CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1091/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ ( p.iva ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Teresa PIERFELICE del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1 P.IVA_2
MARGIOTTA del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 227/23 del Tribunale di Sulmona del 24 luglio
2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Sulmona ha rigettato la domanda (spiegata inizialmente in forma di riconvenzionale nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto n. 42/18 emesso dal Giudice di
Pace di quel centro e munito della provvisoria esecuzione) che la ditta individuale Parte_1
ha proposto nei confronti di ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni
[...] CP_1
1 (comprensivi di quello emergente e del lucro cessante nei termini di cui in seguito meglio si dirà) conseguenti alle operazioni di bonifica del sito ubicato nel Comune di Castiglione a Casauria.
Questi, in estrema sintesi, gli elementi a sostegno della domanda:
-il contratto ha riguardato la rimozione di serbatoi (alcuni dei quali interrati) al cui interno sono stati conservati oli e carburante con conseguente riempimento dell'area con materiale non contaminato;
- a distanza di qualche mese dal compimento delle suddette operazioni poste in essere da CP_1 all'esito di verifiche ispettive eseguiti dal personale operante dei Carabinieri Forestali e dell'ARTA,
è emersa la presenza di amianto in corrispondenza della predetta area;
- secondo la prospettazione del una siffatta circostanza è tale da giustificare la risoluzione Parte_1
del contratto con conseguente restituzione del denaro (sia a titolo di acconto che di saldo) corrisposto nonché dell'ulteriore risarcimento costituito dall'importo necessario per il completamento della bonifica dell'area;
1.2. La società convenuta ha fornito una rappresentazione dei fatti diametralmente opposta negando ogni sua responsabilità e quindi il proprio inadempimento evidenziando (tra le varie circostanze) piuttosto che le rimostranze sono arrivate soltanto dopo il pagamento dell'acconto e la richiesta di saldo del dovuto.
1.3. Le principali argomentazioni del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- è stata anzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, risultando rispettato il termine di legge di dieci anni per l'azione di risoluzione, mentre con riguardo a quella di decadenza (ipotizzando l'applicazione dell'art. 1667 cod civ) è stato evidenziato che la denunzia dei vizi è avvenuta nel mese di dicembre 2017 dopo che poco prima
(verso la fine del mese di novembre 2017) vi è stata la richiesta di pagamento del compenso da parte di CP_1
- con riguardo al merito, invece, non risulta provato che al momento dell'intervento della CP_1 vi fossero sull'area oggetto di bonifica dei frammenti di amianto, non essendo visibili dalle foto allegate dall'attore, in bianco e nero, prive di data certa e dell'indicazione specifica dell'ubicazione dello scavo;
- inoltre, non vi è prova che nel terreno di riempimento dei serbatoti bonificati vi fossero pezzi di lastre di eternit contenente amianto, risultando dalla relazione ARTA del 05/10/2017 l'utilizzo di materiale di copertura certificato;
2 - è possibile che i frammenti di ondulina contenente amianto siano pervenuti sul terreno oggetto di bonifica successivamente all'attività di scavo e riempimento del sito, stante il tempo trascorso tra la bonifica del giugno 2017 e l'accertamento dell'ARTA dell'ottobre 2017;
- la CTU, ove disposta, avrebbe avuto pertanto una mera finalità esplorativa e non poteva essere ammessa per sopperire alle lacune probatorie di parte attrice;
- la pretesa risarcitoria deve ritenersi pertanto generica e priva delle necessarie allegazioni probatorie, mancando la dimostrazione dell'inadempimento di parte convenuta.
1.4. La pronunzia del giudice ovidiano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla ditta mediante l'articolazione di due motivi. Parte_1
Entrambi, hanno riguardato il merito della controversia e di conseguenza si sono appuntati essenzialmente sull'errata valutazione degli elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria nonché sulla non corretta applicazione dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova con specifico riguardo all'inadempimento della controparte.
In buona sostanza, gli elementi da cui poter fondatamente trarre una diversa valutazione della vicenda sono:
a) da semplici calcoli matematici è risultato documentalmente allegato lo smaltimento di materiale di scavo per Kg.5.740, come da incarico conferito alla società Teate Ecologica, a fronte di un scavo di terreno stimabile in 200 mc, ed allora posto che 1 mc di terra compatta pesa 1.750 Kg ne consegue che la avrebbe conferito solo 3,28 mc di materiale di scavo, CP_1
evidentemente utilizzando unitamente al terreno inerte certificato anche materiale di risulta per il riempimento delle fosse bonificate;
b) qualora la società avesse voluto utilizzare terreno promiscuo, avrebbe dovuto ai sensi dell'art.186 D.Lgs. n.152/2006 accertarsi che non contenesse sostanze pericolose da smaltirsi in applicazione della direttiva 91/689/CEE secondo le procedure di legge dettate per ogni tipo di materiale codificato, a prescindere dalla visibilità dei residui contaminati.
c) dalla relazione ARTA del 9 ottobre 2017 e da quella dell'Ing. titolare Persona_1
della ditta PI, incaricata dalla bonifica dell'amianto dal terreno oggetto di causa, è emersa la presenza di frammenti di lamiera finiti negli scavi ed inglobati nel terreno di riempimento.
La società ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'interposto gravame ai sensi dell'art. 348 bis cpc deducendone l'infondatezza nel merito.
3 A tale riguardo (richiamando in gran parte quanto già sostenuto in prime cure) l'appellata ha insistito sull'assenza di un obbligo alla bonifica ed alla presenza di amianto rinvenuto nel piazzale in cemento e non quindi nell'area interessata dalla rimozione dei serbatoi.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. In assenza di questioni preliminari (quella sull'inammissibilità sollevata da deve CP_1 ritenersi assorbita dall'esito del gravame), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Ciò nondimeno, però,, occorre anzitutto operare un corretto inquadramento della vicenda sia in punto di diritto che di fatto.
2.2. Quanto al primo aspetto, è d'uopo rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022 n. 927)
4 La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n.
13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
In tema, poi, di risarcimento è indispensabile allo stesso tempo che il debitore fornisca elementi utili per superare la presunzione di responsabilità espressamente prevista dall'art. 1218 cod civ.
2.3. Sul versante, invece, della ricostruzione fattuale della cornice al cui interno si è dipanata la controversia deve osservarsi quanto segue.
Tra le parti risulta pacificamente intercorso un rapporto contrattuale sussumibile, in maniera altrettanto incontroversa, all'interno dello schema tipico dell'appalto di servizi.
Ed infatti, in data 15 giugno 2017, ha assunto l'obbligo di provvedere, tra le altre cose (e CP_1 chiaramente ai soli fini che qui ci occupano), alla rimozione dei serbatoi presenti all'interno dell'area di proprietà della ditta . Parte_1
Tale attività ha riguardato anche le operazioni di bonifica e soprattutto (cfr punto n. 14 del capitolato di appalto) il riempimento dello scavo con materiale riciclato certificato (con previsione di un costo stimato pari ad € 6,50 al mc).
Dalla disamina delle produzioni documentali è risultato inoltre che:
- è stato redatto da un formulario per il trasporto di tre serbatoi;
CP_1
- sono stati effettuati accertamenti anche sul materiale estratto dalle operazioni di scavo (trattasi nello specifico di terra e rocce); l'esito degli esami eseguiti dalla ditta è Parte_2
stato negativo non essendo stata rinvenuta alcuna sostanza pericolosa e soprattutto nessun superamento dei limiti soglia previsti dal TUA;
- nel mese di ottobre 2017, a distanza di circa quattro mesi dal compimento delle operazioni di rimozione dei serbatoi, sul sito è intervenuto personale operante della Stazione CC Forestali di Torre dè Passeri e dell'ARTA per effettuare delle verifiche circa l'avvenuta bonifica dell'area nel suo complesso;
- la verifica (cfr verbale del 5 ottobre 2017) ha evidenziato la presenza di lastre di amianto disperse in più punti del piazzale e che lo stesso si è impegnato a rimuovere;
Parte_1
5 - il controllo, ad onor del vero, si è esteso anche all'area di scavo (oggetto dell'attività di CP_1
[...
dove è stato prelevato un campione di materiale cementizio per accertare la presenza di amianto;
- nella circostanza il personale dell'ARTA ha anche redatto una relazione da cui è emerso che:
a) la rimozione dei serbatoi ha comportato il rinterro degli scavi mediante terra proveniente da una ditta esterna Maia Scavi srl ed una terra composta dal riutilizzo di quanto estratto;
b) non sono state effettuate indagini sul terreno di fondo scavo non essendo disponibile strumentazione indispensabile a tal fine;
c) le analisi del terreno prelevato in superficie ha evidenziato, perlomeno in corrispondenza di uno dei punti di scavo, dei valori di COV superiori ai limiti consentiti (per presenza di amianto di tipo crisotilo e crocidolite);
- successivamente, a tali accadimenti il ha anche chiesto alla un Parte_1 CP_1 preventivo per la bonifica dell'intero sito con conseguente rimozione dei frammenti di amianto;
- tuttavia, tale operazione non è stata portata a termine dalla ed invero la CP_1
documentazione prodotta consente di affermare che vi abbia provveduto altra ditta (trattasi della PI);
- la relazione a firma della predetta società ha in effetti (come evincibile anche dalle riproduzioni fotografiche) confermato, in prossimità della zona degli scavi, la presenza in superficie di amianto;
3.1. Tanto considerato, è quindi possibile procedere allo scrutinio dei motivi di appello che, in quanto strettamente connessi fra loro, deve avvenire congiuntamente.
Il nucleo saliente della controversia è certamente rappresentato dalla prova (prima ancora del danno) dell'inadempimento di tale da giustificare la risoluzione del contratto con conseguente CP_1
applicazione del regime restitutorio avente ad oggetto le somme di denaro corrisposte alla predetta società.
Ai principi, di portata generale, a cui si è già fatto cenno nelle pagine che precedono, deve aggiungersi che grava sul creditore (ovvero sul ) la prova del nesso di causa tra la condotta posta in Parte_1
essere dalla ( di rimozione dei serbatoi con scavo e rimessa di terreno) e l'evento (inteso CP_1
come presenza di amianto per aver in definitiva utilizzato, nelle operazioni di copertura, materiale a sua volta contaminato).
A tale riguardo, deve necessariamente tenersi conto che il parametro di valutazione del nesso di causa
è rappresentato dal criterio del più probabile che non.
6 Esso, , va distinto dalle varie teorie sulla causalità ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza oramai granitica sul punto (principio estensibile tanto all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale che contrattuale)“..il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della conditio sine qua non) nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili”
(cfr Cass Civ, Sez III, 13.12.2023 n. 10746).
Scendendo più dettaglio del criterio della preponderanza dell'evidenza, è stato ribadito che “In tema di accertamento del nesso causale il regime probatorio vigente in materia civile postula
l'applicazione del principio del «più probabile che non» (altrimenti detto della «preponderanza dell'evidenza»), secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (o baconiana)” (cfr Cass Civ, Sez III, 6.7.2020 n. 13872)
Ed ancora “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (cfr Cass Civ, Sez 2.9.2022 n. 25884).
3.2. Il quadro probatorio tratteggiato non consente di esprimere una prognosi favorevole sull'invocata responsabilità (e di conseguenza sull'inadempimento) di in quanto: CP_1
- la predetta ditta ha certamente eseguito l'intervento di rimozione dei serbatoi sotto terra mediante la realizzazione di uno scavo, prelievo degli stessi, e riposizionamento di terra sino a ricostruire l'originario piano di campagna;
-nell'espletamento di tale operazione (pacificamente perché documentalmente provato, avvenuta nel mese di giugno 2017) è stata utilizzata materia proveniente (e quindi certificata) da una ditta esterna
(Maia Scavi srl);
7 - corrisponde al vero, non essendovi contestazione (anzi piena ammissione anche dell'odierna appellata), che una restante parte del terreno utilizzato per la chiusura dello scavo è stata prelevata altrove (e non può escludersi che sia stato utilizzato materiale prelevato sempre dal medesimo sito);
- il terreno estratto (quindi posto a stretto contatto con i serbatoi) è stato analizzato e gli esiti dell'accertamento hanno escluso la presenza di valori oltre soglia;
- non sono emersi nel corso del giudizio elementi per ritenere che il campionamento (poiché avvenuto non in contraddittorio tra le parti) sia stato viziato e quindi debba ritenersi non pienamente utilizzabile ai fini della decisione;
- l'ispezione dell'ARTA è intervenuta a distanza di quattro mesi circa dal compimento delle suddette operazioni di rimozione dei serbatoi;
- l'organo accertatore ha certamente effettuato dei prelievi di materiali (poi risultato positivo per amianto) su quanto rinvenuto nel piano di calpestio senza quindi (non disponendo per esplicita ammissione di mezzi tecnici ulteriori) scendere nel terreno per una misura quanto meno corrispondente a quella in cui i serbatoi erano stati collocati;
-il verbale ispettivo (supportato anche dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi) ha dato altresì atto della presenza su tutto il sito della di materiale ragionevolmente Parte_1
proveniente dal cedimento di una tettoia realizzata in eternit;
- le prove orali espletate nel corso del giudizio di primo grado non hanno contribuito a fare chiarezza sulla vicenda;
gli interrogatori formali, infatti, non hanno provocato la confessione delle parti, mentre con riguardo ai testi escussi deve rilevarsi che: a) il teste , addotto dall'odierno Persona_1 appellante, ha riferito “ho visto un prato con un terreno su cui erano presenti alcuni frammenti di manufatti che dopo l'analisi sono risultati essere di amianto e tali manufatti erano dislocati sul terreno in maniera discontinua e non c'era un punto di concentrazione di tali frammenti” aggiungendo con riguardo all'area vicino ai serbatoi che “abbiamo rimosso i frammenti e stavano in superficie e non abbiamo fatto scavi o indagini sul terreno”; b) il teste , dipendente Testimone_1
ha confermato la presenza di eternit e l'utilizzo per chiusura di una parte dello scavo del CP_1
terreno prelevato da una ditta specializzata;
c) il testimone (impegnato nelle Testimone_2 operazioni di rimozione dei serbatoi) ha dichiarato “ quando dico che ho visto che non c'erano materiali contaminati lo dico perché lo verifico di persona a vista”;
-deve ritenersi probabile, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'ipotesi che l'amianto rinvenuto (peraltro sul piano di campagna e non nel suolo) nei pressi dell'area interessata dalla rimozione dei serbatoi sia proveniente (essendovene traccia in più parti del sito) dalla tettoia costruita con eternit e successivamente crollata;
8 - nel corso del giudizio non sono infatti emersi elementi per ritenere che abbia mescolato CP_1
al terreno proveniente da Maia Scavi srl altro materiale contaminato;
- gli accertamenti svolti dall'ARTA non hanno offerto alcun apprezzabile apporto in tal senso e la stessa relazione della PI (pur confermata nel suo contenuto in sede di escussione testimoniale) non ha svolto verifiche nel sottosuolo;
Ed allora, dall'insieme di considerazioni sin qui svolte, l'appello non può che essere rigettato non essendo emersa la prova dell'inadempimento e quindi della responsabilità di CP_1
4. In ultimo, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi CP_1
di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00 con applicazione valori medi, fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 227/23 del Tribunale di Sulmona così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
10