili, sia le disposizioni che, ove contenute nella convenzione internazionale sia quelle previste dalla legge processuale nazionale di diritto privato debbono trovare applicazione. Occorre poi che, al fine di escludere il contrasto 7 della sentenza con l'ordine pubblico interno, il giudice della delibazione proceda - ricavando il proprio autonomo convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilità della riserva mentale da parte dell'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della W buona fede e dell'affidamento incolpevole Cass. 29.4.2004, n. 8205). Nel caso in esame la Corte d'appello nell'affermare che la sentenza di primo grado del giudice ecclesiastico non aveva riportato circostanze che consentissero di ritenere che la riserva mentale fosse stata portata a conoscenza della sposa ° che questa potesse, con l'ordinaria diligenza, esserne informata, ha trascurato le dichiarazioni dei testi NI AN AR, AR AR GE, UG MA, riportate dalla sentenza ecclesiastica in passi che sono stati trascritti nel ricorso. In particolare i tre testi, nei passi delle deposizioni rese davanti al giudice ecclesiastico, citati dalla sentenza oggetto di delibazione e riportati nel ricorso, hanno concordemente affermato che il NI 8 dichiarò loro, in diverse occasioni, che si sposava con l'intendimento, in caso d'insuccesso dell'unione con la ER, di divorziare. I testi hanno anche aggiunto che il NI aveva comunicato questa sua volontà alla fidanzata, che ne aveva discusso sia con la AR che con la UG. E' dunque evidente che l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale la sentenza ecclesiastica non conterrebbe alcun "accertamento, nemmeno implicito, sulla conoscenza che la ER potesse avere" della riserva mentale dello sposo, contrasta con il contenuto della sentenza stessa e si traduce in vizio di motivazione in ordine alla conoscenza 0 conoscibilità della riserva mentale del NI da parte della ER. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diverga gam 8 8 , n å par la spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile, addi 14 giugno 2007. IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE/ Rania CORTE SUPREMA CASSAZIONE Depointito 2 AGO 2007 ' EL 10