TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3460/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 9.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3460/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CIARI GUIDO elettivamente domiciliato in VIA XI FEBBRAIO,
113 50053 EMPOLI RICORRENTE contro
, in persona del p.t., con l'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di , CP_1
RESISTENTI CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente, come precisate con note ex art. 127-ter del 27/03/2025:
“La difesa del ricorrente insiste per la conferma del provvedimento cautelare nonché per la decisione nel merito del ricorso con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.lgs. 150/2011, o in subordine, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., assunti i provvedimenti più opportuni, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sospendere inaudita altera parte, o comunque integrato il contraddittorio, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine al Questore di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come
Pagina 1 di 11 modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previo annullamento del decreto impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi C.T.U. medico legale e/o psicologica finalizzata ad accertare se sussiste una condizione di “vulnerabilità” in capo al ricorrente rilevante ai sensi dell'art. 32, terzo comma, d.lgs. 25/2008.” Per parte resistente, come da comparsa:
“L'Amministrazione in epigrafe, così come difesa e rappresentata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 20/03/2024 Parte_1 ha impugnato il decreto del Questore di Firenze (prot. 131/24) del 16/02/2024 e notificato il 23/02/2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che “il richiedente risulta in Italia dal giugno 2016. Ha fatto domanda di protezione internazionale (FI0003885), rigettata dalla Commissione: a seguito di ricorso, sia in primo grado che in appello l'istante risultava soccombente. In sede di domanda di protezione speciale, ha presentato la documentazione di cui sopra. Ha partecipato a dei corsi di formazione. Riferisce di non avere nessuno in Nigeria. In riferimento alla situazione alloggiativa, egli ad oggi risulta residente a [...]ospite di una connazionale. La questura segnala: in data 24/12/2022 veniva deferito in stato di libertà per uccisione e macellazione clandestina di animali;
che nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare del richiedente, non risultando dei legami culturali e lavorativi dello stesso con il territorio italiano. Pur risiedendo sul territorio dal 2016, tale fattore di per sé appare non sufficiente ai fini dell'integrazione. Lo stesso dicasi per l'elemento lavorativo, in quanto l'istante ha riferito di essere titolare di posizione lavorativa nel modello allegato all'istanza, tuttavia la documentazione prodotta fa riferimento solo a periodi determinati del passato, non risultando niente del periodo più recente. Il richiedente ha inoltre dichiarato nel modello integrativo allegato che in Nigeria non ha più familiari, ma del resto non li ha nemmeno in Italia. Inoltre, ha documentato solo lo svolgimento di attività di formazione e volontariato molto risalenti nel tempo, le quali appaiono
Pagina 2 di 11 essere comunque recessive rispetto alla segnalazione da parte della questura circa il deferimento in stato di libertà. Infine non risulta avere problemi di salute attuali. Tutti questi fattori, rapportati al periodo di permanenza in Italia, alla poca integrazione personale documentata, inducono a ritenere non avvenuto il percorso di integrazione e alla conclusione che il centro dei suoi interessi sia il suo paese di origine e non l'Italia”. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento argomentando, in rito, la nullità per violazione di legge dell'atto impugnato in ragione dell'omessa motivazione, ovvero dell'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'autorità ad adottare l'atto; nel merito, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale, in ragione della valutazione comparativa della situazione nel Paese di provenienza e dei seguenti elementi di vulnerabilità individuale e di integrazione socio- lavorativa:
“il ricorrente ha una situazione lavorativa connotata da una certa continuità avendo documentato di aver sempre lavorato fin dal suo ingresso in Italia: egli, infatti, ha svolto attività lavorativa ininterrottamente a far dal 31.03.2019, come risulta dall'allegato estratto conto previdenziale aggiornato al 7.03.2024 (all.006) e dalle ultime CU (all.007); CP_3
A far data dal 01.11.2023, il rapporto lavorativo instaurato il 02.01.2023 con la
[...]
(P. Iva ) con sede legale in Via G. del Guerra, 27, 56025 CP_4 P.IVA_1
Pontedera (PI), è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, da cui ricava circa Euro 1.600,00 / 1.700,00 al mese (all.008 - all.009). sotto l'aspetto alloggiativo il ricorrente conduce in locazione un appartamento sito in Empoli (FI) assieme ad una connazionale (all.010); il ricorrente mostra un'ottima conoscenza della lingua italiana, elemento al pari del lavoro di primaria importanza ai fini di una reale integrazione;
ha conseguito la patente italiana il 18.12.2021 (all.011). in Italia ha ormai stabili legali affettivi in Italia e nella comunità ospitante.”
Con decreto del 29/03/2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni di sospensione, considerato l'emergere di elementi di integrazione lavorativa meritevoli di approfondimento in sede di merito.
E' stata fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 27/03/2025.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha rappresentato, in particolare:
che, in via preliminare, il ricorrente avrebbe omesso la notifica del decreto di fissazione udienza, ledendo conseguentemente il diritto di difesa dell'Amministrazione
Pagina 3 di 11 resistente;
nel merito, “che nel 2016 il ricorrente faceva ingresso in Italia e presentava istanza per poter beneficiare della protezione internazionale presso la Questura di CP_1
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di CP_1 non riconosceva il beneficio. Avverso tale provvedimento, il Sig. ha proposto Pt_1 ricorso, all'esito del quale, sia nel giudizio di I grado sia nel giudizio di appello, è risultato soccombente. In data 29.12.2020 il Prefetto di disponeva la revoca delle misure di accoglienza nei CP_1 confronti del ricorrente, in quanto si allontanava dalla struttura presso la quale era ospite senza la necessaria, preventiva e motivata autorizzazione. In data 10/03/2023 presentava istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
“Protezione Speciale art. 19 comma 1.2 del TUI” presso la Questura di A seguito del CP_1 parere non favorevole all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso della Commissione Territoriale di il Questore di Firenze ha emesso il decreto di rifiuto del rilascio del CP_1 permesso di soggiorno per “Protezione speciale” nr. . Numer_1
Trattenendosi irregolarmente nel territorio nazionale in data 23/02/2024 il Prefetto di CP_1 disponeva l'espulsione nr. 22/2024 nei confronti del ricorrente con contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio entro 7 giorni. (…) il ricorrente non ha evidenziato alla Commissioni situazioni tali da far desumere che il rientro nel Paese di origine potesse esser per lo stesso fonte di pericolo e di persecuzioni, né ha dedotto circostanze da cui desumere una potenziale lesione della sua vita privata e familiare, atteso che la famiglia del ricorrente risulta esser sempre in Nigeria. Infine, si evidenzia che il sig. è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato Pt_1 di cui all'art. 544 bis c.p.”
All'udienza fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha contestato quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nella sua comparsa rappresentando che:
“NON corrisponde a verità, come invece darebbe a credere l'Avvocatura di Stato, che il ricorrente abbia omesso di notificare, ai sensi della legge n. 53 del 1994, il decreto di fissazione udienza ex art. 281 decies c.p.c. del 28.03.2023: è, semmai, immediatamente verificabile la circostanza opposta, come si evince della documentazione allegata alla nota di deposito del 09.04.2024. Pertanto, l'eccezione è tamquam non esset. In ultimo, corrisponde a verità quanto riferito da controparte in merito alla pendenza del giudizio penale che vede imputato il Sig. del delitto di cui all'art. 544 bis c.p. nel p.p. Pt_1
RGNR 17049/2022, con prima udienza dibattimentale fissata al 1 aprile 2025, tuttavia nel rispetto dell'art. 27, co. 2 Cost. e considerato il dettato dell'art. 4, co. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la precisazione di controparte non ha alcuna incidenza sul presente giudizio.” La difesa del ricorrente ha inoltre depositato documentazione integrativa a conferma della raggiunta integrazione socio-lavorativa del ricorrente1, ed ha insistito nelle
Pagina 4 di 11 conclusioni, come riportate in epigrafe. All'esito della scadenza dei termini la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°° Preliminarmente, risulta agli atti di causa notifica nei termini di ricorso e decreto fissazione udienza;
pertanto, l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta è infondata. La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla
è assunto presso la TOSCOSERVICE LOGISTICA & SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP., P. Iva Parte_2
, corrente in Pontedera (PI), Via G. Guerri 25, a far data dal 02.01.2023 (con contratto a tempo P.IVA_1 determinato); a far data dal 01.11.2023 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. all. 008). A conferma del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa si offre in comunicazione, con numerazione progressiva rispetto agli atti di causa, la seguente documentazione: 014 - buste paga Feb 2024 - Feb 2025; 015 – CUD 2024. Si dà atto che il ricorrente ha superato i limiti di ammissione al beneficio a spese dello Stato.”
Pagina 5 di 11 clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito
Pagina 6 di 11 rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 7 di 11 La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a
Pagina 8 di 11 prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato la Nigeria ed è giunto in Italia nel 2016. Si trova pertanto sul territorio nazionale da quasi 10 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico. Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dagli estratti INPS prodotti, risulta che il ricorrente lavora in maniera continuativa dal 2019 (si riportano di seguito le tabelle)
In particolare, egli risulta attualmente impiegato presso la TOSCOSERVICE LOGISTICA & SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP. ed a far data dal 01.11.2023 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. all. 008); Quanto al procedimento penale a carico del ricorrente, il provvedimento impugnato si limita a richiamare il deferimento all'A.G. per il reato di cui all'544-bis c.p. (Uccisione di animali). La stessa Amministrazione convenuta non ha tuttavia concluso nel senso di ritenere il ricorrente soggetto pericoloso, ma richiamando il parere della Commissione Territoriale,
Pagina 9 di 11 si è limitata a dichiarare che le ragioni che giustificano il rilascio del permesso in ragione dell'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente “appaiono essere comunque recessive rispetto alla segnalazione da parte della questura circa il deferimento in stato di libertà”. Il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, dunque del tutto carente sotto il profilo motivazionale in quanto non esplicita gli indici dai quali è desunta la pericolosità attuale del soggetto, né è in maniera esaustiva chiarisce l'iter motivazionale del bilanciamento eventualmente compiuto tra i vari interessi in gioco. Ad avviso del Giudicante il giudizio di bilanciamento deve condurre ad una valutazione di segno opposto, in particolare, non emergendo nel caso di specie, ragioni di sicurezza e ordine pubblico i tali da giustificare il sacrifico della “vita privata” radicata in Italia dal ricorrente. Invero, ferma la presunzione d'innocenza di cui all'art. 27 Cost. nonché la presunta commissione in un periodo comunque non recente, appare difficile sostenere -in concreto ed all'attualità - una pericolosità del ricorrente che superi le esigenze di tutela della vita privata raggiunta in Italia.
In ragione dell'impegno profuso dal ricorrente nella costruzione di un percorso di integrazione socio-lavorativo caratterizzato da stabilità, ed accompagnato, dalla conoscenza della lingua italiana (che gli ha permesso tra l'altro di conseguire anche patente di guida italiana), alla luce del criterio di proporzionalità, fa sì che il rischio di lesione della vita privata che costui si è costruito negli ultimi anni prevalga su esigenze di ordine e sicurezza pubblica la cui attualità e concretezza appare fortemente attenuata. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale,
Pagina 10 di 11 disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta quanto allegato dal ricorrente nelle note ex art. 127-ter del 27/03/2025:
“Il ricorrente ha intrapreso un percorso lavorativo connotato da continuità e stabilità, come dimostra l'estratto conto CP_ previdenziale del 13.03.2025 (all.013).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 9.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3460/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CIARI GUIDO elettivamente domiciliato in VIA XI FEBBRAIO,
113 50053 EMPOLI RICORRENTE contro
, in persona del p.t., con l'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di , CP_1
RESISTENTI CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente, come precisate con note ex art. 127-ter del 27/03/2025:
“La difesa del ricorrente insiste per la conferma del provvedimento cautelare nonché per la decisione nel merito del ricorso con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.lgs. 150/2011, o in subordine, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., assunti i provvedimenti più opportuni, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sospendere inaudita altera parte, o comunque integrato il contraddittorio, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine al Questore di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come
Pagina 1 di 11 modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previo annullamento del decreto impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi C.T.U. medico legale e/o psicologica finalizzata ad accertare se sussiste una condizione di “vulnerabilità” in capo al ricorrente rilevante ai sensi dell'art. 32, terzo comma, d.lgs. 25/2008.” Per parte resistente, come da comparsa:
“L'Amministrazione in epigrafe, così come difesa e rappresentata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 20/03/2024 Parte_1 ha impugnato il decreto del Questore di Firenze (prot. 131/24) del 16/02/2024 e notificato il 23/02/2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che “il richiedente risulta in Italia dal giugno 2016. Ha fatto domanda di protezione internazionale (FI0003885), rigettata dalla Commissione: a seguito di ricorso, sia in primo grado che in appello l'istante risultava soccombente. In sede di domanda di protezione speciale, ha presentato la documentazione di cui sopra. Ha partecipato a dei corsi di formazione. Riferisce di non avere nessuno in Nigeria. In riferimento alla situazione alloggiativa, egli ad oggi risulta residente a [...]ospite di una connazionale. La questura segnala: in data 24/12/2022 veniva deferito in stato di libertà per uccisione e macellazione clandestina di animali;
che nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare del richiedente, non risultando dei legami culturali e lavorativi dello stesso con il territorio italiano. Pur risiedendo sul territorio dal 2016, tale fattore di per sé appare non sufficiente ai fini dell'integrazione. Lo stesso dicasi per l'elemento lavorativo, in quanto l'istante ha riferito di essere titolare di posizione lavorativa nel modello allegato all'istanza, tuttavia la documentazione prodotta fa riferimento solo a periodi determinati del passato, non risultando niente del periodo più recente. Il richiedente ha inoltre dichiarato nel modello integrativo allegato che in Nigeria non ha più familiari, ma del resto non li ha nemmeno in Italia. Inoltre, ha documentato solo lo svolgimento di attività di formazione e volontariato molto risalenti nel tempo, le quali appaiono
Pagina 2 di 11 essere comunque recessive rispetto alla segnalazione da parte della questura circa il deferimento in stato di libertà. Infine non risulta avere problemi di salute attuali. Tutti questi fattori, rapportati al periodo di permanenza in Italia, alla poca integrazione personale documentata, inducono a ritenere non avvenuto il percorso di integrazione e alla conclusione che il centro dei suoi interessi sia il suo paese di origine e non l'Italia”. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento argomentando, in rito, la nullità per violazione di legge dell'atto impugnato in ragione dell'omessa motivazione, ovvero dell'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'autorità ad adottare l'atto; nel merito, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale, in ragione della valutazione comparativa della situazione nel Paese di provenienza e dei seguenti elementi di vulnerabilità individuale e di integrazione socio- lavorativa:
“il ricorrente ha una situazione lavorativa connotata da una certa continuità avendo documentato di aver sempre lavorato fin dal suo ingresso in Italia: egli, infatti, ha svolto attività lavorativa ininterrottamente a far dal 31.03.2019, come risulta dall'allegato estratto conto previdenziale aggiornato al 7.03.2024 (all.006) e dalle ultime CU (all.007); CP_3
A far data dal 01.11.2023, il rapporto lavorativo instaurato il 02.01.2023 con la
[...]
(P. Iva ) con sede legale in Via G. del Guerra, 27, 56025 CP_4 P.IVA_1
Pontedera (PI), è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, da cui ricava circa Euro 1.600,00 / 1.700,00 al mese (all.008 - all.009). sotto l'aspetto alloggiativo il ricorrente conduce in locazione un appartamento sito in Empoli (FI) assieme ad una connazionale (all.010); il ricorrente mostra un'ottima conoscenza della lingua italiana, elemento al pari del lavoro di primaria importanza ai fini di una reale integrazione;
ha conseguito la patente italiana il 18.12.2021 (all.011). in Italia ha ormai stabili legali affettivi in Italia e nella comunità ospitante.”
Con decreto del 29/03/2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni di sospensione, considerato l'emergere di elementi di integrazione lavorativa meritevoli di approfondimento in sede di merito.
E' stata fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 27/03/2025.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha rappresentato, in particolare:
che, in via preliminare, il ricorrente avrebbe omesso la notifica del decreto di fissazione udienza, ledendo conseguentemente il diritto di difesa dell'Amministrazione
Pagina 3 di 11 resistente;
nel merito, “che nel 2016 il ricorrente faceva ingresso in Italia e presentava istanza per poter beneficiare della protezione internazionale presso la Questura di CP_1
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di CP_1 non riconosceva il beneficio. Avverso tale provvedimento, il Sig. ha proposto Pt_1 ricorso, all'esito del quale, sia nel giudizio di I grado sia nel giudizio di appello, è risultato soccombente. In data 29.12.2020 il Prefetto di disponeva la revoca delle misure di accoglienza nei CP_1 confronti del ricorrente, in quanto si allontanava dalla struttura presso la quale era ospite senza la necessaria, preventiva e motivata autorizzazione. In data 10/03/2023 presentava istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
“Protezione Speciale art. 19 comma 1.2 del TUI” presso la Questura di A seguito del CP_1 parere non favorevole all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso della Commissione Territoriale di il Questore di Firenze ha emesso il decreto di rifiuto del rilascio del CP_1 permesso di soggiorno per “Protezione speciale” nr. . Numer_1
Trattenendosi irregolarmente nel territorio nazionale in data 23/02/2024 il Prefetto di CP_1 disponeva l'espulsione nr. 22/2024 nei confronti del ricorrente con contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio entro 7 giorni. (…) il ricorrente non ha evidenziato alla Commissioni situazioni tali da far desumere che il rientro nel Paese di origine potesse esser per lo stesso fonte di pericolo e di persecuzioni, né ha dedotto circostanze da cui desumere una potenziale lesione della sua vita privata e familiare, atteso che la famiglia del ricorrente risulta esser sempre in Nigeria. Infine, si evidenzia che il sig. è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato Pt_1 di cui all'art. 544 bis c.p.”
All'udienza fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha contestato quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nella sua comparsa rappresentando che:
“NON corrisponde a verità, come invece darebbe a credere l'Avvocatura di Stato, che il ricorrente abbia omesso di notificare, ai sensi della legge n. 53 del 1994, il decreto di fissazione udienza ex art. 281 decies c.p.c. del 28.03.2023: è, semmai, immediatamente verificabile la circostanza opposta, come si evince della documentazione allegata alla nota di deposito del 09.04.2024. Pertanto, l'eccezione è tamquam non esset. In ultimo, corrisponde a verità quanto riferito da controparte in merito alla pendenza del giudizio penale che vede imputato il Sig. del delitto di cui all'art. 544 bis c.p. nel p.p. Pt_1
RGNR 17049/2022, con prima udienza dibattimentale fissata al 1 aprile 2025, tuttavia nel rispetto dell'art. 27, co. 2 Cost. e considerato il dettato dell'art. 4, co. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la precisazione di controparte non ha alcuna incidenza sul presente giudizio.” La difesa del ricorrente ha inoltre depositato documentazione integrativa a conferma della raggiunta integrazione socio-lavorativa del ricorrente1, ed ha insistito nelle
Pagina 4 di 11 conclusioni, come riportate in epigrafe. All'esito della scadenza dei termini la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°° Preliminarmente, risulta agli atti di causa notifica nei termini di ricorso e decreto fissazione udienza;
pertanto, l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta è infondata. La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla
è assunto presso la TOSCOSERVICE LOGISTICA & SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP., P. Iva Parte_2
, corrente in Pontedera (PI), Via G. Guerri 25, a far data dal 02.01.2023 (con contratto a tempo P.IVA_1 determinato); a far data dal 01.11.2023 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. all. 008). A conferma del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa si offre in comunicazione, con numerazione progressiva rispetto agli atti di causa, la seguente documentazione: 014 - buste paga Feb 2024 - Feb 2025; 015 – CUD 2024. Si dà atto che il ricorrente ha superato i limiti di ammissione al beneficio a spese dello Stato.”
Pagina 5 di 11 clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito
Pagina 6 di 11 rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 7 di 11 La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a
Pagina 8 di 11 prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato la Nigeria ed è giunto in Italia nel 2016. Si trova pertanto sul territorio nazionale da quasi 10 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico. Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dagli estratti INPS prodotti, risulta che il ricorrente lavora in maniera continuativa dal 2019 (si riportano di seguito le tabelle)
In particolare, egli risulta attualmente impiegato presso la TOSCOSERVICE LOGISTICA & SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP. ed a far data dal 01.11.2023 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato (cfr. all. 008); Quanto al procedimento penale a carico del ricorrente, il provvedimento impugnato si limita a richiamare il deferimento all'A.G. per il reato di cui all'544-bis c.p. (Uccisione di animali). La stessa Amministrazione convenuta non ha tuttavia concluso nel senso di ritenere il ricorrente soggetto pericoloso, ma richiamando il parere della Commissione Territoriale,
Pagina 9 di 11 si è limitata a dichiarare che le ragioni che giustificano il rilascio del permesso in ragione dell'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente “appaiono essere comunque recessive rispetto alla segnalazione da parte della questura circa il deferimento in stato di libertà”. Il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, dunque del tutto carente sotto il profilo motivazionale in quanto non esplicita gli indici dai quali è desunta la pericolosità attuale del soggetto, né è in maniera esaustiva chiarisce l'iter motivazionale del bilanciamento eventualmente compiuto tra i vari interessi in gioco. Ad avviso del Giudicante il giudizio di bilanciamento deve condurre ad una valutazione di segno opposto, in particolare, non emergendo nel caso di specie, ragioni di sicurezza e ordine pubblico i tali da giustificare il sacrifico della “vita privata” radicata in Italia dal ricorrente. Invero, ferma la presunzione d'innocenza di cui all'art. 27 Cost. nonché la presunta commissione in un periodo comunque non recente, appare difficile sostenere -in concreto ed all'attualità - una pericolosità del ricorrente che superi le esigenze di tutela della vita privata raggiunta in Italia.
In ragione dell'impegno profuso dal ricorrente nella costruzione di un percorso di integrazione socio-lavorativo caratterizzato da stabilità, ed accompagnato, dalla conoscenza della lingua italiana (che gli ha permesso tra l'altro di conseguire anche patente di guida italiana), alla luce del criterio di proporzionalità, fa sì che il rischio di lesione della vita privata che costui si è costruito negli ultimi anni prevalga su esigenze di ordine e sicurezza pubblica la cui attualità e concretezza appare fortemente attenuata. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale,
Pagina 10 di 11 disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta quanto allegato dal ricorrente nelle note ex art. 127-ter del 27/03/2025:
“Il ricorrente ha intrapreso un percorso lavorativo connotato da continuità e stabilità, come dimostra l'estratto conto CP_ previdenziale del 13.03.2025 (all.013).