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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 23/05/2025 nel procedimento portante il n. 348 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Boldrini e Giacomo Lesca parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze dell dal 15/15/1982 al 31/03/2021 Pt_2 in qualità di Collaboratrice , lamentava l'omesso Parte_3 versamento del maturato TFS, sicchè chiedeva la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dell'importo lordo di € 70.846,19, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 contestava la fondatezza della domanda attorea, anche in ordine al quantum, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza di discussione le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
* * * * *
Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, avendo l' provveduto in via amministrativa CP_2
1 al riconoscimento del diritto nella presente sede rivendicato e al versamento di quanto conseguentemente dovuto alla ricorrente nella misura lorda di € 69.128, importo ritenuto congruo dall'istante, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
Le spese di lite, in assenza di diversa volontà delle parti, vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa da ultimo Cass. civ. n. 24234/2016).
Nel caso di specie, il principio anzidetto e quello di causalità della lite inducono a porre a carico dell' convenuto le spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, in forza CP_2 dell'emissione del provvedimento di riconoscimento del diritto solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
La liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del grado complessità delle questioni trattate, e avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed €
260.000.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 4.201, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 23/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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