Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Andrea Spataro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/11/2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto il proprio stato di handicap grave, ma non il diritto all'accompagnamento. Richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda. Ha quindi concluso perché si accertasse, previa
Consulenza Tecnica, che il ricorrente era persona invalida con diritto all'accompagnamento. CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di CP_ conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, disposta nuova CTU e depositato l'elaborato peritale la causa appare matura per la decisione.
2. In via assorbente, nel merito, l'opposizione deve essere rigettata.
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Rinnovato l'accertamento peritale, il CTU nominato ha accertato, sulla scorta della documentazione versata agli atti, che “la perizianda, da riconoscere come invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%, non si trova nell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore ed è in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita a norma della legislazione speciale in materia di invalidità civile, in quanto presenta deambulazione autonoma - seppure con ausilio - sensorio moderatamente integro, ed è eupnoica a riposo”. Alle osservazioni della parte ricorrente ha così replicato: “Dal quadro clinico emerso si può affermare che la perizianda si trova in una condizione di gravità ma non tale da determinare incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita in quanto presenta passaggi posturali autonomi, deambulazione autonoma - seppure con ausilio -, sensorio moderatamente integro, ed è eupnoica a riposo”.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Conclusivamente deve riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 e l'insussistenza del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento.
3. Le spese di lite sono compensate, stante il parziale accoglimento delle pretese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- dichiara la insussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite;
CP_
- spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell'
Castrovillari, 22/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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