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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell'8/01/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 3031/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. PRISCO GAETANO DANILO;
Parte_1
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità totale e/o dell'assegno ordinario di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemico- ipertensiva in esiti di IMA trattato con PTCA e STENT, Ateromasia dei TSA, sovraccarico ventricolare sx, anomalia della fase di ripolarizzazione ventricolare, ipercolesterolemia, BPCO grave con dispnea, sindrome disventilatoria, Ateromasia, Epatopatia HBS correlata, Diabete mellito, sindrome ansioso depressiva, Ipoacusia bilaterale, discopatie multiple, Poliatralgia diffusa, Lombosciatalgia cronica con algia continua, Coxoartrosi bilaterale con limitazione funzionale, spondiloartrosi diffusa”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni ex L 222/1984, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. La domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 15/05/2024, il Giudice invitava il CTU già nominato nella precedente fase, dott.
a rendere chiarimenti in odine alle deduzioni critiche di parte ricorrente, anche alla Persona_1 luce della documentazione successiva depositata in atti.
Ebbene, il CTU, alla luce della documentazione medica successivamente visionata, evidenziava la presenza di un aggravamento a carico dell'apparato cardiocircolatorio per la sussistenza di una Cardiopatia ischemica in pregresso IMA circa 6 anni fa trattato con PTCA + STENT, con recente rivascolarizzazione miocardica (OTTOBRE 2024) per coronaropatia bivasale tratta con PTCA
+ STENT con ridotta funzione di pompa, e un peggioramento a carico dell'apparato respiratorio per la presenza di BPCO con difficoltà respiratoria, e pertanto con integrazione di perizia depositata in data 16/12/2024 lo stesso riteneva la capacità lavorativa specifica del ricorrente ridotta a meno di 1/3 a partire dall'1/11/2024.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta.
Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CTU che ha riconosciuto il diritto invocato dall'01/11/2024 la stessa parte opponente non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione.
La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'assegno ordinario ex lege 222/84. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi del giudizio e dell'accertamento del diritto da epoca successiva al deposito del ricorso di opposizione compensa le spese di lite. Pone a carico CP_ dell' le spese di CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 dal'1-11-2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 08/01/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell'8/01/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 3031/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. PRISCO GAETANO DANILO;
Parte_1
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità totale e/o dell'assegno ordinario di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemico- ipertensiva in esiti di IMA trattato con PTCA e STENT, Ateromasia dei TSA, sovraccarico ventricolare sx, anomalia della fase di ripolarizzazione ventricolare, ipercolesterolemia, BPCO grave con dispnea, sindrome disventilatoria, Ateromasia, Epatopatia HBS correlata, Diabete mellito, sindrome ansioso depressiva, Ipoacusia bilaterale, discopatie multiple, Poliatralgia diffusa, Lombosciatalgia cronica con algia continua, Coxoartrosi bilaterale con limitazione funzionale, spondiloartrosi diffusa”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni ex L 222/1984, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. La domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 15/05/2024, il Giudice invitava il CTU già nominato nella precedente fase, dott.
a rendere chiarimenti in odine alle deduzioni critiche di parte ricorrente, anche alla Persona_1 luce della documentazione successiva depositata in atti.
Ebbene, il CTU, alla luce della documentazione medica successivamente visionata, evidenziava la presenza di un aggravamento a carico dell'apparato cardiocircolatorio per la sussistenza di una Cardiopatia ischemica in pregresso IMA circa 6 anni fa trattato con PTCA + STENT, con recente rivascolarizzazione miocardica (OTTOBRE 2024) per coronaropatia bivasale tratta con PTCA
+ STENT con ridotta funzione di pompa, e un peggioramento a carico dell'apparato respiratorio per la presenza di BPCO con difficoltà respiratoria, e pertanto con integrazione di perizia depositata in data 16/12/2024 lo stesso riteneva la capacità lavorativa specifica del ricorrente ridotta a meno di 1/3 a partire dall'1/11/2024.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta.
Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CTU che ha riconosciuto il diritto invocato dall'01/11/2024 la stessa parte opponente non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione.
La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'assegno ordinario ex lege 222/84. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi del giudizio e dell'accertamento del diritto da epoca successiva al deposito del ricorso di opposizione compensa le spese di lite. Pone a carico CP_ dell' le spese di CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 dal'1-11-2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 08/01/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Fucci