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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/09/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2437 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisone all'udienza del 22 settembre 2025 e vertente
TRA
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Simone Servillo, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso unitamente all'avv. Francesca Maria Mazza
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Abbate Controparte_1
giusta procura generale alle liti, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via delle Poste 1
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo esponeva di avere acquistato, unitamente al marito Parte_1
(deceduto il 3 gennaio 2021), nell'anno 2002, Persona_1
pagina 1 di 5 presso Poste Italiane S.p.a. -Ufficio Postale di Puglianello, buoni postali fruttiferi per un valore complessivo pari a € 17.000,00. Rappresentava di avere appreso, dopo la morte del marito, allorquando si recava presso l'Ufficio Postale di Puglianello per riscuotere le somme portate dai buoni fruttiferi acquistati, che gli stessi erano prescritti, avendo scadenza settennale.
Chiedeva quindi la condanna di al pagamento della Controparte_1
somma dovuta, anche a titolo risarcitorio.
Si costituiva contestando la domanda. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che i oggetto di causa appartengono alla tipologia
“a termine”; trattasi di n. 6 buoni fruttiferi postali della serie “AA5”, sottoscritti in data 13 novembre 2002, per un valore totale di €
14.000,00, oltre a n. 3 buoni fruttiferi postali della serie “AA3” sottoscritti in data 18 marzo 2002, per un ammontare di € 3.000,00 e dunque, per un totale di € 17.000,00.
Ai titoli era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito
(al lordo delle ritenute fiscali), al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
Essi pertanto scadevano, quanto ai buoni sottoscritti il 18 marzo 2002, il 18 marzo 2009 e, quanto a quelli sottoscritti il 13.11.2002, il
13.11.2009.
La prescrizione si è maturata, rispettivamente il 19 marzo 2019 e il 14 novembre 2019.
E' incontestato che la richiesta di rimborso sia avvenuta in data successiva. pagina 2 di 5 I buoni oggetto di causa riportano in maniera chiara in alto riporta la dicitura A TERMINE e, pertanto, il sottoscrittore conosceva o avrebbe dovuto conoscere il relativo richiamato Decreto Ministeriale di emissione.
Ai sensi del D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del
2/03/2001/2000- il relativo Foglio Informativo descriveva serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa.
Il DM Tesoro 19 dicembre 2000 cit., all' art. 8 dispone: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
Fruttiferi Postali inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale, come ribadito anche dalla Suprema
Corte; il termine, originariamente di cinque anni, risulta modificato in senso più favorevole al risparmiatore, ed è attualmente dieci anni.
Pertanto, come si è detto, i buoni fruttiferi risultano prescritti, rispettivamente, nel marzo e novembre 2019, mentre l'istanza di rimborso risulta avanzata per la prima volta dopo il 2021.
Le doglianze sollevate dalla ricorrente appaiono infondate, non potendosi ritenere violato, da , il prescritto obbligo di Controparte_1
informativa, ottemperato anche attraverso l'affissione di avvisi predisposti da negli uffici postali. CP_1
La S.C (Cfr. Cass. SS UU n. 3963/2019), ha affermato che la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e rendimento del buono, ha valore di conoscenza legale per i risparmiatori. Nella specie, pagina 3 di 5 l'emissione dei è stata pubblicizzata attraverso avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, laddove si comunicava, tra l'altro, che “Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione fogli Controparte_1
informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul
Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonchè sui rischi tipici dell'operazione.”
La Suprema Corte ha più volte ribadito che, stante il D.M di regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tutte le condizioni erano conoscibili dall'utente, ivi compresa la data di scadenza.
Secondo la S.C. (Cass. SSUU n. 3963/2019) la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale ha valore legale.
In conclusione, nel caso di specie, i risparmiatori avevano conoscenza, o avrebbero potuto conoscere, la data di emissione del titolo e la qualifica di titoli “a termine”, in virtù della pubblicazione in GU del D.M. citato.
La prescrizione è dunque maturata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Non soccorre il richiamo alla disciplina di cui al TUF o al TUB, essendo i
BFP titoli di legittimazione e non strumenti finanziari (disciplinato dal
TUF).
Infatti, ai buoni postali, considerata la speciale normativa statale che ne stabilisce l'emissione e la relativa disciplina, non può applicarsi la normativa che disciplina la vendita e l'intermediazione dei prodotti finanziari. L'esclusione è prevista dall'1 comma 1 lett. u) e dall'art. 23 comma 4 del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), che esclude dai prodotti finanziari i buoni postali fruttiferi, come confermato anche dalle
Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2099 Sez. 1 punto 1 e punto 3. In pagina 4 di 5 pratica i BFP sono equiparati ad un deposito postale fruttifero.
La particolarità della questione, che ha dato vita a dibattiti giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta la domanda
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Benevento 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2437 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisone all'udienza del 22 settembre 2025 e vertente
TRA
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Simone Servillo, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso unitamente all'avv. Francesca Maria Mazza
Ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Abbate Controparte_1
giusta procura generale alle liti, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via delle Poste 1
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo esponeva di avere acquistato, unitamente al marito Parte_1
(deceduto il 3 gennaio 2021), nell'anno 2002, Persona_1
pagina 1 di 5 presso Poste Italiane S.p.a. -Ufficio Postale di Puglianello, buoni postali fruttiferi per un valore complessivo pari a € 17.000,00. Rappresentava di avere appreso, dopo la morte del marito, allorquando si recava presso l'Ufficio Postale di Puglianello per riscuotere le somme portate dai buoni fruttiferi acquistati, che gli stessi erano prescritti, avendo scadenza settennale.
Chiedeva quindi la condanna di al pagamento della Controparte_1
somma dovuta, anche a titolo risarcitorio.
Si costituiva contestando la domanda. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che i oggetto di causa appartengono alla tipologia
“a termine”; trattasi di n. 6 buoni fruttiferi postali della serie “AA5”, sottoscritti in data 13 novembre 2002, per un valore totale di €
14.000,00, oltre a n. 3 buoni fruttiferi postali della serie “AA3” sottoscritti in data 18 marzo 2002, per un ammontare di € 3.000,00 e dunque, per un totale di € 17.000,00.
Ai titoli era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito
(al lordo delle ritenute fiscali), al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
Essi pertanto scadevano, quanto ai buoni sottoscritti il 18 marzo 2002, il 18 marzo 2009 e, quanto a quelli sottoscritti il 13.11.2002, il
13.11.2009.
La prescrizione si è maturata, rispettivamente il 19 marzo 2019 e il 14 novembre 2019.
E' incontestato che la richiesta di rimborso sia avvenuta in data successiva. pagina 2 di 5 I buoni oggetto di causa riportano in maniera chiara in alto riporta la dicitura A TERMINE e, pertanto, il sottoscrittore conosceva o avrebbe dovuto conoscere il relativo richiamato Decreto Ministeriale di emissione.
Ai sensi del D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del
2/03/2001/2000- il relativo Foglio Informativo descriveva serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa.
Il DM Tesoro 19 dicembre 2000 cit., all' art. 8 dispone: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
Fruttiferi Postali inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale, come ribadito anche dalla Suprema
Corte; il termine, originariamente di cinque anni, risulta modificato in senso più favorevole al risparmiatore, ed è attualmente dieci anni.
Pertanto, come si è detto, i buoni fruttiferi risultano prescritti, rispettivamente, nel marzo e novembre 2019, mentre l'istanza di rimborso risulta avanzata per la prima volta dopo il 2021.
Le doglianze sollevate dalla ricorrente appaiono infondate, non potendosi ritenere violato, da , il prescritto obbligo di Controparte_1
informativa, ottemperato anche attraverso l'affissione di avvisi predisposti da negli uffici postali. CP_1
La S.C (Cfr. Cass. SS UU n. 3963/2019), ha affermato che la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e rendimento del buono, ha valore di conoscenza legale per i risparmiatori. Nella specie, pagina 3 di 5 l'emissione dei è stata pubblicizzata attraverso avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, laddove si comunicava, tra l'altro, che “Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione fogli Controparte_1
informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul
Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonchè sui rischi tipici dell'operazione.”
La Suprema Corte ha più volte ribadito che, stante il D.M di regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tutte le condizioni erano conoscibili dall'utente, ivi compresa la data di scadenza.
Secondo la S.C. (Cass. SSUU n. 3963/2019) la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale ha valore legale.
In conclusione, nel caso di specie, i risparmiatori avevano conoscenza, o avrebbero potuto conoscere, la data di emissione del titolo e la qualifica di titoli “a termine”, in virtù della pubblicazione in GU del D.M. citato.
La prescrizione è dunque maturata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Non soccorre il richiamo alla disciplina di cui al TUF o al TUB, essendo i
BFP titoli di legittimazione e non strumenti finanziari (disciplinato dal
TUF).
Infatti, ai buoni postali, considerata la speciale normativa statale che ne stabilisce l'emissione e la relativa disciplina, non può applicarsi la normativa che disciplina la vendita e l'intermediazione dei prodotti finanziari. L'esclusione è prevista dall'1 comma 1 lett. u) e dall'art. 23 comma 4 del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), che esclude dai prodotti finanziari i buoni postali fruttiferi, come confermato anche dalle
Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2099 Sez. 1 punto 1 e punto 3. In pagina 4 di 5 pratica i BFP sono equiparati ad un deposito postale fruttifero.
La particolarità della questione, che ha dato vita a dibattiti giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta la domanda
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Benevento 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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