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25 giugno 2018
25 giugno 2018
Art. 2. Modifiche alla legge fallimentare 1. All' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). - Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.
Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.».
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). - Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.
Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.».
Commentari • 2
- 1. La nomina del curatore fallimentareMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 12 giugno 2022 · 14.167318
[…] non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. L'art. 2 del D.Lgs. 54/2018 ha introdotto alcune ulteriori cause di incompatibilità, a norma degli artt. 28 u.c. del RD 267/42 e 35.1 del D.Lgs. 159/2011, per effetto dei quali il curatore: non deve essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto (L. 76/2016), […]
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Giurisprudenza • 169
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 12/04/2023, n. 14Provvedimento: […] 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall. (come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, e dall'art. 2, co. 1, d.lgs. 54/2018);Leggi di più...
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