CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
299 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
TRA
- cf – residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagl'avv. Federica Tosel e Tomas Trevisio del foro di Udine, con domicilio eletto in Udine via C. Percoto n° 15 presso lo studio del difensore, giusto mandato in calce alla citazione datata 4.9.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
– cf -, residente in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomino Di Doi del foro di Udine, con domicilio eletto in
Tolmezzo via Roma n° 32 preso lo studio del difensore come da comparsa depositata il 15.1.2025;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali. Causa riassunta a seguito della sentenza n°
23290/24 resa il 23.2 – 10.6.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025.
CONCLUSIONI Conclusioni : accertata la responsabilità risarcitoria del Signor Pt_1 [...] in relazione ai danni cagionati al Signor , per le motivazioni _1 Parte_1
in narrativa, condannare l'odierno con nto in favore dell'odierno attore della somma di € 5.221,15 a titolo risarcimento del danno patrimoniale, per come meglio specificato in narrativa, nonché della somma di € 6.176,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in narrativa, ovvero alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e successive occorrende;
- condannare il Signor alla rifusione di spese, oneri e compensi Controparte_1 professionali per l'assi penale nei due gradi di merito e nel grado di legittimità, in ossequio al dispositivo della sentenza di cassazione;
- con vittoria delle spese di lite per il presente giudizio civile di rinvio;
- in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento con rinvio della Su-prema Corte di Cassazione – V sez. penale n. 23290/2024 dd. 23.2.2024 (dep. 10.6.2024), RGCASS n. 41758/2023 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto.
Conclusioni IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile ed improcedibile ex art. 394, co. 3, c.p.c., avendo l'attore formulato conclusioni diverse rispetto a quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni altra contraria richiesta avversaria, accertare l'insussistenza della responsabilità in capo al GN rispetto alle lesioni riportate dal GN Controparte_1
in data 23.06.2020 e, di conseguenza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto, non essendoci, per tutte le ragioni esposte in narrativa, alcuna prova che il GN Parte_1
abbia patito le lesioni dd. 23.06.2020 come conseguenza dell'azione diretta o indiretta del GN
[...]
, mancando qualsivoglia nesso causale tra l'azione di quest'ultimo e la produzione, in capo Controparte_1 all'attore, dell'evento lesivo, che si è determinato per cause esterne ed ultronee”.
“In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere la richiesta risarcitoria avversaria, quantificata dall'attore in complessivi € 11.397,65, in quanto completamente infondata ed ingiustificata, essendo stata operata dall'attore sulla sola base della sola consulenza tecnica di parte dd. 08.11.2021 a firma del dott. ”. Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere, altresì, la domanda di controparte relativa alla condanna del GN alla rifusione delle spese, degli oneri e dei compensi professionali per l'assistenza Controparte_1
e la difesa penale nei due gradi di merito e nel grado di legittimità sostenuti dal GN , Parte_1 difettando tale domanda della benché minima quantificazione economica e, comunque, perché non contemplata nella “dichiarazione di valore” della causa fatta dagli avv. Federica Tosel e Tomas Trevisiol”.
“Spese di lite, onorari e competenze tutti interamente rifusi”. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertata l'estraneità del convenuto ai fatti addebitatigli dall'attore, condannare il GN al pagamento di una somma di denaro, in favore del GN Parte_1 _1
, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a partire dall'anno 2020 come
[...] conseguenza della vicenda giudiziaria scaturita dall'atto di denuncia-querela presentato dal GN Parte_1
in data 15.09.2020, il cui ammontare ci si riserva sin d'ora di quantificare nel prosieguo della
[...] presente vertenza e che, comunque, si indicano “nel minimo” in complessivi €uro 25.973,42 (di cui € 20.973,42 per spese legali sostenute nel corso dei tre gradi del giudizio penale ed € 5.000,00 per danni morali)”. IN VIA ISTRUTTORIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ammettere prova testimoniale con il teste , TE Testimone_1 del GN , residente a [...]2, sui seguenti capitoli di Parte_1 prova: 01) “Vero che Lei è il TE maggiore del GN ?”; Parte_1 02) “Vero che Suo TE , sin da quando frequentava le scuole elementari, aveva Parte_1 dimostrato atteggiamenti violenti contro i compagni di classe e gli insegnati?”;
03) “Vero che Suo TE è stato espulso dalla scuola di avviamento professionale che Parte_1 frequentava a Gemona del Friuli (UD), in quanto non si era adeguato alle regole di condotta dell'istituto professionale ed aveva manifestato comportamenti violenti ai danni di insegnanti e compagni di classe?”;
04) “Vero che tra Suo TE ed il GN , essendo nati nello stesso Parte_1 Controparte_1 periodo, erano notoriamente ottimi amici, in quanto si conoscevano e si frequentavano fin da quando erano bambini?”;
05) “Vero che l'amicizia tra il GN e Suo TE si interrompeva circa Controparte_1 Parte_1 venti anni fa per volontà esclusiva di quest'ultimo che, da allora, nutre un profondo livore nei riguardi del GN ”; _1
06) “Vero che il motivo dell'interruzione dell'amicizia tra il GN e Suo TE Controparte_1 Parte_1
riguarda un fatto accaduto nell'ambito dell'Associazione di caccia di Cavazzo Carnico, in quanto
[...] Suo TE avrebbe voluto diventarne presidente ma il GN , insieme ad altri associati, non Controparte_1 ha sostenuto tale sua ambizione in quanto, all'epoca, era ritenuto essere un cacciatore di frodo ed un bracconiere?”.
Considerato in fatto
A seguito di denuncia-querela, esposta da , il era tratto a Parte_1 _1
giudizio per il delitto di lesioni gravi, ex artt. 582 e 583 cod. pen., avanti il Giudice
per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine.
Ad esito del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato, lo stesso era riconosciuto colpevole del delitto, siccome ascritto, e condannato a giusta pena oltre che al ristoro del danno patito dalla costituita parte lesa da liquidarsi in separata sede.
Il propose appello avverso la sentenza di condanna e la Corte d'Appello _1
sezione prima penale assolse il perché il fatto non sussiste. _1
Il , costituita parte civile, ebbe ad impugnare per cassazione la sentenza Pt_1
della Corte ai soli fini civili, posto che la pubblica accusa non intese proporre impugnazione.
La sezione quinta penale della Suprema Corte ha accolto l'impugnazione poiché
intrinsecamente contraddittoria la motivazione esposta da questa Corte penale ed ha rimesso al corrispondente Giudice civile per il giudizio di rinvio.
ha provveduto a riassumere avanti questa Corte civile il Parte_1
procedimento per ottenere la condanna del alla rifusione del pregiudizio _1 psico somatico patito a seguito dell'azione illecita – descritta nell'imputazione penale - nei suoi riguardi messa in essere dal _1
Resiste contestando la pretesa del poiché mai ebbe a Controparte_1 Pt_1
colpirlo con un pugno ed, anzi, sviluppando domanda riconvenzionale per aver ristorato il pregiudizio patrimoniale e morale subito a seguito dell'instaurarsi del procedimento penale a suo carico, nonché instando per l'audizione del testimone già indicato in sede penale.
Radicatosi il contraddittorio all'udienza del 15.1.2025, su invito del Collegio le parti fissavano le rispettive conclusioni ed erano assegnati i termini ex art 190 cod.
proc. civ., ridotto il primo a giorni venti.
Depositate le note difensive e scorsi i termini assegnati, il Collegio ha adottato soluzione come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda risarcitoria sviluppata dal non ha fondamento giuridico e va Pt_1
rigettata.
Deve, in limine, la Corte rilevare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta solamente in questa sede di rinvio dal avente carattere “ chiuso” _1
ex art 394 cod. proc. civ. – Cass. sez. 3 n° 7175/15 -, posto che possono esser apportate modifiche alle domande originariamente proposte solamente in dipendenza del dictum reso dalla Corte di legittimità.
Non risulta che in sede penale il ebbe ad avanzare domanda risarcitoria _1
conseguente all'infondatezza della denunzia – querela proposta dal , Pt_1
sicché nemmeno lo stesso può svolgere ex novo tale domanda in sede di rinvio poiché non collegata alla statuizione di annullamento della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili adottata dalla Corte di Cassazione.
Neppure può esser proposta l'istanza probatoria – per altro reiterativa di quella avanzata avanti al G.U.P. poi ritirata – posto che la necessità dell'escussione del teste non deriva dalla decisione di legittimità avente riguardo al giudizio penale. Va poi rilevata la mera assertività dell'eccezione mossa dal che parte _1
riassumente ha proposto, in questa sede, delle conclusioni diverse da quelle esposte in sede di legittimità, atteso che le conclusioni illustrate nella citazione in riassunzione appaiono corrispondenti a quelle assunte in sede penale avanti il giudice di Udine e poi immanenti nel corso del giudizio penale.
Parte eccipiente non illustra altrimenti la sua mera affermazione apodittica sicché
la stessa appare priva di pregio giuridico e fattuale.
Deve poi la Corte rilevare come in sede di rinvio al Giudice civile da parte della
Cassazione penale, non già, trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, bensì quello civile, specie in relazione alla valutazione della prova – Cass.
sez. 3 n° 1754/22 -, sicché le dichiarazioni rese in sede penale dalla parte offesa,
costituita parte civile, non già assumono valenza di testimonianza, bensì di mero elemento liberamente valutabile – Cass. sez. 3 n° 27558/24 -.
Nella specie il procedimento in sede penale è stato definito secondo le modalità
del rito abbreviato e nel fascicolo risultano acquisiti, quali dati istruttori, le dichiarazioni rese dalla parte offesa, la documentazione sanitaria dell'Ospedale di
Tolmezzo circa le lesioni palesate dal , la consulenza medico legale di Pt_1
parte, le dichiarazioni rese dalla moglie della parte offesa e la documentazione dimessa dal a comprova del danno subito. Pt_1
Da canto suo il non ha rilasciato in sede penale alcuna dichiarazione _1
diretta, ma negli scritti difensivi contesta in radice la ricostruzione della parte avversa siccome mai avvenuta, limitandosi solo a ricordare come - in effetti - un giorno d'estate, mentre transitava con la vettura per una strada del paese, ebbe modo di incrociare il , in sella alla bicicletta, e notare che questi gli rivolse Pt_1
un gesto volgare – gesto ammesso anche dal riassumente -.
Il primo Giudice, in sede penale, ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in quanto confortate da altri elementi di natura indiziaria acquisiti in causa. Questa Corte non può concordare con la ricostruzione operata dal Giudice friulano di prime cure posto che, a sua opinione, l'apparato probatorio non appare adeguato a consentire la necessariamente fondata e tranquillante affermazione di colpevolezza del _1
Va anzitutto notato come la parte offesa non descrive le modalità dell'aggressione violenta portata nei suoi confronti dal asserendo di nulla ricordare circa il _1
momento in cui fu colpito con un pugno dall'avversario.
Il ricorda che, mentre percorreva una strada del paese, ebbe ad incrociare Pt_1
la vettura condotta dal e di avergli fatto un gesto volgare;
a questo punto _1
l'avversario si mise a gridargli contro e, sceso dalla vettura, venire verso di lui infuriato.
La parte offesa ha pure ricordato come anch'egli, lasciato il ciclo, s'era avvicinato all'antagonista per chiarire la questione, ma questi ebbe a sputargli addosso, da questo momento in poi non ha ricordo di altro sino a che non si risvegliò a terra ed arguì dalle circostanze che era stato colpito con un pugno al volto e forse colpito anche quando a terra svenuto.
Dunque il non descrive l'episodio violento di cui asserisce d'esser rimasto Pt_1
vittima, bensì si limita a dedurre d'esser stato colpito con un pugno dal e _1
– forse - anche a terra, in forza delle circostanze – l'avversario infuriato contro di lui, lo sputo, l'atteggiamento sprezzante e postura di tipo pugilistico tenuto successivamente al suo sollevarsi da terra -.
La documentazione medica – acquisita in atti - non aiuta a risolvere la questione posto che le lesioni riscontrate dal medico del pronto soccorso – rottura secondo incisivo superiore, escoriazioni al volto e in sede frontale, dolore alla pressione del rachide lombare ed in sede di gluteo sinistro - non appaiono coerenti esclusivamente con il trauma derivante da un pugno, anzi l'assenza di ematoma al volto e le algie al bacino ed agli arti inferiori appaiono maggiormente compatibili con una caduta dalla bicicletta – tanto è vero che il perito del ha dovuto Pt_1
ipotizzare che il ebbe pure a colpire a calci il suo cliente svenuto a terra _1 pur in assenza di un qualche ematoma rilevato dal medico del pronto soccorso in zona lombare o del gluteo dolorante -.
E' ben vero che il alla moglie, subito dopo il fatto, ebbe a riferire Pt_1
dell'aggressione, siccome al medico del pronto soccorso – così nel certificato del
24.6.2020 risulta riportato “ riferisce di esser stato colpito con un pugno al volto “
- ma non va dimenticato che, sempre, il ha ricordato che non Pt_1
intercorrevano buoni rapporti con il poiché lo riteneva un impiccione nei _1
riguardi della sua condotta di vita.
La valutazione medico-legale resa dal dott. consulente della parte offesa Per_1
nulla aggiunge di rilevante in relazione alle lesioni oggettivamente riscontrate in pronto soccorso, limitandosi ad enfatizzare la ricostruzione resa dal cliente ed affermare che le lesioni ripotate sono compatibili – anche – con la dinamica, da questi fornita, dell'episodio, anche se ha dovuto introdurre, per giustificare le algie al bacino ed al rachide lombare, particolare – i calci – che neppure il Pt_1
aveva ipotizzato in modo specifico.
In definitiva l'unico elemento fondate l'accusa rimangono le dichiarazioni rese dalla parte offesa – già ex se inadeguate per l'amnesia relativa proprio al momento dell'aggressione -, che, come dianzi ricordato, in sede civile assumono la natura di elemento liberamente valutabile nell'ambito degli altri dati di conforto.
Il Giudice penale udinese per supportare la sua valutazione di credibilità del querelante ha posto in evidenza una serie di dati indiziari quali la correttezza dimostrata nel non inventare particolari che non ricordava, la compatibilità delle lesioni accertate anche con la caduta a terra a causa di un pugno, la preesistenza di astio tra le parti, la veridicità del gesto volgare, l'incrociarsi sulla strada paesana e la non conclusività delle contestazioni espresse nelle argomentazioni difensive.
Tali elementi indiziari non assumono – ad opinione di questa Corte – la valenza probatoria ex art 2719 cod. civ., specie per la loro intrinseca controvertibilità sia se valutati singolarmente che collettivamente. Difatti le lesioni effettivamente palesate dal – rilevate in sede di pronto Pt_1
soccorso a Tolmezzo - specie l'algie al bacino ed al rachide lombare paiono riconducibili con maggior probabilità alla caduta accidentale dalla bicicletta piuttosto che alla caduta a terra per un pugno.
Appare sintomatico che lo stesso consulente di parte debba introdurre l'ipotesi –
non avvalorata da altro elemento probatorio versato in causa - dei calci sferrati quando la parte offesa a terra per poter sostenere che anche dette algie risultano correlate all'azione violenta del _1
L'astio tra i protagonisti dell'episodio se può spiegare l'aggressività del _1
tuttavia s'attaglia bene anche con la volontà del di calunniare l'avversario Pt_1
addebitandogli gli esiti della sua caduta accidentale dalla bicicletta, così riferendo alla moglie dell'aggressione ed al medico del pronto soccorso di Tolmezzo del pugno ricevuto.
Di certo non assume rilievo nemmeno indiziario l'assenza di dichiarazioni difensive rese dal posto che la regola d'oro è che l'attore deve provare il suo asserto _1
non già il convenuto confutarlo.
Di conseguenza l'argomento utilizzato dal Giudice penale appare fondato su fatto anodino poiché anche in sede penale è l'accusa che deve provare la colpevolezza,
non già, l'imputato la sua innocenza, ben potendo questi rimanere in silenzio ed aspettare che l'accusa adempia al suo onere.
L'incrociarsi delle parti in strada paesana e la veridicità del gesto volgare sono particolari anodini stante l'assai limitata estensione della località montana, in cui ambedue le parti interessate abitano, e la già ricordata esigenza del di, Pt_1
in qualche modo, giustificare la reazione violenta addebitata all'avversario se il suo intento era di addossargli le conseguenze della caduta accidentale dalla bicicletta.
Come reso evidente dall'analisi partita di ciascuna delle elementi logici utili al convincimento del Giudice in questo particolare caso, nemmeno ad una olistica loro valutazione rimane superata detta intrinseca inconcludenza poiché ben possono confortare – come visto - ambedue le opposte tesi sostenute dalle parti. In definitiva le prove offerte in questa sede di rinvio dal non paiono Pt_1
consentire una seria conclusione che effettivamente sia stato colpito dal _1
con un pugno, sicché actor non probante reus absolvitur anche in ipotesi – come nella specie – d'inadeguatezza della prova fornita.
Atteso che il rigetto della domanda consegue ad insufficienza della prova reputa questa Corte di avvalersi della facoltà di compensare le spese dell'intera lite, ex art 92 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta la domanda risarcitoria proposta da con la citazione datata Parte_1
4.9.2024 nei riguardi di e dichiara inammissibile la domanda Controparte_1
proposta dal in via riconvenzionale. _1
Compensa tra le parti le spese dell'intera lite.
Così deciso in Trieste il 26 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
299 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
TRA
- cf – residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagl'avv. Federica Tosel e Tomas Trevisio del foro di Udine, con domicilio eletto in Udine via C. Percoto n° 15 presso lo studio del difensore, giusto mandato in calce alla citazione datata 4.9.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
– cf -, residente in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomino Di Doi del foro di Udine, con domicilio eletto in
Tolmezzo via Roma n° 32 preso lo studio del difensore come da comparsa depositata il 15.1.2025;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: altri istituti e leggi speciali. Causa riassunta a seguito della sentenza n°
23290/24 resa il 23.2 – 10.6.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025.
CONCLUSIONI Conclusioni : accertata la responsabilità risarcitoria del Signor Pt_1 [...] in relazione ai danni cagionati al Signor , per le motivazioni _1 Parte_1
in narrativa, condannare l'odierno con nto in favore dell'odierno attore della somma di € 5.221,15 a titolo risarcimento del danno patrimoniale, per come meglio specificato in narrativa, nonché della somma di € 6.176,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in narrativa, ovvero alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e successive occorrende;
- condannare il Signor alla rifusione di spese, oneri e compensi Controparte_1 professionali per l'assi penale nei due gradi di merito e nel grado di legittimità, in ossequio al dispositivo della sentenza di cassazione;
- con vittoria delle spese di lite per il presente giudizio civile di rinvio;
- in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento con rinvio della Su-prema Corte di Cassazione – V sez. penale n. 23290/2024 dd. 23.2.2024 (dep. 10.6.2024), RGCASS n. 41758/2023 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto.
Conclusioni IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile ed improcedibile ex art. 394, co. 3, c.p.c., avendo l'attore formulato conclusioni diverse rispetto a quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni altra contraria richiesta avversaria, accertare l'insussistenza della responsabilità in capo al GN rispetto alle lesioni riportate dal GN Controparte_1
in data 23.06.2020 e, di conseguenza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto, non essendoci, per tutte le ragioni esposte in narrativa, alcuna prova che il GN Parte_1
abbia patito le lesioni dd. 23.06.2020 come conseguenza dell'azione diretta o indiretta del GN
[...]
, mancando qualsivoglia nesso causale tra l'azione di quest'ultimo e la produzione, in capo Controparte_1 all'attore, dell'evento lesivo, che si è determinato per cause esterne ed ultronee”.
“In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere la richiesta risarcitoria avversaria, quantificata dall'attore in complessivi € 11.397,65, in quanto completamente infondata ed ingiustificata, essendo stata operata dall'attore sulla sola base della sola consulenza tecnica di parte dd. 08.11.2021 a firma del dott. ”. Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere, altresì, la domanda di controparte relativa alla condanna del GN alla rifusione delle spese, degli oneri e dei compensi professionali per l'assistenza Controparte_1
e la difesa penale nei due gradi di merito e nel grado di legittimità sostenuti dal GN , Parte_1 difettando tale domanda della benché minima quantificazione economica e, comunque, perché non contemplata nella “dichiarazione di valore” della causa fatta dagli avv. Federica Tosel e Tomas Trevisiol”.
“Spese di lite, onorari e competenze tutti interamente rifusi”. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertata l'estraneità del convenuto ai fatti addebitatigli dall'attore, condannare il GN al pagamento di una somma di denaro, in favore del GN Parte_1 _1
, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a partire dall'anno 2020 come
[...] conseguenza della vicenda giudiziaria scaturita dall'atto di denuncia-querela presentato dal GN Parte_1
in data 15.09.2020, il cui ammontare ci si riserva sin d'ora di quantificare nel prosieguo della
[...] presente vertenza e che, comunque, si indicano “nel minimo” in complessivi €uro 25.973,42 (di cui € 20.973,42 per spese legali sostenute nel corso dei tre gradi del giudizio penale ed € 5.000,00 per danni morali)”. IN VIA ISTRUTTORIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ammettere prova testimoniale con il teste , TE Testimone_1 del GN , residente a [...]2, sui seguenti capitoli di Parte_1 prova: 01) “Vero che Lei è il TE maggiore del GN ?”; Parte_1 02) “Vero che Suo TE , sin da quando frequentava le scuole elementari, aveva Parte_1 dimostrato atteggiamenti violenti contro i compagni di classe e gli insegnati?”;
03) “Vero che Suo TE è stato espulso dalla scuola di avviamento professionale che Parte_1 frequentava a Gemona del Friuli (UD), in quanto non si era adeguato alle regole di condotta dell'istituto professionale ed aveva manifestato comportamenti violenti ai danni di insegnanti e compagni di classe?”;
04) “Vero che tra Suo TE ed il GN , essendo nati nello stesso Parte_1 Controparte_1 periodo, erano notoriamente ottimi amici, in quanto si conoscevano e si frequentavano fin da quando erano bambini?”;
05) “Vero che l'amicizia tra il GN e Suo TE si interrompeva circa Controparte_1 Parte_1 venti anni fa per volontà esclusiva di quest'ultimo che, da allora, nutre un profondo livore nei riguardi del GN ”; _1
06) “Vero che il motivo dell'interruzione dell'amicizia tra il GN e Suo TE Controparte_1 Parte_1
riguarda un fatto accaduto nell'ambito dell'Associazione di caccia di Cavazzo Carnico, in quanto
[...] Suo TE avrebbe voluto diventarne presidente ma il GN , insieme ad altri associati, non Controparte_1 ha sostenuto tale sua ambizione in quanto, all'epoca, era ritenuto essere un cacciatore di frodo ed un bracconiere?”.
Considerato in fatto
A seguito di denuncia-querela, esposta da , il era tratto a Parte_1 _1
giudizio per il delitto di lesioni gravi, ex artt. 582 e 583 cod. pen., avanti il Giudice
per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine.
Ad esito del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato, lo stesso era riconosciuto colpevole del delitto, siccome ascritto, e condannato a giusta pena oltre che al ristoro del danno patito dalla costituita parte lesa da liquidarsi in separata sede.
Il propose appello avverso la sentenza di condanna e la Corte d'Appello _1
sezione prima penale assolse il perché il fatto non sussiste. _1
Il , costituita parte civile, ebbe ad impugnare per cassazione la sentenza Pt_1
della Corte ai soli fini civili, posto che la pubblica accusa non intese proporre impugnazione.
La sezione quinta penale della Suprema Corte ha accolto l'impugnazione poiché
intrinsecamente contraddittoria la motivazione esposta da questa Corte penale ed ha rimesso al corrispondente Giudice civile per il giudizio di rinvio.
ha provveduto a riassumere avanti questa Corte civile il Parte_1
procedimento per ottenere la condanna del alla rifusione del pregiudizio _1 psico somatico patito a seguito dell'azione illecita – descritta nell'imputazione penale - nei suoi riguardi messa in essere dal _1
Resiste contestando la pretesa del poiché mai ebbe a Controparte_1 Pt_1
colpirlo con un pugno ed, anzi, sviluppando domanda riconvenzionale per aver ristorato il pregiudizio patrimoniale e morale subito a seguito dell'instaurarsi del procedimento penale a suo carico, nonché instando per l'audizione del testimone già indicato in sede penale.
Radicatosi il contraddittorio all'udienza del 15.1.2025, su invito del Collegio le parti fissavano le rispettive conclusioni ed erano assegnati i termini ex art 190 cod.
proc. civ., ridotto il primo a giorni venti.
Depositate le note difensive e scorsi i termini assegnati, il Collegio ha adottato soluzione come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda risarcitoria sviluppata dal non ha fondamento giuridico e va Pt_1
rigettata.
Deve, in limine, la Corte rilevare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta solamente in questa sede di rinvio dal avente carattere “ chiuso” _1
ex art 394 cod. proc. civ. – Cass. sez. 3 n° 7175/15 -, posto che possono esser apportate modifiche alle domande originariamente proposte solamente in dipendenza del dictum reso dalla Corte di legittimità.
Non risulta che in sede penale il ebbe ad avanzare domanda risarcitoria _1
conseguente all'infondatezza della denunzia – querela proposta dal , Pt_1
sicché nemmeno lo stesso può svolgere ex novo tale domanda in sede di rinvio poiché non collegata alla statuizione di annullamento della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili adottata dalla Corte di Cassazione.
Neppure può esser proposta l'istanza probatoria – per altro reiterativa di quella avanzata avanti al G.U.P. poi ritirata – posto che la necessità dell'escussione del teste non deriva dalla decisione di legittimità avente riguardo al giudizio penale. Va poi rilevata la mera assertività dell'eccezione mossa dal che parte _1
riassumente ha proposto, in questa sede, delle conclusioni diverse da quelle esposte in sede di legittimità, atteso che le conclusioni illustrate nella citazione in riassunzione appaiono corrispondenti a quelle assunte in sede penale avanti il giudice di Udine e poi immanenti nel corso del giudizio penale.
Parte eccipiente non illustra altrimenti la sua mera affermazione apodittica sicché
la stessa appare priva di pregio giuridico e fattuale.
Deve poi la Corte rilevare come in sede di rinvio al Giudice civile da parte della
Cassazione penale, non già, trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, bensì quello civile, specie in relazione alla valutazione della prova – Cass.
sez. 3 n° 1754/22 -, sicché le dichiarazioni rese in sede penale dalla parte offesa,
costituita parte civile, non già assumono valenza di testimonianza, bensì di mero elemento liberamente valutabile – Cass. sez. 3 n° 27558/24 -.
Nella specie il procedimento in sede penale è stato definito secondo le modalità
del rito abbreviato e nel fascicolo risultano acquisiti, quali dati istruttori, le dichiarazioni rese dalla parte offesa, la documentazione sanitaria dell'Ospedale di
Tolmezzo circa le lesioni palesate dal , la consulenza medico legale di Pt_1
parte, le dichiarazioni rese dalla moglie della parte offesa e la documentazione dimessa dal a comprova del danno subito. Pt_1
Da canto suo il non ha rilasciato in sede penale alcuna dichiarazione _1
diretta, ma negli scritti difensivi contesta in radice la ricostruzione della parte avversa siccome mai avvenuta, limitandosi solo a ricordare come - in effetti - un giorno d'estate, mentre transitava con la vettura per una strada del paese, ebbe modo di incrociare il , in sella alla bicicletta, e notare che questi gli rivolse Pt_1
un gesto volgare – gesto ammesso anche dal riassumente -.
Il primo Giudice, in sede penale, ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in quanto confortate da altri elementi di natura indiziaria acquisiti in causa. Questa Corte non può concordare con la ricostruzione operata dal Giudice friulano di prime cure posto che, a sua opinione, l'apparato probatorio non appare adeguato a consentire la necessariamente fondata e tranquillante affermazione di colpevolezza del _1
Va anzitutto notato come la parte offesa non descrive le modalità dell'aggressione violenta portata nei suoi confronti dal asserendo di nulla ricordare circa il _1
momento in cui fu colpito con un pugno dall'avversario.
Il ricorda che, mentre percorreva una strada del paese, ebbe ad incrociare Pt_1
la vettura condotta dal e di avergli fatto un gesto volgare;
a questo punto _1
l'avversario si mise a gridargli contro e, sceso dalla vettura, venire verso di lui infuriato.
La parte offesa ha pure ricordato come anch'egli, lasciato il ciclo, s'era avvicinato all'antagonista per chiarire la questione, ma questi ebbe a sputargli addosso, da questo momento in poi non ha ricordo di altro sino a che non si risvegliò a terra ed arguì dalle circostanze che era stato colpito con un pugno al volto e forse colpito anche quando a terra svenuto.
Dunque il non descrive l'episodio violento di cui asserisce d'esser rimasto Pt_1
vittima, bensì si limita a dedurre d'esser stato colpito con un pugno dal e _1
– forse - anche a terra, in forza delle circostanze – l'avversario infuriato contro di lui, lo sputo, l'atteggiamento sprezzante e postura di tipo pugilistico tenuto successivamente al suo sollevarsi da terra -.
La documentazione medica – acquisita in atti - non aiuta a risolvere la questione posto che le lesioni riscontrate dal medico del pronto soccorso – rottura secondo incisivo superiore, escoriazioni al volto e in sede frontale, dolore alla pressione del rachide lombare ed in sede di gluteo sinistro - non appaiono coerenti esclusivamente con il trauma derivante da un pugno, anzi l'assenza di ematoma al volto e le algie al bacino ed agli arti inferiori appaiono maggiormente compatibili con una caduta dalla bicicletta – tanto è vero che il perito del ha dovuto Pt_1
ipotizzare che il ebbe pure a colpire a calci il suo cliente svenuto a terra _1 pur in assenza di un qualche ematoma rilevato dal medico del pronto soccorso in zona lombare o del gluteo dolorante -.
E' ben vero che il alla moglie, subito dopo il fatto, ebbe a riferire Pt_1
dell'aggressione, siccome al medico del pronto soccorso – così nel certificato del
24.6.2020 risulta riportato “ riferisce di esser stato colpito con un pugno al volto “
- ma non va dimenticato che, sempre, il ha ricordato che non Pt_1
intercorrevano buoni rapporti con il poiché lo riteneva un impiccione nei _1
riguardi della sua condotta di vita.
La valutazione medico-legale resa dal dott. consulente della parte offesa Per_1
nulla aggiunge di rilevante in relazione alle lesioni oggettivamente riscontrate in pronto soccorso, limitandosi ad enfatizzare la ricostruzione resa dal cliente ed affermare che le lesioni ripotate sono compatibili – anche – con la dinamica, da questi fornita, dell'episodio, anche se ha dovuto introdurre, per giustificare le algie al bacino ed al rachide lombare, particolare – i calci – che neppure il Pt_1
aveva ipotizzato in modo specifico.
In definitiva l'unico elemento fondate l'accusa rimangono le dichiarazioni rese dalla parte offesa – già ex se inadeguate per l'amnesia relativa proprio al momento dell'aggressione -, che, come dianzi ricordato, in sede civile assumono la natura di elemento liberamente valutabile nell'ambito degli altri dati di conforto.
Il Giudice penale udinese per supportare la sua valutazione di credibilità del querelante ha posto in evidenza una serie di dati indiziari quali la correttezza dimostrata nel non inventare particolari che non ricordava, la compatibilità delle lesioni accertate anche con la caduta a terra a causa di un pugno, la preesistenza di astio tra le parti, la veridicità del gesto volgare, l'incrociarsi sulla strada paesana e la non conclusività delle contestazioni espresse nelle argomentazioni difensive.
Tali elementi indiziari non assumono – ad opinione di questa Corte – la valenza probatoria ex art 2719 cod. civ., specie per la loro intrinseca controvertibilità sia se valutati singolarmente che collettivamente. Difatti le lesioni effettivamente palesate dal – rilevate in sede di pronto Pt_1
soccorso a Tolmezzo - specie l'algie al bacino ed al rachide lombare paiono riconducibili con maggior probabilità alla caduta accidentale dalla bicicletta piuttosto che alla caduta a terra per un pugno.
Appare sintomatico che lo stesso consulente di parte debba introdurre l'ipotesi –
non avvalorata da altro elemento probatorio versato in causa - dei calci sferrati quando la parte offesa a terra per poter sostenere che anche dette algie risultano correlate all'azione violenta del _1
L'astio tra i protagonisti dell'episodio se può spiegare l'aggressività del _1
tuttavia s'attaglia bene anche con la volontà del di calunniare l'avversario Pt_1
addebitandogli gli esiti della sua caduta accidentale dalla bicicletta, così riferendo alla moglie dell'aggressione ed al medico del pronto soccorso di Tolmezzo del pugno ricevuto.
Di certo non assume rilievo nemmeno indiziario l'assenza di dichiarazioni difensive rese dal posto che la regola d'oro è che l'attore deve provare il suo asserto _1
non già il convenuto confutarlo.
Di conseguenza l'argomento utilizzato dal Giudice penale appare fondato su fatto anodino poiché anche in sede penale è l'accusa che deve provare la colpevolezza,
non già, l'imputato la sua innocenza, ben potendo questi rimanere in silenzio ed aspettare che l'accusa adempia al suo onere.
L'incrociarsi delle parti in strada paesana e la veridicità del gesto volgare sono particolari anodini stante l'assai limitata estensione della località montana, in cui ambedue le parti interessate abitano, e la già ricordata esigenza del di, Pt_1
in qualche modo, giustificare la reazione violenta addebitata all'avversario se il suo intento era di addossargli le conseguenze della caduta accidentale dalla bicicletta.
Come reso evidente dall'analisi partita di ciascuna delle elementi logici utili al convincimento del Giudice in questo particolare caso, nemmeno ad una olistica loro valutazione rimane superata detta intrinseca inconcludenza poiché ben possono confortare – come visto - ambedue le opposte tesi sostenute dalle parti. In definitiva le prove offerte in questa sede di rinvio dal non paiono Pt_1
consentire una seria conclusione che effettivamente sia stato colpito dal _1
con un pugno, sicché actor non probante reus absolvitur anche in ipotesi – come nella specie – d'inadeguatezza della prova fornita.
Atteso che il rigetto della domanda consegue ad insufficienza della prova reputa questa Corte di avvalersi della facoltà di compensare le spese dell'intera lite, ex art 92 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta la domanda risarcitoria proposta da con la citazione datata Parte_1
4.9.2024 nei riguardi di e dichiara inammissibile la domanda Controparte_1
proposta dal in via riconvenzionale. _1
Compensa tra le parti le spese dell'intera lite.
Così deciso in Trieste il 26 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan