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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 760 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
con l'Avv. Massimo Celso Controparte_1
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Rideterminazione del Tfs per servizio preruolo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 9.12.21 esponeva: Controparte_1
a) di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Acri ininterrottamente dal 15.11.76 al 31.8.19; b) che, in particolare, egli aveva prestato servizio preruolo in modo continuativo dal 15.11.76 al 31.12.78 e che dall'1.1.79 era stato immesso in ruolo fino al 31.8.19; CP_ c) che dall'1.9.19 era stato collocato in pensione di vecchiaia e l' aveva correttamente calcolato la pensione sulla base di 43 anni di servizio, dunque tenendo conto del periodo di servizio preruolo;
CP_ d) che, al contrario, l' gli aveva erogato il trattamento di fine servizio non tenendo conto del servizio preruolo, ma solo di 41 anni di servizio. 2) Richiamava l'art. 2116 c.c. e la pronuncia di legittimità n° 27427/20, denunciando l'illegittimo CP_ contegno dell' per avergli liquidato il Tfs senza tener conto del periodo preruolo svolto dal 15.11.76 al 31.12.78.
CP_ 3) Aggiungeva, quindi, che l' avrebbe dovuto corrispondergli una differenza a titolo di Tfs pari CP_ ad euro 3.619,69, come da consulenza di parte in atti, e concludeva chiedendo la condanna dell' a corrispondergli l'esatto ammontare del Tfs tenendo conto di un periodo di continuativo servizio alle dipendenze del Comune di Acri dal 16.11.76 al 31.8.19.
CP_ 4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente previdenziale e ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. L' ha liquidato il TFS considerando la data di assunzione a tempo indeterminato, avvenuta il CP_2 01/01/1979, mentre non ha riconosciuto il periodo non di ruolo dal 15/11/1976 al 31/12/1978 in quanto non presenta le caratteristiche dettate dalla normativa vigente, non essendo un servizio a carattere permanente. Come stabilito dall'art. 1 legge 152/68 “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purchè il personale Pt_1 predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro”. Nel caso in esame dalla documentazione prodotta (certificato del sindaco del 13 10.1982) risulta che il ricorrente ha prestato servizio in modo continuativo dal 15.11.1976, di ruolo dal 1.1.1979. Peraltro l' nell'erogare la pensione ha considerato come servizio utile ai fini del diritto anche CP_2 il periodo non di ruolo. Né rileva che non vi è mai stata contribuzione per i periodi rivendicati dal ricorrenti poiché come precisato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 27427 del 2020 anche i periodi di servizio fuori ruolo prestati presso gli enti comunali concorrono ai fini della determinazione della misura dell'indennità premio di servizio (IPS). E ciò anche se il non ha versato i relativi contributi CP_3 all'ente previdenziale ed il diritto al versamento si sia, pertanto, ormai prescritto. Secondo la Cassazione anche il TFS deve essere assistito dal principio dell'automatismo delle prestazioni. Ciò in quanto, come già affermato nelle sentenze nn. 1460/2001 e 13871/2007, il citato principio ha carattere generale e riguarda tutti i sistemi di previdenza ed assistenza di natura obbligatoria, tra cui anche l'ordinamento Inadel, salvo espresse deroghe stabilite dal legislatore. La Corte afferma, in sintesi, il principio secondo il quale "pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore, se la legge non lo preveda. La domanda va dunque accolta e va condannato l' a procedere al ricalcolo e riliquidazione CP_2 degli anni contributivi e del pre-ruolo di lavoro prestato in modo continuativo, ai fini del TFS, presso il Comune di Acri, da parte del ricorrente per gli anni dal 15.11.1976 al 31.08.2019, con interessi come per legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
CP_ 5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando: 5.1) l'errore del tribunale per aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione perché “l'odierna controversia riguarda, pertanto, l'accertamento di fatti e situazioni giuridiche prima del 30 giugno 1998, con la conseguenza che la giurisdizione a decidere sugli stessi si radica in capo al Giudice CP_ Amministrativo (Per tutte Cass. n. 22231/04)”. Nell'ambito di tale motivo l' ha anche fatto riferimento alla eccezione di prescrizione nei seguenti termini: “Ancora, dovrà accertarsi se effettivamente non vi siano state soluzioni di continuità, per come affermato da parte ricorrente, posto che, in caso di interruzioni, l'eventuale diritto al TFS maturato sarebbe già prescritto, per effetto di prescrizione quinquennale, che, ad ogni buon fine, si eccepisce”.
5.2) l'errore del tribunale per aver accolto la domanda pur difettando il requisito, previsto dall'art. 1 Legge 152/68 per l'integrale riconoscimento del Tfs, secondo cui il servizio preruolo doveva avere ad oggetto servizi di carattere permanente. Nel caso di specie il ricorrente era stato assunto a termine in forza di plurime delibere del Comune di Acri per la sostituzione di personale assente, per cui doveva ritenersi che le assunzioni erano avvenute per lo svolgimento di un lavoro occasionale con le caratteristiche richiamate e che il lavoro svolto era di natura occasionale o precaria, ovvero avventizio diretto a soddisfare esigenze meramente transitorie ed eccezionali;
5.3) l'errore del tribunale per non essersi avveduto che il periodo di servizio preruolo non era coperto da contribuzione e che nel caso di specie non poteva valere il principio di automaticità delle prestazioni, né tale situazione poteva essere sanata trattandosi di contributi colpiti da prescrizione.
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello, che presenta non pochi profili di inammissibilità nei termini in cui è stato proposto, è comunque infondato.
9) Quanto al primo motivo, in cui vengono dedotte in modo indistinto le questioni relative alla giurisdizione e alla prescrizione e con cui, a ben vedere, non si denuncia alcun errore del tribunale in punto di prescrizione, si rileva che il diritto azionato in giudizio, ovvero quello alla corretta determinazione del Tfs, è sorto solo a decorrere dal 31.8.19 con il collocamento in pensione del ricorrente.
9.1) Ne consegue, oltre alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione (dal momento che il ricorso introduttivo è stato proposto nel 2021), la insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di diritto soggettivo venuto in essere ben dopo il 30.6.98. Sul punto, inoltre, è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità n° 11329/05, secondo cui: in tema di riparto delle giurisdizioni tra giudice ordinario ed amministrativo ed in ipotesi di pagamento dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152 - pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita,
- la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria. Ne consegue altresì che, dedotto in causa un rapporto giuridico previdenziale, diverso per soggetti, oggetto e contenuto dal rapporto di impiego, la tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. non soffre deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.), salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda, nei confronti delle parti del rapporto di impiego, una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione.
10) Quanto al secondo motivo di appello, l'ente previdenziale sostiene in modo apodittico che le assunzioni a termine nel pubblico impiego sarebbero necessariamente funzionali a servizi di carattere non permanente, in tal modo proponendo una non condivisibile equiparazione tra le assunzioni a tempo determinato che hanno ripetutamente interessato l'odierno appellato e l'adibizione a servizi non permanenti.
10.1) Ad ogni modo, premesso che risulta arduo ipotizzare un'assunzione nel pubblico impiego, sia pure a termine, che sia destinata a soddisfare servizi non permanenti, dalla lettura delle plurime CP_ delibere di assunzione a termine riferite al periodo 1976/1978, su cui l' ha sorvolato, emerge che l' era stato più volte assunto per svolgere mansioni di applicato ai servizi scolastici e, in CP_1 particolare, che le assunzioni avvenivano per assicurare la regolarità di vari servizi quali mense trasporti, rapporti con le scuole, inventario degli arredi, ovvero per servizi certamente di carattere permanente di competenza dell'ente locale.
11) Quanto al terzo motivo di appello, è del tutto irrilevante che non risulterebbero versati i contributi CP_ riferiti al rapporto preruolo 15.11.76 – 31.12.78 e che il diritto dell' a percepirli sia estinti per prescrizione.
11.1) A prescindere dal fatto che dall'estratto contributivo in atti risulta la presenza della contribuzione anche per il periodo preruolo, la questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione che, con pronuncia n° 27427/20, riferita proprio ad un caso di dipendente di ente locale che aveva prestato servizio preruolo in assenza di contribuzione, ha chiarito che: Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sulla base di un'applicazione analogica della disciplina sull'assicurazione obbligatoria, aveva escluso la computabilità dei periodi svolti fuori ruolo dalla base di calcolo dell'indennità di premio servizio, prevista dalla l. n. 152 del 1968 in favore del personale degli enti locali e di natura previdenziale, sul presupposto che si fosse prescritto il diritto dell'ente alla percezione dei contributi).
12) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. 13) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia indicato dall'appellante, nonché dei valori medi del corrispondente scaglione del DM 55/14.
14) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 1120/23, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.8.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 760 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
con l'Avv. Massimo Celso Controparte_1
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Rideterminazione del Tfs per servizio preruolo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 9.12.21 esponeva: Controparte_1
a) di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Acri ininterrottamente dal 15.11.76 al 31.8.19; b) che, in particolare, egli aveva prestato servizio preruolo in modo continuativo dal 15.11.76 al 31.12.78 e che dall'1.1.79 era stato immesso in ruolo fino al 31.8.19; CP_ c) che dall'1.9.19 era stato collocato in pensione di vecchiaia e l' aveva correttamente calcolato la pensione sulla base di 43 anni di servizio, dunque tenendo conto del periodo di servizio preruolo;
CP_ d) che, al contrario, l' gli aveva erogato il trattamento di fine servizio non tenendo conto del servizio preruolo, ma solo di 41 anni di servizio. 2) Richiamava l'art. 2116 c.c. e la pronuncia di legittimità n° 27427/20, denunciando l'illegittimo CP_ contegno dell' per avergli liquidato il Tfs senza tener conto del periodo preruolo svolto dal 15.11.76 al 31.12.78.
CP_ 3) Aggiungeva, quindi, che l' avrebbe dovuto corrispondergli una differenza a titolo di Tfs pari CP_ ad euro 3.619,69, come da consulenza di parte in atti, e concludeva chiedendo la condanna dell' a corrispondergli l'esatto ammontare del Tfs tenendo conto di un periodo di continuativo servizio alle dipendenze del Comune di Acri dal 16.11.76 al 31.8.19.
CP_ 4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente previdenziale e ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. L' ha liquidato il TFS considerando la data di assunzione a tempo indeterminato, avvenuta il CP_2 01/01/1979, mentre non ha riconosciuto il periodo non di ruolo dal 15/11/1976 al 31/12/1978 in quanto non presenta le caratteristiche dettate dalla normativa vigente, non essendo un servizio a carattere permanente. Come stabilito dall'art. 1 legge 152/68 “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purchè il personale Pt_1 predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro”. Nel caso in esame dalla documentazione prodotta (certificato del sindaco del 13 10.1982) risulta che il ricorrente ha prestato servizio in modo continuativo dal 15.11.1976, di ruolo dal 1.1.1979. Peraltro l' nell'erogare la pensione ha considerato come servizio utile ai fini del diritto anche CP_2 il periodo non di ruolo. Né rileva che non vi è mai stata contribuzione per i periodi rivendicati dal ricorrenti poiché come precisato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 27427 del 2020 anche i periodi di servizio fuori ruolo prestati presso gli enti comunali concorrono ai fini della determinazione della misura dell'indennità premio di servizio (IPS). E ciò anche se il non ha versato i relativi contributi CP_3 all'ente previdenziale ed il diritto al versamento si sia, pertanto, ormai prescritto. Secondo la Cassazione anche il TFS deve essere assistito dal principio dell'automatismo delle prestazioni. Ciò in quanto, come già affermato nelle sentenze nn. 1460/2001 e 13871/2007, il citato principio ha carattere generale e riguarda tutti i sistemi di previdenza ed assistenza di natura obbligatoria, tra cui anche l'ordinamento Inadel, salvo espresse deroghe stabilite dal legislatore. La Corte afferma, in sintesi, il principio secondo il quale "pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore, se la legge non lo preveda. La domanda va dunque accolta e va condannato l' a procedere al ricalcolo e riliquidazione CP_2 degli anni contributivi e del pre-ruolo di lavoro prestato in modo continuativo, ai fini del TFS, presso il Comune di Acri, da parte del ricorrente per gli anni dal 15.11.1976 al 31.08.2019, con interessi come per legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
CP_ 5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando: 5.1) l'errore del tribunale per aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione perché “l'odierna controversia riguarda, pertanto, l'accertamento di fatti e situazioni giuridiche prima del 30 giugno 1998, con la conseguenza che la giurisdizione a decidere sugli stessi si radica in capo al Giudice CP_ Amministrativo (Per tutte Cass. n. 22231/04)”. Nell'ambito di tale motivo l' ha anche fatto riferimento alla eccezione di prescrizione nei seguenti termini: “Ancora, dovrà accertarsi se effettivamente non vi siano state soluzioni di continuità, per come affermato da parte ricorrente, posto che, in caso di interruzioni, l'eventuale diritto al TFS maturato sarebbe già prescritto, per effetto di prescrizione quinquennale, che, ad ogni buon fine, si eccepisce”.
5.2) l'errore del tribunale per aver accolto la domanda pur difettando il requisito, previsto dall'art. 1 Legge 152/68 per l'integrale riconoscimento del Tfs, secondo cui il servizio preruolo doveva avere ad oggetto servizi di carattere permanente. Nel caso di specie il ricorrente era stato assunto a termine in forza di plurime delibere del Comune di Acri per la sostituzione di personale assente, per cui doveva ritenersi che le assunzioni erano avvenute per lo svolgimento di un lavoro occasionale con le caratteristiche richiamate e che il lavoro svolto era di natura occasionale o precaria, ovvero avventizio diretto a soddisfare esigenze meramente transitorie ed eccezionali;
5.3) l'errore del tribunale per non essersi avveduto che il periodo di servizio preruolo non era coperto da contribuzione e che nel caso di specie non poteva valere il principio di automaticità delle prestazioni, né tale situazione poteva essere sanata trattandosi di contributi colpiti da prescrizione.
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello, che presenta non pochi profili di inammissibilità nei termini in cui è stato proposto, è comunque infondato.
9) Quanto al primo motivo, in cui vengono dedotte in modo indistinto le questioni relative alla giurisdizione e alla prescrizione e con cui, a ben vedere, non si denuncia alcun errore del tribunale in punto di prescrizione, si rileva che il diritto azionato in giudizio, ovvero quello alla corretta determinazione del Tfs, è sorto solo a decorrere dal 31.8.19 con il collocamento in pensione del ricorrente.
9.1) Ne consegue, oltre alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione (dal momento che il ricorso introduttivo è stato proposto nel 2021), la insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di diritto soggettivo venuto in essere ben dopo il 30.6.98. Sul punto, inoltre, è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità n° 11329/05, secondo cui: in tema di riparto delle giurisdizioni tra giudice ordinario ed amministrativo ed in ipotesi di pagamento dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152 - pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita,
- la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria. Ne consegue altresì che, dedotto in causa un rapporto giuridico previdenziale, diverso per soggetti, oggetto e contenuto dal rapporto di impiego, la tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. non soffre deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.), salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda, nei confronti delle parti del rapporto di impiego, una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione.
10) Quanto al secondo motivo di appello, l'ente previdenziale sostiene in modo apodittico che le assunzioni a termine nel pubblico impiego sarebbero necessariamente funzionali a servizi di carattere non permanente, in tal modo proponendo una non condivisibile equiparazione tra le assunzioni a tempo determinato che hanno ripetutamente interessato l'odierno appellato e l'adibizione a servizi non permanenti.
10.1) Ad ogni modo, premesso che risulta arduo ipotizzare un'assunzione nel pubblico impiego, sia pure a termine, che sia destinata a soddisfare servizi non permanenti, dalla lettura delle plurime CP_ delibere di assunzione a termine riferite al periodo 1976/1978, su cui l' ha sorvolato, emerge che l' era stato più volte assunto per svolgere mansioni di applicato ai servizi scolastici e, in CP_1 particolare, che le assunzioni avvenivano per assicurare la regolarità di vari servizi quali mense trasporti, rapporti con le scuole, inventario degli arredi, ovvero per servizi certamente di carattere permanente di competenza dell'ente locale.
11) Quanto al terzo motivo di appello, è del tutto irrilevante che non risulterebbero versati i contributi CP_ riferiti al rapporto preruolo 15.11.76 – 31.12.78 e che il diritto dell' a percepirli sia estinti per prescrizione.
11.1) A prescindere dal fatto che dall'estratto contributivo in atti risulta la presenza della contribuzione anche per il periodo preruolo, la questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione che, con pronuncia n° 27427/20, riferita proprio ad un caso di dipendente di ente locale che aveva prestato servizio preruolo in assenza di contribuzione, ha chiarito che: Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sulla base di un'applicazione analogica della disciplina sull'assicurazione obbligatoria, aveva escluso la computabilità dei periodi svolti fuori ruolo dalla base di calcolo dell'indennità di premio servizio, prevista dalla l. n. 152 del 1968 in favore del personale degli enti locali e di natura previdenziale, sul presupposto che si fosse prescritto il diritto dell'ente alla percezione dei contributi).
12) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. 13) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia indicato dall'appellante, nonché dei valori medi del corrispondente scaglione del DM 55/14.
14) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 1120/23, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 22.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale