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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9386/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN NE Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.8.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: nato a [...] in data [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 agosto 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità pagina 1 di 5 genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Le decisioni e le scelte di maggiore importanza relative al minore saranno, quindi, assunte di comune accordo da entrambi i genitori, che terranno conto delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
2) La casa familiare di Milano, Via U. Betti, 50, viene affidata alla madre con i relativi arredi e corredi.
3) Si dà atto che dal mese di giugno u.s. il padre ha lasciato la casa familiare, prelevando i propri effetti personali.
4) In considerazione della tenerissima età del minore e della circostanza che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa nel settore della ristorazione, con turni di lavoro definiti settimanalmente, i ricorrenti decidono di non prevedere rigidi accordi di permanenza del padre con il figlio, acconsentendo espressamente all'ausilio dei nonni materni e paterni nella gestione degli impegni relativi a . A tal fine, concordano in linea di massima che verrà assicurata al Pt_3 padre una visita infrasettimanale ed una nel week end, entrambi inizialmente senza pernottamento (che verrà inserito gradualmente con la crescita del minore ed in base agli impegni lavorativi del padre, introducendo altresì gradualmente la previsione di visite a week end alternati), con accordi che verranno presi dai genitori settimanalmente sulla base dei rispettivi turni.
5) I genitori stabiliscono inoltre che, gradualmente con la crescita di : a) il minore trascorrerà, Pt_3 ad anni alterni, la settimana dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; b) per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per due settimane, anche Pt_3 non consecutive, in base agli impegni di lavoro propri e della madre. Resta inteso che i genitori dovranno concordare il periodo entro il 31 marzo di ciascun anno;
c) per quanto concerne le vacanze di Pasqua, trascorrerà il periodo, ad anni alterni, con uno dei genitori;
Pt_3
6) Il Signor verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_2 Pt_1 la somma mensile di Euro 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione maggio 2026.
7) Per quanto attiene alle spese straordinarie, i genitori stabiliscono di adottare le linee guida approvate dal Tribunale di Milano, dalla Corte d'Appello di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano nel mese di giugno 2025 aventi ad oggetto le “spese extra assegno di mantenimento per figli minori”, ripartendo tra loro tali spese nella misura del 50% e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio pagina 2 di 5 Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) servizio di baby sitter dopo la conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
8) A precisazione e parziale integrazione di quanto previsto al punto che precede, i genitori stabiliscono che saranno suddivise tra loro nella misura del 50% ciascuno anche le spese della retta e/o refezione scolastica, compresi eventuali nido e scuola materna, di . In tal senso, Pt_3 quanto previsto al punto che precede verrà comunque considerato ai fini della necessità del preventivo accordo e della successiva documentazione della spesa.
9) I genitori stabiliscono che l'Assegno Unico – così come eventuali misure analoghe e/o sostitutive eventualmente previste dal Legislatore – verrà riscosso integralmente dalla RA . Pt_1
10) I genitori stabiliscono e si impegnano ad introdurre gradualmente e con tempistiche il più possibile condivise eventuali futuri nuovi partners nella vita di , rispettando la sua sensibilità Pt_3 ed i suoi tempi.
11) I genitori si rilasciano reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. pagina 3 di 5 Voglia, altresì PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni: 12) I ricorrenti concordano che la RA , entro trenta giorni dal deposito del Parte_1 ricorso, cederà al Signor la quota del 50% dell'autovettura Renault Captur E- Parte_2
Tech Hybrid, targata GV028RB, a fronte del pagamento della somma di Euro 400,00. Le spese ed imposte dell'atto saranno sostenute interamente dal Signor Parte_2
13) La carta Revolut cointestata, con un saldo finale di Euro 56,08, verrà estinta e la giacenza residua ripartita al 50%.
14) Ciascuno dei ricorrenti sosterrà il costo del canone di locazione relativo alla propria abitazione, nonché delle relative utenze e spese, a far data dal 1° giugno 2025.
15) Gli esponenti concordano altresì che il Signor sosterrà il costo delle spese ed utenze Parte_2 relative all'immobile costituente l'ex casa familiare sino al 31 maggio 2025.
16) Con quanto previsto ai punti da 12) a 15) che precedono, i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale fra essi esistente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro in ordine a tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NN NE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN NE Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.8.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: nato a [...] in data [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 agosto 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità pagina 1 di 5 genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_3 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Le decisioni e le scelte di maggiore importanza relative al minore saranno, quindi, assunte di comune accordo da entrambi i genitori, che terranno conto delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
2) La casa familiare di Milano, Via U. Betti, 50, viene affidata alla madre con i relativi arredi e corredi.
3) Si dà atto che dal mese di giugno u.s. il padre ha lasciato la casa familiare, prelevando i propri effetti personali.
4) In considerazione della tenerissima età del minore e della circostanza che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa nel settore della ristorazione, con turni di lavoro definiti settimanalmente, i ricorrenti decidono di non prevedere rigidi accordi di permanenza del padre con il figlio, acconsentendo espressamente all'ausilio dei nonni materni e paterni nella gestione degli impegni relativi a . A tal fine, concordano in linea di massima che verrà assicurata al Pt_3 padre una visita infrasettimanale ed una nel week end, entrambi inizialmente senza pernottamento (che verrà inserito gradualmente con la crescita del minore ed in base agli impegni lavorativi del padre, introducendo altresì gradualmente la previsione di visite a week end alternati), con accordi che verranno presi dai genitori settimanalmente sulla base dei rispettivi turni.
5) I genitori stabiliscono inoltre che, gradualmente con la crescita di : a) il minore trascorrerà, Pt_3 ad anni alterni, la settimana dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; b) per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per due settimane, anche Pt_3 non consecutive, in base agli impegni di lavoro propri e della madre. Resta inteso che i genitori dovranno concordare il periodo entro il 31 marzo di ciascun anno;
c) per quanto concerne le vacanze di Pasqua, trascorrerà il periodo, ad anni alterni, con uno dei genitori;
Pt_3
6) Il Signor verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_2 Pt_1 la somma mensile di Euro 250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione maggio 2026.
7) Per quanto attiene alle spese straordinarie, i genitori stabiliscono di adottare le linee guida approvate dal Tribunale di Milano, dalla Corte d'Appello di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano nel mese di giugno 2025 aventi ad oggetto le “spese extra assegno di mantenimento per figli minori”, ripartendo tra loro tali spese nella misura del 50% e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio pagina 2 di 5 Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) servizio di baby sitter dopo la conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
8) A precisazione e parziale integrazione di quanto previsto al punto che precede, i genitori stabiliscono che saranno suddivise tra loro nella misura del 50% ciascuno anche le spese della retta e/o refezione scolastica, compresi eventuali nido e scuola materna, di . In tal senso, Pt_3 quanto previsto al punto che precede verrà comunque considerato ai fini della necessità del preventivo accordo e della successiva documentazione della spesa.
9) I genitori stabiliscono che l'Assegno Unico – così come eventuali misure analoghe e/o sostitutive eventualmente previste dal Legislatore – verrà riscosso integralmente dalla RA . Pt_1
10) I genitori stabiliscono e si impegnano ad introdurre gradualmente e con tempistiche il più possibile condivise eventuali futuri nuovi partners nella vita di , rispettando la sua sensibilità Pt_3 ed i suoi tempi.
11) I genitori si rilasciano reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. pagina 3 di 5 Voglia, altresì PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni: 12) I ricorrenti concordano che la RA , entro trenta giorni dal deposito del Parte_1 ricorso, cederà al Signor la quota del 50% dell'autovettura Renault Captur E- Parte_2
Tech Hybrid, targata GV028RB, a fronte del pagamento della somma di Euro 400,00. Le spese ed imposte dell'atto saranno sostenute interamente dal Signor Parte_2
13) La carta Revolut cointestata, con un saldo finale di Euro 56,08, verrà estinta e la giacenza residua ripartita al 50%.
14) Ciascuno dei ricorrenti sosterrà il costo del canone di locazione relativo alla propria abitazione, nonché delle relative utenze e spese, a far data dal 1° giugno 2025.
15) Gli esponenti concordano altresì che il Signor sosterrà il costo delle spese ed utenze Parte_2 relative all'immobile costituente l'ex casa familiare sino al 31 maggio 2025.
16) Con quanto previsto ai punti da 12) a 15) che precedono, i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale fra essi esistente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro in ordine a tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NN NE
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