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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13974 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII nella persona del giudice monocratico dott. Erminio Colazingari, ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 53634/2020 e 9720/2022 del R.G.A.C.C., e vertenti tra
, nato a [...] il [...], residente a [...], - c.f. Parte_1
- e , nata a [...] il [...] residente C.F._1 Parte_2 a Roma, in via D. Frescobaldi 76 - c.f.: – entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Roma, Piazza Adriana n.15 presso l'avv. Paola Penna unitamente ai loro difensori, avv. Delia Serrapede - c.f. - e avv. Diego De Luca – c.f. - che li C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto introduttivo.
- Attori - E
in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la Controparte_1 carica presso la sede della società in Roma alla piazza Sempione 19/A (P.I. e C.F.: ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Aulino - c.f.: - ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via G. Palumbo n.3 in Roma.
- Convenuta - NONCHE' CONTRO
C.F. e P. I.V.A. ) in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2 dr. giusta procura del 20.05.2020 Rep. 83120 del Notaio di Bracciano, Controparte_3 Per_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Antonio Dionisi n. 73.
- Convenuta nel giudizio Rg. 9720/2022 - Oggetto: contratto di trasloco – risarcimento danni. Conclusioni: come da verbale del 4.6.2025.
*********** Gli attori hanno stipulato con la società un contratto di trasporto per il Controparte_1 trasloco dei mobili e suppellettili dalla precedente abitazione sita in via Comparetti in Roma a quella di via Frescobaldi sempre in Roma, dove gli stessi si sono trasferiti con i propri figli. Il trasloco, effettuato in data 19 febbraio 2020, veniva regolarmente pagato per l'importo di € 2.074,00, come da fattura n. 58 del 25.02.2020. L'appartamento di via Frescobaldi, recentemente ristrutturato, presentava pavimentazione in parquet in tutte le stanze, ad eccezione di cucina e bagni. Durante le operazioni di trasloco, gli operai della società convenuta hanno provocato visibili solchi nel parquet, danno di cui la stessa società si è avveduta immediatamente, provvedendo ad allertare la propria compagnia assicurativa, Controparte_2 A seguito di sollecitazioni da parte degli attori, la compagnia ha provveduto ad effettuare una perizia tecnica avviando trattative dirette con i danneggiati;
all'esito, era condiviso il presupposto tecnico secondo cui, essendo il parquet uniforme in tutto l'appartamento, il ripristino avrebbe richiesto un intervento sull'intera pavimentazione, con conseguente necessità di sgombero temporaneo dell'immobile. Gli attori hanno, quindi, trasmesso all'assicurazione tre preventivi: per il trasloco e rimessaggio dei mobili, per i lavori di ripristino del parquet e per l'alloggio temporaneo della famiglia, per un totale complessivo di € 8.987,20; oltre a ulteriori disagi lamentati quali, la pulizia post-intervento, il trasporto al quarto piano, il rimontaggio dei mobili e il disagio abitativo per una famiglia con due bambini piccoli, per un danno complessivo pari a € 15.000,00. L'assicurazione, ritenuta eccessiva ed ingiustificata la richiesta dei danneggiati, per contro, ha formulato una proposta transattiva per un importo inferiore, pari a € 2.750 + IVA per i lavori, € 900
+ IVA per il trasporto, € 500 per l'alloggio e € 350 per spese legali, senza tuttavia includere il calcolo dell'IVA. Infatti, secondo la difesa della compagnia, la richiesta di parte attrice risulta non solo superiore al preventivo originario, ma anche priva di parametri oggettivi che ne giustifichino l'entità. La compagnia ha inoltre eccepito la non operatività della garanzia assicurativa, richiamando la clausola RC.6 della polizza stipulata con che esclude espressamente i danni Controparte_1 arrecati “alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”. A giudizio della convenuta, dunque, il danno al parquet non riguarderebbe beni oggetto del trasloco, bensì superfici presenti nei locali in cui si è svolta l'attività, e pertanto rientrerebbe tra i rischi esclusi. Ciò premesso, le eccezioni sollevate dalla convenuta non appaiono idonee Controparte_2 a escludere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti degli attori. In merito alla clausola RC.6 della polizza assicurativa, che esclude i danni “alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”, si osserva che tale clausola, se interpretata in senso restrittivo, rischia di svuotare di contenuto la copertura assicurativa per l'attività di trasloco. Il parquet, pur non essendo oggetto diretto del trasporto, costituisce parte integrante dell'ambiente in cui l'attività assicurata si è svolta, e il danno ad esso arrecato è direttamente riconducibile alla condotta degli operai incaricati. In tal senso, la giurisprudenza ha più volte affermato che le clausole limitative della responsabilità devono essere interpretate restrittivamente e, ove ambigue, a favore del contraente debole. Quanto all'eccezione fondata sugli artt. 1914 e 1915 c.c., relativi all'obbligo di salvataggio dell'assicurato, non risulta provato che la abbia dolosamente o Controparte_1 colposamente aggravato il danno. Al contrario, la società si è attivata tempestivamente per segnalare l'accaduto e coinvolgere la compagnia assicurativa, adempiendo agli obblighi di collaborazione. Infine, la difesa della compagnia non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare la non indennizzabilità dell'evento, né ha contestato in modo puntuale la ricostruzione tecnica e documentale offerta dagli attori, che risulta coerente e supportata da preventivi, comunicazioni e dichiarazioni. Ciò posto, a ulteriore conferma della fondatezza della pretesa risarcitoria degli attori, è intervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, esperita nel corso del giudizio, la quale ha stimato in € 4.216,24 il costo complessivo necessario per il ripristino del danno lamentato, con una previsione di n. 9 giorni lavorativi per l'esecuzione delle opere. Come rilevato dallo stesso CTU, invero, “le operazioni relative alla risistemazione del parquet obbligano alla rimozione del mobilio presente nell'appartamento e, vista l'estensione della lavorazione e la sua tipologia, risulta impedita la compresenza degli abitanti dell'immobile per tutto il ciclo di lavorazione e per il necessario tempo di asciugatura dei prodotti di finitura impiegati “ con conseguente ulteriore aggravio del danno patito dagli attori ( v. pag. 9 dell'elaborato peritale ). Tale valutazione, fondata su criteri tecnici oggettivi e non contestata in modo efficace dalle parti, costituisce elemento probatorio di particolare rilevanza ai fini della determinazione del danno. La stima del CTU, dunque, pur risultando inferiore rispetto alla quantificazione originaria proposta dagli attori, conferma la sussistenza del danno, la necessità di interventi estesi e la non irrisorietà delle spese da sostenere. In considerazione, poi, del disagio abitativo derivante dalla temporanea indisponibilità dell'immobile, a tale importo dovrebbero aggiungersi, le spese accessorie strettamente connesse all'intervento, quali le spese per il trasloco temporaneo e il rimessaggio dei mobili, le spese per l'alloggio alternativo per una settimana per due adulti e due bambini, le spese di pulizia post-intervento, il rimontaggio dei mobili e il disagio abitativo derivante dalla necessità di lasciare l'immobile per l'intera durata dei lavori. Trattandosi però di spese accessorie non documentate dagli attori, e quindi, come tali, non provate e dunque non liquidabili Si ritiene, pertanto, di liquidare il risarcimento in favore degli attori nella complessiva somma di € 4.216,24, somma che include il danno materiale, così come determinato in sede di consulenza tecnica. Ciò detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, va accolta la domanda avanzata dalle parti attrici. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, nei confronti della e della ogni diversa
[...] Controparte_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna la al risarcimento dei danni in favore degli attori, da liquidarsi Controparte_1 in complessivi € 4.216,24,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna la in qualità di compagnia assicuratrice della Controparte_2 [...]
a tenere indenne la propria assicurata per l'importo di cui sopra;
Controparte_1 condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone a carico delle convenute le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Roma, lì 9/9/2025. Il Giudice Dott. Erminio Colazingari
, nato a [...] il [...], residente a [...], - c.f. Parte_1
- e , nata a [...] il [...] residente C.F._1 Parte_2 a Roma, in via D. Frescobaldi 76 - c.f.: – entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Roma, Piazza Adriana n.15 presso l'avv. Paola Penna unitamente ai loro difensori, avv. Delia Serrapede - c.f. - e avv. Diego De Luca – c.f. - che li C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto introduttivo.
- Attori - E
in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la Controparte_1 carica presso la sede della società in Roma alla piazza Sempione 19/A (P.I. e C.F.: ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Aulino - c.f.: - ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via G. Palumbo n.3 in Roma.
- Convenuta - NONCHE' CONTRO
C.F. e P. I.V.A. ) in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2 dr. giusta procura del 20.05.2020 Rep. 83120 del Notaio di Bracciano, Controparte_3 Per_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Antonio Dionisi n. 73.
- Convenuta nel giudizio Rg. 9720/2022 - Oggetto: contratto di trasloco – risarcimento danni. Conclusioni: come da verbale del 4.6.2025.
*********** Gli attori hanno stipulato con la società un contratto di trasporto per il Controparte_1 trasloco dei mobili e suppellettili dalla precedente abitazione sita in via Comparetti in Roma a quella di via Frescobaldi sempre in Roma, dove gli stessi si sono trasferiti con i propri figli. Il trasloco, effettuato in data 19 febbraio 2020, veniva regolarmente pagato per l'importo di € 2.074,00, come da fattura n. 58 del 25.02.2020. L'appartamento di via Frescobaldi, recentemente ristrutturato, presentava pavimentazione in parquet in tutte le stanze, ad eccezione di cucina e bagni. Durante le operazioni di trasloco, gli operai della società convenuta hanno provocato visibili solchi nel parquet, danno di cui la stessa società si è avveduta immediatamente, provvedendo ad allertare la propria compagnia assicurativa, Controparte_2 A seguito di sollecitazioni da parte degli attori, la compagnia ha provveduto ad effettuare una perizia tecnica avviando trattative dirette con i danneggiati;
all'esito, era condiviso il presupposto tecnico secondo cui, essendo il parquet uniforme in tutto l'appartamento, il ripristino avrebbe richiesto un intervento sull'intera pavimentazione, con conseguente necessità di sgombero temporaneo dell'immobile. Gli attori hanno, quindi, trasmesso all'assicurazione tre preventivi: per il trasloco e rimessaggio dei mobili, per i lavori di ripristino del parquet e per l'alloggio temporaneo della famiglia, per un totale complessivo di € 8.987,20; oltre a ulteriori disagi lamentati quali, la pulizia post-intervento, il trasporto al quarto piano, il rimontaggio dei mobili e il disagio abitativo per una famiglia con due bambini piccoli, per un danno complessivo pari a € 15.000,00. L'assicurazione, ritenuta eccessiva ed ingiustificata la richiesta dei danneggiati, per contro, ha formulato una proposta transattiva per un importo inferiore, pari a € 2.750 + IVA per i lavori, € 900
+ IVA per il trasporto, € 500 per l'alloggio e € 350 per spese legali, senza tuttavia includere il calcolo dell'IVA. Infatti, secondo la difesa della compagnia, la richiesta di parte attrice risulta non solo superiore al preventivo originario, ma anche priva di parametri oggettivi che ne giustifichino l'entità. La compagnia ha inoltre eccepito la non operatività della garanzia assicurativa, richiamando la clausola RC.6 della polizza stipulata con che esclude espressamente i danni Controparte_1 arrecati “alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”. A giudizio della convenuta, dunque, il danno al parquet non riguarderebbe beni oggetto del trasloco, bensì superfici presenti nei locali in cui si è svolta l'attività, e pertanto rientrerebbe tra i rischi esclusi. Ciò premesso, le eccezioni sollevate dalla convenuta non appaiono idonee Controparte_2 a escludere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti degli attori. In merito alla clausola RC.6 della polizza assicurativa, che esclude i danni “alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”, si osserva che tale clausola, se interpretata in senso restrittivo, rischia di svuotare di contenuto la copertura assicurativa per l'attività di trasloco. Il parquet, pur non essendo oggetto diretto del trasporto, costituisce parte integrante dell'ambiente in cui l'attività assicurata si è svolta, e il danno ad esso arrecato è direttamente riconducibile alla condotta degli operai incaricati. In tal senso, la giurisprudenza ha più volte affermato che le clausole limitative della responsabilità devono essere interpretate restrittivamente e, ove ambigue, a favore del contraente debole. Quanto all'eccezione fondata sugli artt. 1914 e 1915 c.c., relativi all'obbligo di salvataggio dell'assicurato, non risulta provato che la abbia dolosamente o Controparte_1 colposamente aggravato il danno. Al contrario, la società si è attivata tempestivamente per segnalare l'accaduto e coinvolgere la compagnia assicurativa, adempiendo agli obblighi di collaborazione. Infine, la difesa della compagnia non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare la non indennizzabilità dell'evento, né ha contestato in modo puntuale la ricostruzione tecnica e documentale offerta dagli attori, che risulta coerente e supportata da preventivi, comunicazioni e dichiarazioni. Ciò posto, a ulteriore conferma della fondatezza della pretesa risarcitoria degli attori, è intervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, esperita nel corso del giudizio, la quale ha stimato in € 4.216,24 il costo complessivo necessario per il ripristino del danno lamentato, con una previsione di n. 9 giorni lavorativi per l'esecuzione delle opere. Come rilevato dallo stesso CTU, invero, “le operazioni relative alla risistemazione del parquet obbligano alla rimozione del mobilio presente nell'appartamento e, vista l'estensione della lavorazione e la sua tipologia, risulta impedita la compresenza degli abitanti dell'immobile per tutto il ciclo di lavorazione e per il necessario tempo di asciugatura dei prodotti di finitura impiegati “ con conseguente ulteriore aggravio del danno patito dagli attori ( v. pag. 9 dell'elaborato peritale ). Tale valutazione, fondata su criteri tecnici oggettivi e non contestata in modo efficace dalle parti, costituisce elemento probatorio di particolare rilevanza ai fini della determinazione del danno. La stima del CTU, dunque, pur risultando inferiore rispetto alla quantificazione originaria proposta dagli attori, conferma la sussistenza del danno, la necessità di interventi estesi e la non irrisorietà delle spese da sostenere. In considerazione, poi, del disagio abitativo derivante dalla temporanea indisponibilità dell'immobile, a tale importo dovrebbero aggiungersi, le spese accessorie strettamente connesse all'intervento, quali le spese per il trasloco temporaneo e il rimessaggio dei mobili, le spese per l'alloggio alternativo per una settimana per due adulti e due bambini, le spese di pulizia post-intervento, il rimontaggio dei mobili e il disagio abitativo derivante dalla necessità di lasciare l'immobile per l'intera durata dei lavori. Trattandosi però di spese accessorie non documentate dagli attori, e quindi, come tali, non provate e dunque non liquidabili Si ritiene, pertanto, di liquidare il risarcimento in favore degli attori nella complessiva somma di € 4.216,24, somma che include il danno materiale, così come determinato in sede di consulenza tecnica. Ciò detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, va accolta la domanda avanzata dalle parti attrici. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, nei confronti della e della ogni diversa
[...] Controparte_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna la al risarcimento dei danni in favore degli attori, da liquidarsi Controparte_1 in complessivi € 4.216,24,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna la in qualità di compagnia assicuratrice della Controparte_2 [...]
a tenere indenne la propria assicurata per l'importo di cui sopra;
Controparte_1 condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone a carico delle convenute le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Roma, lì 9/9/2025. Il Giudice Dott. Erminio Colazingari