Articolo 11 della Legge 13 maggio 1940, n. 690
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 luglio 1940
Art. 11.

Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco, assume la direzione e la responsabilita' tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.


Entrata in vigore il 17 luglio 1940
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