Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 5 / 2023
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SPIRIO DAVIDE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GRAMMATICO PIETRO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229006321149000, comunicata in data 12.12.2022, eccependo l'inesistenza giuridica del procedimento di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata poiché notificata tramite pec, poiché proveniente da un indirizzo non inserito in pubblico elenco, la carenza della relata del nominativo del
e la prescrizione delle pretese. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ente della riscossione, che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso,
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle notifiche degli avvisi di addebito e rilevando di avere interrotto il decorso dei termini prescrizionali con l'invio di due intimazioni di pagamento. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle pretese che dovevano essere azionate nei confronti del titolare del credito.
Invero, giova ricordare che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.
L'omissione della notificazione attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza.
Sul punto, recentemente, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario,
non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del
ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero
destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. Cass. sent. n. 7514/2022).
Invero, quando viene proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all'INPS,
mentre l' è legittimato solo quando vengano sollevate questioni afferenti alla Controparte_2
regolarità formale del procedimento di riscossione.
Ciò posto, avendo parte ricorrente chiamato in giudizio soltanto l'ente riscossore - a fronte delle domande avanzate - deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
in merito a tutti i vizi dedotti afferenti gli avvisi di addebito impugnati.
[...]
Per quanto afferisce, invece, ai vizi di notifica dell'intimazione di pagamento sollevati da parte ricorrente, giova ricordare che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, “la natura
sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella
disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 5, (in tema
di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione
dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo
civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione
dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. 30
ottobre 2018, n. 27561).
Ed invero, avendo parte ricorrente provato di avere ricevuto l'atto e di essersi riuscito a difendere, deve ritenersi ultroneo soffermarsi sui singoli vizi sollevati, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era preordinato.
Quanto agli ulteriori vizi sollevati, anch'essi non trovano accoglimento, essendo generica la contestazione circa l'assenza di attestazione di conformità all'originale, ed infondata quella afferente l'assenza di relata in caso di notifica via pec, come da consolidato orientamento
(cfr. Cass. sent. n.28399/2017). Quanto all'eccezione di prescrizione, non essendo stato citato in giudizio l'ente impositore,
non è possibile vagliare la decorrenza dei termini anteriormente alle notifiche degli avvisi di addebito.
Per la prescrizione maturata successivamente, l'agente della riscossione ha allegato di avere notificato due intimazioni di pagamento, la n.29120189007869220000 notificata con p.e.c. del
20.12.2018 (cfr. all. 5 alla memoria n.5) e la n.29120199000380225000 notificata con p.e.c. del
15.1.2019 (cfr. all. alla memoria n.6). Considerando che, dal provvedimento impugnato,
emerge che il più datato avviso di addebito è stato notificato nel novembre 2014, i termini risultano essere stati interrotti.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.201,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 18/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo