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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 25/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. CIPRIANI GIUSEPPINA in sostituzione degli avv.ti
RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO.
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. CIPRIANI si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Precisa le conclusioni come da ricorso. Contesta in particolare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente in quanto la stessa è stata interrotta giusta diffida depositata agli atti.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2023, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
(C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 7 che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1 condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
422,41, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti prevista dal CCNL del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2017/2018; che la ricorrente esponeva di essere stata assunta dal convenuto CP_1 quale docente in forza di ripetuti contratti a termine ed, al momento dell'instaurazione del giudizio, di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Carsoli;
che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, ometteva di liquidarle la
Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE; che si costituiva il
[...]
Controparte_4
[...] eccependo la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2955, nn. 1 e 2, ovvero quella quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti. che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
Pag. 3 di 7 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015); che spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, nell'anno scolastico 2017/2018;
che va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente;
che, trattandosi di differenze retributive relative a prestazioni da corrispondersi mensilmente, deve, infatti, trovare applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., la quale riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restandone escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass. n.
21377/2004, Cass.1018/2001); che soggiace, in particolare, al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato rivendica lo stesso trattamento economico previsto per l'assunto a tempo indeterminato;
tale termine decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020, n. 12443); che, nel caso che occupa, gli emolumenti mensili relativi alla “Retribuzione
Professionale Docenti” sono stati richiesti dalla ricorrente in relazione alle supplenze brevi e saltuarie affidatele nell'arco temporale dal 8.2.2018 al 26.6.2018 (a.s.
2017/2018); la prescrizione di tali voci retributive risulta essere stata efficacemente interrotta dalla diffida notificata via pec all'Amministrazione scolastica in data
15.2.2023; che, in particolare, ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, che neppure richiede la quantificazione del credito
Pag. 4 di 7 (che potrebbe anche essere non determinato, purché determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio credito (Cass., Sez. Lav. 25.11.2015, n. 24054; nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea la lettera all' con la quale era stato richiesto, sulla CP_5 base della ritenuta estensione di alcuni sgravi, il rimborso di “tutto quanto indebitamente corrisposto e indebitamente riscosso dall'Istituto in uno con interessi e danni”, cassando la sentenza colà impugnata che aveva invece ritenuto le stesse diffide prive di efficacia interruttiva in quanto di “contenuto generico, non indicando neppure il periodo cui riferire gli sgravi”); che, nel caso che occupa, la diffida notificata dalla ricorrente il 15.2.2023, seppur non recando il riferimento alle singole mensilità richieste, manifesta tuttavia la volontà di far valere la pretesa ad ottenere la liquidazione della “Retribuzione
Professionale Docenti” ex art. 7 del CCNL del 2001 in relazione ai periodi di servizio prestato dalla ricorrente in forza di supplenze brevi e saltuarie;
che la pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente;
CP_1 che, in particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la
“Retribuzione Professionale Docenti” ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14;
che il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del
31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; il successivo comma
5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
Pag. 5 di 7 che l'importo lordo giornaliero spettante alla ricorrente in relazione al servizio prestato nell'a.s. 2017/2018, corrisponde, pertanto, ad € 5,47 (164,00 : 30), per il periodo fino al 28.2.2018, e ad € 5,82 (174,50 : 30), per il periodo dall'1.3.2018;
che vanno pertanto condivisi i conteggi della ricorrente secondo cui alla stessa €
38,29 (14 giorni x 12 ore settimanali su 24 x € 5,47) per il periodo fino al 28.2.2018, e ad 384,12 (132 giorni x 12 ore settimanali su 24 x € 5,82);
che spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo;
trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003);
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il e l' Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 422,41, a titolo Parte_1
di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il Controparte_6
[...]
, in solido tra loro, alla
[...] rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 406,10, di cui € 21,50 per spese effettive ed € 384,60 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e
Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Avezzano, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 25/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. CIPRIANI GIUSEPPINA in sostituzione degli avv.ti
RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO.
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. CIPRIANI si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Precisa le conclusioni come da ricorso. Contesta in particolare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente in quanto la stessa è stata interrotta giusta diffida depositata agli atti.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2023, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
(C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 7 che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1 condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
422,41, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti prevista dal CCNL del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2017/2018; che la ricorrente esponeva di essere stata assunta dal convenuto CP_1 quale docente in forza di ripetuti contratti a termine ed, al momento dell'instaurazione del giudizio, di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Carsoli;
che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, ometteva di liquidarle la
Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE; che si costituiva il
[...]
Controparte_4
[...] eccependo la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2955, nn. 1 e 2, ovvero quella quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti. che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
Pag. 3 di 7 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015); che spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della “Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, nell'anno scolastico 2017/2018;
che va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente;
che, trattandosi di differenze retributive relative a prestazioni da corrispondersi mensilmente, deve, infatti, trovare applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., la quale riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restandone escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass. n.
21377/2004, Cass.1018/2001); che soggiace, in particolare, al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato rivendica lo stesso trattamento economico previsto per l'assunto a tempo indeterminato;
tale termine decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020, n. 12443); che, nel caso che occupa, gli emolumenti mensili relativi alla “Retribuzione
Professionale Docenti” sono stati richiesti dalla ricorrente in relazione alle supplenze brevi e saltuarie affidatele nell'arco temporale dal 8.2.2018 al 26.6.2018 (a.s.
2017/2018); la prescrizione di tali voci retributive risulta essere stata efficacemente interrotta dalla diffida notificata via pec all'Amministrazione scolastica in data
15.2.2023; che, in particolare, ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, che neppure richiede la quantificazione del credito
Pag. 4 di 7 (che potrebbe anche essere non determinato, purché determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio credito (Cass., Sez. Lav. 25.11.2015, n. 24054; nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea la lettera all' con la quale era stato richiesto, sulla CP_5 base della ritenuta estensione di alcuni sgravi, il rimborso di “tutto quanto indebitamente corrisposto e indebitamente riscosso dall'Istituto in uno con interessi e danni”, cassando la sentenza colà impugnata che aveva invece ritenuto le stesse diffide prive di efficacia interruttiva in quanto di “contenuto generico, non indicando neppure il periodo cui riferire gli sgravi”); che, nel caso che occupa, la diffida notificata dalla ricorrente il 15.2.2023, seppur non recando il riferimento alle singole mensilità richieste, manifesta tuttavia la volontà di far valere la pretesa ad ottenere la liquidazione della “Retribuzione
Professionale Docenti” ex art. 7 del CCNL del 2001 in relazione ai periodi di servizio prestato dalla ricorrente in forza di supplenze brevi e saltuarie;
che la pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente;
CP_1 che, in particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la
“Retribuzione Professionale Docenti” ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14;
che il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del
31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; il successivo comma
5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
Pag. 5 di 7 che l'importo lordo giornaliero spettante alla ricorrente in relazione al servizio prestato nell'a.s. 2017/2018, corrisponde, pertanto, ad € 5,47 (164,00 : 30), per il periodo fino al 28.2.2018, e ad € 5,82 (174,50 : 30), per il periodo dall'1.3.2018;
che vanno pertanto condivisi i conteggi della ricorrente secondo cui alla stessa €
38,29 (14 giorni x 12 ore settimanali su 24 x € 5,47) per il periodo fino al 28.2.2018, e ad 384,12 (132 giorni x 12 ore settimanali su 24 x € 5,82);
che spettano, inoltre, alla ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo;
trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003);
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il e l' Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 422,41, a titolo Parte_1
di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c., dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il Controparte_6
[...]
, in solido tra loro, alla
[...] rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 406,10, di cui € 21,50 per spese effettive ed € 384,60 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e
Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Avezzano, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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