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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 701/2024 RGA avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 462/2023, pubblicata in data 27.09.2024, notificata in data 1.10.102024; avente ad oggetto: prestazione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.7.2025; promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria
Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati a mezzo di notaio dott. di Roma in data 22 marzo Persona_1
2024 repertorio n. 37875/7313, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n.
6/8 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell stesso;
Pt_1
- appellante;
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Cristina Rastelli, con studio in Piacenza, via Pietro Cella 55, ed ivi elettivamente
1 domiciliata, come d procura in atti;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio CP_1
diritto alla corresponsione della e la condanna di al versamento CP_2 Pt_1
dell'anticipazione relativa al periodo 07/08/2021 - 26/08/2021, come da CP_2
domanda n. 6131923400010 presentata in data 14.04.2022 e rigettata, maggiorata di interessi e rivalutazione;
contestualmente chiedeva l'annullamento della richiesta dell' alla restituzione dell'indennità di disoccupazione corrispostagli nel Pt_1
periodo 27.08.2021 - 31.03.2022, pari ad € 9.533,00 in quanto priva di fondamento.
In punto di fatto deduceva che:
- in data 30.06.2021 era stato licenziato per giusta causa e di avere, quindi, inoltrato domanda di indennità di disoccupazione in effetti erogatagli dall' di CP_2 Pt_1
Piacenza con decorrenza dal 07.08.2021 sino al 31.03.2022;
- in data 12.04.2022 aveva presentato domanda di anticipazione per il periodo precedente (07/08/2021 - 26/08/2021), domanda respinta sull'assunto della mancata presentazione della richiesta entro il termine del 27.08.2021;
- con lo stesso provvedimento gli chiedeva la restituzione della somma di euro Pt_1
9.533,00 erogatagli a titolo di disoccupazione per il periodo 27.08.2021 –
31.03.2022, sul presupposto che a seguito di apertura di partita iva in data CP_1
27.08.2021 (per lo svolgimento di servizi di consulenza amministrativa e gestionale), non avesse comunicato il reddito presunto derivante da attività autonoma e fosse
2 perciò decaduto dal beneficio, richiamando a fondamento del provvedimento la
Circolare n. 94/2015, all'art. 2.12; Pt_1
- veniva esperita procedura in sede amministrativa per ottenere l'annullamento del provvedimento predetto;
deduceva – e produceva a tal fine - autocertificazione CP_1
da cui derivava che il reddito presunto dalla data di apertura della partita iva –
27.08.2021 – sino all'effettivo esercizio dell'attività – 17.03.2022 – era stato pari a zero.
A fronte del rigetto della propria domanda, agiva in giudizio instando per l'accoglimento delle domande già sopra riportate, mettendo in rilievo che successivamente alla circolare n. 94/2015 – posta da a fondamento del Pt_1
provvedimento di rigetto dell'anticipazione e della richiesta di restituzione delle somme già erogate – era stata adottata dal medesimo Istituto altra Circolare – la n.
174/2017 - avente ad oggetto “Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività CP_2
lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Rilevanza dell'iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva.” che, al punto 5, prevedeva quanto segue: “L'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.
Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione – in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerge l'apertura di partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato.
3 Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicare
l'avvio con l'indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza della prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata”.
L' si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto delle domande attoree, Pt_1
rilevando che l'interessato non aveva comunicato l'inizio e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, attestata non solo dall'apertura della partita Iva ma soprattutto dalla indicazione nella dichiarazione fiscale per l'anno 2021 di redditi d'impresa seppur in negativo (mod. Unico 2022 con redditi d'impresa negativi relativi al 2021); ribadiva, quindi, l'intervenuta decadenza della prestazione dalla data di inizio attività, come prevista dalla normativa ex artt. 10-11 del D. Lgs. n. 22/2015 e circ. n. Pt_1
94/2015, punto 2.10.b., ritenendo quindi legittima la propria richiesta restitutoria con riguardo alla prestazione erogata dal 27/08/2021 al 31/03/2022.
Il Giudice di prime cure, istruita documentalmente la causa, previo richiamo alla disciplina di riferimento di cui agli artt. 10 e 11 D.lgs. 22/2015, accoglieva le domande di parte ricorrente, interpretando la normativa di riferimento nel senso che la decadenza dal beneficio possa intervenire solo in caso di “intrapresa” attività lavorativa autonoma o di impresa individuale di cui non sia stata data informazione all' , rilevando specificatamente. “Ebbene, la lettera della norma, nella sua Pt_1
estensione strettamente letterale, a giudizio di chi scrive non lascia spazio ad equivoci: “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, deve informare l' […]”. Pt_1
Ma, nel momento in cui manca la prova dell'intrapresa di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (e, nel caso di specie, tale prova manca, ad onta dell'apertura della partita Iva, da parte di , in data 27.08.2021 laddove, CP_1
peraltro, dalla visura camerale agli atti risulta che l'inizio dell'attività dell'impresa sia avvenuto solo in data 17.03.2022), tale obbligo di comunicazione non avrebbe senso alcuno, a meno che non si intenda dar valore allo 0 (zero).
4 Per tali motivi la domanda va accolta e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità dell'anticipazione ome CP_2 CP_2
da domanda n. 6131923400010, presentata in data 14.04.2022, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del
30.12.1991, dal dovuto al saldo”, con il favore delle spese di lite.
L'istituto soccombente ha proposto appello formulando un unico motivo con cui ha ribadito la tesi già sviluppata in I grado, di decadenza di dalla er CP_1 CP_2
violazione dell'obbligo di comunicazione del reddito presunto derivante da attività autonoma svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità di disoccupazione;
ribadisce che, nel caso di specie, non solo risulta essere stata Pt_1
aperta la partita Iva il 27.08.2021 ma che l'attività imprenditoriale sia comprovata anche da quanto emergente dal Modello Unico presentato dal per il 2021, CP_1
ancorché con redditi d'impresa in negativo (di € 2.931) circostanza che del tutto pretermessa nella gravata sentenza;
inoltre, dal punto di vista giuridico, sostiene Pt_1
che la disciplina di riferimento, di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 22/2015, si colloca in una prospettiva di razionalizzazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione, chiamando il cittadino ad un onere di collaborazione utile al perseguimento di detto obiettivo, deducendo sul punto “La norma, nel richiedere la comunicazione dei dati reddituali, richiede al soggetto privato non una valutazione della rilevanza della situazione reddituale ai fini del conseguimento della prestazione, ma solo la collaborazione nel fornire i dati reddituali ove il reddito integri requisito necessario al conseguimento della prestazione”.
A conclusione delle proprie deduzioni, ha posto in rilievo, comunque, che Pt_1
l'onere della prova circa la fondatezza del diritto alla prestazione invocata da controparte ricade in capo alla stessa – onere non soddisfatto nel caso di specie – richiamando, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità riportando quanto segue: “in tema di indebito previdenziale spetta all'assicurato, che deduca il diritto alla prestazione già ricevuta, l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto, ossia che
5 la prestazione fosse effettivamente dovuta dall e non anche al convenuto Pt_1
dimostrare la sussistenza dell'indebito (cfr. Cass. S. U. 1846/10)”.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto appello in ragione della correttezza della pronuncia in suo favore, veicolando le deduzioni già svolte in I grado e sottolineando, dal punto di vista fattuale, che il mod. Unico 2022 prodotto non proverebbe lo svolgimento di un'attività in quanto non risulterebbero componenti positivi di reddito.
L'appello è fondato.
Sul tema, al fine di delineare la cornice di riferimento, si rileva che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermando – cfr. Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 6933 del 14/03/2024 -: “che dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il godimento del Pt_1
trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della
CP_2
- che non osta a tale interpretazione la circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo
“intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); che tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la […] a condizione CP_2
6 che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito Pt_1
annuo previsto” (applicando tali principi al caso concreto la Cassazione ha ritenuto che non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione - ex art. 11, lett.
c), del citato d.lgs. - l'omessa comunicazione dell'incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, il quale - in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione - non può ritenersi compreso tra i rapporti di co.co.co. o di lavoro subordinato).
Ancora, nella stessa direzione, con Sentenza n. 22921 del 2024, la Cassazione, Sez.
L, ha ribadito che si è “… già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza Pt_1
della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della e dovendo semmai in tal CP_2
caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)… il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001).
[…] deve ribadirsi che l'applicazione della previsione dell'art. 11, comma 1, lett. c),
d.lgs. n. 22/2015, al caso dell'assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all' Pt_1
il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo, rappresenta un risultato coerente con un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, comma
1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell'“intenzione del legislatore”, di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma,
7 che nella specie – com'è d'uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit
(così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010)”.
Ora, nel caso di specie, risulta dagli atti come Tota, che alla data del 27.8.2021 aveva aperto Partita Iva, avesse iniziato già nel 2021 – in costanza di godimento della
– un'attività autonoma d'impresa, tant'è che aveva presentato, per lo stesso Pt_2
anno, Modello Unico (2022) - circostanza fattuale del tutto omessa dal Giudice di prime cure - senza invero comunicare all' l'avvenuto inizio di tale attività nel Pt_1
termine dei 30 giorni prescritti;
si è in tal modo integrata la decadenza dalla prestazione come disciplinata dalla normativa speciale anche alla luce dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità.
A nulla rileva, al fine di escludere la decadenza, che i redditi d'impresa fossero in negativo (€ 2.931: cfr. documento prodotto da in I grado) e che in sostanza Pt_1
emergessero solo spese e non ricavi (come evidenziato dal;
piuttosto, vi è da CP_1
rilevare che l'attività di impresa svolta dal nel 2021 risulti essere stata dallo CP_1
stesso autodenunciata con il Modello Unico, osservandosi che la mancata indicazione di ricavi ma solo di voci di spesa (relative alla locazione di beni mobili strumentali) risulta, invero, inequivocabilmente suggestiva dell'inizio dell'attività di impresa da parte del medesmo, attività pacificamente non comunicata ad . Pt_1
Ciò basta, a parere di questa Corte - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati con riguardo all'interpretazione della normativa di riferimento - per ritenere ricorrente l'ipotesi di decadenza invocata da , con conseguente accoglimento dell'appello; di talché, Pt_1
previa riforma integrale della sentenza, si perviene al rigetto delle domande tutte svolte in I grado dal CP_1
Considerando che solo di recente, come sopra evidenziato, si è pronuncia la
Suprema Corte di Cassazione per delineare, in modo più stabile, i contorni della
8 fattispecie oggetto del presente giudizio, si ritiene che soccorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., come innovato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2017, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 27/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande svolte in
I grado da;
CP_1
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso a Bologna, il 17/07/2025
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 701/2024 RGA avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 462/2023, pubblicata in data 27.09.2024, notificata in data 1.10.102024; avente ad oggetto: prestazione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.7.2025; promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria
Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati a mezzo di notaio dott. di Roma in data 22 marzo Persona_1
2024 repertorio n. 37875/7313, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n.
6/8 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell stesso;
Pt_1
- appellante;
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Cristina Rastelli, con studio in Piacenza, via Pietro Cella 55, ed ivi elettivamente
1 domiciliata, come d procura in atti;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio CP_1
diritto alla corresponsione della e la condanna di al versamento CP_2 Pt_1
dell'anticipazione relativa al periodo 07/08/2021 - 26/08/2021, come da CP_2
domanda n. 6131923400010 presentata in data 14.04.2022 e rigettata, maggiorata di interessi e rivalutazione;
contestualmente chiedeva l'annullamento della richiesta dell' alla restituzione dell'indennità di disoccupazione corrispostagli nel Pt_1
periodo 27.08.2021 - 31.03.2022, pari ad € 9.533,00 in quanto priva di fondamento.
In punto di fatto deduceva che:
- in data 30.06.2021 era stato licenziato per giusta causa e di avere, quindi, inoltrato domanda di indennità di disoccupazione in effetti erogatagli dall' di CP_2 Pt_1
Piacenza con decorrenza dal 07.08.2021 sino al 31.03.2022;
- in data 12.04.2022 aveva presentato domanda di anticipazione per il periodo precedente (07/08/2021 - 26/08/2021), domanda respinta sull'assunto della mancata presentazione della richiesta entro il termine del 27.08.2021;
- con lo stesso provvedimento gli chiedeva la restituzione della somma di euro Pt_1
9.533,00 erogatagli a titolo di disoccupazione per il periodo 27.08.2021 –
31.03.2022, sul presupposto che a seguito di apertura di partita iva in data CP_1
27.08.2021 (per lo svolgimento di servizi di consulenza amministrativa e gestionale), non avesse comunicato il reddito presunto derivante da attività autonoma e fosse
2 perciò decaduto dal beneficio, richiamando a fondamento del provvedimento la
Circolare n. 94/2015, all'art. 2.12; Pt_1
- veniva esperita procedura in sede amministrativa per ottenere l'annullamento del provvedimento predetto;
deduceva – e produceva a tal fine - autocertificazione CP_1
da cui derivava che il reddito presunto dalla data di apertura della partita iva –
27.08.2021 – sino all'effettivo esercizio dell'attività – 17.03.2022 – era stato pari a zero.
A fronte del rigetto della propria domanda, agiva in giudizio instando per l'accoglimento delle domande già sopra riportate, mettendo in rilievo che successivamente alla circolare n. 94/2015 – posta da a fondamento del Pt_1
provvedimento di rigetto dell'anticipazione e della richiesta di restituzione delle somme già erogate – era stata adottata dal medesimo Istituto altra Circolare – la n.
174/2017 - avente ad oggetto “Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività CP_2
lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Rilevanza dell'iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva.” che, al punto 5, prevedeva quanto segue: “L'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.
Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione – in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerge l'apertura di partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato.
3 Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicare
l'avvio con l'indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza della prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata”.
L' si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto delle domande attoree, Pt_1
rilevando che l'interessato non aveva comunicato l'inizio e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, attestata non solo dall'apertura della partita Iva ma soprattutto dalla indicazione nella dichiarazione fiscale per l'anno 2021 di redditi d'impresa seppur in negativo (mod. Unico 2022 con redditi d'impresa negativi relativi al 2021); ribadiva, quindi, l'intervenuta decadenza della prestazione dalla data di inizio attività, come prevista dalla normativa ex artt. 10-11 del D. Lgs. n. 22/2015 e circ. n. Pt_1
94/2015, punto 2.10.b., ritenendo quindi legittima la propria richiesta restitutoria con riguardo alla prestazione erogata dal 27/08/2021 al 31/03/2022.
Il Giudice di prime cure, istruita documentalmente la causa, previo richiamo alla disciplina di riferimento di cui agli artt. 10 e 11 D.lgs. 22/2015, accoglieva le domande di parte ricorrente, interpretando la normativa di riferimento nel senso che la decadenza dal beneficio possa intervenire solo in caso di “intrapresa” attività lavorativa autonoma o di impresa individuale di cui non sia stata data informazione all' , rilevando specificatamente. “Ebbene, la lettera della norma, nella sua Pt_1
estensione strettamente letterale, a giudizio di chi scrive non lascia spazio ad equivoci: “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, deve informare l' […]”. Pt_1
Ma, nel momento in cui manca la prova dell'intrapresa di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (e, nel caso di specie, tale prova manca, ad onta dell'apertura della partita Iva, da parte di , in data 27.08.2021 laddove, CP_1
peraltro, dalla visura camerale agli atti risulta che l'inizio dell'attività dell'impresa sia avvenuto solo in data 17.03.2022), tale obbligo di comunicazione non avrebbe senso alcuno, a meno che non si intenda dar valore allo 0 (zero).
4 Per tali motivi la domanda va accolta e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità dell'anticipazione ome CP_2 CP_2
da domanda n. 6131923400010, presentata in data 14.04.2022, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del
30.12.1991, dal dovuto al saldo”, con il favore delle spese di lite.
L'istituto soccombente ha proposto appello formulando un unico motivo con cui ha ribadito la tesi già sviluppata in I grado, di decadenza di dalla er CP_1 CP_2
violazione dell'obbligo di comunicazione del reddito presunto derivante da attività autonoma svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità di disoccupazione;
ribadisce che, nel caso di specie, non solo risulta essere stata Pt_1
aperta la partita Iva il 27.08.2021 ma che l'attività imprenditoriale sia comprovata anche da quanto emergente dal Modello Unico presentato dal per il 2021, CP_1
ancorché con redditi d'impresa in negativo (di € 2.931) circostanza che del tutto pretermessa nella gravata sentenza;
inoltre, dal punto di vista giuridico, sostiene Pt_1
che la disciplina di riferimento, di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 22/2015, si colloca in una prospettiva di razionalizzazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione, chiamando il cittadino ad un onere di collaborazione utile al perseguimento di detto obiettivo, deducendo sul punto “La norma, nel richiedere la comunicazione dei dati reddituali, richiede al soggetto privato non una valutazione della rilevanza della situazione reddituale ai fini del conseguimento della prestazione, ma solo la collaborazione nel fornire i dati reddituali ove il reddito integri requisito necessario al conseguimento della prestazione”.
A conclusione delle proprie deduzioni, ha posto in rilievo, comunque, che Pt_1
l'onere della prova circa la fondatezza del diritto alla prestazione invocata da controparte ricade in capo alla stessa – onere non soddisfatto nel caso di specie – richiamando, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità riportando quanto segue: “in tema di indebito previdenziale spetta all'assicurato, che deduca il diritto alla prestazione già ricevuta, l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto, ossia che
5 la prestazione fosse effettivamente dovuta dall e non anche al convenuto Pt_1
dimostrare la sussistenza dell'indebito (cfr. Cass. S. U. 1846/10)”.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto appello in ragione della correttezza della pronuncia in suo favore, veicolando le deduzioni già svolte in I grado e sottolineando, dal punto di vista fattuale, che il mod. Unico 2022 prodotto non proverebbe lo svolgimento di un'attività in quanto non risulterebbero componenti positivi di reddito.
L'appello è fondato.
Sul tema, al fine di delineare la cornice di riferimento, si rileva che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermando – cfr. Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 6933 del 14/03/2024 -: “che dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il godimento del Pt_1
trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della
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- che non osta a tale interpretazione la circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo
“intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); che tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la […] a condizione CP_2
6 che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito Pt_1
annuo previsto” (applicando tali principi al caso concreto la Cassazione ha ritenuto che non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione - ex art. 11, lett.
c), del citato d.lgs. - l'omessa comunicazione dell'incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, il quale - in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione - non può ritenersi compreso tra i rapporti di co.co.co. o di lavoro subordinato).
Ancora, nella stessa direzione, con Sentenza n. 22921 del 2024, la Cassazione, Sez.
L, ha ribadito che si è “… già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza Pt_1
della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della e dovendo semmai in tal CP_2
caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)… il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001).
[…] deve ribadirsi che l'applicazione della previsione dell'art. 11, comma 1, lett. c),
d.lgs. n. 22/2015, al caso dell'assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all' Pt_1
il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo, rappresenta un risultato coerente con un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, comma
1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell'“intenzione del legislatore”, di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma,
7 che nella specie – com'è d'uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit
(così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010)”.
Ora, nel caso di specie, risulta dagli atti come Tota, che alla data del 27.8.2021 aveva aperto Partita Iva, avesse iniziato già nel 2021 – in costanza di godimento della
– un'attività autonoma d'impresa, tant'è che aveva presentato, per lo stesso Pt_2
anno, Modello Unico (2022) - circostanza fattuale del tutto omessa dal Giudice di prime cure - senza invero comunicare all' l'avvenuto inizio di tale attività nel Pt_1
termine dei 30 giorni prescritti;
si è in tal modo integrata la decadenza dalla prestazione come disciplinata dalla normativa speciale anche alla luce dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità.
A nulla rileva, al fine di escludere la decadenza, che i redditi d'impresa fossero in negativo (€ 2.931: cfr. documento prodotto da in I grado) e che in sostanza Pt_1
emergessero solo spese e non ricavi (come evidenziato dal;
piuttosto, vi è da CP_1
rilevare che l'attività di impresa svolta dal nel 2021 risulti essere stata dallo CP_1
stesso autodenunciata con il Modello Unico, osservandosi che la mancata indicazione di ricavi ma solo di voci di spesa (relative alla locazione di beni mobili strumentali) risulta, invero, inequivocabilmente suggestiva dell'inizio dell'attività di impresa da parte del medesmo, attività pacificamente non comunicata ad . Pt_1
Ciò basta, a parere di questa Corte - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati con riguardo all'interpretazione della normativa di riferimento - per ritenere ricorrente l'ipotesi di decadenza invocata da , con conseguente accoglimento dell'appello; di talché, Pt_1
previa riforma integrale della sentenza, si perviene al rigetto delle domande tutte svolte in I grado dal CP_1
Considerando che solo di recente, come sopra evidenziato, si è pronuncia la
Suprema Corte di Cassazione per delineare, in modo più stabile, i contorni della
8 fattispecie oggetto del presente giudizio, si ritiene che soccorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., come innovato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2017, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 27/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande svolte in
I grado da;
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2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso a Bologna, il 17/07/2025
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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