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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7857/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel. Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Sig.ra nata a [...] il [...], CF: residente a [...],
e
2) Sig. C.F.: , nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi con l'Avv. Marisa Marraffino del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico con la seguente figlia: nata il [...], cf: , Persona_1 C.F._3 cittadinanza italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
- Le parti continueranno a vivere separatamente nel mutuo rispetto con l'impegno di riconoscere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e comunicare in modo costruttivo sulle questioni che riguardano la figlia tenendo presenti le sue specificità personali e i suoi Per_1 bisogni emotivi, affettivi e materiali;
- trascorrerà il 50% del suo tempo nella casa materna a Milano in via Zendrini n°14 e Per_1 il 50% presso la casa paterna in via Veniero n°14 a Milano;
- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia per il tempo che sarà con loro e il padre sosterrà al 100% le spese straordinarie inerenti alla figlia, così come elencate e regolamentate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano;
- A titolo di divisione del patrimonio immobiliare comune e a definizione dei rapporti economico-patrimoniale tra le parti il sig. ha corrisposto alla signora la somma di Parte_2 Pt_1 euro 40.000,00 (quarantamila=) contestualmente al rogito della casa familiare del 28/05/2025, mentre si impegna a versare la somma residua di ulteriori 40.000,00 (quarantamila=) euro mediante rate mensili pari a euro 700,00 a far data dal mese di luglio 2025 fino a concorrenza della somma. A tale fine si precisa che l'ultima rata sarà pari a euro 800,00 (ottocento=).
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Dott
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel. Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Sig.ra nata a [...] il [...], CF: residente a [...],
e
2) Sig. C.F.: , nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi con l'Avv. Marisa Marraffino del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico con la seguente figlia: nata il [...], cf: , Persona_1 C.F._3 cittadinanza italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
- Le parti continueranno a vivere separatamente nel mutuo rispetto con l'impegno di riconoscere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e comunicare in modo costruttivo sulle questioni che riguardano la figlia tenendo presenti le sue specificità personali e i suoi Per_1 bisogni emotivi, affettivi e materiali;
- trascorrerà il 50% del suo tempo nella casa materna a Milano in via Zendrini n°14 e Per_1 il 50% presso la casa paterna in via Veniero n°14 a Milano;
- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia per il tempo che sarà con loro e il padre sosterrà al 100% le spese straordinarie inerenti alla figlia, così come elencate e regolamentate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano;
- A titolo di divisione del patrimonio immobiliare comune e a definizione dei rapporti economico-patrimoniale tra le parti il sig. ha corrisposto alla signora la somma di Parte_2 Pt_1 euro 40.000,00 (quarantamila=) contestualmente al rogito della casa familiare del 28/05/2025, mentre si impegna a versare la somma residua di ulteriori 40.000,00 (quarantamila=) euro mediante rate mensili pari a euro 700,00 a far data dal mese di luglio 2025 fino a concorrenza della somma. A tale fine si precisa che l'ultima rata sarà pari a euro 800,00 (ottocento=).
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Dott