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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1450/2025 R.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitorialepromossa da
, nata a [...] A Cancello (CE) il 30.09.1987 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Garzia Francesca, giusta procura in atti e
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Garzia Francesca, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 09.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg. e con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e Parte_1 Controparte_1 depositato in data 30.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, premesso di aver interrotto la relazione more uxorio, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...]. Persona_1 La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., e con successive note scritte, ritualmente depositate, le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso ossia:
“a) I ricorrenti vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto;
Pt_ b) La casa familiare, in fitto, sita in Acerra, alla via Napoletano 25, resterà in uso alla SI che la abiterà unitamente al figlio minore, il ha già provveduto a spostare la propria residenza in altra abitazione;
CP_1
c) Il piccolo viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la Per_1 madre, i genitori congiuntamente ed unitamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale, provvederanno all'educazione, alla cura, al mantenimento ed allo sviluppo biopsichico dei figli, in concordanza tra loro ed impegnandosi ad informarsi reciprocamente su ogni necessità e/o fatto che li riguarderà;
d) I ricorrenti, concordemente, hanno stabilito, che il bambino, trascorrerà con il padre almeno 2 pomeriggi a settimana e un weekend alternato, nonché le festività alternate come da calendari: le festività Natalizie ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre con l'uno e del 25 dicembre con l'altro, e così il 31 dicembre e del 1° gennaio, ad anni alterni;
così l'Epifania, e, il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis, nelle medesime modalità. I genitori si impegnano, altresì, a tenersi informati e a coadiuvarsi nelle attività del piccolo.
e) I ricorrenti prevedono, inoltre, la possibilità che il piccolo, possa trascorrere nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi con il padre, tra il mese di luglio e agosto, con preavviso da comunicarsi entro il 15 Aprile di ogni anno. La mancata comunicazione entro tale data comporterà la necessità di adeguarsi all'organizzazione dell'altro, senza tuttavia perdere il diritto di trascorrere il periodo di ferie insieme al piccolo;
f) Il sig. in ordine al mantenimento del figlio, si obbliga a corrispondere un assegno in favore Controparte_1 di questi ultimi, entro il 10 di ogni mese, pari ad euro 200,00 (seicento/00);
g) Si precisa, inoltre, che le spese straordinarie, saranno di competenza dei genitori nella misura del 50%, prevedendosi ora per allora che il figlio compia tutti i percorsi scolastici, obbligatori e non, fino al conseguimento
d'una laurea e/o titolo equipollente, senza esclusione di eventuali titoli di specializzazione. Il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi degli Istituti Statali, sia della scuola dell'obbligo che superiori.
L'eventuale ricorso a deroghe, istruttori privati, viaggi a scopo di studio e simili, libri extra programma scolastico
e/o materiale didattico e/o cancelleria c.d. “griffato” e di particolare valore economico, sarà preventivamente concordato tra i genitori. Per una determinazione delle stesse si farà riferimento al protocollo del Tribunale di
Nola che le parti dichiarano di accettare;
h) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico per il minore verrà percepito dal genitore collocatario, ovvero alla SI;
Pt_1
i) I ricorrenti, si prestano sin da ora, reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
l) I coniugi, inoltre, si rilasciano ampia e finale liberatoria, riguardo gli aspetti economici e patrimoniali, e per tutto quanto non previsto nel presente ricorso, precisando che tutto ciò che è afferente alla casa coniugale, utenze Per_ e , o ad essa connessa, è stato oggetto di accordo.” Quanto alle determinazioni inerenti al minore, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio minore.
In tema di cessazione della famiglia di fatto, come per la separazione e il divorzio, il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo
i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337bis e ss. - Cass. n.14840 del 2006 e n.18817 del 2015). Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ord. n.
9143 del 2020).
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 privilegiata presso la residenza materna, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Determina a carico del sig. la somma di euro 200,00 mensili da corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con Pt_1 rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre sita in Acerra (NA) alla via Napoletano n.25, e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento in favore del figlio minore a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico, contanti o vaglia Controparte_1 Parte_1 postale, entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, sportive e ricreative sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da
Protocollo del CNF;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 09.07.2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1450/2025 R.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitorialepromossa da
, nata a [...] A Cancello (CE) il 30.09.1987 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Garzia Francesca, giusta procura in atti e
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Garzia Francesca, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 09.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg. e con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e Parte_1 Controparte_1 depositato in data 30.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, premesso di aver interrotto la relazione more uxorio, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...]. Persona_1 La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., e con successive note scritte, ritualmente depositate, le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso ossia:
“a) I ricorrenti vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto;
Pt_ b) La casa familiare, in fitto, sita in Acerra, alla via Napoletano 25, resterà in uso alla SI che la abiterà unitamente al figlio minore, il ha già provveduto a spostare la propria residenza in altra abitazione;
CP_1
c) Il piccolo viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la Per_1 madre, i genitori congiuntamente ed unitamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale, provvederanno all'educazione, alla cura, al mantenimento ed allo sviluppo biopsichico dei figli, in concordanza tra loro ed impegnandosi ad informarsi reciprocamente su ogni necessità e/o fatto che li riguarderà;
d) I ricorrenti, concordemente, hanno stabilito, che il bambino, trascorrerà con il padre almeno 2 pomeriggi a settimana e un weekend alternato, nonché le festività alternate come da calendari: le festività Natalizie ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre con l'uno e del 25 dicembre con l'altro, e così il 31 dicembre e del 1° gennaio, ad anni alterni;
così l'Epifania, e, il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis, nelle medesime modalità. I genitori si impegnano, altresì, a tenersi informati e a coadiuvarsi nelle attività del piccolo.
e) I ricorrenti prevedono, inoltre, la possibilità che il piccolo, possa trascorrere nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi con il padre, tra il mese di luglio e agosto, con preavviso da comunicarsi entro il 15 Aprile di ogni anno. La mancata comunicazione entro tale data comporterà la necessità di adeguarsi all'organizzazione dell'altro, senza tuttavia perdere il diritto di trascorrere il periodo di ferie insieme al piccolo;
f) Il sig. in ordine al mantenimento del figlio, si obbliga a corrispondere un assegno in favore Controparte_1 di questi ultimi, entro il 10 di ogni mese, pari ad euro 200,00 (seicento/00);
g) Si precisa, inoltre, che le spese straordinarie, saranno di competenza dei genitori nella misura del 50%, prevedendosi ora per allora che il figlio compia tutti i percorsi scolastici, obbligatori e non, fino al conseguimento
d'una laurea e/o titolo equipollente, senza esclusione di eventuali titoli di specializzazione. Il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi degli Istituti Statali, sia della scuola dell'obbligo che superiori.
L'eventuale ricorso a deroghe, istruttori privati, viaggi a scopo di studio e simili, libri extra programma scolastico
e/o materiale didattico e/o cancelleria c.d. “griffato” e di particolare valore economico, sarà preventivamente concordato tra i genitori. Per una determinazione delle stesse si farà riferimento al protocollo del Tribunale di
Nola che le parti dichiarano di accettare;
h) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico per il minore verrà percepito dal genitore collocatario, ovvero alla SI;
Pt_1
i) I ricorrenti, si prestano sin da ora, reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
l) I coniugi, inoltre, si rilasciano ampia e finale liberatoria, riguardo gli aspetti economici e patrimoniali, e per tutto quanto non previsto nel presente ricorso, precisando che tutto ciò che è afferente alla casa coniugale, utenze Per_ e , o ad essa connessa, è stato oggetto di accordo.” Quanto alle determinazioni inerenti al minore, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio minore.
In tema di cessazione della famiglia di fatto, come per la separazione e il divorzio, il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo
i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337bis e ss. - Cass. n.14840 del 2006 e n.18817 del 2015). Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ord. n.
9143 del 2020).
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 privilegiata presso la residenza materna, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Determina a carico del sig. la somma di euro 200,00 mensili da corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con Pt_1 rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre sita in Acerra (NA) alla via Napoletano n.25, e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento in favore del figlio minore a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico, contanti o vaglia Controparte_1 Parte_1 postale, entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, sportive e ricreative sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da
Protocollo del CNF;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 09.07.2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca