Articolo 1 della Legge 1 marzo 2005, n. 26
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3 marzo 2005
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , recante proroga di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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