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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 354 Reg. Gen. 2022 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 7.3.2022
da
- DALL'ASTA ANNAMARIA, EL SA, EL DA, EL JA
(avv. MORO GIANCARLO)
contro
- ED S.P.A.
(avv. PATRON PAOLO)
- NI ND PA (avv. POZZOLI CESARE ANDREA)
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, rispettivamente la vedova, il figlio e i due nipoti del sig. AR AR, deceduto l'11.11.2016, espongono nell'atto introduttivo che il loro congiunto aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1967 al 1994 presso il Petrochimico di Porto Marghera alle dipendenze di diverse società riconducibili alle odierne convenute, svolgendo mansioni dapprima di addetto al carico e scarico, poi di operatore d'impianti, e che a causa dell'esposizione a fibre di amianto e ad altre sostanze nocive nell'espletamento delle mansioni assegnategli era risultato affetto da neoplasia polmonare, che ne aveva cagionato il decesso. Ritenendo sussistere la responsabilità della convenuta per la patologia contratta, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento iure hereditario del danno biologico e morale sofferto in vita dal defunto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, anche connesso alla perdita del rapporto parentale, iure proprio.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, ED PA ha eccepito l'inammissibilità della domanda con riferimento alla ricorrente GI AR, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti DAST
e DR AR per non aver dimostrato la qualità di eredi, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento e comunque l'infondatezza del ricorso.
Si è costituita altresì Eni ND, rilevando a sua volta il difetto di legittimazione passiva,
l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza delle domande.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentare la conciliazione, è stata espletata CTU medico legale. La causa è stata quindi decisa come da separato dispositivo.
*
Sono preliminarmente necessarie alcune precisazioni in merito alla legittimazione delle parti attrici.
ON contesta innanzitutto la legittimazione della sig. DAST e del sig. DR AR,
rispettivamente vedova e figlio del defunto AR AR, avendo gli stessi dimostrato il vincolo parentale ma non la qualità di eredi. L'eccezione non ha pregio, a fronte della considerazione che i chiamati all'eredità, quali pacificamente la vedova e il figlio, possono accettare l'eredità anche tacitamente e, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., l'accettazione tacita si desume dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un
“comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale”. L'accettazione deve ritenersi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – come nell'ipotesi di specie - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (così Cass. Civ., 16.1.2017 n.868).
Quanto alla posizione di GI AR, nipote del de cuius, ED rileva che la stessa è divenuta maggiorenne in data 21.3.2022, prima della notifica del ricorso introduttivo alla società, con conseguente perdita della qualifica di sostituto processuale da parte del genitore. Ne conseguirebbe l'inammissibilità della domanda, non essendosi la sig. GI AR costituita in proprio.
L'eccezione è fondata.
La S.C. ha recentemente ribadito la necessità della costituzione in giudizio in proprio del minore,
divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. Si è infatti ritenuto: “Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà
di sanatoria” (v. Corte Cass. – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34987).
Pacifico che GI AR sia divenuta maggiorenne dopo il deposito del ricorso introduttivo, la stessa non si è mai costituita in proprio, con conseguente inammissibilità della domanda proposta.
*
Nel merito il ricorso non è fondato.
Emerge dagli atti di causa che il sig. AR abbia lavorato presso il Petrochimico per varie società,
e precisamente Montecatini ON, poi Montedison s.p.a., per Montepolimeri s.p.a., poi Montedipe
s.p.a., infine per ECP Enichem Polimeri s.r.l. e Enichem s.p.a., dal 1967 al 1994, svolgendo mansioni di lavori vari nel piazzale, carico e scarico, dal 1967 al 1970 nel reparto Distribuzione e in seguito con mansioni di operatore confezionamento renyl e addetto trafile nel reparto PR-21 Renyl fino al
1978. Dal gennaio 1979 al novembre 1984 il sig. AR ha lavorato come operatore infustaggio
TDI, carico e scarico autobotti nel reparto Infustaggio Tedimont, dal novembre 1984 ha lavorato come operatore polivalente spedizioni TDI e addetto alla piccola manutenzione nel reparto di
Infustaggio Tedimont fino alla data del pensionamento, il 30.11.1994 (v. in particolare curriculum,
sottoscritto da NICHEM PA, doc. 3 ricorso).
Dalla CTU medico legale emerge che il sig. AR era affetto in vita da adenocarcinoma polmonare,
che ne ha determinato il decesso. Nell'agosto 2016 l'INAIL ha riconosciuto l'eziologia professionale dell'adenocarcinoma polmonare, costituendo una rendita nella misura del 60%, aumentata poi all'80% a seguito di collegiale medica.
Il CTU rileva in linea generale che il carcinoma del polmone è presente nella popolazione generale senza alcuna distinzione anatomopatologica e clinica rispetto alla neoplasia professionale e rappresenta la più frequente forma tumorale in Italia nei due sessi (nel 1990 rappresentava il 23,6%
di nuovi casi di tumore negli uomini e il 26% nelle donne), anche indipendentemente da esposizione professionale ad amianto. Il Consulente rileva ancora che “la presenza in modo pressoché costante di altri fattori o cofattori cancerogeni, quali il fumo di sigaretta, nonché la probabile rilevanza di fattori eredo-costituzionali, rende estremamente complesso esprimere un parere sulla relazione causale tra patologia neoplastica polmonare ed esposizione all'amianto”, laddove il fumo di sigaretta resta a tutt'oggi il fattore di rischio più importante nel cancro al polmone. Peraltro, l'esposizione professionale ad alcune sostanze, quali composti del nickel, del rame, del berillio, l'arsenico ed il cloruro di vinile, è causalmente associata all'insorgenza del cancro polmonare. Una stretta associazione tra esposizione a polveri di amianto (di tutte le specie mineralogiche) e neoplasie polmonari fu segnalata per la prima volta da CH e IT nel 1935 (che studiarono soggetti con asbestosi polmonare) e nel 1938 da Autori tedeschi (in particolare IN NO). La definizione dell'asbesto come cancerogeno per l'uomo da parte dello IARC (International Agency for Research on Cancer) risale al 1967, quando venne affermata una cancerogenesi chimica alla base di un processo multifattoriale e multistadio che necessita di un lungo periodo di latenza” (v. CTU).
Nel 1997 ad Helsinki venne stilato un documento di consenso che contiene alcuni criteri per una corretta definizione delle patologie asbesto correlate, noti universalmente come “Helsinki criteria”.
Per quanto concerne il carcinoma polmonare, viene stabilito che una esposizione di un anno ad una elevata concentrazione di fibre o 5-10 anni di esposizione di intensità moderata aumenta di 2 volte o più il rischio di contrarre il carcinoma del polmone. Un altro criterio per l'attribuzione del tumore del polmone all'esposizione all'amianto viene stabilito in base ai risultati della ricerca di corpi o fibre dell'amianto nel tessuto polmonare.
Il CTU evidenzia che “i suddetti criteria, dalla data della loro pubblicazione, sono stati oggetto di grande discussione nel mondo scientifico internazionale e ripetutamente sottoposti a studi di revisione e verifica della correttezza degli assunti esposti nel documento di consenso. La gran parte degli studi scientifici, anche in epoca recente, confermano, con ulteriori dati statistico-epidemiologici, la validità
di criteri proposti nel documento di consenso di Helsinki per l'attribuzione del carcinoma polmonare all'esposizione all'asbesto”.
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie il CTU dà atto che dalla documentazione emerge chiaramente la presenza di due potenziali fattori eziologici: l'esposizione professionale all'asbesto e ad altre fibre ed il fumo di sigaretta, posto che il sig. AR risulta essere stato un forte fumatore di circa 60 sigarette/die per oltre 40 anni.
Quanto all'esposizione professionale ad asbesto, il CTU rileva che “nel corso della propria attività
lavorativa, svolgendo per anni l'attività di addetto all'infustaggio e al carico/scarico delle autobotti,
il sig. AR AR è stato esposto all'inalazione di fibre di asbesto, come peraltro già riconosciuto dall'INAIL. La quantità di fibre e corpuscoli rilevati dall'analisi istologica condotta sul tessuto polmonare dall'AR di AN (Fibre di amianto: ff/g tess. secco (> 1μm) 110.000. Corpuscoli:
corpuscoli/g tess. secco 2.300) risulta sufficiente a confermare ulteriormente l'avvenuta esposizione professionale all'asbesto. Infatti, i criteri di Helsinki precisano che per identificare le persone “con elevata probabilità espositiva all'amianto”, è necessario il riscontro di “oltre 1 milione di fibre di anfibolo (>1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco misurate mediante microscopia elettronica in un laboratorio qualificato ovvero più di 1000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco”. Tuttavia, si deve evidenziare che il risultato quantitativo dell'indagine effettuata dall'AR di AN risulta essere molto al di sotto di quanto previsto dai citati Helsinki
Criteria per attribuire la neoplasia polmonare all'esposizione professionale all'amianto”. Anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte, il CTU ha riaffermato che “gli Helsinki Criteria
applicati al caso de quo consentono esclusivamente di confermare l'“elevata probabilità espositiva all'amianto”, ma non di attribuire eziologicamente la neoplasia polmonare all'esposizione con criterio probabilistico”. Viceversa, appare evidente – a giudizio del CTU- che l'abitudine tabagica del sig.
AR, che per oltre 40 anni ha fumato 60 sigarette al giorno, costituisce il fattore determinante nell'insorgere della patologia polmonare. Il CTU conclude che “per tale motivo si giudica che la neoplasia polmonare non possa essere, con criterio probabilistico, eziologicamente riconducibile alla inalazione di fibre di amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta dal sig. AR e che, come ampiamente descritto, sussistano cause alternative (fumo di sigaretta) che giocano un importante ruolo causale nella cancerogenesi polmonare”.
Infine, per quanto concerne le altre fibre rilevate nell'analisi condotta da AR, sono state rilevate le fibre di talco e fibre contenenti silicio e alluminio (verosimilmente ceramiche) nella concentrazione di 1.900.000 ff/gr di tessuto polmonare secco. Nel referto non viene specificato in quale parte si tratti di fibre di talco e in quale parte fibre ceramiche. In ogni caso non esistono dati epidemiologici certi,
per cui “non è possibile ritenere che tale esposizione, con criterio probabilistico, abbia assunto una rilevanza eziologica nella neoplasia polmonare”.
Le conclusioni del CTU, estremamente argomentate, sono del tutto condivise dal Giudicante.
Né le conclusioni della CTU sono inficiate da decisioni di segno diverso, invocate da parte ricorrente,
anche della Corte territoriale, trattandosi di valutazioni in fatto che fatalmente divergono in relazione alla concreta fattispecie. L'assenza di nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia contratta dal sig. AR, che lo ha condotto al decesso, impone il rigetto del ricorso a prescindere da ogni ulteriore valutazione, che diviene superflua.
L'estrema controvertibilità delle questioni impone la compensazione delle spese di lite, laddove le spese di CTU devono gravare su tutte le parti in solido.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Venezia, 03/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 354 Reg. Gen. 2022 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 7.3.2022
da
- DALL'ASTA ANNAMARIA, EL SA, EL DA, EL JA
(avv. MORO GIANCARLO)
contro
- ED S.P.A.
(avv. PATRON PAOLO)
- NI ND PA (avv. POZZOLI CESARE ANDREA)
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, rispettivamente la vedova, il figlio e i due nipoti del sig. AR AR, deceduto l'11.11.2016, espongono nell'atto introduttivo che il loro congiunto aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1967 al 1994 presso il Petrochimico di Porto Marghera alle dipendenze di diverse società riconducibili alle odierne convenute, svolgendo mansioni dapprima di addetto al carico e scarico, poi di operatore d'impianti, e che a causa dell'esposizione a fibre di amianto e ad altre sostanze nocive nell'espletamento delle mansioni assegnategli era risultato affetto da neoplasia polmonare, che ne aveva cagionato il decesso. Ritenendo sussistere la responsabilità della convenuta per la patologia contratta, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento iure hereditario del danno biologico e morale sofferto in vita dal defunto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, anche connesso alla perdita del rapporto parentale, iure proprio.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, ED PA ha eccepito l'inammissibilità della domanda con riferimento alla ricorrente GI AR, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti DAST
e DR AR per non aver dimostrato la qualità di eredi, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento e comunque l'infondatezza del ricorso.
Si è costituita altresì Eni ND, rilevando a sua volta il difetto di legittimazione passiva,
l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza delle domande.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentare la conciliazione, è stata espletata CTU medico legale. La causa è stata quindi decisa come da separato dispositivo.
*
Sono preliminarmente necessarie alcune precisazioni in merito alla legittimazione delle parti attrici.
ON contesta innanzitutto la legittimazione della sig. DAST e del sig. DR AR,
rispettivamente vedova e figlio del defunto AR AR, avendo gli stessi dimostrato il vincolo parentale ma non la qualità di eredi. L'eccezione non ha pregio, a fronte della considerazione che i chiamati all'eredità, quali pacificamente la vedova e il figlio, possono accettare l'eredità anche tacitamente e, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., l'accettazione tacita si desume dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un
“comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale”. L'accettazione deve ritenersi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – come nell'ipotesi di specie - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (così Cass. Civ., 16.1.2017 n.868).
Quanto alla posizione di GI AR, nipote del de cuius, ED rileva che la stessa è divenuta maggiorenne in data 21.3.2022, prima della notifica del ricorso introduttivo alla società, con conseguente perdita della qualifica di sostituto processuale da parte del genitore. Ne conseguirebbe l'inammissibilità della domanda, non essendosi la sig. GI AR costituita in proprio.
L'eccezione è fondata.
La S.C. ha recentemente ribadito la necessità della costituzione in giudizio in proprio del minore,
divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. Si è infatti ritenuto: “Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà
di sanatoria” (v. Corte Cass. – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34987).
Pacifico che GI AR sia divenuta maggiorenne dopo il deposito del ricorso introduttivo, la stessa non si è mai costituita in proprio, con conseguente inammissibilità della domanda proposta.
*
Nel merito il ricorso non è fondato.
Emerge dagli atti di causa che il sig. AR abbia lavorato presso il Petrochimico per varie società,
e precisamente Montecatini ON, poi Montedison s.p.a., per Montepolimeri s.p.a., poi Montedipe
s.p.a., infine per ECP Enichem Polimeri s.r.l. e Enichem s.p.a., dal 1967 al 1994, svolgendo mansioni di lavori vari nel piazzale, carico e scarico, dal 1967 al 1970 nel reparto Distribuzione e in seguito con mansioni di operatore confezionamento renyl e addetto trafile nel reparto PR-21 Renyl fino al
1978. Dal gennaio 1979 al novembre 1984 il sig. AR ha lavorato come operatore infustaggio
TDI, carico e scarico autobotti nel reparto Infustaggio Tedimont, dal novembre 1984 ha lavorato come operatore polivalente spedizioni TDI e addetto alla piccola manutenzione nel reparto di
Infustaggio Tedimont fino alla data del pensionamento, il 30.11.1994 (v. in particolare curriculum,
sottoscritto da NICHEM PA, doc. 3 ricorso).
Dalla CTU medico legale emerge che il sig. AR era affetto in vita da adenocarcinoma polmonare,
che ne ha determinato il decesso. Nell'agosto 2016 l'INAIL ha riconosciuto l'eziologia professionale dell'adenocarcinoma polmonare, costituendo una rendita nella misura del 60%, aumentata poi all'80% a seguito di collegiale medica.
Il CTU rileva in linea generale che il carcinoma del polmone è presente nella popolazione generale senza alcuna distinzione anatomopatologica e clinica rispetto alla neoplasia professionale e rappresenta la più frequente forma tumorale in Italia nei due sessi (nel 1990 rappresentava il 23,6%
di nuovi casi di tumore negli uomini e il 26% nelle donne), anche indipendentemente da esposizione professionale ad amianto. Il Consulente rileva ancora che “la presenza in modo pressoché costante di altri fattori o cofattori cancerogeni, quali il fumo di sigaretta, nonché la probabile rilevanza di fattori eredo-costituzionali, rende estremamente complesso esprimere un parere sulla relazione causale tra patologia neoplastica polmonare ed esposizione all'amianto”, laddove il fumo di sigaretta resta a tutt'oggi il fattore di rischio più importante nel cancro al polmone. Peraltro, l'esposizione professionale ad alcune sostanze, quali composti del nickel, del rame, del berillio, l'arsenico ed il cloruro di vinile, è causalmente associata all'insorgenza del cancro polmonare. Una stretta associazione tra esposizione a polveri di amianto (di tutte le specie mineralogiche) e neoplasie polmonari fu segnalata per la prima volta da CH e IT nel 1935 (che studiarono soggetti con asbestosi polmonare) e nel 1938 da Autori tedeschi (in particolare IN NO). La definizione dell'asbesto come cancerogeno per l'uomo da parte dello IARC (International Agency for Research on Cancer) risale al 1967, quando venne affermata una cancerogenesi chimica alla base di un processo multifattoriale e multistadio che necessita di un lungo periodo di latenza” (v. CTU).
Nel 1997 ad Helsinki venne stilato un documento di consenso che contiene alcuni criteri per una corretta definizione delle patologie asbesto correlate, noti universalmente come “Helsinki criteria”.
Per quanto concerne il carcinoma polmonare, viene stabilito che una esposizione di un anno ad una elevata concentrazione di fibre o 5-10 anni di esposizione di intensità moderata aumenta di 2 volte o più il rischio di contrarre il carcinoma del polmone. Un altro criterio per l'attribuzione del tumore del polmone all'esposizione all'amianto viene stabilito in base ai risultati della ricerca di corpi o fibre dell'amianto nel tessuto polmonare.
Il CTU evidenzia che “i suddetti criteria, dalla data della loro pubblicazione, sono stati oggetto di grande discussione nel mondo scientifico internazionale e ripetutamente sottoposti a studi di revisione e verifica della correttezza degli assunti esposti nel documento di consenso. La gran parte degli studi scientifici, anche in epoca recente, confermano, con ulteriori dati statistico-epidemiologici, la validità
di criteri proposti nel documento di consenso di Helsinki per l'attribuzione del carcinoma polmonare all'esposizione all'asbesto”.
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie il CTU dà atto che dalla documentazione emerge chiaramente la presenza di due potenziali fattori eziologici: l'esposizione professionale all'asbesto e ad altre fibre ed il fumo di sigaretta, posto che il sig. AR risulta essere stato un forte fumatore di circa 60 sigarette/die per oltre 40 anni.
Quanto all'esposizione professionale ad asbesto, il CTU rileva che “nel corso della propria attività
lavorativa, svolgendo per anni l'attività di addetto all'infustaggio e al carico/scarico delle autobotti,
il sig. AR AR è stato esposto all'inalazione di fibre di asbesto, come peraltro già riconosciuto dall'INAIL. La quantità di fibre e corpuscoli rilevati dall'analisi istologica condotta sul tessuto polmonare dall'AR di AN (Fibre di amianto: ff/g tess. secco (> 1μm) 110.000. Corpuscoli:
corpuscoli/g tess. secco 2.300) risulta sufficiente a confermare ulteriormente l'avvenuta esposizione professionale all'asbesto. Infatti, i criteri di Helsinki precisano che per identificare le persone “con elevata probabilità espositiva all'amianto”, è necessario il riscontro di “oltre 1 milione di fibre di anfibolo (>1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco misurate mediante microscopia elettronica in un laboratorio qualificato ovvero più di 1000 corpuscoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco”. Tuttavia, si deve evidenziare che il risultato quantitativo dell'indagine effettuata dall'AR di AN risulta essere molto al di sotto di quanto previsto dai citati Helsinki
Criteria per attribuire la neoplasia polmonare all'esposizione professionale all'amianto”. Anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte, il CTU ha riaffermato che “gli Helsinki Criteria
applicati al caso de quo consentono esclusivamente di confermare l'“elevata probabilità espositiva all'amianto”, ma non di attribuire eziologicamente la neoplasia polmonare all'esposizione con criterio probabilistico”. Viceversa, appare evidente – a giudizio del CTU- che l'abitudine tabagica del sig.
AR, che per oltre 40 anni ha fumato 60 sigarette al giorno, costituisce il fattore determinante nell'insorgere della patologia polmonare. Il CTU conclude che “per tale motivo si giudica che la neoplasia polmonare non possa essere, con criterio probabilistico, eziologicamente riconducibile alla inalazione di fibre di amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta dal sig. AR e che, come ampiamente descritto, sussistano cause alternative (fumo di sigaretta) che giocano un importante ruolo causale nella cancerogenesi polmonare”.
Infine, per quanto concerne le altre fibre rilevate nell'analisi condotta da AR, sono state rilevate le fibre di talco e fibre contenenti silicio e alluminio (verosimilmente ceramiche) nella concentrazione di 1.900.000 ff/gr di tessuto polmonare secco. Nel referto non viene specificato in quale parte si tratti di fibre di talco e in quale parte fibre ceramiche. In ogni caso non esistono dati epidemiologici certi,
per cui “non è possibile ritenere che tale esposizione, con criterio probabilistico, abbia assunto una rilevanza eziologica nella neoplasia polmonare”.
Le conclusioni del CTU, estremamente argomentate, sono del tutto condivise dal Giudicante.
Né le conclusioni della CTU sono inficiate da decisioni di segno diverso, invocate da parte ricorrente,
anche della Corte territoriale, trattandosi di valutazioni in fatto che fatalmente divergono in relazione alla concreta fattispecie. L'assenza di nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia contratta dal sig. AR, che lo ha condotto al decesso, impone il rigetto del ricorso a prescindere da ogni ulteriore valutazione, che diviene superflua.
L'estrema controvertibilità delle questioni impone la compensazione delle spese di lite, laddove le spese di CTU devono gravare su tutte le parti in solido.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Venezia, 03/03/2025.
Il Giudice del Lavoro