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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.364-2024 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Gaetano Sabato
ricorrente
E
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Vincenza Manna
resistenti
All'udienza del 5-12-2024 sostituita da note scritte ex art.127-ter c.p.c. la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note.
MOTIVAZIONE
- letti gli atti del procedimento iscritto al n. 364/2024 R.G. , instaurato con ricorso depositato il 24- 1-2024 da nei confronti di e ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- premesso che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con sentenza del 21- Parte_1
1-2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con , ha richiesto la revoca, Controparte_1 sin dal tempo dell'intervenuta modificazione reddituale, o in subordine dalla domanda, dell'obbligo di corresponsione dell'assegno,pari ad € 280 oltre rivalutazione Istat, di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne nata il [...] convivente con la genitrice;
a sostegno Controparte_2 ha allegato che la figlia sarebbe stata assunta dalla In & Out filiale di Taranto svolgendo ivi attività di addetta a call center dapprima a tempo determinato da luglio a settembre 2023 ed in seguito, con successive proroghe ,sino a giugno 2024, percependo un reddito mensile netto di € 1400 e che comunque avrebbe raggiunto autonomia economica;
ritenuto che
si sono costituiti e instando per il rigetto della Controparte_1 Controparte_2 domanda e deducendo che era stata licenziata in data 9-1-2024 dall'attività lavorativa a tempo CP_2 determinato presso il call center, iniziata nel giugno 2023 e durante la quale aveva percepito la somma di circa € 1100 mensili, per poi essere assunta per un solo mese a tempo determinato nel marzo 2024 e sino al 30 aprile 2024 presso;
aggiungevano che comunque, al pari della sorella CP_3
la figlia era studentessa universitaria e non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 CP_2 avendo svolto nei periodi estivi degli anni passati lavori precari (di baby sitter o per ripetizioni private o quale cameriera) per non gravare troppo sulla famiglia ed ultimamente essendosi iscritta presso l'università telematica Pegaso per conseguire laurea triennale in mediazione linguistica;
arbitrariamente il ricorrente aveva versato l'assegno alla figlia anziché alla madre convivente
CP_2 come previsto dalla sentenza, ed interrotto poi l'erogazione dell'assegno per il mantenimento di reputando di non essere più obbligato ex lege a corrisponderlo;
deducevano che il
CP_2 contraddittorio non avrebbe dovuto essere esteso alla figlia prevedendo la sentenza di divorzio
CP_2 il pagamento in favore della madre convivente: ritenuto in via preliminare che non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della figlia maggiorenne essendo la stessa diretta beneficiaria dell'assegno di Controparte_2 mantenimento di cui si chiede la revoca, sebbene da versare a mani della madre convivente;
considerato in fatto che le resistenti hanno documentato l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della figlia a tempo determinato alle dipendenze di Etjca s.p.a. con servizio presso In
CP_2
& Out s.p.a. iniziato nel giugno 2023, e venuto a scadenza il 9-1-2024(doc.2 convenute) con retribuzione media di circa 1300-1400 euro, e di un successivo rapporto di lavoro a tempo determinato e con durata dall'1-3-2024 al 30-4-2024 alle dipendenze di doc.3 resistenti) sempre quale CP_3 operatore di call center, con retribuzione di € 1137,22 per aprile 2024 e di € 925 per marzo 2024; inoltre è stata documentata e non appare contestata l'iscrizione a partire dall'anno accademico 2023/24 della figlia presso l'università telematica Pegaso per il corso di laurea triennale CP_2
“Lingue e Mercati” ed il sostenimento di un esame (lingua spagnola 1) nel mese di settembre del corrente anno;
rilevato che il carattere non continuativo e limitato nel tempo che ha caratterizzato lo svolgimento di attività di lavoro da parte della figlia per come documentata (non essendovi prova di attività CP_2 di lavoro svolta di recente in Torino), non consente di predicarne senz'altro uno stabile e definitivo inserimento nel mondo del lavoro ed il raggiungimento di autonomia economica, e di ritenere senz'altro cessato il dovere di mantenimento dei genitori;
a questo fine deve anche considerarsi che il percorso di studi di intrapreso di recente non è stato ancora completato, né può Controparte_2 senz'altro affermarsi allo stato sicura negligenza nel coltivarlo (pur evidentemente ponendosi nel suo corso, l'esigenza di una adeguata applicazione negli studi che, ove non adeguatamente dimostrata, potrebbe essere ragione di futura diversa disciplina degli obblighi genitoriali); per altro verso, può affermarsi che l'avere intrapreso attività lavorative a tempo determinato di non particolare qualificazione non può senz'altro costituire univoca manifestazione di una scelta della figlia CP_2 di abbandono degli studi universitari e della possibilità di conseguire di un titolo di studio di maggior livello rispetto al diploma di scuola superiore, che dia migliori opportunità di impegno professionale;
aspirazione quest'ultima ancora legittimamente coltivabile ed assecondabile mercè gli obblighi di mantenimento, sia in ragione dell'età della beneficiaria dell'assegno(di 23 anni al momento della proposizione del ricorso ed ora di 24 anni) sia a motivo della condizione economica dell'obbligato
(di cui non è documentato il peggioramento dalla data del divorzio), il quale peraltro ha ammesso di continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della primogenita di 29 Per_1 anni;
che tutto ciò conduce al rigetto del ricorso con conferma dell'attuale disciplina in punto di mantenimento;
che le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...] condanna al pagamento in favore delle resistenti delle spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 1500 per compensi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge. Taranto, 6-12-2024
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.364-2024 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Gaetano Sabato
ricorrente
E
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Vincenza Manna
resistenti
All'udienza del 5-12-2024 sostituita da note scritte ex art.127-ter c.p.c. la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note.
MOTIVAZIONE
- letti gli atti del procedimento iscritto al n. 364/2024 R.G. , instaurato con ricorso depositato il 24- 1-2024 da nei confronti di e ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- premesso che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con sentenza del 21- Parte_1
1-2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con , ha richiesto la revoca, Controparte_1 sin dal tempo dell'intervenuta modificazione reddituale, o in subordine dalla domanda, dell'obbligo di corresponsione dell'assegno,pari ad € 280 oltre rivalutazione Istat, di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne nata il [...] convivente con la genitrice;
a sostegno Controparte_2 ha allegato che la figlia sarebbe stata assunta dalla In & Out filiale di Taranto svolgendo ivi attività di addetta a call center dapprima a tempo determinato da luglio a settembre 2023 ed in seguito, con successive proroghe ,sino a giugno 2024, percependo un reddito mensile netto di € 1400 e che comunque avrebbe raggiunto autonomia economica;
ritenuto che
si sono costituiti e instando per il rigetto della Controparte_1 Controparte_2 domanda e deducendo che era stata licenziata in data 9-1-2024 dall'attività lavorativa a tempo CP_2 determinato presso il call center, iniziata nel giugno 2023 e durante la quale aveva percepito la somma di circa € 1100 mensili, per poi essere assunta per un solo mese a tempo determinato nel marzo 2024 e sino al 30 aprile 2024 presso;
aggiungevano che comunque, al pari della sorella CP_3
la figlia era studentessa universitaria e non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 CP_2 avendo svolto nei periodi estivi degli anni passati lavori precari (di baby sitter o per ripetizioni private o quale cameriera) per non gravare troppo sulla famiglia ed ultimamente essendosi iscritta presso l'università telematica Pegaso per conseguire laurea triennale in mediazione linguistica;
arbitrariamente il ricorrente aveva versato l'assegno alla figlia anziché alla madre convivente
CP_2 come previsto dalla sentenza, ed interrotto poi l'erogazione dell'assegno per il mantenimento di reputando di non essere più obbligato ex lege a corrisponderlo;
deducevano che il
CP_2 contraddittorio non avrebbe dovuto essere esteso alla figlia prevedendo la sentenza di divorzio
CP_2 il pagamento in favore della madre convivente: ritenuto in via preliminare che non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della figlia maggiorenne essendo la stessa diretta beneficiaria dell'assegno di Controparte_2 mantenimento di cui si chiede la revoca, sebbene da versare a mani della madre convivente;
considerato in fatto che le resistenti hanno documentato l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della figlia a tempo determinato alle dipendenze di Etjca s.p.a. con servizio presso In
CP_2
& Out s.p.a. iniziato nel giugno 2023, e venuto a scadenza il 9-1-2024(doc.2 convenute) con retribuzione media di circa 1300-1400 euro, e di un successivo rapporto di lavoro a tempo determinato e con durata dall'1-3-2024 al 30-4-2024 alle dipendenze di doc.3 resistenti) sempre quale CP_3 operatore di call center, con retribuzione di € 1137,22 per aprile 2024 e di € 925 per marzo 2024; inoltre è stata documentata e non appare contestata l'iscrizione a partire dall'anno accademico 2023/24 della figlia presso l'università telematica Pegaso per il corso di laurea triennale CP_2
“Lingue e Mercati” ed il sostenimento di un esame (lingua spagnola 1) nel mese di settembre del corrente anno;
rilevato che il carattere non continuativo e limitato nel tempo che ha caratterizzato lo svolgimento di attività di lavoro da parte della figlia per come documentata (non essendovi prova di attività CP_2 di lavoro svolta di recente in Torino), non consente di predicarne senz'altro uno stabile e definitivo inserimento nel mondo del lavoro ed il raggiungimento di autonomia economica, e di ritenere senz'altro cessato il dovere di mantenimento dei genitori;
a questo fine deve anche considerarsi che il percorso di studi di intrapreso di recente non è stato ancora completato, né può Controparte_2 senz'altro affermarsi allo stato sicura negligenza nel coltivarlo (pur evidentemente ponendosi nel suo corso, l'esigenza di una adeguata applicazione negli studi che, ove non adeguatamente dimostrata, potrebbe essere ragione di futura diversa disciplina degli obblighi genitoriali); per altro verso, può affermarsi che l'avere intrapreso attività lavorative a tempo determinato di non particolare qualificazione non può senz'altro costituire univoca manifestazione di una scelta della figlia CP_2 di abbandono degli studi universitari e della possibilità di conseguire di un titolo di studio di maggior livello rispetto al diploma di scuola superiore, che dia migliori opportunità di impegno professionale;
aspirazione quest'ultima ancora legittimamente coltivabile ed assecondabile mercè gli obblighi di mantenimento, sia in ragione dell'età della beneficiaria dell'assegno(di 23 anni al momento della proposizione del ricorso ed ora di 24 anni) sia a motivo della condizione economica dell'obbligato
(di cui non è documentato il peggioramento dalla data del divorzio), il quale peraltro ha ammesso di continuare a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della primogenita di 29 Per_1 anni;
che tutto ciò conduce al rigetto del ricorso con conferma dell'attuale disciplina in punto di mantenimento;
che le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...] condanna al pagamento in favore delle resistenti delle spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 1500 per compensi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge. Taranto, 6-12-2024
IL PRESIDENTE est.