Sentenza breve 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 26/03/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2025, proposto da
UC IL, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in AP alla via M. Schipa n. 34;
contro
Azienda Sanitaria Locale AP 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ceceri, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in AP alla via Riviera di Chiaia n. 207 presso lo studio del predetto avvocato;
nei confronti
ON RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
a) della deliberazione n. 96 del 13.1.2025 con la quale il Direttore Generale dell’ASL AP 1 Centro, all’esito della procedura indetta mediante “Avviso Interno per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della U.O.C “Pianificazione e Sviluppo degli Interventi sul Patrimonio Immobiliare” approvava gli atti del concorso, e della relativa graduatoria finale che vedeva collocato al primo posto l’arch. RU ON nato l’[...], e con cui procedeva al conferimento, a decorrere dal 16.1.2025, dell’incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. “Pianificazione, Progettazione e Sviluppo degli Interventi sul Patrimonio Immobiliare” all’arch. RU ON nato l’[...], nonché di procedere alla stipula del contratto individuale per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa;
b) della proposta di Deliberazione n. 123 del 9.1.2025 a firma del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane e diretta al Direttore Generale, funzionale al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della UOC “Pianificazione, Progettazione e Sviluppo degli Interventi sul Patrimonio Immobiliare” in favore dell’arch. RU ON;
c) della annotazione in data 30.12.2024 apposta dal Direttore Generale sulla nota prot. n. 385040/i del 27.12.2024 del Segretario della commissione, con cui il Direttore Generale, visto l’esito dei lavori della Commissione, prendendo atto dei verbali, individuava quale vincitore della selezione l’arch. ON RU che risultava primo in graduatoria, non conosciuta nel suo esatto contenuto perché solo richiamata nella deliberazione n. 96 del 13.1.2025 ove lesiva;
d) della nota prot. n. 385040/i del 27.12.2024 con cui il segretario della commissione ha trasmesso al Direttore Generale i verbali n. 1 del 18.12.2024 e n. 2 del 27.12.2024 riportanti le modalità di gestione del colloquio nonché riportanti la valutazione del colloquio con il relativo punteggio, non conosciuta nel suo esatto contenuto perché solo richiamata nella deliberazione n. 96 del 13.1.2025;
e) del Verbale n. 2 del 27.12.2024 unitamente agli Allegati C1, C2 e D pubblicati il 27.12.2024 NELLA PARTE IN CUI la Commissione Esaminatrice nel procedere all’espletamento del Colloquio della procedura selettiva rendeva partecipi i candidati delle modalità di espletamento della prova colloquio decidendo “di gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande (due ciascuno, di cui una inerente argomenti gestionali-organizzativi ed una inerente materie tecnico scientifiche)” e che “Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta ad un eventuale pubblico terzo, mentre i candidati verranno esaminati singolarmente seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi e gli altri candidati non potranno assistere ai colloqui. Il candidato che ha sostenuto il colloquio non avrà contatti con gli altri candidati” e NELLA PARTE IN CUI la commissione provvedeva alla valutazione del colloquio espletato secondo le predette modalità impedendo alla ricorrente – allontanandola dall’aula - di assistere alla prova colloquio svolta dall’arch. ON RU e NELLA PARTE IN CUI provvedeva alla valutazione del colloquio come da allegati C1 e C2 e predisponeva la graduatoria finale come da Allegato D;
f) del Verbale n. 1 del 18.12.2024 pubblicato il 27.12.2024 nella parte in cui la Commissione esaminatrice decideva “di gestire il colloquio con modalità uniformi somministrando ai candidati le medesime domande (due domande ciascuno, di cui una inerente argomenti gestionali-organizzativi ed una inerente materiale tecnicoscientifiche). Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta ad un pubblico terzo che rimarrà in sala per tutta la durata dei colloqui, mentre i candidati verranno esaminati singolarmente seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi e non potranno assistere ai colloqui di chi verrà esaminato prima e dopo di loro”;
g) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, parimenti lesivo ivi compreso ed in quanto lesivo della disposizione di servizio n.36 del 5/2/2025;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’arch RU ON, anche nel corso della definizione del giudizio, di cui si ignorano gli estremi e contenuto;
nonché per l’adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 cpa, nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente UC IL al corretto svolgimento della procedura mediante rinnovazione della prova colloquio di entrambi i concorrenti, secondo modalità a cui possano assistere ai fini di un’idonea e trasparente valutazione, e applicando l’art 12 del dpr 487/1997 e art. 9 comma 4 del d.P.R. 483/1997 che prevede il sorteggio nell’individuazione delle domande oggetto di prove orali immediatamente prima di ciascuna prova e quindi per ciascun candidato, nonché che preveda la possibilità per i candidati di partecipare al colloquio sostenuto dagli altri
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale AP 1 Centro e di ON RU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere dipendente della ASL NA 1 Centro quale Dirigente ingegnere;
- di aver presentato, in data 30.7.2024 (cod 452-3), domanda di partecipazione all’Avviso interno, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della Struttura complessa “Pianificazione e Sviluppo degli Interventi sul Patrimonio Immobiliare”, indetto dall’ASL NA 1 Centro con delibera n. 1304 del 4/7/2024 del Direttore Generale;
- che, esaminate le istanze di partecipazione e valutati i curricula dei candidati la Commissione esaminatrice stilava la seguente graduatoria: 1) UC IL punteggio curriculare pari a punti 29,988; 2) RU ON punteggio curriculare pari a punti 23,096, 3) CE IA punteggio curriculare pari a punti 16,213;
- che, nella medesima seduta la commissione individuava la metodologia da seguire nella prova orale;
- che, sebbene la seduta fosse pubblica, la commissione stabiliva che non avrebbero potuto assistere alla stessa i candidati non ancora esaminati;
- che, infatti, la commissione decideva di “di gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande (due ciascuno, di cui una inerente argomenti gestionali-organizzativi ed una inerente materie tecnico -scientifiche)” e che “Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta ad un eventuale pubblico terzo, mentre i candidati verranno esaminati singolarmente seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi e gli altri candidati non potranno assistere ai colloqui. Il candidato che ha sostenuto il colloquio non avrà contatti con gli altri candidati”;
- che, all’esito del colloquio dei candidati, la commissione esaminatrice, come da allegati C1 e C2 al verbale n. 2 del 27.12.2024, attribuiva all’arch. RU ON in totale 36/40 punti (punti 17 al I quesito e punti 19 al II quesito) mentre attribuiva alla ricorrente UC IL un totale di punti 26/40 (punti 14 al I quesito e punti 12 al II quesito);
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 483/1997 e 12 del d.P.R. n. 487/1994; infatti, in seguito alle modifiche apportate all’art. 15, co. 7 bis, d.lgs. n. 502/1992 nella versione innovata dall’art. 20, co. 1, l. n. 118/2022, l’affidamento degli incarichi in questione è effettuato in base ad una vera e propria procedura concorsuale, con conseguente applicazione delle norme in questione; nel caso di specie, la commissione ha deciso di effettuare un unico sorteggio e somministrare ai candidati le medesime domande (due), anziché estrarle immediatamente prima, per ciascun candidato, all’inizio di ciascuna prova orale, come stabilito dall’art.12 del d.P.R. 487/94 e art. 9 d.P.R. 483/1997 applicabili alla fattispecie, senza esternare le ragioni della detta scelta derogatoria; ed ha stabilito che i candidati esaminati singolarmente, seguendo l’ordine alfabetico, non potessero assistere ai colloqui degli altri. Ciò viola le norme di cui agli art. 7 comma 3 del d.P.R. n 487/1994 e art. 6 del d.P.R. n. 487/1994 a mente dei quali (art 7 comma 3) “Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione…” e (Art 6) “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Tali disposizioni, imponendo che la prova orale debba avvenire in seduta pubblica, sono finalizzate a garantire la massima trasparenza dell’operato della Commissione esaminatrice, in quanto i candidati hanno la possibilità di verificare personalmente, senza la mediazione di un giudizio formulato per iscritto, l’imparzialità della Commissione;
Rilevato che la parte controinteressata, in memoria depositata in data 22.03.2025, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del bando e delle linee guida, e l’infondatezza nel merito;
Ritenuto, preliminarmente, che sulla controversia in questione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo;
- che, infatti, attese le innovazioni introdotte all’art. 15, co. 7-bis, D.lgs. n. 502/1992, dall’ art. 20, co. 1, l. n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa della Commissione essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente”, e dovendosi mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta del direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;
- che, come si evince dalla documentazione in atti, l’avviso pubblico non esclude la partecipazione di soggetti “esterni” (non dipendenti, cioè, dalla stessa ASL), conformemente alla norma (art. 5 D.P.R. n. 484/1997) secondo cui la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l’Azienda USL che ha bandito la selezione, ma tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell’avere una specifica anzianità di servizio “presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali” (art. 10 D.P.R. n. 484/1997);
- che, pertanto, la controversia in questione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 8344/2024; Tar Campania AP, sez. IX, n. 7408/2024);
Ritenuto che anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del bando e delle linee guida è infondata;
- che, infatti, come replicato sul punto dalla parte ricorrente, il bando e le linee guida non impongono le contestate modalità di svolgimento del colloquio;
- che, infatti, le linee guida, punto 10.4.2, prevedono per la commissione la facoltà – e non l’obbligo – di svolgere il colloquio secondo le modalità contestate da parte ricorrente, sicché le linee guida non possono ritenersi ex se lesive; l’atto lesivo è il verbale con cui la commissione ha stabilito di porre ai candidati le stesse domande, impedendo che al colloquio potessero assistere gli altri candidati, e tale atto è stato impugnato;
Ritenuto che, nel merito, il ricorso è fondato;
- che, infatti, come risulta per tabulas , la commissione ha deciso di “di gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande (due ciascuno, di cui una inerente argomenti gestionali-organizzativi ed una inerente materie tecnico -scientifiche)” prevedendo altresì che “Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta ad un eventuale pubblico terzo, mentre i candidati verranno esaminati singolarmente seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi e gli altri candidati non potranno assistere ai colloqui. Il candidato che ha sostenuto il colloquio non avrà contatti con gli altri candidati”;
- che tali modalità di svolgimento sono in contrasto con le disposizioni del d.P.R. 487/94 e del d.P.R. 483/1997;
- che, infatti, per giurisprudenza costante, “durante le prove orali di un concorso pubblico, il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, posto che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti” (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 5 aprile 2019, n. 759; T.A.R. Sardegna, sez. II, 13 marzo 2019, n. 227; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 maggio 2016, n. 805; Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622);
- che, pertanto, le modalità di svolgimento del colloquio orale stabilite dalla commissione sono illegittime (in tal senso, in un caso del tutto analogo, Tar Lombardia, Milano, sez. III, n. 308/2024);
- che, infatti, le predette modalità di svolgimento del colloquio potevano essere considerate legittime prima delle innovazioni introdotte dalla l. n. 118/2022, quando l’assegnazione dell’incarico avveniva su base essenzialmente fiduciaria; ma adesso, con una piena assimilazione ad una procedura concorsuale, occorre rispettare le prescrizioni di cui al d.P.R. 487/94 ed al d.P.R. 483/1997;
- che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 1027 dell’anno 2025 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna la ASL AP 1 e RU ON a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, per ciascuna parte resistente; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in solido tra le parti resistenti; somma da attribuirsi all'avv. Patrizia Kivel Mazuy, procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di AP, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di AP |
IL SEGRETARIO