Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3499/2024
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Adriana Di Gennaro c.f. , con C.F._2 la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9;
Ricorrente
CONTRO
in persona dell'Amministratore unico nonché legale Controparte_1 rappresentante p.t., nato il [...] - c.f. Controparte_2 C.F._3 con sede legale in Napoli alla Piazza Cavour n.42, P. Iva/CF indirizzo pec: P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Email_1 alla memoria difensiva, dall'Avv. Annantonia Romano (C.F: , C.F._4 presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), al Corso Italia n.5,
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio , esponendo: Controparte_1
- di essere stato dipendente di con la qualifica di operaio 4° liv. contratto CP_1
CCNL servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi dal 01.08.2007 al giugno del 2021;
- che fin dalla assunzione la società aveva erogato sotto la voce “conguaglio ore mese” le ore di lavoro prestate in misura maggiore rispetto alle retribuite;
- che, in applicazione dell'art. 31 del CCNL e dell'art 36 Cost, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non davano luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare;
1
- che, tuttavia, tale erogazione era stata fatta fino al gennaio 2016 per l'anno 2015, mentre per i periodi successivi ne aveva cessato l'erogazione;
- che, dagli statini paga allegati, risultava che il ricorrente aveva maturato un numero di ore totali lavorate in più rispetto a quelle retribuite pari a 60,06, con una differenza in credito, effettuata la dovuta compensazione, di € 477,29, cui andava applicata la maggiorazione dell'art. 38 del CCNL, per un totale complessivo di € 596,61;
- che la società aveva adottato il sistema di paga oraria, erogando la retribuzione in parte immediatamente e in parte in maniera differita con la voce conguaglio ore anno;
- che, in particolare, la retribuzione percepita in relazione alle ore di lavoro non era stata indicata, annotandosi solo la somma che il lavoratore riceve in busta paga dopo aver calcolato i crediti ricevuti dai terzi ed i debiti nei confronti dei terzi;
la somma percepita si ricava dalla somma delle voci “acconto percepito” e “netto busta”;
- che la voce “conguaglio ore” percepita dal lavoratore fino al dicembre 2018, e anche quella dal gennaio 2019 non era un valore figurativo, bensì una somma di danaro concretamente corrispondente ad ore di lavoro, il cui pagamento era stato differito.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di:
“a) accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esplicitate tutte qui espressamente richiamate, che il sig. ha diritto a percepire il cd "conguaglio ore anno" per gli Pt_1 anni dal 2016 al 2020, vale a dire il pagamento delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, nella misura in cui, applicata la dovuta compensazione, danno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario;
b) accertare e dichiarare che sulle somme dovute a tale titolo una volta applicata la compensazione con le ore non lavorate e comunque retribuite spetta la maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL;
c) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a percepire a tale titolo la somma Pt_1 di €.477,29, che maggiorata ai sensi dell'art. 38 del CCNL, diventa del totale complessivo di €. 596,61, o per quei diversi importi ed ore che si accerteranno in corso di causa;
d) conseguentemente condannare la convenuta, in base ai conteggi allegati, da ritenere parte integrante del presente atto e qui per ripetuti e trascritti, al pagamento in favore del sig. della somma di € 596,61, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo o di quella Pt_1 diversa somma che sarà accertata in corso di causa”. La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 23.10.2024, con la quale resisteva alle opposte pretese, eccependo e deducendo:
- di essere una società in house, partecipata al 100% dal i cui rapporti Controparte_3 erano regolati dai contratti di servizio, mentre nella gestione del personale, pur in una cornice privatistica con applicazione della contrattazione collettiva privata, era esclusa la possibilità di concedere e riconoscere attribuzioni patrimoniali ed economiche non previste dalla normativa;
- che il conguaglio ore era ispirato ai principi della spending review;
- che la parte ricorrente sin dall'assunzione aveva osservato un orario di complessive 40 ore settimanali, distribuite su sei giorni dal lunedì al sabato;
- che la stessa parte non aveva effettuato alcuna prestazione di lavoro straordinario e non aveva superato le 2080 ore annuali (52 settimane X 40 ore settimanali);
- che la retribuzione era mensilizzata, come da contrattazione collettiva (art. 19 CCNL);
- che con tale retribuzione erano aggiunte e decurtate, come competenze e detrazioni, solo le ore eccedenti o mancanti (straordinari, assenze non retribuite, ecc.) rispetto ad una data retribuzione mensile ordinaria;
- che tali ore eccedenti e/o mancanti erano computate a parte ed il calcolo delle relative maggiorazioni era operato con il metodo della paga oraria, facendo applicazione dei divisori convenzionali previsti dal CCNL di riferimento;
- che tutto il resto era riportato sullo statino paga come mero valore figurativo (conguaglio ore);
- che la voce “conguaglio ore” era un mero elemento figurativo e aveva la funzione di conciliare le discrepanze ottenute, applicando il divisore di 26 giorni lavorati/mese anziché un divisore orario cd. mobile sulle ore effettivamente lavorate;
- che la retribuzione non teneva conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, poiché al lavoratore era erogata, ogni mese, una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate lavorative comprese nel mese;
- che tutte le altre voci (festività, assenze retribuite, ecc.) vengono riportate nello statino paga come valori solo figurativi, in quanto già ricompresi nella retribuzione globale mensile al netto delle prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro ovvero di altre particolari indennità, che vengono conteggiate a parte. Tanto premesso, la società chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza cartolare del 13.3.25 questo Giudice pronunciava sentenza ex art 127 ter cpc.
2
Preliminarmente deve rilevarsi che la questione è stata oggetto di un contenzioso plurimo, i cui esiti hanno consolidato un orientamento ampiamente condivisibile (tra le tante cfr. sentenza n. 6698/2024 GL Bonfiglio;
n. 6276/2024 GL Coppola).
In particolare, quanto alla natura di società in house, le eccezioni formulate dalla spa convenuta risultano destituite di fondamento. Le società qualificate in house providing, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016, si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c.. L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore.
Invero, il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico
Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”. La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13, del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella
GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia, tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs. 100/2017.
Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19, comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia, l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati.
In definitiva, deve ritenersi applicabile la disciplina privatistica.
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Va poi evidenziato che costituisce dato incontestato che, fino a gennaio 2016, la società ha operato indicando nei cedolini paga alla voce 'conguaglio' l'importo derivante dal confronto tra le ore lavorate in ciascun mese dell'anno e quelle comunque retribuite secondo contratto (173 ore mensili). E' del pari pacifico che al rapporto di lavoro venga applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi del 31 maggio 2011 e sue ss. mm. e ii, secondo il quale il trattamento retributivo viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione, in applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicata. L'art 19 del CCNL prevede, infatti, che la retribuzione contrattualmente prevista remunera 40 ore di lavoro settimanale (La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali).
Con la cd. MENSILIZZAZIONE la retribuzione lorda spettante al dipendente è, per ogni mese, di uguale importo e non tiene conto delle ore di lavoro teoriche o lavorabili e delle ore effettivamente prestate o lavorate. La retribuzione è, dunque, determinata in misura fissa indipendentemente dalle giornate lavorative comprese nel periodo di riferimento e indipendentemente dalle assenze per le quali è prevista la normale retribuzione (es. ferie, permessi, festività infrasettimanali).
Gli eventi avvenuti nel periodo di riferimento nei quali non si è prestata attività lavorativa, ma che danno comunque diritto a percepire la retribuzione in misura piena, in totale erogazione da parte del datore di lavoro (es. ferie;
permessi; congedo matrimoniale a carico azienda;
permessi studio;
permessi per lutto, etc.), possono essere esposti con mero valore descrittivo o figurativo e non sono idonei a variare l'importo della retribuzione mensile fissa spettante.
Gli eventi avvenuti nel periodo di riferimento per i quali la retribuzione non sia a carico del datore di lavoro, anche parzialmente (es. malattia, periodi di carenza indennizzati parzialmente;
congedi parentali;
congedi di maternità obbligatoria;
infortuni; etc.) comportano una decurtazione dalla retribuzione fissa mensile delle giornate interessate dall'evento. Le indennità correlate a carico degli enti previdenziali ed assicurativi, eventualmente anticipate dal datore di lavoro, e/o l'integrazione retributiva disposta dal
CCNL ed a carico di quest'ultimo andranno esposte sulla colonna “Competenze” del cedolino paga e saranno idonee ad aumentare la retribuzione spettante al dipendente. La retribuzione spettante per le festività infrasettimanali è già ricompresa nella retribuzione fissa mensile. Salvo diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, non danno diritto ad una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva le festività cadenti nelle giornate di “non lavoro”. Diversamente, le festività cadenti nella giornata di riposo settimanalmente fissata danno diritto alla corresponsione di una ulteriore quota di retribuzione giornaliera che, pertanto, si aggiunge alla retribuzione fissa spettante nel periodo di riferimento (c.d. “Festività non goduta”). 4 Tanto chiarito, la norma cui fa riferimento il ricorrente è l'art 31 del CCNL (orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno) che dispone:
“Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a..
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. La norma, nella fattispecie in esame, assume specifica rilevanza, dal momento che essa evidenzia come, in base alla volontà delle parti sociali, il rapporto di lavoro può essere caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario, con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
5
Per la delimitazione del thema decidendum va chiarito che le questioni sottoposte al vaglio giudiziale conseguono dall'esame delle risultanze degli statini paga, sulla scorta dei quali la parte ricorrente ha rivendicato il pagamento delle somme corrispondenti al “conguaglio ore” in attivo al lavoratore, come pacificamente riconosciuto dalla datrice di lavoro fino a dicembre 2015.
La società di contro, pur confermando di dare applicazione al sistema della CP_1 retribuzione in base al criterio della 'mensilizzazione', ha eccepito la erroneità del computo operato nel ricorso, dovendosi fare distinzione tra ore lavorate ed ore retribuite a vario titolo, ad esempio per permessi, ferie, festività, pur in assenza di prestazione lavorativa. La convenuta ha, dunque, eccepito che la voce “conguaglio ore”, indicata negli statini paga, non è che un mero elemento figurativo che ha la funzione di conciliare le discrepanze che si ottengono applicando il divisore orario contrattuale (cd. fisso) che viene convenzionalmente stabilito su una previsione “astratta” di 173 ore lavorative mensili e di 26 giorni lavorati/mese (laddove si adotti la cd. settimana lunga su sei giorni settimanali, come nel caso di specie) anziché un divisore orario cd. mobile plasmato sulla durata effettiva del mese lavorativo come da calendario civile ovvero sulle ore effettivamente lavorate. Ciò perché la retribuzione, come da previsione contrattuale, non tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, poiché al lavoratore viene erogata, ogni mese, una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate lavorative comprese nel mese e tutte le altre voci (festività, assenze retribuite, ecc.) vengono riportate nello statino paga come valori solo figurativi, poiché già ricompresi nella retribuzione globale mensile al netto delle prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro ovvero di altre particolari indennità, che vengono conteggiate a parte. Ebbene, la prospettazione interpretativa della società non risulta corretta- pur senza fare direttamente riferimento all'art. 31 sopra riportato - alla luce dei dati riportati nei cedolini paga emessi dalla stessa convenuta e versati agli atti.
Ne è riprova la circostanza per cui, nei mesi in cui il lavoratore ha fruito di ore di assenza retribuite a vario titolo (ferie, festività infrasettimanali, permessi) per le quali il lavoratore può assentarsi senza che questo incida sulla sua retribuzione mensile, si dovrebbe riscontrare in busta paga una corrispondente riduzione delle ore effettivamente lavorate, tale che la somma delle ore retribuite e di quelle lavorate sia sempre pari a 173, per effetto della 'mensilizzazione' della retribuzione. Ad esempio, nel mese gennaio 2019 il lavoratore ha fruito di ore 9,50 ore di permessi e 6,67 di ore per festività infrasettimanale, per un totale di ore 16,17 retribuite e 'non lavorate'. Così che, secondo la prospettata tesi difensiva della società, le ore 'lavorate' dovrebbero essere scese a 156,83 (173-16,17). Di contro, per come risulta dalla stessa busta paga, sommando le ore lavorate, che risultano essere 163,83, alle ore di assenza retribuita, si arriva al totale di 180 ore, con un'eccedenza di 7 ore, mentre l'importo effettivamente erogato è dato dalla sommatoria delle 'competenze' detratto (anche) il 'conguaglio ore mese” (trattenute € 55,63) con un equivalente 'credito' orario a favore del lavoratore, che va a compensarsi con l'eventuale credito orario maturato in altro mese lavorativo dal datore di lavoro.
Parimenti, quanto all'erroneità della tesi societaria circa il valore meramente figurativo della voce “conguaglio ore”, basti valutare i dati dello statino. Esaminando a titolo esemplificativo quello di gennaio 2019, in esso è riportata la retribuzione di tipo fissa mensile di euro 1.374,82.
Sono poi valorizzate le ore lavorate elencate come di seguito: (163,83 ore ordinarie)
€.1.301,95 + (21,67 prestazione sesta giornata) €.40,45+ (9,50 permessi ex festività )
€.75,50+ (1 festività non goduta) €.52,88+ (6,67 festività infrasettimanale) €. 53,01, per un totale di € 1.523,79. Tale retribuzione oraria viene erogata in parte immediatamente e in parte in maniera differita con la voce conguaglio ore anno: pertanto, nel caso che ci occupa, sottraendo alla retribuzione dovuta l'importo del conguaglio ore (pari a 7) di euro 55,63 (1.523,79-55,63), il risultato è € 1.468,16, che corrisponde alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore in maniera immediata, salva la quota dovuta quale conguaglio ore in maniera differita, in relazione alle ore lavorate per il mese di gennaio 2019. Che del dovuto sia stata pagata immediatamente solo una parte si evince dall'analisi dei debiti e crediti della busta paga. In particolare, dallo statino risultano: quali crediti + 25,82 (assegno nucleo familiare) + €. 80,00 (credito L. 66/14) +0,88 (credito arrotondamento) per un totale di €. 106,7; quali debiti: – 33,68 (tassazione rata addizionale regionale A.P.) – 9,34 (tassazione rata addizionale comunale A.P.) – 4,90 (quota CRAL)- 200,00 (cessione stipendio)-138,14
(contributi INPS)-1,10 (ritenute IRPEF) - 12,92 (trattenute sindacali) -0,78 (arrotondamento precedente) per un totale di €. 400,86.
Se, dunque, alla somma di euro 1.468,16 erogata immediatamente sul dovuto aggiungiamo i crediti (€ 106,7) e sottraiamo i debiti (€ 400,86) - che non hanno relazione con la retribuzione erogata in ragione delle ore lavorate, ma sono indicative di tassazioni e crediti vantati o dovuti dal lavoratore per ragioni diverse - otteniamo quale percepito per il mese di gennaio 2019 proprio l'importo di € 1.174,00 (1.085,00 acconto percepito +89,00 netto busta).
La voce conguaglio ore percepita dal lavoratore, così come nel modello grafico fino al dicembre 2018 anche in quello dal gennaio 2019, pertanto, non è un valore meramente figurativo, ma una somma di danaro concretamente corrispondente ad ore di lavoro, il cui pagamento viene differito. L'accertamento descritto, effettuato sulle altre buste paga relative al periodo oggetto del giudizio, ha dato lo stesso risultato, comprovando quindi l'infondatezza della tesi prospettata dalla società.
Ad esempio, nel mese gennaio 2020 il lavoratore ha fruito di ore 0,67 ore di permessi e 13,33 di ore per festività infrasettimanale, per un totale di ore 14 retribuite e 'non lavorate'. Così che, secondo la prospettata tesi difensiva della società, le ore 'lavorate' dovrebbero essere scese a 159. Di contro, per come risulta dalla stessa busta paga, sommando le ore lavorate che risultano essere 166 alle ore di assenza retribuita, si arriva al totale di 180 ore, con un'eccedenza di 7 ore, mentre l'importo effettivamente erogato è dato dalla sommatoria delle 'competenze' detratto (anche) il 'conguaglio ore mese” (trattenute € 55,63), con un equivalente 'credito' orario a favore del lavoratore, che va a compensarsi con l'eventuale credito orario maturato in altro mese lavorativo dal datore di lavoro. Risulta pertanto smentita in punto di fatto, dalla documentazione versata in atti, ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di 'conguaglio ore', dal momento che dalla modalità organizzativa dell'orario di lavoro discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale il lavoratore ha comunque percepito, in base al CCNL, sempre la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore).
La prova che le ore lavorate non corrispondano a 173 (in più o in meno) e che, ciononostante, la retribuzione mensile non muta si ricava sommando il numero di “ore lavorate” indicato in busta paga e le ore ulteriori che non corrispondono a effettiva prestazione lavorativa resa, ma alla fruizione di istituti, quali ferie, festività, permessi, di cui il lavoratore ha diritto per legge o contratto. Queste ore vanno ad aggiungersi alle “ore lavorate” nel mese ed il risultato di tale sommatoria dovrebbe corrispondere al monte ore mensile di 173 ore.
Quando non è successo, sia in difetto che in eccesso, si è verificato, rispettivamente, che il lavoratore ha percepito una retribuzione superiore ovvero inferiore alle ore effettivamente prestate, perché sempre corrispondente alla misura mensilizzata sul parametro di 173: in alcuni casi, quindi, ha lavorato di meno, in altri ha svolto lavoro eccedente, percependo lo stesso trattamento economico.
La compensazione tra le ore di lavoro al di sotto e al di sopra della soglia di 173 dà, per l'appunto, luogo al cd. “conguaglio annuale” che, sino all'anno 2015, risulta essere stato pacificamente erogato ai dipendenti. E', quindi, corretta la ricostruzione per cui, attraverso il meccanismo della paga mensilizzata, la retribuzione viene ad essere calcolata in ragione di una somma fissa e comprende, oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente svolte, tutti gli altri istituti a cui non corrisponde una effettiva prestazione quali: ferie, festività, permessi retribuiti, festività infrasettimanali, festività soppresse. Quindi, sebbene non effettivamente lavorate, le ore corrispondenti a tali istituti di legge vanno a comporre il massimale orario mensile cui è parametrata la retribuzione, per l'appunto mensilizzata. Ne consegue che, per verificare se il lavoratore abbia svolto lavoro eccedente il parametro di 173 ore o di contro abbia lavorato per meno ore rispetto a detto parametro, non è sufficiente guardare al solo dato delle “ore lavorate” di cui in busta paga, ma occorre anche verificare quante siano state le ore per le quali si è astenuto dal lavoro, fermo comunque il diritto ad essere retribuito.
Mese per mese, lo sbilancio in termini di superamento o meno del tetto mensile non porta ad alcuna reale modifica degli importi corrisposti in busta paga, ma serve unicamente alla
“quadratura” della contabilità mensile. E' pur vero, tuttavia, che, invece, alla fine di ciascun anno, lo scollamento tra ore lavorate e monte ore mensile retributivo viene ad essere giustificato e quindi riallineato, per il principio di sinallagmaticità delle prestazioni, attraverso il conguaglio tra le ore lavorate in più e quelle in meno, così come effettuato dalla stessa società nelle buste paga di gennaio 2016 per l'anno 2015 (come pacificamente dedotto). Ciò posto, il lavoratore ha allegato alla domanda un puntale conteggio, sviluppato mese per mese sulla base dei cedolini paga disponibili agli atti, emessi dalla società, in cui sono messi a confronto, per ciascun anno e per ciascun mese, le ore di lavoro 'a conguaglio' sia nell'ipotesi in cui queste siano state individuate in buste paga nella voce “trattenute” che in quella “competenze”. Conclusivamente, l'esame delle buste paga consente di ritenere dimostrato il diritto del lavoratore al pagamento delle ore di lavoro che risultano non retribuite all'esito della somma algebrica delle ore prestate in meno e di quelle prestate in più, per un totale di 60,06 ore, pari ad un complessivo credito di € 477,29, non specificamente contestato.
5 Quanto poi alla maggiorazione di cui all'art. 38 del CCNL, pretesa dal ricorrente, essa spetta in caso di lavoro straordinario.
Lo svolgimento di un numero di ore superiore alle 40 settimanali, contestato dalla convenuta, non è stato specificamente allegato dalla parte ricorrente (che ha invocato l'art. 31 del CCNL, per cui le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro non danno luogo a compensi per lavoro supplementare /straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare;
conseguentemente, va corrisposta la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale) e non si evince dalla voce conguaglio ore, posta a base del computo delle somme pretese.
La domanda in tale parte è, dunque, infondata. 6
Alla luce delle precedenti argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della somma di € 477,29, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
(sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo;
segue la condanna della convenuta al relativo pagamento. 7
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto altresì della maggiorazione per l'uso di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti ex art 4, comma 1 bis, DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della somma di € 477,29, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 417,30, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente.
Napoli, 14.03.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante