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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17192/2024 R.G. promosso da
) (avv. GUZZA KATIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. GUZZA KATIA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Edolo (BS) - frazione Mu - alla via Casanolino n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, nelle more delle presenti procedure, continuerà ad essere abitata in via esclusiva dalla signora Invero, i coniugi concordano che, sino alla pronuncia del divorzio, la casa Parte_1 coniugale rimarrà abitata esclusivamente dalla signora mentre – per detto periodo - il signor si Parte_1 CP_1 trasferirà nell'appartamento posto al piano superiore del medesimo immobile di sua esclusiva proprietà.
Ciascun coniuge si assume l'obbligazione di pagamento di tutti gli oneri e le spese, ordinarie e straordinarie, relative all'appartamento ove vivrà.
3. L'autovettura Volkswagen Golf, tg. CV527ZE, di proprietà esclusiva del signor resterà nella piena CP_1 disponibilità dello stesso, mentre le autovetture Mitsubishi Pajero – tg. ZA986BH – tg. BSD79767 – tg. BGB28886
e tg. ZA451AK, già di proprietà della signora , resteranno nella sua disponibilità. Parte_1
1 4. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione del conto corrente cointestato e concordemente stabiliscono che, ciascuno di essi, nulla avrà a che pretendere sugli importi ad oggi presenti nei singoli c/c, intestati
a ciascuno di essi in via esclusiva.
5. I coniugi dichiarano, di rinunciare ad ogni reciproca domanda di assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti.
6. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria.
7. Nulla a provvedere in ordine ai figli, i quali - entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti – allo stato non necessitano di mantenimento.
8. I coniugi, dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e chiedono la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la relativa annotazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/04/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Ponte di Legno (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1996).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17192/2024 R.G. promosso da
) (avv. GUZZA KATIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. GUZZA KATIA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Edolo (BS) - frazione Mu - alla via Casanolino n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, nelle more delle presenti procedure, continuerà ad essere abitata in via esclusiva dalla signora Invero, i coniugi concordano che, sino alla pronuncia del divorzio, la casa Parte_1 coniugale rimarrà abitata esclusivamente dalla signora mentre – per detto periodo - il signor si Parte_1 CP_1 trasferirà nell'appartamento posto al piano superiore del medesimo immobile di sua esclusiva proprietà.
Ciascun coniuge si assume l'obbligazione di pagamento di tutti gli oneri e le spese, ordinarie e straordinarie, relative all'appartamento ove vivrà.
3. L'autovettura Volkswagen Golf, tg. CV527ZE, di proprietà esclusiva del signor resterà nella piena CP_1 disponibilità dello stesso, mentre le autovetture Mitsubishi Pajero – tg. ZA986BH – tg. BSD79767 – tg. BGB28886
e tg. ZA451AK, già di proprietà della signora , resteranno nella sua disponibilità. Parte_1
1 4. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla suddivisione del conto corrente cointestato e concordemente stabiliscono che, ciascuno di essi, nulla avrà a che pretendere sugli importi ad oggi presenti nei singoli c/c, intestati
a ciascuno di essi in via esclusiva.
5. I coniugi dichiarano, di rinunciare ad ogni reciproca domanda di assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti.
6. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria.
7. Nulla a provvedere in ordine ai figli, i quali - entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti – allo stato non necessitano di mantenimento.
8. I coniugi, dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e chiedono la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la relativa annotazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/04/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Ponte di Legno (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1996).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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