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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3591 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato CALDARO LAURA
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CALDARO LAURA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. CP_2
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO di ES (VI) di procedere
[...] alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Disporsi l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Le figlie avranno collocazione prevalente presso la casa familiare del padre ove manterranno la propria residenza.
3. Salvo diverso accordo tra i genitori, la madre potrà tenere con sé le figlie e due Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 pomeriggi alla settimana, andandole a prendere a scuola e riportandole a casa del padre entro le ore 21:00; disporsi che, durante i fine settimana e durante le vacanze scolastiche, previo accordo con il padre e nel rispetto degli impegni delle figlie, la madre possa vederle quando desidera ma in ambiente neutro, volendo anche a casa del padre, fuori dal proprio contesto abitativo, escludendo qualsiasi contatto tra le minori ed il nuovo compagno della madre per il quale è pendente un processo avanti al tribunale di
Vicenza per violenza domestica nei confronti della sig.ra CP_1
4. La sig.ra verserà al sig. , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie e la somma di complessivi € 300,00 (150,00 Per_1 Per_2
euro ciascuna), somma rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici Istat da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c del sig. . Il sig. continuerà a percepire in via esclusiva Parte_1 Parte_1
l'assegno unico universale erogato dall'INPS ovvero qualsiasi altra sovvenzione economica a favore della famiglia che andasse, in futuro, ad integrarlo e/o sostituirlo.
5. Ciascuno dei coniugi rimborserà all'altro che le ha sostenute, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da
S.S.N. e i ticket sanitari), scolastiche (tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, doposcuola prescritto dalla scuola) e ricreative, sostenute per le figlie, distinguendosi tra quelle per le quali è necessario o meno l'accordo preventivo dei genitori in aderenza con quanto previsto dal Protocollo
d'intesa stipulato con il Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato, versando l'importo direttamente sul conto corrente di ognuno.
6. Assegnarsi la casa familiare al sig. quale genitore collocatario della prole, nonché Parte_1
proprietario esclusivo della stessa.
7. Prendere atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista economico, l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.
8. I coniugi dichiarano di avere regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in TO di ES (VI) in data 27/09/2008.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali pagina 2 di 4 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/2022
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in TO di ES (VI) in via Gorizia n. 51 int. 8, in favore di , quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,
pagina 3 di 4 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in TO di ES (VI) il 27/09/2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO di ES (VI) al n. 18, parte II, serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3591 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato CALDARO LAURA
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CALDARO LAURA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. CP_2
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO di ES (VI) di procedere
[...] alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Disporsi l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Le figlie avranno collocazione prevalente presso la casa familiare del padre ove manterranno la propria residenza.
3. Salvo diverso accordo tra i genitori, la madre potrà tenere con sé le figlie e due Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 pomeriggi alla settimana, andandole a prendere a scuola e riportandole a casa del padre entro le ore 21:00; disporsi che, durante i fine settimana e durante le vacanze scolastiche, previo accordo con il padre e nel rispetto degli impegni delle figlie, la madre possa vederle quando desidera ma in ambiente neutro, volendo anche a casa del padre, fuori dal proprio contesto abitativo, escludendo qualsiasi contatto tra le minori ed il nuovo compagno della madre per il quale è pendente un processo avanti al tribunale di
Vicenza per violenza domestica nei confronti della sig.ra CP_1
4. La sig.ra verserà al sig. , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie e la somma di complessivi € 300,00 (150,00 Per_1 Per_2
euro ciascuna), somma rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici Istat da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c del sig. . Il sig. continuerà a percepire in via esclusiva Parte_1 Parte_1
l'assegno unico universale erogato dall'INPS ovvero qualsiasi altra sovvenzione economica a favore della famiglia che andasse, in futuro, ad integrarlo e/o sostituirlo.
5. Ciascuno dei coniugi rimborserà all'altro che le ha sostenute, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da
S.S.N. e i ticket sanitari), scolastiche (tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, doposcuola prescritto dalla scuola) e ricreative, sostenute per le figlie, distinguendosi tra quelle per le quali è necessario o meno l'accordo preventivo dei genitori in aderenza con quanto previsto dal Protocollo
d'intesa stipulato con il Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato, versando l'importo direttamente sul conto corrente di ognuno.
6. Assegnarsi la casa familiare al sig. quale genitore collocatario della prole, nonché Parte_1
proprietario esclusivo della stessa.
7. Prendere atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista economico, l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.
8. I coniugi dichiarano di avere regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in TO di ES (VI) in data 27/09/2008.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali pagina 2 di 4 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/2022
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in TO di ES (VI) in via Gorizia n. 51 int. 8, in favore di , quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,
pagina 3 di 4 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in TO di ES (VI) il 27/09/2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO di ES (VI) al n. 18, parte II, serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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