Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Accoglimento
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04618/2025REG.PROV.COLL.
N. 03349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2022, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , e dal Comando Generale Arma Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dell’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Valgimigli, con domicilio digitale presso il medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione prima, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellata l’avv. Massimiliano Scaringella, in sostituzione dell’avv. Lorenzo Valgimigli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna ha riunito e deciso due ricorsi presentati dal mar. ord. -OMISSIS-, comandante del Nucleo Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna, il primo per dolersi dell’esclusione dalla pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per i ruoli forestali anno 2020, per la quale aveva presentato istanza, il secondo per impugnare il trasferimento d’autorità, quale Comandante, presso la Stazione Carabinieri Forestale di ANAT GN, adottato il 9 agosto 2021 a seguito dell’annullamento disposto pochi giorni prima dallo stesso T.a.r. per carenza di motivazione di un precedente trasferimento d’autorità disposto il 6 gennaio 2021 (T.a.r. Emilia Romagna, sez. I, 26 luglio 2021, n. 731).
1.1. – Il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il primo ricorso (n.r.g. 710/2020), poiché nelle more il ricorrente era stato trasferito presso la Stazione Carabinieri Forestale di VI che era la prima delle sue preferenze, e ne ha respinto l’annessa domanda risarcitoria.
1.2 – Quanto al secondo ricorso (n.r.g. 770/2021), ha dichiarato la cessata la materia del contendere relativamente all’impugnazione del trasferimento di autorità a ANAT GN, poiché l’amministrazione aveva intanto annullato il provvedimento impugnato e disposto il trasferimento del ricorrente a VI (con la motivazione che erano «venute meno le condizioni che a suo tempo avevano comportato il trasferimento per compatibilità ambientale e valutate altresì le esigenze personali e familiari del militare»), e ha accolto l’annessa domanda risarcitoria.
1.3. – In merito ai presupposti della responsabilità civile dell’amministrazione, il T.a.r. ha sostenuto, in particolare, che « l’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente appare univoca per essersi palesata sia in sede giustiziale, allorché questa Sezione ha annullato a seguito di accoglimento di relativo ricorso (sentenza n. 731/2021) un primo trasferimento d’autorità sia nella stessa fase di annullamento di autotutela, allorché la stessa P.A ha provveduto ad eliminare il secondo trasferimento d’autorità recependo gli input dati da questo TAR con relativa istanza cautelare e dimostrando così l’Amministrazione procedente un ravvedimento tardivo unitamente ad una ammissione di “colpa” nell’aver trasferito d’autorità il predetto sottufficiale, senza che in ciò si possa intravvedere alcun errore scusabile e neppure quale che sia concorso colposo del ricorrente ex art. 1227 codice civile ».
1.4 – Il risarcimento è stato quantificato dal T.a.r. in via equitativa, « avuto riguardo al periodo di permanenza nella sede di ANAT GN (un anno) », nella somma di € 15.000,00, con rivalutazione monetaria e interessi alla data della maturazione del credito e sino all’effettivo soddisfo.
2. – Il Ministero della difesa ha appellato il capo di sentenza sulla sua responsabilità risarcitoria.
In particolare, con un primo motivo contesta la ricorrenza dell’elemento soggettivo della colpa.
Con un secondo motivo, in subordine, deduce che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere respinta per assenza di prova effettiva del danno, la cui mancanza non avrebbe potuto essere superata con la valutazione equitativa, e altresì si duole della quantificazione immotivata dell’importo liquidato.
3. – La domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza, proposta in via incidentale con l’appello, è stata respinta per carenza del presupposto del pericolo grave e irreparabile con ordinanza di questa Sezione del 18 maggio 2022, n. 2239.
4. – L’appellato si è successivamente costituito in giudizio per chiedere il rigetto dell’appello e ha depositato una memoria in vista dell’udienza di discussione.
5. – Alla pubblica udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – L’appello è fondato.
7. – La domanda risarcitoria accolta dal T.a.r. è quella proposta nell’ambito del giudizio promosso il provvedimento di trasferimento d’autorità del 9 agosto 2021, successivo di pochi giorni all’annullamento disposto in sede giurisdizionale del precedente trasferimento d’autorità del 6 gennaio 2021, il quale era stato giudicato « manchevole solo per un profilo di difetto motivazionale, vizio non idoneo a far insorgere quale che sia aspetto di responsabilità amministrativa a carico della P.A e senza che perciò sia configurabile una condotta da cui far derivare un danno ingiusto suscettibile di aspetti risarcitori » (T.a.r. Emilia Romagna n. 731 del 2021 cit.).
8. – Sulla domanda demolitoria del secondo trasferimento d’autorità il T.a.r. si è pronunciato dichiarando cessata la materia del contendere a seguito del provvedimento del 22 gennaio 2022 con il quale l’amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare propulsiva adottata nello stesso giudizio, ha annullato l’atto impugnato e trasferito il maresciallo presso la sede desiderata.
9. – L’ultimo provvedimento non costituisce una sorta di “ravvedimento tardivo” nel quale il Comando Generale avrebbe ammesso la colpa, come invece opinato dal T.a.r. («… dimostrando così l’Amministrazione procedente un ravvedimento tardivo unitamente ad una ammissione di “colpa” nell’aver trasferito d’autorità il predetto sottufficiale., senza che in ciò si possa intravvedere alcun errore scusabile … »).
Il provvedimento di “annullamento” del trasferimento a ANAT GN, adottato all’esito di una rinnovata disamina della posizione d’impiego del militare, è stato motivato, infatti, con la cessazione delle condizioni d’incompatibilità ambientale per le quali si era ritenuto necessario il trasferimento d’autorità, e non con il riconoscimento di una loro originaria insussistenza.
10. – Né si poteva trarre argomento, nel senso dell’esistenza del fatto illecito dell’amministrazione, dall’annullamento del primo trasferimento d’ufficio, poiché la relativa sentenza, non appellata, aveva stabilito che il vizio riscontrato fosse « non idoneo a far insorgere quale che sia aspetto di responsabilità amministrativa a carico della P.A. ».
11. – Non hanno maggior consistenza le argomentazioni esposte nella memoria dell’appellato sulla sussistenza della colpa, perché il semplice raffronto tra i provvedimenti dimostra, ictu oculi , che non è vero che l’amministrazione si sia determinata nella sostanziale
conferma del trasferimento d’autorità a seguito della prima sentenza d’annullamento senza adeguatamente motivare sulla base degli atti del procedimento, né tantomeno tra questi occorreva includere ed esaminare la scheda valutativa riguardante il rendimento del militare, perché estranea alle criticità legate al suo coinvolgimento nelle vicende giudiziarie che ne avevano suggerito il trasferimento.
12. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere accolto e, per l’effetto, dev’essere respinta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall’appellato.
13. – Nella peculiarità della vicenda si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge la domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Spese compensate del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.