Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzata l'istituzione di agenzie del credito fondiario del monte dei Paschi di Siena nelle seguenti due citta':
Citta' di Castello (provincia di Perugia) pei mandamenti di Citta' di Castello, Gubbio e Umbertide;
Volterra (provincia di Pisa) per l'intiero circondario di Volterra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 29 marzo 1888.
Reg. 162. Atti del Governo a f. 62. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
B. GRIMALDI
E' autorizzata l'istituzione di agenzie del credito fondiario del monte dei Paschi di Siena nelle seguenti due citta':
Citta' di Castello (provincia di Perugia) pei mandamenti di Citta' di Castello, Gubbio e Umbertide;
Volterra (provincia di Pisa) per l'intiero circondario di Volterra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 29 marzo 1888.
Reg. 162. Atti del Governo a f. 62. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
B. GRIMALDI