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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 172/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIPINO ROBERTO
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VASTA LUIGI
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 10.03.2020, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 799/2019, deferendo giuramento decisorio relativamente al saldo pari a zero alla data del 12.04.2000 del conto corrente n.
650150.56, e chiedendo la correzione della sentenza nella parte in cui accertava che il saldo del conto corrente di cui sopra era pari ad € 25.158,06, mentre dalle conclusioni del ctu, recepite in sentenza, il saldo risulta parti ad € 23.818,10. Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del Controparte_2
giuramento decisorio ed aderiva alla richiesta di correzione dell'errore materiale.
Con ordinanza del 9.1.2021 la Corte ammetteva giuramento, nella versione rettificata dall'appellante nelle note del 9.1.2021, e si procedeva all'assunzione del mezzo di prova all'udienza del 1.12.2022.
Le parti non depositavano note per l'udienza di rimessione della causa in decisione del
13.2.2025, né in quella successiva del 6.3.2025.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 799/2019 così provvede: Parte_1
1. dichiara l'estinzione del presente procedimento di secondo grado;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 172/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIPINO ROBERTO
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VASTA LUIGI
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 10.03.2020, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 799/2019, deferendo giuramento decisorio relativamente al saldo pari a zero alla data del 12.04.2000 del conto corrente n.
650150.56, e chiedendo la correzione della sentenza nella parte in cui accertava che il saldo del conto corrente di cui sopra era pari ad € 25.158,06, mentre dalle conclusioni del ctu, recepite in sentenza, il saldo risulta parti ad € 23.818,10. Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del Controparte_2
giuramento decisorio ed aderiva alla richiesta di correzione dell'errore materiale.
Con ordinanza del 9.1.2021 la Corte ammetteva giuramento, nella versione rettificata dall'appellante nelle note del 9.1.2021, e si procedeva all'assunzione del mezzo di prova all'udienza del 1.12.2022.
Le parti non depositavano note per l'udienza di rimessione della causa in decisione del
13.2.2025, né in quella successiva del 6.3.2025.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 799/2019 così provvede: Parte_1
1. dichiara l'estinzione del presente procedimento di secondo grado;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 2/2