Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4951/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4951/2024, promossa con ricorso depositato il 27/11/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Francesco Senaldi e Paola Bonicalzi
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Francesco Senaldi e Paola Bonicalzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AV (Va) in data 27 agosto 2005
(anno 2005 atto n. 8 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 799/2023 del 24.07.2023 (passata in giudicato il 25.09.2023).
con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] Per_1
pagina1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27/11/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita in AV (Va), via Roma n. 16, di proprietà di
[...]
resta assegnata, con i relativi arredi, in godimento alla moglie, che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente alle figlie;
2) le figlie e vengono congiuntamente affidate a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento preferenziale presso la madre;
3) le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie saranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale di ciascuna figlia, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
4) il padre terrà con sé le figlie a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena;
5) in considerazione dell'età delle figlie, ormai adolescenti, il padre, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, potrà tenerle con sé con la più ampia libertà anche in giorni infrasettimanali, da previamente comunicare alla madre;
6) in caso di impossibilità a rispettare detto calendario, i coniugi concorderanno altri giorni infrasettimanali che consentano al padre di esercitare comunque il diritto di visita per lo stesso periodo di tempo;
7) le figlie trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno di Natale e quello di
Santo Stefano nonché il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania; del pari ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Sant'Angelo;
8) durante le vacanze estive il padre e la madre trascorreranno tre settimane con le figlie, anche non consecutive, comunicando all'altro genitore il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
9) il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento di ciascuna figlia, la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario alle coordinate che la madre comunicherà al padre;
10) il padre, inoltre, contribuirà al pagamento nella misura del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie in conformità alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Varese, che i genitori dichiarano di conoscere ed approvare;
11) la madre, essendo le figlie collocate presso di lei, si impegna ed obbliga a presentare al marito idonea documentazione giustificativa delle citate spese straordinarie;
pagina2 di 4 12) quanto alla spesa mensile di € 300,00 (trecento/00) per il corso di equitazione frequentato dalla figlia , il padre continuerà a versare, come fatto sino ad ora, la Per_1 somma di € 230,00/mese (duecentotrenta/00) e la madre quella di € 70,00/mese (settanta/00), mantenendo i genitori tale proporzione di contribuzione anche nell'ipotesi di modifica dell'importo mensile di spesa;
13) l'Assegno Unico e Universale, previsto a sostegno delle famiglie con figli a carico, verrà percepito per intero dalla madre nella misura stabilita dalla legge;
il padre provvederà annualmente a completare la procedura telematica e a compiere tutto quanto a tal fine necessario, dando il proprio assenso a tale esclusiva attribuzione;
14) le spese per la manutenzione ordinaria dell'abitazione coniugale, previo accordo tra i coniugi, verranno suddivise, fintanto che le figlie ivi abiteranno con la madre, nella misura del 60% a carico di e nella misura del 40% a carico di Parte_1 Pt_2
[...]
15) le spese relative alle utenze della casa coniugale, compresa la TARI, graveranno per intero su fintanto che le figlie ivi abiteranno con la madre;
Parte_1
16) i coniugi si sono già accordati in ordine alla divisione del cd. “Secondo Pilastro” previsto dall'ordinamento svizzero e maturato da in costanza di Parte_1 matrimonio, riconoscendo quest'ultimo in capo alla moglie il diritto di ottenere quanto alla stessa spettante in forza della relativa normativa elvetica ed impegnandosi sin d'ora a trasmettere l'emananda sentenza alla propria Cassa di Previdenza professionale svizzera nonché a compiere tutto quanto necessario affinché vengano liquidate a Pt_2
e somme alla stessa dovute;
[...]
17) i coniugi dichiarano di non avere a proprio carico oneri economici;
18) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento e/o alimentare;
19) i coniugi si danno reciprocamente atto che, con l'adempimento degli obblighi infra assunti, nulla più avranno da pretendere l'uno dall'altro reciprocamente, avendo con il presente ricorso definito tra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale;
20) i coniugi esprimono sin da ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio, nonché all'iscrizione dei rispettivi nominativi sul passaporto ed il documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori;
21) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c..
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
27.08.2005 in AV (Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
AV (Va) (anno 2005, atto n. 8, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4