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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3431/2021
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3431/2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. A. Stoia Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. V. Avella
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1533/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, sulla cui base è stato predisposto e notificato l'atto di precetto oggi impugnato, sussistendo in capo al Colletta sia il fumus boni iuris e cioè la verosimiglianza della fondatezza della propria pretesa, basata sulla circostanza che l'odierno attore ha regolarmente impugnato il verbale assembleare del 16.05.2018, per gli evidenti errori e le somme ingiustamente e illegittimamente addebitategli dall'amministratore p.t., con giudizio tutt'ora in corso innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, r.g.n.293/17, prossima udienza fissata per il giorno 16.07.2021 (giudizio che potrebbe modificare sostanzialmente gli importi spettanti e richiesti in sede di d.i. dal Condominio) e per
l'esistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile, ampiamente documentato e derivante da sentenze passate in giudicato e da una scrittura privata accettata, riconosciuta e sottoscritta dal Condominio, sia il periculum in mora, ossia il pericolo che basandosi su un titolo illegittimo e/o comunque non corretto e/o definitivo, l'odierno
pagina 1 di 6 convenuto potrebbe intraprendere azioni esecutive quali iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi ecc... con grave pregiudizio a carico del , inibendo in ogni caso al Pt_1
l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione al Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo, con eventuale condanna ex art.96 c.p.c. nell'ipotesi contraria.
2. Accertare e dichiarare la sussistenza di un controcredito certo liquido ed esigibile di € 17.001,72, che si eccepisce in compensazione, frutto della somma dell'importo di € 4.572,82 (mai compensato e/o scorporato in precedenza neanche dalle precedenti amministrazioni) derivante dall'atto di transazione sottoscritto in data
02.07.2008 tra il sig. , nella qualità e l'amministratore p.t. dell'epoca, avv. Pt_1
, transazione espressamente autorizzata dall'assemblea condominiale Controparte_2 straordinaria del 21.04.2008, dell' importo di € 7.304,00, dovuto al dal Pt_1
oggi convenuto quale somma residua in virtù della sentenza n.403/2009 del CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, mai corrisposta dal predetto
, nonostante i solleciti e le azioni intraprese dal nel corso di questi CP_1 Pt_1 anni e dell'importo di € 5.124,90, oltre interessi, dovuto al in virtù dell'ordinanza Pt_1
di assegnazione somme resa dal G.E. del Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio recante r.g.e.n.836/2018 e dell'atto di precetto consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 17.06.2021; 3. Una volta accertata e dichiarata l'esistenza del controcredito eccepito in compensazione di € 17.001,72, dichiarare dovuto e, pertanto, condannare il al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
dell'importo residuale di € 5.379,76. 4. Condannare il
[...] Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t., per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al
[...]
pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, alla luce del grave comportamento tenuto dall'amministratore p.t. del che, pur Controparte_3
essendo consapevole del giudizio di impugnativa assembleare di cui sopra notificatogli
e ad oggi ancora in corso (giudizio in cui il condominio si è regolarmente costituito a mezzo del medesimo difensore che ha provveduto alla notifica dell'atto di precetto per cui è causa...), dell'inesattezza e illegittimità della maggior parte delle somme addebitate al condomino, , incurante della richiesta sospensione dell'efficacia Parte_1
della delibera avanzata e del presumibile esito del giudizio in corso, ha incredibilmente deciso di proporre innanzi all'Autorità Giudiziaria un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierno attore, dimostrando l'evidente incomprensibile astio
pagina 2 di 6 esistente nei confronti del citato condomino, non perseguendo tuttavia gli interessi del
Condominio rappresentato, essendo perfettamente a conoscenza, tra l'altro, dell'esistenza di un notevole controcredito in capo al .
5. Condannare il Pt_1 in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze del presente giudizio, con ogni accessorio di legge ed attribuzione all'avv. Baio quale procuratore antistatario.”.
Per il convenuto: “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 1533/2019. 2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare ed accertare il diritto del di procedere all'esecuzione del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1533/19 del Tribunale di Nocera Inferiore. 3) Accertare e dichiarare la temerarietà dell'opposizione proposta con condanna dell'opponente sig. Parte_2
ex art. 96 cpc. 4) Condannare parte opponente al pagamento delle spese di
[...] giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 5/6/2021, con il quale il Controparte_1
agendo in virtù del decreto ingiuntivo n. 1533/2019, reso dal Tribunale di Nocera
pagina 3 di 6 Inferiore sulla base del verbale assembleare del 16.05.2018 e divenuto esecutivo perchè non opposto, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 11.621,96.Detta opposizione si fondava sull'assunto della sussistenza di un controcredito in capo all'intimato che avrebbe dovuto far desistere la convenuta dalla proposizione dell'ingiunzione di pagamento e dalla successiva notifica dell'atto di precetto per cui è causa. Nell'atto di opposizione il precisava, altresì, di avere impugnato dinanzi Pt_1
al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il verbale assembleare posto a fondamento del monitorio da cui traeva orgine l'intimazione di pagamento.
Si costituiva il contestando l'opposizione proposta, in Controparte_1
quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, appalesandosi come assolutamente pretestuosa e con un unico e chiaro intento dilatorio.
Nel corso del giudizio l'attore depositava copia della sentenza n.6149/2023, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva dichiarato nulla la delibera assembleare del
16/05/2018, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi debito del sig. Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito rappresentati.
Con un unico motivo di opposizione, l'attore, previo accertamento dell'esistenza di un controcredito eccepito in compensazione, chiede dichiararsi dovuta in suo favore la somma di € 5.379,76, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento di detta somma.
Trattasi, come evidente, di una valutazione e di un accertamento che non può essere compiuto in questa sede.
Il giudizio di opposizione a precetto ha, infatti, natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto. In tale giudizio, mentre incombe sull'opposto la prova della esistenza, della estensione e della portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo.
In ragione di tanto, l'eccezione di compensazione proposta con l'atto di citazione è inammissibile, in quanto riguardante un motivo anteriore alla formazione del titolo di natura giudiziale che, pertanto, avrebbe potuto e dovuto esser fatto valere unicamente pagina 4 di 6 nel giudizio di impugnazione del titolo stesso, ossia durante il suo processo di formazione, ovvero in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Ed invero, l'odierno opponente, deducendo in compensazione dei crediti dalla stessa vantati, derivanti da titoli giudiziali formatisi ben prima del D.I. posto a base del precetto opposto, avrebbe potuto e dovuto far valere siffatti crediti con il giudizio di opposizione al monitorio, essendo, pertanto, preclusa qualsiasi valutazione in merito a detto aspetto con la presente opposizione al precetto, nel cui ambito, per costante giurisprudenza, possono dedursi e farsi valere, come detto, solo i motivi successivi e sopravvenuti alla formazione del titolo di natura giudiziale posto a base del precetto opposto.
Dirimente risulta essere, invece, la circostanza che, con la sentenza n. 6149/2023, il
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dichiarando nulla la delibera assembleare del
16/05/2018, posta a fondamento del titolo esecutivo da cui trae origine l'intimazione di pagamento per cui è causa, ha accertato e dichiarato l'insussistenza di qualsiasi debito del sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Trattasi, invero, di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo che porta all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal , con Pt_1
conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione.
Né, per quanto detto sopra, questo Giudice può addentrarsi nel merito della vicenda, al fine di verificare se il credito azionato con il monitorio sia diverso rispetto a quello per il quale l'intimato ha agito per ottenere l'annullamento del deliberato assembleare, dovendosi esclusivamente basare sul provvedimento giudiziale reso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore il quale ha statuito l'insussistenza di qualsivoglia debito di Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto notificato dal convenuto in data 05/6/2021; CP_1
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte opponente, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, ridotta del 30%, stante l'assenza di questioni di diritto, con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 5 di 6 Si comunichi.
02.04.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3431/2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. A. Stoia Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. V. Avella
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1533/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, sulla cui base è stato predisposto e notificato l'atto di precetto oggi impugnato, sussistendo in capo al Colletta sia il fumus boni iuris e cioè la verosimiglianza della fondatezza della propria pretesa, basata sulla circostanza che l'odierno attore ha regolarmente impugnato il verbale assembleare del 16.05.2018, per gli evidenti errori e le somme ingiustamente e illegittimamente addebitategli dall'amministratore p.t., con giudizio tutt'ora in corso innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, r.g.n.293/17, prossima udienza fissata per il giorno 16.07.2021 (giudizio che potrebbe modificare sostanzialmente gli importi spettanti e richiesti in sede di d.i. dal Condominio) e per
l'esistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile, ampiamente documentato e derivante da sentenze passate in giudicato e da una scrittura privata accettata, riconosciuta e sottoscritta dal Condominio, sia il periculum in mora, ossia il pericolo che basandosi su un titolo illegittimo e/o comunque non corretto e/o definitivo, l'odierno
pagina 1 di 6 convenuto potrebbe intraprendere azioni esecutive quali iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi ecc... con grave pregiudizio a carico del , inibendo in ogni caso al Pt_1
l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione al Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo, con eventuale condanna ex art.96 c.p.c. nell'ipotesi contraria.
2. Accertare e dichiarare la sussistenza di un controcredito certo liquido ed esigibile di € 17.001,72, che si eccepisce in compensazione, frutto della somma dell'importo di € 4.572,82 (mai compensato e/o scorporato in precedenza neanche dalle precedenti amministrazioni) derivante dall'atto di transazione sottoscritto in data
02.07.2008 tra il sig. , nella qualità e l'amministratore p.t. dell'epoca, avv. Pt_1
, transazione espressamente autorizzata dall'assemblea condominiale Controparte_2 straordinaria del 21.04.2008, dell' importo di € 7.304,00, dovuto al dal Pt_1
oggi convenuto quale somma residua in virtù della sentenza n.403/2009 del CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, mai corrisposta dal predetto
, nonostante i solleciti e le azioni intraprese dal nel corso di questi CP_1 Pt_1 anni e dell'importo di € 5.124,90, oltre interessi, dovuto al in virtù dell'ordinanza Pt_1
di assegnazione somme resa dal G.E. del Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio recante r.g.e.n.836/2018 e dell'atto di precetto consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 17.06.2021; 3. Una volta accertata e dichiarata l'esistenza del controcredito eccepito in compensazione di € 17.001,72, dichiarare dovuto e, pertanto, condannare il al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
dell'importo residuale di € 5.379,76. 4. Condannare il
[...] Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t., per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al
[...]
pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, alla luce del grave comportamento tenuto dall'amministratore p.t. del che, pur Controparte_3
essendo consapevole del giudizio di impugnativa assembleare di cui sopra notificatogli
e ad oggi ancora in corso (giudizio in cui il condominio si è regolarmente costituito a mezzo del medesimo difensore che ha provveduto alla notifica dell'atto di precetto per cui è causa...), dell'inesattezza e illegittimità della maggior parte delle somme addebitate al condomino, , incurante della richiesta sospensione dell'efficacia Parte_1
della delibera avanzata e del presumibile esito del giudizio in corso, ha incredibilmente deciso di proporre innanzi all'Autorità Giudiziaria un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierno attore, dimostrando l'evidente incomprensibile astio
pagina 2 di 6 esistente nei confronti del citato condomino, non perseguendo tuttavia gli interessi del
Condominio rappresentato, essendo perfettamente a conoscenza, tra l'altro, dell'esistenza di un notevole controcredito in capo al .
5. Condannare il Pt_1 in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze del presente giudizio, con ogni accessorio di legge ed attribuzione all'avv. Baio quale procuratore antistatario.”.
Per il convenuto: “1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 1533/2019. 2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare ed accertare il diritto del di procedere all'esecuzione del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1533/19 del Tribunale di Nocera Inferiore. 3) Accertare e dichiarare la temerarietà dell'opposizione proposta con condanna dell'opponente sig. Parte_2
ex art. 96 cpc. 4) Condannare parte opponente al pagamento delle spese di
[...] giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 5/6/2021, con il quale il Controparte_1
agendo in virtù del decreto ingiuntivo n. 1533/2019, reso dal Tribunale di Nocera
pagina 3 di 6 Inferiore sulla base del verbale assembleare del 16.05.2018 e divenuto esecutivo perchè non opposto, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 11.621,96.Detta opposizione si fondava sull'assunto della sussistenza di un controcredito in capo all'intimato che avrebbe dovuto far desistere la convenuta dalla proposizione dell'ingiunzione di pagamento e dalla successiva notifica dell'atto di precetto per cui è causa. Nell'atto di opposizione il precisava, altresì, di avere impugnato dinanzi Pt_1
al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il verbale assembleare posto a fondamento del monitorio da cui traeva orgine l'intimazione di pagamento.
Si costituiva il contestando l'opposizione proposta, in Controparte_1
quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, appalesandosi come assolutamente pretestuosa e con un unico e chiaro intento dilatorio.
Nel corso del giudizio l'attore depositava copia della sentenza n.6149/2023, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva dichiarato nulla la delibera assembleare del
16/05/2018, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi debito del sig. Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito rappresentati.
Con un unico motivo di opposizione, l'attore, previo accertamento dell'esistenza di un controcredito eccepito in compensazione, chiede dichiararsi dovuta in suo favore la somma di € 5.379,76, con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento di detta somma.
Trattasi, come evidente, di una valutazione e di un accertamento che non può essere compiuto in questa sede.
Il giudizio di opposizione a precetto ha, infatti, natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto. In tale giudizio, mentre incombe sull'opposto la prova della esistenza, della estensione e della portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo.
In ragione di tanto, l'eccezione di compensazione proposta con l'atto di citazione è inammissibile, in quanto riguardante un motivo anteriore alla formazione del titolo di natura giudiziale che, pertanto, avrebbe potuto e dovuto esser fatto valere unicamente pagina 4 di 6 nel giudizio di impugnazione del titolo stesso, ossia durante il suo processo di formazione, ovvero in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Ed invero, l'odierno opponente, deducendo in compensazione dei crediti dalla stessa vantati, derivanti da titoli giudiziali formatisi ben prima del D.I. posto a base del precetto opposto, avrebbe potuto e dovuto far valere siffatti crediti con il giudizio di opposizione al monitorio, essendo, pertanto, preclusa qualsiasi valutazione in merito a detto aspetto con la presente opposizione al precetto, nel cui ambito, per costante giurisprudenza, possono dedursi e farsi valere, come detto, solo i motivi successivi e sopravvenuti alla formazione del titolo di natura giudiziale posto a base del precetto opposto.
Dirimente risulta essere, invece, la circostanza che, con la sentenza n. 6149/2023, il
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dichiarando nulla la delibera assembleare del
16/05/2018, posta a fondamento del titolo esecutivo da cui trae origine l'intimazione di pagamento per cui è causa, ha accertato e dichiarato l'insussistenza di qualsiasi debito del sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Trattasi, invero, di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo che porta all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal , con Pt_1
conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione.
Né, per quanto detto sopra, questo Giudice può addentrarsi nel merito della vicenda, al fine di verificare se il credito azionato con il monitorio sia diverso rispetto a quello per il quale l'intimato ha agito per ottenere l'annullamento del deliberato assembleare, dovendosi esclusivamente basare sul provvedimento giudiziale reso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore il quale ha statuito l'insussistenza di qualsivoglia debito di Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto notificato dal convenuto in data 05/6/2021; CP_1
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di parte opponente, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, ridotta del 30%, stante l'assenza di questioni di diritto, con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 5 di 6 Si comunichi.
02.04.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6