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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 861/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell'Avv. Pamela Maietta, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000628215000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000, n. 33020150001202818000, n. 33020160000931578000, n.
33020160002489736000 e n. 33020170001308619000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.07.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000628215000, notificata il 27.04.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000, n. 33020150001202818000, n. 33020160000931578000, n.
33020160002489736000 e n. 33020170001308619000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali, deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, oltre alla prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti in questione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000 e n. 33020150001202818000 erano stati oggetto di stralcio da parte di f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti CP_3 interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, per la denegata ed inverosimile ipotesi di accertata perdita del credito dell' , per CP_1 responsabilità connesse alla gestione chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva CP_3 responsabilità dell'agente della riscossione, con conseguente condanna dello stesso a tenere indenne l' da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, come l'eventuale condanna alle CP_1 spese.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: 1) preliminarmente, l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione per violazione dell'art 617 c.p.c., nonché dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs n.
46/1999; 2) il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
3) il compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione;
4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche alla luce della sospensione dei termini nel periodo emergenziale. Insisteva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione stante la regolarità della notifica degli atti impugnati, nonché l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
nell'ipotesi di soccombenza, insisteva per la condanna del solo ente previdenziale senza vincolo di solidarietà, stante il corretto operato del concessionario e la mancanza di litisconsorzio necessario, in subordine, di compensare le spese stante la natura del giudizio.
4. Con ordinanza depositata il 20.03.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 10.08.2023, emerge che i CP_3 crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000 e n. 33020150001202818000 risultavano già integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che i suddetti avvisi di addebito CP_1 erano stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti da in forza della Legge di CP_3
Bilancio anno 2023.
Su sollecitazione del Tribunale, l'agente della riscossione ha prodotto, in data 22.11.2024, la documentazione attestante che i carichi di cui agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n.
33020120001138072000, n. 33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n.
33020140000558105000, n. 33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n.
33020140001543602000, n. 33020140003271374000 e n. 33020150001202818000 sono stati annullati, in virtù dello stralcio operato ai sensi della Legge di Bilancio del 2023, con flusso del
14.06.2023.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000 e n. 33020150001202818000.
6. Quanto agli avvisi di addebito n. 33020160000931578000, n. 33020160002489736000 e n.
33020170001308619000, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta l'11.07.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 27.04.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati. 7. Nel merito, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli
25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020160000931578000, n. 33020160002489736000 e n. 33020170001308619000, asseritamente notificati dall'ente impositore nelle date, rispettivamente, del 16.05.2015, del
25.11.2016 e del 29.09.2017.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 27.04.2023), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, sicché
l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati. 8. Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito, avendo prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020160000931578000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2015, è stato spedito a mezzo di raccomandata n. 65035842408-
9 del 6.05.2016 ed è stato ricevuto il 16.05.2016 a mani del destinatario;
b) l'avviso di addebito n. 33020160002489736000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2015, è stato spedito a mezzo di raccomandata n. 65037560824-
6 del 16.11.2016 ed è stato ricevuto il 25.11.2016 a mani del destinatario;
c) l'avviso di addebito n. 33020170001308619000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2016, è stato spedito a mezzo di raccomandata n. 66545380388-
4 del 26.09.2017 ed è stato ricevuto il 29.09.2017 a mani del destinatario.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito soprarichiamati.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
10. Ciò premesso, nella propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver compiuto, medio CP_3 tempore, atti interruttivi della prescrizione, ancor prima della notifica dell'intimazione opposta, ed in particolare:
a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001704000 (avente ad oggetto gli avvisi di addebito oggetto di stralcio), notificata a mezzo lettera raccomandata n. 67116125880-3 del 5.04.2016 e ricevuta l'11.04.2016 a mani del destinatario;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020189002331504000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
33020160002489736000, notificata a mezzo lettera raccomandata n. 673661966689 il 7.08.2018;
c) l'intimazione di pagamento n. 0302019900075836500, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
33020160000931578000, n. 33020160002489736000 e n. 33020170001308619000, notificata il
16.01.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito alla Parte_2
Per quanto riguarda i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33020160002489736000 (notificato il
25.11.2016), il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020189002331504000 (risalente al 7.08.2018) e, poi, dall'intimazione di pagamento n. 0302019900075836500 (risalente al 16.01.2020), sicché alla data di notificazione dell'intimazione opposta (27.04.2023) alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, anche in virtù della sospensione dei termini operata per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020160000931578000 (notificato il 16.05.2016) e n. 33020170001308619000 (notificato il
29.09.2017), rispetto ai quali il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione n. 0302019900075836500, avvenuta il 16.01.2020, sicché alcuna prescrizione poteva dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, anche in considerazione della sospensione dei termini operata per complessivi 311 giorni, alla luce della normativa emergenziale soprarichiamata.
11. Ne discende, in parte qua, il rigetto della domanda.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse vadano compensate tra tutte le parti, trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass.
Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto stralcio relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n. 33020120002563101000, n.
33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n. 33020140000904831000, n.
33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n. 33020140003271374000 e n.
33020150001202818000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. n. 33020160000931578000, n. 33020160002489736000
e n. 33020170001308619000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 1.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 861/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell'Avv. Pamela Maietta, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000628215000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000, n. 33020150001202818000, n. 33020160000931578000, n.
33020160002489736000 e n. 33020170001308619000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.07.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020229000628215000, notificata il 27.04.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000, n. 33020150001202818000, n. 33020160000931578000, n.
33020160002489736000 e n. 33020170001308619000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali, deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, oltre alla prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti in questione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000 e n. 33020150001202818000 erano stati oggetto di stralcio da parte di f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti CP_3 interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, per la denegata ed inverosimile ipotesi di accertata perdita del credito dell' , per CP_1 responsabilità connesse alla gestione chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva CP_3 responsabilità dell'agente della riscossione, con conseguente condanna dello stesso a tenere indenne l' da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, come l'eventuale condanna alle CP_1 spese.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: 1) preliminarmente, l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione per violazione dell'art 617 c.p.c., nonché dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs n.
46/1999; 2) il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
3) il compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione;
4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche alla luce della sospensione dei termini nel periodo emergenziale. Insisteva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione stante la regolarità della notifica degli atti impugnati, nonché l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
nell'ipotesi di soccombenza, insisteva per la condanna del solo ente previdenziale senza vincolo di solidarietà, stante il corretto operato del concessionario e la mancanza di litisconsorzio necessario, in subordine, di compensare le spese stante la natura del giudizio.
4. Con ordinanza depositata il 20.03.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 10.08.2023, emerge che i CP_3 crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000 e n. 33020150001202818000 risultavano già integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che i suddetti avvisi di addebito CP_1 erano stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti da in forza della Legge di CP_3
Bilancio anno 2023.
Su sollecitazione del Tribunale, l'agente della riscossione ha prodotto, in data 22.11.2024, la documentazione attestante che i carichi di cui agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n.
33020120001138072000, n. 33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n.
33020140000558105000, n. 33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n.
33020140001543602000, n. 33020140003271374000 e n. 33020150001202818000 sono stati annullati, in virtù dello stralcio operato ai sensi della Legge di Bilancio del 2023, con flusso del
14.06.2023.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n.
33020120002563101000, n. 33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n.
33020140000904831000, n. 33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n.
33020140003271374000 e n. 33020150001202818000.
6. Quanto agli avvisi di addebito n. 33020160000931578000, n. 33020160002489736000 e n.
33020170001308619000, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta l'11.07.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 27.04.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati. 7. Nel merito, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli
25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020160000931578000, n. 33020160002489736000 e n. 33020170001308619000, asseritamente notificati dall'ente impositore nelle date, rispettivamente, del 16.05.2015, del
25.11.2016 e del 29.09.2017.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 27.04.2023), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, sicché
l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati. 8. Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito, avendo prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020160000931578000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2015, è stato spedito a mezzo di raccomandata n. 65035842408-
9 del 6.05.2016 ed è stato ricevuto il 16.05.2016 a mani del destinatario;
b) l'avviso di addebito n. 33020160002489736000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2015, è stato spedito a mezzo di raccomandata n. 65037560824-
6 del 16.11.2016 ed è stato ricevuto il 25.11.2016 a mani del destinatario;
c) l'avviso di addebito n. 33020170001308619000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2016, è stato spedito a mezzo di raccomandata n. 66545380388-
4 del 26.09.2017 ed è stato ricevuto il 29.09.2017 a mani del destinatario.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito soprarichiamati.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
10. Ciò premesso, nella propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver compiuto, medio CP_3 tempore, atti interruttivi della prescrizione, ancor prima della notifica dell'intimazione opposta, ed in particolare:
a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001704000 (avente ad oggetto gli avvisi di addebito oggetto di stralcio), notificata a mezzo lettera raccomandata n. 67116125880-3 del 5.04.2016 e ricevuta l'11.04.2016 a mani del destinatario;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020189002331504000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
33020160002489736000, notificata a mezzo lettera raccomandata n. 673661966689 il 7.08.2018;
c) l'intimazione di pagamento n. 0302019900075836500, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
33020160000931578000, n. 33020160002489736000 e n. 33020170001308619000, notificata il
16.01.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito alla Parte_2
Per quanto riguarda i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33020160002489736000 (notificato il
25.11.2016), il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020189002331504000 (risalente al 7.08.2018) e, poi, dall'intimazione di pagamento n. 0302019900075836500 (risalente al 16.01.2020), sicché alla data di notificazione dell'intimazione opposta (27.04.2023) alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, anche in virtù della sospensione dei termini operata per complessivi 311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020160000931578000 (notificato il 16.05.2016) e n. 33020170001308619000 (notificato il
29.09.2017), rispetto ai quali il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione n. 0302019900075836500, avvenuta il 16.01.2020, sicché alcuna prescrizione poteva dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, anche in considerazione della sospensione dei termini operata per complessivi 311 giorni, alla luce della normativa emergenziale soprarichiamata.
11. Ne discende, in parte qua, il rigetto della domanda.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse vadano compensate tra tutte le parti, trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass.
Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto stralcio relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000123160000, n. 33020120001138072000, n. 33020120002563101000, n.
33020130001873462000 n. 33020140000558105000, n. 33020140000904831000, n.
33020140000907558000, n. 33020140001543602000, n. 33020140003271374000 e n.
33020150001202818000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna la ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. n. 33020160000931578000, n. 33020160002489736000
e n. 33020170001308619000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 1.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino