Decreto presidenziale 15 luglio 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 7838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7838 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03376/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2022, proposto da
Mammola VA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Di Martino e Antonello Marco Di Concetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Di Martino in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale n. 57/A del 15.03.2022, notificata il 20.04.2022, a firma del Dirigente Area Urbanistica – Servizio Antiabusivismo, recante l’ <ordine di rispristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, alla via Leonardo Bianchi n. 10/C>;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, consequenziale e propedeutico, tra cui:
1) il verbale di sopralluogo n. 22835/PG/2021/397972/ED del 19.05.21;
2) le risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dal tecnico istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa GI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è divenuta proprietaria, in virtù di successione ereditaria, di un’unità immobiliare sita in Napoli, alla via Leonardo Bianchi n. 10/C, sita all’ultimo piano, censita in Catasto alla sez. CHA, fl. 9, p.lla 256, sub 20, cat. A/2, cl. 1, cons. 6,5 vani.
Afferma che nella suddetta unità immobiliare sono da tempo presenti due manufatti per la cui sanatoria il suo dante causa aveva presentato due domande di condono, una ai sensi della L. 47/85 e l’altra ai sensi della L. 742/94.
Lamenta parte ricorrente che, nonostante la pendenza delle istanze di condono, il Comune, con provvedimento del 15.03.2022, ha ingiunto la demolizione dei manufatti ed il rispristino dello stato dei luoghi entro 60 gg. dalla notifica, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 380/2001.
Con il ricorso in trattazione la sig.ra VA ha impugnato l’ordinanza per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione di legge (artt. 42 e 97 della Costituzione), violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 23, 33 e 37 D.P.R. 380/01, violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 38 e 44 l. 47/85 e dell’art. 39 e ss. l 724/94, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7 e 21-octies l. 241/90, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto, eccesso di potere per travisamento, manifesta ingiustizia, sviamento, apoditticità, motivazione apparente. In particolare:
I. L’ingiunzione di ripristino sarebbe illegittima per essere stata adottata mentre erano ancora pendenti i procedimenti di condono e, dunque, in violazione dell’art. 38 L. 47/85.
II. L’azione repressiva comunale sarebbe stata condotta in violazione dell’art. 7 L. 241/90, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
III. L’ordinanza di demolizione violerebbe l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 3 L. 241/90, non avendo l'Amministrazione dato conto delle ragioni di pubblico interesse che depongono per la demolizione delle opere.
IV. La sanzione demolitoria sarebbe stata adottata in carenza dei presupposti di legge. In primo luogo erroneamente la sig.ra VA sarebbe indicata quale “ responsabile ” della contestata attività edilizia. Le opere sarebbero state realizzate dal di lei marito. In secondo luogo sarebbe errata l’applicazione della sanzione demolitorio-ripristinatoria, dal momento che gli interventi edilizi di cui si discorre ricadrebbero nell’ambito applicativo dell’art. 37 d.P.R. 380/01, avendo natura pertinenziale.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha contestato nel merito le avverse censure.
In data 18 luglio 2025 il Comune ha depositato copia delle istanze di condono.
La ricorrente, in memoria di replica, ha eccepito la tardività del deposito.
All’esito dell’udienza straordinaria del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Anzitutto va rimarcato che non v’è prova che i manufatti oggetto dell’ordinanza impugnata avessero formato oggetto di domande di condono.
La ricorrente non ha depositato i grafici allegati alle istanze, bensì due relazioni tecniche di parte nelle quali il professionista incaricato si è limitato ad affermare che i manufatti oggetto dell’ordinanza fossero oggetto delle istanze di condono, ma senza dimostrarlo.
Peraltro, anche prescindendo dalla documentazione tardivamente depositata dal Comune in data 18.7.2025, dalla documentazione relativa ai condoni depositata in data in data 8.7.2025 dall’Amministrazione resistente emergono elementi che contrastano con la ricoducibilità delle opere in questione a quelle oggetto delle istanze di sanatoria.
Infatti non c’è coincidenza tra le superfici oggetto delle istanze di condono (rispettivamente 27 mq e 40,43 mq) e la somma delle superfici dei manufatti condonati (9 mq in totale). Inoltre anche le foto allegate alle istanze ritraenti le opere da condonare, non sono riconducibili ai manufatti in legno oggetto dell’ordinanza impugnata.
Pertanto la prova che l’ordinanza sia stata adottata con riguardo ad opere oggetto di istanze di condono manca.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, per le ragioni ripetutamente affermate da consolidata giurisprudenza, alla stregua della quale (Consiglio di Stato sez. V, 03/11/2025, n.8537) “L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione.” .
4. Ugualmente è a dirsi per il terzo motivo di ricorso. Per consolidato orientamento (Consiglio di Stato sez. III, 30/04/2025, n.3695) “L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti.”.
5. Anche il quarto motivo è infondato. Quanto al profilo relativo alla responsabilità della ricorrente, non risulta in alcun modo la prova della sua estraneità agli abusi, non essendo stato depositato neanche un principio di prova relativo all’epoca della loro realizzazione.
Neppure sussistono i presupposti per ritenere i due manufatti assoggettati al regime della S.C.I.A., avendo essi determinato un incremento volumetrico del preesistente edificio, con modifica della destinazione d’uso da accessoria a residenziale. Secondo condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 04/04/2024, n.2192) “Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino modifiche del volume o dei prospetti. Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, in quanto queste comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Pertanto, va escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie”.
6. Per le ragioni sopra richiamate, il ricorso è infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI PA, Presidente
GI ZZ, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ZZ | RI PA |
IL SEGRETARIO