Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 10.04.2025 nelle persone dei signori:
dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.04.2025;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 1427-1/2024 Ruolo Procedimento Unitario
promosso su ricorso depositato in data 11.11.2024
DA
P. IVA ), in persona del rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Assago (MI), Via E. Fermi n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Boccardi ( ) e dall'avv. Federico Cozzi ( ) C.F._1 C.F._2
(P.E.C.: ) con Email_1 Email_2 domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via California n. 6, giusta procura agli atti
RICORRENTE
procedimento unitario nel quale hanno proposto ricorso in data 20.02.2025 anche i seguenti ulteriori creditori
(C.F. ), residente a Cassano d'DD (MI), Controparte_1 C.F._3 via Leonardo da Vinci 26, (C.F. ), residente a [...] C.F._4
51,
), residente a [...]Controparte_3 C.F._5
(MI) in viale Kennedy 22/B
(C.F. ), residente a [...] C.F._6
25,
SEZIONE II CIVILE
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ennio Gorrasi (C.F. ) (pec: C.F._7
ed elettivamente domiciliati a Milano, in via degli Email_3
Arcimboldi 5, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura agli atti
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
on sede in PO d'DD (MI), in via Milano n. 93, iscritta al Registro Controparte_5 delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi con REA n.MI-2584825, C.F. e Partita IVA
, capitale sociale euro 20.000 i.v., PEC in persona P.IVA_2 Email_4 dell'amministratore unico e legale rappresentante , nato a [...] il 17 CP_6
Maggio 1976 ( ), elettivamente domiciliata a Milano, nella via CodiceFiscale_8 Montenapoleone n.8, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giurdanella ( – CodiceFiscale_9 fax 02 / 30314313 – PEC , del Foro di Milano, che – Email_5 Email_6 la rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Dipasquale ( – fax CodiceFiscale_10
0932 / 1858033 – PEC , del Foro di Ragusa, giusta Email_7 procura agli atti;
difensori che hanno depositato nel fascicolo telematico in data 09.04.2025 atto di rinuncia la mandato
RESISTENTE
procedimento unitario nell'ambito del quale la predetta debitrice con Controparte_5 ricorso del 17.01.2025 (pubblicato in data 20.01.2025) ha depositato domanda ex art. 44 co. 1 CCII, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti rubricato al n. 1427-2/2024 Ruolo P.U.
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato rilevato in fatto che:
• con ricorso dell'11.11.2024 il creditore ricorrente ha Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente (n. 1427-1/2024 Ruolo P.U.);
• fissata udienza per la data del 21.01.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla società convenuta a mezzo pec a cura della Cancelleria in data 21.11.2024 del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica alla quale seguiva la costituzione di parte debitrice, come in epigrafe, con comparsa depositata telematicamente in data 14.11.2024 nella quale contestava la pretesa creditoria e deduceva l'assenza di insolvenza, domandando la trattazione prioritaria della domanda prenotativa ex art. 44 co.1 CCII, tempestivamente depositata in pari data 17.01.2025 ex art. 40 co. 10 CCII e rubricata al n. 1427-2/2024 nell'ambito del medesimo procedimento unitario;
• disposta la trattazione prioritaria del ricorso depositato dalla società debitrice con decreto collegiale del 23.01.2025 veniva nominato il CG, avv. Monica Polloni e assegnati a parte debitrice i termini per ottemperare ai c.d. obblighi informativi nonché per deposito della proposta piena;
• il GR con provvedimento interlocutorio del 26.02.2025, sulla scorta di quanto segnalato dal CG in occasione del parere reso a margine della prima relazione informativa depositata dalla società debitrice con scadenza 10.02.2025, assegnava alla predetta società termine sino al 10.03.2025 per fornire la documentazione già sollecita dal CG per comprendere sussistere o
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meno pagamenti di creditori ante presentazione della domanda e, dunque, non consentiti non essendo stati oggetto di preventiva autorizzazione ex art. 100 CCII;
all'esito delle ulteriori interlocuzioni intercorse tra la società e il CG (Cfr. parere del CG del
19.03.2025 reso sulla seconda relazione informativa del 10.03.2025) risultava trattarsi di pagamenti non autorizzati in tesi pregiudizievoli per la massa dei creditori, con riferimento ai quali non risultava la refusione sul c/c della società;
• in tale contesto, depositava in data 20.03.2025 istanza di proroga Controparte_5 del termine per il deposito della c.d. proposta piena;
• il Collegio con provvedimento del 27.03.2025 rigettava l'istanza di proroga del termine ex art. 44 co. 1 CCII, disponendo la convocazione per l'udienza del 10.04.2025;
• alla predetta udienza del 10.04.2025 non risultava il deposito di alcuna proposta piena e il sostituto di udienza presente nell'interesse di si limitava a chiedere Controparte_5 concedersi un rinvio, stante la rinuncia al mandato dei difensori di parte debitrice, formalizzata e comunicata solo il giorno precedente alla società dai medesimi assistita.
OSSERVA Preliminarmente: in ordine alla domanda con riserva ex art. 44 co.1 CCII (n. 1427-2/2024 Ruolo P.U.)
Come riferito in premessa, è stata rigettata la domanda di proroga del termine per il deposito della c.d. proposta piena di concordato che era stata preannunciata con il ricorso introduttivo, sicché la proposta piena doveva, al più tardi, pervenire all'udienza di convocazione, non potendo più essere utilmente coltivato il ricorso meramente prenotativo.
Il Collegio deve pertanto, nella presente sede, limitarsi a constatare la decadenza in cui è incorsa la parte debitrice, evidentemente non emendabile con la richiesta di rinvio formulata dal sostituto di udienza comparso avanti al Collegio e motivata dalla esigenza di nominare nuovi difensori in sostituzione dei rinuncianti e tanto per un duplice ordine di ragioni:
- il regime decadenziale di cui all' art. 40 co. 9 e 10 CCII preclude qualsivoglia rimessione in termini da parte della debitrice, che pertanto, stante il motivato rigetto della richiesta di proroga, non poteva più fare affidamento sulla concessione di ulteriore termine per approntare una eventuale bozza di proposta e piano di concordato, avendo soltanto l'alternativa di depositare in limine all'udienza lo strumento alternativo “pieno” (quale, ad esempio, concordato o ADR);
- la circostanza che i difensori avessero rinunciato al mandato non può comunque giustificate la richiesta di rinvio, in quanto l'ultrattività della procura ex art. 85 c.p.c. fa sì che il difensore conservi le sue funzioni sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere atti nell'interesse della parte assistita, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse;
peraltro, nel caso di specie lo iust postulandi ben poteva essere esercitato nel rispetto del predetto termine decadenziale, atteso che la rinuncia risale al giorno prima dell'udienza, allorquando cioè doveva essere già redatto e collazionato da giorni lo strumento alternativo “pieno” (ossia la proposta di concordato definitiva, corredata da attestazione, piano e restanti documenti prescritti dall'art. 39
CCII).
E' quindi evidente che nessuna reale progressione della predisposizione della proposta è stata mai documentata, come espresso nel provvedimento di rigetto della proroga e come confermato dall'ultimo parere del CG, agli atti, sicchè anche la richiesta di rinvio da ultimo formulata si colloca nel solco di una condotta meramente dilatoria, volta a ritardare l'apertura della liquidazione di una società oramai in stato di insolvenza irreversibile, senza alcuna reale previsione di risanamento.
***
Residua l'esame del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso dal creditore come da paragrafo che segue. Parte_1
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In ordine alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale (n. 1427-1/2024 Ruolo P.U.)
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in POZZO D'ADDA (MI), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale come segue: “progettazione, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi editoriali”, come da visura camerale, agli atti;
più nello specifico, come emerso in occasione dell'udienza del 21.01.2025, l'attività di impresa, allorquando la società era in bonis, si era diversificata: un ramo aziendale di cui all'oggetto sociale sopra richiamato, evidentemente non più redditizio e una nuova attività di ristorazione sotto l'insegna “Le Terre”, essendo tuttavia emerso dalla costituzione della stessa debitrice che era stato stipulato contratto di affitto di tale ramo di azienda (pur non essendo chiarito in atti se le condizioni sospensive apposte al predetto contratto si fossero realizzate) ed era successivamente intervenuto lo sfratto dai relativi locali (di proprietà di terzi);
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che sussistono i presupposti dimensionali, come da documentazione già presentata dalla stessa debitrice a corredo della domanda di concordato ex artt. 44 co. 1 CCII (fasc. n. 1427-2/2024 Ruolo P.U.) ed acquisita anche dalla Cancelleria nel corso dell'istruttoria di cui al fasc. di pre-liquidazione previamente incardinato n. 1427- 1/2024 Ruolo P.U.. E segnatamente si consideri che il passivo è ampiamente superiore ad euro 500.000,00, risultando pari a circa euro 1.800.000,00.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che il ricorrente vanta crediti per un importo ampiamente Parte_1 superiore ad € 30.000, in forza di d.i.; non sono pertanto fondate le argomentazioni svolte da parte debitrice in sede di costituzione
(invero neppure reiterate all'udienza di convocazione del 10.04.2025); si consideri infatti che la circostanza che sia stata interposta opposizione a d.i. non appare ostativa alla sussistenza del credito e non fa venir meno la legittimazione attiva del creditore, posto che il giudice dell'opposizione con ordinanza del 16.06.2023 ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e pertanto trattasi di titolo esecutivo per l'importo di euro 88.085,15 come da atto di precetto.
A tale importo deve essere sommata l'esposizione debitoria verso l'Erario come da informativa aggiornata dell'AdEr acquisita in data 25.11.2024 per euro 328.939,62. A tanto si aggiunga l'ulteriore esposizione debitoria risultante dall'elenco dei debiti al
31.12.2024 sub doc. 16 prodotta dalla stessa parte debitrice con la domanda prenotativa.
E' quindi sufficiente quanto alla iniziativa fondante la presente decisione richiamare il ricorso di d ogni modo si consideri la posta debitoria fatta Parte_1 valere dai ricorrenti , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e (peraltro superiore ad euro 30.000,00), il cui atto è stato acquisito nel CP_4 medesimo procedimento unitario e quindi conoscibile alla parte debitrice già costituita.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, giova rammentare che nel CCII la relativa nozione è sostanzialmente analoga a quella contemplata dalla previgente legge fallimentare, pertanto si richiama in termini la giurisprudenza in materia elaborata, ove ha statuito che l'insolvenza
“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a
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soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789).
È da opinarsi pertanto, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) come sopra riferito, dalla condotta della stessa parte debitrice, atteso che non è stata in grado di approntare proposta definitiva quanto allo strumento concordatario preannunciato (che avrebbe previsto la continuità diretta per il ramo servizi editoriali e indiretta per il ramo ristorazioni), dovendosi pertanto concludere per l'impossibilità di reperire risorse esogene a servizio piano e non avendo fornito riscontri circa l'esistenza di attivo, anche da continuità diretta, per far fronte alle ingenti passività maturate;
2) dalla esposizione debitoria nei confronti del ricorrente Parte_1 così come nei confronti dei restanti creditori;
3) dagli atti di precetto vanamente intimati dal creditore Parte_1
4) dal successivo pignoramento presso terzi con esito negativo;
5) dalla ingente esposizione debitoria verso l'Erario.
Da ultimo, si consideri che le argomentazioni svolte nella comparsa del 14.11.2025 da parte debitrice a pretesa confutazione dello stato di insolvenza, risultano prive di qualsivoglia evidenza a conforto, limitandosi ad asserire apoditticamente la “non sussistenza dell'insolvenza”.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa in liquidazione di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'insufficienza dell'attivo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
- DICHIARA inammissibile la domanda di concordato di cui al procedimento rubricato al n.
1427-2/2024 Ruolo P.U. promosso da (C.F. e Partita IVA Controparte_5
) con domanda prenotativa depositata in data 17.01.2025, per le causali di cui P.IVA_2 in narrativa;
con riferimento alla iniziativa promossa dai creditori ricorrenti e rubricata al n. 1427-1/2024, nell'ambito del medesimo procedimento unitario, così provvede: 1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e Controparte_5
Partita IVA ), con sede in PO d'DD (MI), in via Milano n. 93; P.IVA_2
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il Dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. MONICA POLLONI, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei
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creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 01.10.2025 alle ore 11.00 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams il seguente link del G.D: Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
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SEZIONE II CIVILE
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10.04.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
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