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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 559/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti LANZETTI GIULIO/CATALANO NICOLA
( VIA TIGRE' 6 ROMA;
C.F._2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
BONADIES MASSIMO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita o CP_1
indennizzo dell'infortunio sul lavoro indicato.
L si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della CP_1
domanda.
La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate, alla udienza odierna, mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente, a seguitom
Pag. 2 di 4 dei denunciati infortuni lavorativi presenta postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 14% (quattordici) danno biologico DL
38/200, con decorrenza dalla data di effettuazione valutazione postumi peramenti c/o . CP_1
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato il 14%, sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che a causa degli infortuni sul lavoro subiti in data 16/01/2021 e del 19/09/2022, al ricorrente residua danno biologico nella Parte_1
condanna l al pagamento: CP_1
- dell'indennizzo in capitale corrispondente, detratti gli importi già eventualmente percepiti;
- con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano CP_1
nell'intero in complessivi €. 1.200,00 oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate CP_1
come da decreto in atti.
Pag. 3 di 4 07/04/2025
Il Giudice
Barbara Pomponi
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 559/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti LANZETTI GIULIO/CATALANO NICOLA
( VIA TIGRE' 6 ROMA;
C.F._2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
BONADIES MASSIMO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita o CP_1
indennizzo dell'infortunio sul lavoro indicato.
L si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della CP_1
domanda.
La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate, alla udienza odierna, mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente, a seguitom
Pag. 2 di 4 dei denunciati infortuni lavorativi presenta postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 14% (quattordici) danno biologico DL
38/200, con decorrenza dalla data di effettuazione valutazione postumi peramenti c/o . CP_1
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato il 14%, sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che a causa degli infortuni sul lavoro subiti in data 16/01/2021 e del 19/09/2022, al ricorrente residua danno biologico nella Parte_1
condanna l al pagamento: CP_1
- dell'indennizzo in capitale corrispondente, detratti gli importi già eventualmente percepiti;
- con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano CP_1
nell'intero in complessivi €. 1.200,00 oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate CP_1
come da decreto in atti.
Pag. 3 di 4 07/04/2025
Il Giudice
Barbara Pomponi
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