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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3623/2024 R.G. promossa
DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
FRANCESCO SILLUZIO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a CATANIA il 21/01/1963 Controparte_1
(C.F. ); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale
1 Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha contratto matrimonio con Parte_1
in Catania in data 21/03/1987 (trascritto al Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 78, Parte 1, anno 1987) e che dall'unione sono nati figli oramai maggiorenni ed
economicamente indipendenti – ha adito questo Tribunale per la pronuncia della separazione personale dalla moglie.
Non si è costituita in giudizio della quale va Controparte_1
pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 01/04/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio della resistente, il ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha, pertanto, chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Ciò premesso, la domanda di separazione avanzata da Pt_1
nei confronti di merita accoglimento.
[...] Controparte_1
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata costituzione della resistente e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass.
N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, non essendo stata avanzata alcun tipo di pretesa di natura economica.
2 Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in assenza di opposizione alla domanda di separazione, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3623/2024 R.G.,
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3623/2024 R.G. promossa
DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
FRANCESCO SILLUZIO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a CATANIA il 21/01/1963 Controparte_1
(C.F. ); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale
1 Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha contratto matrimonio con Parte_1
in Catania in data 21/03/1987 (trascritto al Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 78, Parte 1, anno 1987) e che dall'unione sono nati figli oramai maggiorenni ed
economicamente indipendenti – ha adito questo Tribunale per la pronuncia della separazione personale dalla moglie.
Non si è costituita in giudizio della quale va Controparte_1
pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 01/04/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio della resistente, il ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha, pertanto, chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Ciò premesso, la domanda di separazione avanzata da Pt_1
nei confronti di merita accoglimento.
[...] Controparte_1
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per mancata costituzione della resistente e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass.
N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, non essendo stata avanzata alcun tipo di pretesa di natura economica.
2 Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in assenza di opposizione alla domanda di separazione, stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3623/2024 R.G.,
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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