Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13453/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.V.G. 13453/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/11/2024 da
, con l'avv. Fantin Valentina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Benvoluti Alessandro, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“si chiede che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti, celebrato a Due Carrare (PD) il 20.06.2014, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto comune dell'anno 2014, Numero 8, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni
1
collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, con arredi, corredi, ed ogni pertinenza, sita ad AL (PD), via A. Modigliani n. 16, così censita nel Catasto Fabbricati di Padova - Comune di AL: Foglio 1 - mappale 1672 sub.
2 - Via Amedeo Modigliani n. 16– piano T-1 - Cat. A/2 - Cl.
2 - vani 7 - Superficie catastale Totale mq 213 e Totale escluse aree scoperte mq 187 - R.C. Euro 741,12; Foglio 1
- mappale 1672 sub.
3 - Via Amedeo Modigliani n. 16 - piano T - Cat. C/6 - Cl. 2 -
Consistenza mq 18 – Dati di superficie Totale mq 23 - R.C. Euro 47,41.
2) I tempi di permanenza padre e figlie saranno i seguenti: - dalle 7.30 del lunedì, quando il padre andrà a prenderle a casa della madre, fino alle 19:45- 20:00 del martedì dopo cena;
nel periodo scolastico, il mattino del lunedì verranno accompagnate a scuola e all'asilo dalla madre, dalla quale avranno fatto il pernotto della domenica, fermo restando che il turno di responsabilità paterna inizia alle 7.30 e pertanto, in caso di malattia o altro impedimento delle figlie a frequentare la scuola o l'asilo, o in caso di necessità di ritiro anticipato, i relativi incombenti saranno di spettanza del padre;
- i fine settimana alternati dalle 19.45-
20:00 del venerdì, quando il padre andrà a prenderle dalla madre, fino alle 19:45-20:00 della domenica dopo cena. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive ciascun genitore avrà diritto a due settimane esclusive con decorrenza da sabato a sabato, in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno. Negli anni dispari avrà diritto di priorità il padre, in quelli pari la madre. Ciascun genitore dovrà informare l'altro, prima della partenza, su dove intende condurre le figlie in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà. I documenti dovranno seguire sempre le figlie. Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise a metà, alternando di anno in anno i periodi dalla fine della scuola/asilo fino alle 10:00 del 31 dicembre, oppure il periodo dalle 10:00 del 31 dicembre fino alle 20:00, dopo cena, del 6 gennaio. A prescindere dal genitore con cui le figlie trascorreranno la prima settimana,
l'altro le terrà con sé, salvo diverso accordo tra le parti, alternativamente di anno in anno, dalla sera della Vigilia di Natale (19:45-20:00) fino al pomeriggio del giorno di Natale
(16:45-17:00) o dal pomeriggio del giorno di Natale (16:45-17:00) fino alla sera del giorno di Santo Stefano (19:45-20:00). Il weekend successivo alla ripresa della scuola sarà del genitore che non ha avuto le figlie con sé nella settimana dell'Epifania. Durante le vacanze pasquali, i turni di responsabilità saranno i seguenti, ad anni alterni: dal venerdì alle 18:00 alla domenica alle 18:00 prima di cena e dalla domenica alle 18:00 prima di cena sino al rientro a scuola/asilo. Le vacanze di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con un
2 genitore o con l'altro. Durante i periodi di villeggiatura con ciascun genitore, le due sorelle non verranno divise e staranno entrambe con il genitore in villeggiatura, salvo diverso accordo tra i genitori. Per le altre festività e annessi ponti infra annuali varranno i tempi di permanenza ordinari. Le figlie trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore cui spetta il turno di responsabilità, con la possibilità per l'altro di tenerle con sé un paio d'ore, in momento della giornata da concordare. Nei giorni del compleanno dei genitori, su richiesta del genitore, le figlie potranno stare l'intera giornata con il festeggiato anche se non è titolare del turno di responsabilità. Nei giorni della festa della mamma e del papà, il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, potrà tenere con sé le figlie un paio d'ore, in momento della giornata da concordare. Il genitore che ha con sé le figlie si adopererà per garantire il contatto telefonico con l'altro genitore nella fascia oraria dalle
18:00 alle 20:00. In caso di malattia delle figlie, i genitori si accorderanno per le visite del padre o per i recuperi dei giorni non goduti. Nei propri turni di responsabilità ciascun genitore, salvo accordi diversi, si occuperà di tutte le necessità delle figlie, provvedendo, per esempio, a ritirarle da scuola in caso di uscita anticipata, ad accompagnarle ad eventuali visite mediche (avvisando comunque l'altro genitore dell'appuntamento) o alle attività ludico-sportive. Ogni genitore nei propri turni di responsabilità potrà avvalersi dell'ausilio dei propri genitori. Qualora l'uno o l'altro dovessero assentarsi per più giorni per viaggi di lavoro o per altri impegni, chiederanno la disponibilità dell'altro ad occuparsi delle figlie nei propri turni di responsabilità, prima di avvalersi dell'ausilio di terze persone. I ricorrenti convengono che, previo accordo, durante le vacanze scolastiche estive le figlie potranno trascorrere periodi di vacanza ulteriori insieme ai nonni materni o paterni.
3) Come contributo al mantenimento di ciascuna figlia, il sig. corrisponderà alla CP_1 sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € 475,00 ciascuna, soggetta ad Pt_1 automatica rivalutazione annuale Istat a decorrere dall'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore.
4) Le spese straordinarie delle figlie, regolamentate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova, da intendersi integralmente trascritto e allegato al presente ricorso, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% CP_1
a carico della sig.ra Le spese inerenti al vestiario delle figlie devono intendersi Pt_1 ricomprese all'interno del contributo al mantenimento ordinario, eccetto quelle relative alla prima attività sportiva e alle altre attività sportive e ricreative concordate tra i genitori. I farmaci da banco necessari alla cura di malanni ordinari o stagionali devono intendersi spese ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario, eccetto quelle corredate da
3 prescrizione del medico curante. La spesa della mensa scolastica delle figlie e la retta della scuola materna della figlia si ritengono spese straordinarie su cui vi è già accordo Per_2
tra i genitori.
5) I ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale per i figli venga percepito interamente da parte della sig.ra Pt_1
6) I signori e si danno il reciproco assenso al Parte_1 Controparte_1
rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio/rinnovo di quelli delle figlie minori o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
7) Ciascun ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente dando atto di non avere nulla a pretendere dall'altro a titolo di mantenimento.
8) I ricorrenti convengono di applicare le condizioni economiche sopra indicate nei punti 3
e 4 a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
9) Al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici in essere, il sig. [c.f.: ], Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], residente a [...], si obbliga a cedere e trasferire alla sig.ra [c.f.: ], nata Parte_1 C.F._2
a Taranto il 05.11.1985, residente a[...], che si obbliga ad accettare ed acquistare, la quota di un mezzo della piena proprietà sulla porzione di bifamiliare composta da abitazione sviluppantesi al piano terra e primo e pertinenziale garage al piano terra con annessa area scoperta di pertinenza esclusiva, il tutto sito in AL (PD), Via Amedeo Modigliani n. 16, unità immobiliare così censita nel CATASTO FABBRICATI del Comune di ALBIGNASEGO: Foglio 1 - mappale 1672 sub.
2 - Via Amedeo Modigliani n. 16– piano T-1 - Cat. A/2 - Cl.
2 - vani 7 - Superficie catastale
Totale mq 213 e Totale escluse aree scoperte mq 187 - R.C. Euro 741,12; Foglio 1 - mappale
1672 sub.
3 - Via Amedeo Modigliani n. 16 - piano T - Cat. C/6 - Cl.
2 - Consistenza mq 18
– Dati di superficie Totale mq 23 - R.C. Euro 47,41. All'uopo, la sig.ra si Parte_1
accollerà la quota del 50% di spettanza del sig. del residuo del mutuo Controparte_1
fondiario cointestato - così come calcolato alla data della stipula di cui segue - di originari euro 315.000,00 nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni risultanti dal contratto con BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia stipulato dal Notaio di Padova in data 17.06.2021, rep. n. 3469, Persona_3
Racc. n. 3008, debitamente registrato, in dipendenza del quale è stata iscritta ipoteca presso la Conservatoria di Padova per euro 630.000,00 in data 18.06.2021 ai n.ri 26522/4365. La stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile verrà formalizzata e sottoscritta per atto
4 notarile avanti al notaio scelto dalla sig.ra entro e non oltre 30 giorni lavorativi Pt_1
dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, salvo proroghe imposte da necessità tecniche rilevate dal Notaio, con spese notarili di cessione a carico della sig.ra In ragione Pt_1
di quanto sopra, la sig.ra si impegna ad attivarsi presso la banca mutuante al fine Pt_1
di subentrare quale unico mutuatario nel contratto di cui sopra, con oneri ad esclusivo carico della stessa. Le parti convengono che l'accollo sostanziale della rata del mutuo di cui sopra sarà sostenuto integralmente dalla sig.ra a far data dal mese di pubblicazione Pt_1 della sentenza di divorzio. Qualora la banca non dovesse concedere l'accollo del mutuo alla sig.ra con formale liberazione del sig. la sig.ra sarà comunque Pt_1 CP_1 Pt_1 tenuta al pagamento dell'intero mutuo residuo a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza di divorzio, obbligandosi nei confronti del sig. a pagare con regolarità CP_1
le rate di mutuo alle scadenze pattuite ed a manlevarlo da ogni qualsivoglia danno che dovesse derivargli dal proprio inadempimento.
10) Il conto corrente cointestato di appoggio del mutuo presso dovrà essere CP_2
estinto entro 30 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio – essendo già stato raggiunto l'accordo per il quale la sig.ra trasferirà l'addebito del mutuo Pt_1
in parola su un proprio conto corrente – rimanendo unica futura mutuataria sub 9, per il pagamento del rateo del mutuo.
11) I Signori e convengono che con il trasferimento Controparte_1 Parte_1 della quota immobiliare sopra concordato al punto 9) e a decorrere dallo stesso s'intenderà di esclusiva proprietà della sig.ra l'immobile comprensivo di tutti gli Parte_1 arredi, corredi, beni di qualsiasi natura e impianti attualmente presenti nell'immobile stesso, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la stazione di ricarica domestica dell'auto elettrica e l'impianto fotovoltaico. A tal fine, il sig. si impegna a Controparte_1 rendere effettivo il cambio di titolarità dell'impianto fotovoltaico e del relativo contratto energetico con il Gestore dei Servizi Energetici in favore della sig.ra Parte_1
entro 30 giorni lavorativi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Il sig. CP_1
si obbliga, in caso di mancata o ritardata volturazione in favore della sig.ra
[...]
, a corrispondere alla stessa gli eventuali contributi ricevuti da parte del Parte_1
G.S.E. a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza di divorzio.
12) Spese legali compensate.”
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
5 e hanno contratto matrimonio il 20/06/2014 in Due Parte_1 Controparte_1
Carrare (PD) e trascritto nel relativo registro al n.8, Parte II, serie C dell'anno 2014.
Nel giudizio di separazione l'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. si è tenuta ai sensi dell'art.127 ter in data il 27.6.2023 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.1519/2023 depositata il 14.7.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 27.6.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che quanto concordato ai punti 9 10 e 11 delle rassegnate conclusioni, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
In ogni caso, il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 9 delle conclusioni sopra riportate.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 20/06/2014 in Due Carrare (PD) e trascritto nel relativo
[...]
registro al n.8, parte II, serie C, anno 2014 del Comune di Due Carrare (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
6 3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva, dando atto che le parti,
a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 9;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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