Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706/2021 del R.G.C.A. e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Pt_2
, e anche in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv.ta Alessandra
[...]
Serraiocco e dall'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliati in San Giovanni Teatino (CH), alla Via Dante, n. 9, presso e nello studio dell'Avv.ta Alessandra Serraiocco, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
Opponenti contro
CONFIDI di CP_1 Controparte_2 seguito in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Teramo, alla Via V. Irelli, n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Del Torto, che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
Opposta
e già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi e domiciliata presso la sede legale della giusta procura conferita su foglio separato CP_3 allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
Terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
1
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2021 la in persona del Pt_3 Parte_4 legale rappresentante pro tempore, nonché il sig. nella qualità di Parte_2 fidejussore della menzionata Società, adivano codesto Tribunale formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 317/2021 (N. R.G. 726/2021) emesso dal medesimo
Tribunale in data 25.3.2021 con il quale era stato ingiunto alla nonché Parte_1 ai sig.ri e nella loro qualità di Parte_2 Parte_5 fidejussori, di provvedere al pagamento, in favore di Controparte_5 della somma di € 61.384,77, oltre interessi come da domanda, spese della procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per Legge.
Deducevano ed eccepivano gli opponenti, la nullità del decreto ingiuntivo n. 317/2021 in quanto emesso sulla base di un contratto di mutuo asseritamente invalido per: i) la nullità delle clausole contrattuali del finanziamento di cui è causa per indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346 e 1418 c.c.; ii) la mancanza di accordo tra le parti sul tasso effettivamente applicato e violazione degli artt. 1325, 1326 c.c.; iii) la nullità del contratto di finanziamento per la parte relativa all'applicazione dell'interesse ultralegale;
iv) la mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta dell'interesse ultralegale;
v) la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. e illegittimità della pattuizione di commissioni a vario titolo richieste dall' delle norme in materia di CP_6 buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente: nullità delle clausole vessatorie;
vi) la nullità delle clausole su indicate per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. e per nullità ed inefficacia delle fideiussioni prestate e, per l'effetto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “piaccia all'Onorevole
Giudice Adito revocare l'impugnato decreto ingiuntivo essendo l'azione monitoria inammissibile, improponibile, comunque infondata in fatto ed in diritto, in quanto vertente su un titolo nullo .
Con vittoria di spese del giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio la opposta, concludendo per il rigetto della domanda CP_3 poiché infondata in fatto ed in diritto, e deducendo che le eccezioni così sollevate, non erano legittimamente essere riferite al quale istituto ai sensi dell'art.13 DL.vo CP_5
n.269/2003 che utilizza la clausola mutualistica di cui all'art.2514 cc per agevolare alle
2 imprese l'accesso al credito mediante attività di garanzia. Sulla base delle doglianze degli opponenti e all'esito dell'espletata ctu, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla Cont chiamata del terzo quale litisconsorte necessario.
Cont Costituitasi in giudizio la già in qualità di terza Controparte_4 chiamata, contestava integralmente la pretesa di manleva, in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata sia nell'an che nel quantum, poiché, in sintesi, la chiamata in causa della Banca era stata disposta dal Tribunale al solo fine di integrazione del contraddittorio atteso che il credito oggetto di contestazione aveva avuto origine da un rapporto di finanziamento originario di concesso alla Controparte_4 debitrice e poi riscattato dalla Interfidi per un importo di Euro 61.384,77.
Così integrato il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito indicate.
In ordine alle pretese eccezioni di nullità, occorre ricordare, in punto di diritto, che l'art.1284, comma terzo, cod. civ. stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Parimenti, prima l'art.4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e poi l'art.117 D.gs. 385/1993 (c.d.
T.U.B.) hanno stabilito la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, considerandole non apposte ed individuando il tasso sostitutivo applicabile.
Con riferimento ai contratti stipulati prima della entrata in vigore della Legge n.
154/1992, la giurisprudenza è costante nell'estendere agli stessi la menzionata nullità, in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale (cfr. tra le tante Cass. n. 23974 del 25.11.2010), con conseguente applicazione del tasso legale (cfr. al riguardo, C. Cost. ord. n. 338 del 18 dicembre 2009). Per i contratti, invece, successivi al 1992, troverà applicazione il tasso sostitutivo, come stabilito all'art. 5 L. 154/92 ed all'art. 117, comma 7 TUB.
Le medesime fonti normative inoltre, hanno, inoltre, disciplinato nel dettaglio l'esercizio, da parte delle Banche del diritto potestativo di modificare unilateralmente le condizioni
3 economiche, o regolamentari, dei contratti bancari, progressivamente rafforzando la posizione del cliente, mediante La previsione di obblighi informativi posti a carico dell'intermediario e imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
Sotto altro aspetto e con riguardo al noto fenomeno della ricapitalizzazione degli interessi scaduti, preme ricordare che il c.d. anatocismo bancario non è riconducibile ad un uso normativo (cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. nel derogare al generale divieto di anatocismo). Ed infatti, l'uso praticato dalle Banche, in aderenza a quanto previsto dalle norme bancarie uniformi del 1951, di inserire nei contratti clausole di capitalizzazione trimestrale (Cass. n. 12507/1999) o annuale (Cass. n. 9127/2015) degli interessi passivi è solo un uso negoziale, nullo perché contrario a norme imperative ex art. 1418, co. 1 c.c..
L'anatocismo bancario, in precedenza dunque vietato in forza del disposto di cui al richiamato art. 1283 c.c., è stato ammesso (pro futuro: cfr. C.Cost. n. 425 del 2000) giusta intervento legislativo (d.lgs. 342/1999) e secondo le modalità fissate nel 2000 dalla delibera del CICR (che ammetteva l'anatocismo purché fosse stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori), prima di esser abolito dalla legge n. 147/2013 e reintrodotto dalla legge 49/2016 (normative, le ultime due, che tuttavia non vengono in rilievo ratione temporis ai fini del presente giudizio), Con la conseguenza che fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera
CICR) l'eventuale capitalizzazione gli interessi scaduti applicata dalla banca è da considerarsi illegittima, con conseguente ricalcolo senza alcuna forma di capitalizzazione, mentre dall'1.7.2000 l'anatocismo è da considerarsi lecito ove risulti essere stato applicato in condizioni di reciprocità tra le parti e qualora l'adeguamento alla delibera CICR sia stato specificamente pattuito per iscritto tra le parti, non essendo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in G.U. o la comunicazione al correntista
(trattandosi di modifica peggiorativa).
Infine e a chiusura delle dovute coordinate giuridiche ermeneutiche di specie, in ordine alle C.m.s e alle altre spese applicate dalla deve ritenersi che le stesse vadano CP_3 escluse ove non previste e pattuite in contratto nonché, con specifico riguardo alla c.m.s., per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, che la stessa vada esclusa in ipotesi di pattuizione non contenente criteri di determinazione dell'entità (indicazione dell'aliquota percentuale) e delle
4 modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato o sul periodo di massima esposizione (cfr. Cass., n. 870/2006; n.
11772/2002 nonché Tribunale Pisa, 25/06/2018, n. 583 ), e) con riguardo, infine, al fenomeno dell'usura, giova ricordare che ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, del D.L.
29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24), e dell'art. 644 c.p. vanno qualificati come usurari gli interessi che superano il tasso-soglia fissato dalla legge “nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", come del resto confermato anche da recente arresto delle SSUU (Cassazione civile, SS.UU., sentenza
19/10/2017 n° 24675).
L'applicazione concreta ed il ricalcolo dei rapporti di dare-avere nel caso specifico, devono considerarsi le risultanze della consulenza tecnica, univoca e priva di contraddizioni, con conseguente declaratoria di infondatezza delle eccezioni in tal senso formulate dagli opponenti. A tal proposito, il CTU, esaminata la documentazione in atti ed effettuati i necessari ricalcoli relativi al contratto di finanziamento chirografario Part sottoscritto in data 29 dicembre 2017 intercorso tra la società e la ex Parte_4
non ha rilevato il superamento dei tassi soglia, tuttavia, ha Controparte_4 ritenuto indispensabile provvedere alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice, ritenendo ragionevole che il Part debito della nei confronti della ex non includendo Parte_4 Controparte_4 la garanzia prestata dalla ammonta ad € 116.839,41 di cui: - Capitale residuo CP_5 pari ad € 104.249,13; - Rate insolute dalla n.4 alla n. 9 per euro € 12.590,28. A tale risultanza, infatti, deve necessariamente essere sottratto l'importo di €.61.384,77, corrispondente appunto al versamento già effettuato dalla all'Istituto Controparte_5
Part di Credito in virtù della garanzia prestata nei confronti della con la Pt_4 conseguente conclusione, che, alla luce del ricalcolo del saldo dei vari rapporti in questione, correttamente effettuato dal consulente alla luce delle coordinate giuridiche ed interpretative suindicate, deve ritenersi che il saldo finale dei predetti rapporti (da effettuarsi in modo unitario) vede un saldo debitore a carico della società opponente Part
nei confronti della ex quantificato in €.55.454,64. Pt_4 Controparte_4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione individuato in base al
5 valore del procedimento (scaglione che va da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del
50% quanto alla terza chiamata in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ex art. 4 D.M. Cit.- Anche le spese di ctu, nella misura indicata nel relativo decreti di liquidazione, deve essere definitivamente posta a carico di parte opponente, fermo restando il vincolo di solidarietà esterno.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2 contro . Nonché Controparte_7
, disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza: Controparte_8
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto n. 317/2021;
-dichiara che il saldo finale dei predetti rapporti, compensate le reciproche partite di dare e avere, vede un debito a carico della società opponente pari ad €.55.454,64;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna gli opponenti in solido, alla rifusione delle spese di lite, da corrispondere quanto in favore di Controparte_9 per l'importo di €.15.000,00 e quanto in favore di per
[...] Controparte_3
l'importo di .7.000,00, per compenso professionale ai difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-pone definitivamente le spese delle CTU come liquidato in corso di causa. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna in Teramo il 28 maggio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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