Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Saverio Palopoli;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/11/2023, parte ricorrente, premesso di aver inoltrato alla
CP_ competente Commissione medico-legale presso l' domanda per l'accertamento del suo stato di invalidità civile ed a seguito di visita effettuata in data 30.5.2022 detta commissione aveva riconosciuto il ricorrente come soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) e, precisamente, nella misura del 55%, con decorrenza dal 13.04.2022 (data della domanda); che in data 02.11.2022 aveva depositato dinanzi al Tribunale di Castrovillari ricorso per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis, comma I°, c.p.c.); che il nominato consulente tecnico aveva concluso per una invalidità del 66%; che il CTU non aveva preso in considerazione tutte le patologie di cui soffre il ricorrente ed aveva sottostimato quelle esaminate;
che aveva proposto dissenso avverso la consulenza tecnica in data 10.10.2023; ha quindi proposto opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo espletato.
CP_ Si è costituito l' proponendo eccezioni preliminari in termini generici e concludendo per l'insussistenza del requisito sanitario.
2. Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., in sede di rinnovazione dell'accertamento peritale, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di
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Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante, anche alla luce della risposta del consulente alle osservazioni di parte.
Pertanto, deve essere dichiarata la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore del ricorrente di cui in epigrafe, in quanto invalido in misura pari al 91% a decorrere dal 13.4.2022.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore del ricorrente di cui in epigrafe, in quanto invalido in misura pari al 91% a decorrere dal 13.4.2022;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell'
Castrovillari, 22/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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